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Sez. 5, Sentenza n. 35261 del 06/04/2017 Ud. (dep. 18/07/2017) Rv. 270721 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza Corte EDU del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - Obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sulla prova dichiarativa - Riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna - Applicabilità dell'obbligo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270721-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, non sussiste l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e di escutere nuovamente i dichiaranti (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia), non venendo in rilievo, in tal caso, il principio del superamento del "ragionevole dubbio".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)