Sez. 6, Sentenza n. 31965 del 02/07/2013 Ud. (dep. 23/07/2013) Rv. 255888 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Pubblicazione dl dispositivo - Mancata redazione della motivazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
La mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che ha adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile alla omessa motivazione e non determina pertanto l'inesistenza della pronuncia, ma la sua nullità, rilevabile solo se dedotta mediante impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)