Sez. 5, Sentenza n. 44829 del 12/06/2014 Ud. (dep. 27/10/2014) Rv. 262193 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Reati contro la fede pubblica - Delitto di cui all'art 455 cod. pen. - Applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è applicabile anche ai reati che offendono la fede pubblica, purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro (conseguendo o conseguito dall'agente), sia l'evento dannoso o pericoloso. (Fattispecie relativa al reato di spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)