Sez. 1, Sentenza n. 12363 del 09/03/2007 Ud. (dep. 23/03/2007) Rv. 236224 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE | Sospensione della chiamata obbligatoria alla leva - L. n. 331 del 2000 e successive integrazioni - Abrogazione del reato - Esclusione - Modificazione del precetto - Conseguenze.
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE
La sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con L. n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l'operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, sicchè il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto, che non ricomprende più la condotta penalmente sanzionata dalle precedenti disposizioni legislative, con la conseguenza che per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto non è più reato.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1998 num. 230 art. 14 com. 2 CORTE COST., Legge 14/11/2000 num. 331, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)