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Sez. 1, Sentenza n. 43712 del 08/11/2007 Ud. (dep. 23/11/2007) Rv. 238200 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MANCANZA ALLA CHIAMATA | Sospensione della chiamata obbligatoria alla leva - L. n. 331 del 2000 e successive integrazioni - Modificazione del precetto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238200-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MANCANZA ALLA CHIAMATA

La sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con L. n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l'operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, sicché il reato di mancanza alla chiamata di leva non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto penale, che non ricomprende più la condotta penalmente sanzionata dalle precedenti disposizioni legislative. Sussiste pertanto l'ipotesi di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza, che per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di mancanza alla chiamata non è più reato. (Conf., non massimate, n. 43713 del 2007 e n. 43714 del 2007).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 14/11/2000 num. 331 art. 3, Legge 23/08/2004 num. 226 art. 25, Decreto Legisl. 08/05/2001 num. 215 art. 7, Decreto Legisl. 30/06/2005 num. 115 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)