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Sez. L, Sentenza n. 12915 del 29/09/2000 (Rv. 540605 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Termini decennale o quindicennale - Funzione - Imposizione di una decadenza - Esclusione - Delimitazione di un periodo massimo per la rilevanza delle modificazioni - Configurabilità - Termini di prescrizione (o decadenza) per l'iniziativa di revisione - Decorrenza dalla scadenza dei termini lunghi di natura sostanziale.
Stato
decisa il 2000-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540605-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

I termini per potere procedere alla revisione della misura della rendita di inabilità, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro, e, in genere, in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare, non sono di decadenza o di prescrizione, ma operano esclusivamente sul terreno del diritto sostanziale, segnando il periodo massimo entro il quale assumono rilevanza giuridica le suddette modificazioni, mentre il diritto alla revisione deve essere esercitato entro il termine di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 1124/1965 (e quello di decadenza previsto per l'assicurato dall'art. 137, ultimo comma), termine che inizia a decorrere dal definitivo consolidamento della situazione, alla scadenza dei termini sostanziali di dieci o di quindici anni.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)