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Sez. L, Sentenza n. 2802 del 08/05/1984 (Rv. 434837 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RICALCOLO DELLA PAGA ORARIA PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO 8 GENNAIO 1970 PER I METALMECCANICI IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - CRITERI - CONSEGUENZE SULLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER LE FESTIVITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434837-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RICALCOLO DELLA PAGA ORARIA PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO 8 GENNAIO 1970 PER I METALMECCANICI IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - CRITERI - CONSEGUENZE SULLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER LE FESTIVITÀ.*

Il congegno del ricalcolo della paga oraria, di cui al contratto collettivo di lavoro 8 gennaio 1970 per il settore metalmeccanico, preordinato ad evitare perdite di guadagni o vantaggi per il lavoratore (art. 6) e consistite nella maggiorazione della retribuzione della stessa percentuale di cui era stato ridotto l'orario di lavoro (venti per cento di maggiorazione correlativa alla riduzione da quarantotto a quaranta ore) raggiunge la suddetta finalità solo se opera sul numero di ore risultanti dal riproporzionamento dell'orario settimanale complessivo (quaranta ore): con la conseguenza che, se si ragguaglia la festività ad ore sei e quaranta, le ore complessivamente retribuite sono trentotto e quaranta (trentadue delle quattro giornate lavorative più sei e quaranta della festività), con una perdita, quindi, di un'ora e venti di retribuzione per il lavoratore. Viola pertanto il canone legale di ermeneutica contrattuale, costituito dalla necessità di una valutazione complessiva delle clausole, l'interpretazione dell'art. 11 del citato C.C.n.L. nel senso di ritenerlo comunque operante, nella parte in cui prevede la suddetta misura oraria della festività cadente fra il lunedì ed il venerdì, senza coordinamento con la menzionata clausola di salvaguardia, che impone, invece, di ragguagliare la festività stessa ad otto ore (un quinto delle quaranta ore in cui era ripartita la durata massima dell'orario settimanale ordinario), rimanendo solo in tal modo assicurato l'effetto di raggiungere il tetto delle ore complessive settimanali (quaranta) e di assicurare al lavoratore, in forza del menzionato ricalcolo, la stessa retribuzione tanto rispetto all'intera settimana che a ciascuna delle festività. (V 1258/84; (V 1354/84; (Conf 2126/79, mass n 398493; (Conf 3775/77, mass n 387445; (Conf 2487/77, mass n 386200).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970 num. 6, Contr. Coll. 08/01/1970 num. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)