diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1979 della Commissione del 31 agosto 2022 che definisce il modulo e le banche dati per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione [notificata con il numero C(2022) 6124] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 21, paragrafo 5,

A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all’interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell’allegato VI della direttiva suddetta, servendosi del modulo apposito di cui all’allegato della decisione 2009/10/CE della Commissione2.

A norma dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri devono inoltre fornire alla Commissione determinate informazioni relative agli stabilimenti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, servendosi del modulo apposito di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione3.

Per trasmettere le informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri devono servirsi delle banche dati di cui all’articolo 21, paragrafi 3 e 4, rispettivamente, di tale direttiva, che devono essere predisposte e tenute aggiornate dalla Commissione.

A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio4, l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), nel contesto della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet), provvede alla raccolta, al trattamento e all’analisi dei dati, in particolare sulla qualità dell’ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto nonché sulle sostanze chimiche pericolose per l’ambiente. Per aumentare le sinergie con le banche dati esistenti sviluppate dall’Agenzia europea dell’ambiente, consolidare le informazioni sull’impatto ambientale degli impianti, migliorare la qualità delle informazioni messe a disposizione del pubblico e dei responsabili politici e aiutare a identificare i rischi potenziali (ad esempio gli effetti domino), è opportuno che l’AEA predisponga e tenga aggiornate, per conto della Commissione, le banche dati di cui all’articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/18/UE. Gli Stati membri dovrebbero servirsi di dette banche dati per trasmettere le informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE.

I moduli e le banche dati di cui alla direttiva 2012/18/UE dovrebbero consentire la comunicazione e la disponibilità delle informazioni semplificate trasmesse dagli Stati membri, al fine di assicurarne la massima esattezza, utilità e confrontabilità e ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli Stati membri, nel rispetto anche dei requisiti della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Per sfruttare al massimo le sinergie tra le informazioni trasmesse dagli Stati membri e le comunicazioni per impianti industriali simili, i moduli e le banche dati dovrebbero essere analoghi a e compatibili con quelli usati per le comunicazioni a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6 e del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio7, il formato, la frequenza e il contenuto delle quali sono stabiliti rispettivamente nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione8 e nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione9.

Per conseguire tali obiettivi è opportuno aggiornare il modulo, figurante nella decisione di esecuzione 2014/895/UE, di cui gli Stati membri devono servirsi per trasmettere le informazioni sugli stabilimenti di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE. È pertanto opportuno abrogare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/895/UE.

Lo sviluppo da parte dell’AEA delle due banche dati di cui all’articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/18/UE dovrebbe essere completato entro il 31 dicembre 2025. La trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 3, di tale direttiva dovrebbe quindi iniziare solo dopo tale data.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2012/18/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. L’Agenzia europea dell’ambiente, a nome della Commissione, predispone e tiene aggiornate le banche dati elettroniche di cui all’articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/18/UE.

2. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri si servono delle banche dati elettroniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Per trasmettere le informazioni sugli stabilimenti di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri si servono del modulo di cui all’allegato della presente decisione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse alla Commissione di cui al paragrafo 3 siano aggiornate regolarmente.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2022 Per la Commissione Virginijus Sinkevičius Membro della Commissione