Decisione di esecuzione (UE) 2017/478 della Commissione del 16 marzo 2017 che dispensa determinati Stati membri dall'obbligo di applicare ad alcune specie le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla commercializzazione, rispettivamente, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra, e che abroga la decisione 2010/680/UE [notificata con il numero C(2017) 1662] (I testi in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, in particolare l'articolo 23 bis,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali2, in particolare l'articolo 23 bis,
vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite3, in particolare l'articolo 18 bis,
vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione4, in particolare l'articolo 20,
vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole5, in particolare l'articolo 30 bis,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi6, in particolare l'articolo 49,
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra7, in particolare l'articolo 28,
viste le richieste presentate da Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Ungheria, Irlanda, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito,
Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE fissano alcune disposizioni relative alla commercializzazione, rispettivamente, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra. Le suddette direttive prevedono anche che, rispettando determinate condizioni, gli Stati membri possano essere interamente o parzialmente dispensati dall'obbligo di applicare tali direttive in relazione a determinate specie o materiali.
Le sementi di determinate specie non sono di norma riprodotte o commercializzate in tutti gli Stati membri. Inoltre in vari Stati membri la coltivazione della vite e la commercializzazione di determinati materiali di moltiplicazione hanno rilevanza economica minima. In alcuni Stati membri determinate specie di alberi non rivestono inoltre particolare importanza per la silvicultura.
In seguito alle richieste formulate da alcuni Stati membri, la Commissione ha adottato la decisione 2010/680/UE della Commissione8 che dispensa tali Stati membri, interamente o parzialmente, dall'obbligo di applicare le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE alle specie e ai materiali in questione.
L'Ungheria, che non era tra i destinatari della decisione 2010/680/UE, e la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania, la Slovenia e il Regno Unito, che erano tra i destinatari di tale decisione, hanno presentato alla Commissione richieste aggiornate di esenzione per nuove specie. La Francia ha chiesto l'abrogazione di tutte le esenzioni che le erano state concesse, mentre Cipro, la Lettonia e i Paesi Bassi hanno chiesto l'abrogazione delle esenzioni che erano loro state concesse soltanto per alcune specie.
Occorre pertanto aggiornare e, ove richiesto, revocare le esenzioni concesse.
A fini di trasparenza e semplificazione, è inoltre opportuno che la decisione 2010/680/UE sia abrogata e sostituita da una nuova decisione di esecuzione.
Per consentire agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori professionali di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove disposizioni è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Ciascuno Stato membro di cui alla parte I dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 66/401/CEE, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X».
2.
Ciascuno Stato membro di cui alla parte II dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X».
Per quanto riguarda la Lettonia, l'esenzione dall'obbligo relativamente a Zea mays si applica anche ad eccezione dell'articolo 19, paragrafo 1, della suddetta direttiva.
3. Ciascuno Stato membro di cui alla parte III dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 68/193/CEE, ad eccezione degli articoli 12 e 12 bis, al genere elencato nella prima colonna della tabella.
4. Ciascuno Stato membro di cui alla parte IV dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 1999/105/CE, ad eccezione dell'articolo 17, paragrafo 1, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X».
5. Ciascuno Stato membro di cui alla parte V dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 2002/54/CE, ad eccezione dell'articolo 20, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X».
6. Ciascuno Stato membro di cui alla parte VI dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 2002/55/CE, ad eccezione dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 34, paragrafo 1, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X».
7.
Ciascuno Stato membro di cui alla parte VII dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell'articolo 17, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X».
Per quanto riguarda Malta, l'esenzione dall'obbligo relativamente al girasole si applica anche ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 1, della suddetta direttiva.
Art. 2
La decisione 2010/680/UE è abrogata.
Art. 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Art. 4
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2017 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione