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Sez. 2, Sentenza n. 24478 del 08/05/2017 Ud. (dep. 17/05/2017) Rv. 269967 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | "Reformatio in peius" - Necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale - Applicabilità del principio nel caso di riqualificazione del fatto in senso peggiorativo - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269967-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice di appello che riformi "in peius" la sentenza di primo grado, anche per effetto di una riqualificazione del fatto in un reato più grave di quello ritenuto dal primo giudice, deve comunque procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, se la riforma si fonda su una diversa interpretazione delle prove dichiarative.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)