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Sez. 1, Sentenza n. 1023 del 02/05/1984 Cc. (dep. 07/06/1984) Rv. 164684 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - PROCEDIMENTI CONNESSI PER RAGIONI SOGGETTIVE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOPRAVVENUTA - GIUDICE COMPETENTE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONNESSIONE DI IMPUTATI MAGGIORENNI E MINORENNI NELLO STESSO REATO - CORTE DI APPELLO - SEZ. MINORENNI.*
Stato
decisa il 1984-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164684-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - PROCEDIMENTI CONNESSI PER RAGIONI SOGGETTIVE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOPRAVVENUTA - GIUDICE COMPETENTE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONNESSIONE DI IMPUTATI MAGGIORENNI E MINORENNI NELLO STESSO REATO - CORTE DI APPELLO - SEZ. MINORENNI.*

Qualora, in pendenza dell'appello proposto avverso una sentenza in cui il giudice ordinario abbia giudicato di adulti e di minori, sia intervenuta la sentenza della Corte costituzionale che abbia dichiarato la illegittimità costituzionale della norma processuale che per ragioni di connessione soggettiva consentiva la ritualità del procedimento, il processo, nella parte in cui riguarda il minore, va attribuito alla cognizione del giudice minorile di secondo grado. Infatti, il principio tempus regit actum vale anche in ipotesi di dichiarata illegittimità costituzionale di una norma processuale e comporta la immediata applicazione della nuova regolamentazione che ne risulta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 29 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)