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Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 21/09/1998 Cc. (dep. 23/10/1998) Rv. 211601 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - IN GENERE | Omessa statuizione, in dispositivo, dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo - Successiva integrazione della sentenza con ordinanza "ad hoc" - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211601-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - IN GENERE

L'ordine di demolizione previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985, pur configurandosi come sanzione amministrativa, seppur atipica, è pur sempre un atto di natura giurisdizionale che deve essere disposto dal giudice con la sentenza di condanna. Ne consegue che, nel caso di mancata statuizione in tal senso, il dispositivo della sentenza non può essere successivamente integrato con successiva ordinanza, potendosi disporre eventuali modifiche o integrazioni della decisione solo dal giudice dell'appello mediante la relativa impugnazione sul punto. (In motivazione, la S.C. ha escluso l'applicabilità, in simile ipotesi, della procedura di correzione dell'errore materiale, che è ammessa solo per porre rimedio a errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento e di natura tale da non modificare il contenuto essenziale dello stesso, mentre l'omissione in questione integra un "vitium in iudicando" rettificabile solo in sede di impugnazione a seguito di rituale investitura del giudice di essa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 533 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)