Sez. 6, Sentenza n. 5427 del 05/03/1985 Ud. (dep. 28/05/1985) Rv. 169507 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - NORMATIVA - ART. 9 R.D.L. N. 1404 DEL 1934 - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - EFFETTI SULLA COMPETENZA - MINORE IMPUTATO CON MAGGIORENNI - MINORE GIUDICATO IN PRIMO GRADO DAL TRIBUNALE ORDINARIO PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - GIUDICE DI SECONDO GRADO COMPETENTE - CORTE DI APPELLO SEZIONE PER I MINORENNI.*
TRIBUNALE PER I MINORENNI - NORMATIVA - ART. 9 R.D.L. N. 1404 DEL 1934 - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - EFFETTI SULLA COMPETENZA - MINORE IMPUTATO CON MAGGIORENNI - MINORE GIUDICATO IN PRIMO GRADO DAL TRIBUNALE ORDINARIO PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - GIUDICE DI SECONDO GRADO COMPETENTE - CORTE DI APPELLO SEZIONE PER I MINORENNI.*
Dopo l'intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 9 del R.d.l. n. 1404 del 1934 spetta alla Sezione per i minorenni della Corte di appello la Competenza funzionale ed esclusiva a celebrare il giudizio di gravame a carico di un imputato minorenne giudicato in primo grado con altro coimputato maggiorenne dal tribunale ordinario. (V mass n 162885; (V mass n 163198; (V mass n 164355; (V mass n 164684; (V mass n 165593; (V mass n 166099; (V mass n 166290).*
Riferimenti normativi: DPR 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)