Decisione di esecuzione (UE) 2023/1602 della Commissione del 31 luglio 2023 relativa alla rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica
Testo vigente
Art. 3 Istituzione della rete di operatori principali
La rete di operatori principali dell’Unione («rete di operatori principali») è un gruppo di enti creditizi e imprese di investimento idonei a partecipare alle attività seguenti di assunzione di prestiti e gestione del debito della Commissione:
a) collocamento di titoli di debito su mercati primari dei capitali, in particolare mediante una piattaforma d’asta e operazioni sindacate;
b) promozione della liquidità dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom sui mercati finanziari;
c) fornitura di consulenza leale e informazioni di mercato alla Commissione;
d) promozione e sviluppo del collocamento dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom.
Capo 2. Appartenenza alla rete di operatori principali
Art. 4 Criteri di idoneità per l’appartenenza alla rete di operatori principali
Possono entrare a far parte della rete di operatori principali gli enti creditizi e le imprese di investimento che rispondono ai criteri seguenti:
a) sono soggetti giuridici stabiliti e aventi la sede sociale nell’Unione o in un paese dello Spazio economico europeo;
b) sono soggetti alla vigilanza di un’autorità competente dell’Unione e sono autorizzati a esercitare attività a titolo di una delle seguenti tipologie:
i) un ente creditizio a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10; o
ii) un’impresa di investimento autorizzata a esercitare l’assunzione a fermo di strumenti finanziari o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile in conformità alla direttiva 2014/65/UE; e
c) sono membri di una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali istituita al fine di fungere da controparte di uno Stato membro o di un emittente sovranazionale europeo. Ai fini della presente decisione, una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali è uno dei soggetti seguenti:
i) una rete, un gruppo o un sistema organizzato di enti finanziari, nominato da un emittente sovrano o sovranazionale per fungere da controparte di mercato nel quadro della gestione del debito pubblico, l’appartenenza alla quale o al quale prevede di norma la partecipazione all’emissione di titoli di debito pubblico mediante aste;
ii) un meccanismo di negoziazione su mercati primari che è sostanzialmente equivalente alla rete, al gruppo o al sistema organizzato di cui al punto i).
Art. 5 Impegni
1. I membri della rete di operatori principali assumono gli impegni seguenti:
a) acquistare come minimo la percentuale media ponderata dello 0,05 % dei volumi messi all’asta dall’Unione o da Euratom, su base semestrale in conformità all’allegato I, parte 1. I quantitativi di titoli di debito dell’Unione e di Euratom emessi tramite assegnazioni mediante asta non competitiva sono esclusi dal calcolo della percentuale media ponderata minima dello 0,05 % dei volumi messi all’asta dall’Unione o da Euratom, su base semestrale in conformità all’allegato I, parte 1;
b) rispettare l’obbligo di comunicare accuratamente, tempestivamente e integralmente alla Commissione con cadenza mensile i volumi negoziati di titoli di debito dell’Unione e di Euratom, secondo il formato armonizzato di comunicazione per la negoziazione sul mercato secondario europeo del debito sovrano stabilito dal sottocomitato sui mercati UE del debito sovrano del comitato economico e finanziario europeo;
c) presentare una copia firmata delle «Condizioni generali per gli operatori principali dell’Unione europea»;
d) assicurare che le autorizzazioni di negoziazione fornite agli addetti alla negoziazione siano rivedute ogni trimestre e siano validamente vigenti;
e) rispettare le pratiche di mercato e la deontologia, in particolare:
i) assicurare il rispetto delle norme di condotta e degli standard più elevati in relazione alle pratiche di mercato applicabili alle loro operazioni relative alle attività sul mercato del reddito fisso in EUR;
ii) gli operatori principali e le società controllanti applicano misure in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo in conformità alle disposizioni normative e regolamentari nazionali e unionali in vigore;
iii) ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi sentenza o decisione amministrativa, anche non definitiva, pertinente a norma degli articoli da 137 a 148 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio2 adottata nei suoi confronti da un’autorità competente di uno Stato membro in riferimento all’attività svolta dall’operatore principale in qualità di ente creditizio o impresa di investimento, e dell’apertura di qualsiasi indagine o azione relativa a una delle condotte illecite di cui all’articolo 138, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
iv) ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione se l’operatore stesso o la società controllante sono condannati in sede penale, anche per evasione fiscale, o sono colpiti da sanzioni amministrative o disciplinari o sono sospesi o espulsi da un’organizzazione di settore in qualsiasi Stato membro;
v) se un’autorità competente di uno Stato membro individua carenze in materia di antiriciclaggio o lotta al finanziamento del terrorismo o impone una sanzione in relazione a tali ambiti, gli operatori principali informano la Commissione immediatamente e riferiscono sulle misure correttive da essi adottate;
vi) gli operatori principali assicurano di non concludere operazioni riguardanti i titoli di debito dell’Unione e di Euratom con la partecipazione di controparti costituite o stabilite in un paese compreso nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o individuato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 e presente nell’elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1675, o che non rispetta effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in materia fiscale o sulle violazioni dei regimi sanzionatori convenute a livello dell’Unione o internazionale, in particolare le misure restrittive previste dall’articolo 215 TFUE;
f) trattare come riservate tutte le informazioni ricevute dalla Commissione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la qualità delle informazioni comunicate è valutata regolarmente e i risultati sono comunicati all’operatore principale interessato. L’operatore principale è informato se i dati forniti non sono accurati.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), la Commissione valuta la condotta degli operatori principali nell’effettuazione di operazioni sindacate e altre operazioni di gestione del debito in termini di tempestività, neutralità di mercato, esecuzione ordinata ed efficiente.
Art. 6 Condizioni generali
1. Le condizioni generali si applicano a tutte le attività di assunzione di prestiti e gestione del debito svolte dalla Commissione a titolo dei programmi di assunzione di prestiti a norma della presente decisione.
2. In conformità alla presente decisione, le condizioni generali:
a) stabiliscono i dettagli degli obblighi validi per la durata della partecipazione alla rete di operatori principali e i dettagli dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato;
b) stabiliscono il contenuto della revisione annuale e la relativa procedura;
c) stabiliscono le norme dettagliate per gli obblighi di comunicazione;
d) stabiliscono le norme relative ai controlli;
e) stabiliscono i dettagli delle norme e procedure per la sospensione dell’appartenenza, la revoca della sospensione e l’esclusione dalla rete di operatori principali; e
f) disciplinano la possibilità di ritirarsi dalla rete di operatori principali;
g) stabiliscono le norme dettagliate degli accordi di quotazione, tra cui il periodo di osservazione e le prescrizioni e il processo per il riconoscimento della piattaforma interoperatore.
h) stabiliscono le norme dettagliate per l’uso e il funzionamento delle aste e delle assegnazioni mediante asta non competitiva.
3. I termini sono calcolati come segue:
a) se un termine è espresso in giorni o mesi a partire da una certa data o un certo evento, il giorno o il mese in cui cade detta data o si verifica detto evento non è incluso in tale termine;
b) i termini espressi in giorni comprendono unicamente le giornate operative. Le giornate operative sono determinate in conformità al calendario lussemburghese delle festività (https://www.abbl.lu/fr/topic/bank-holidays/);
c) un termine espresso in mesi scade alla fine del giorno dell’ultimo mese corrispondente al giorno in cui è caduta la data o si è verificato l’evento a partire da cui è calcolato il termine;
d) se, per un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza non esiste nell’ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese;
e) se, per un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato fino alla fine della prima giornata operativa successiva.
Art. 7 Diritti dei membri della rete di operatori principali
I membri della rete di operatori principali hanno i diritti seguenti:
a) presentarsi con la qualifica di «Membro della rete di operatori principali dell’Unione europea»;
b) partecipare e fare offerte in tutte le aste di titoli di debito dell’Unione o di Euratom e partecipare alle assegnazioni mediante asta non competitiva, previa partecipazione e previo acquisto di titoli di debito dell’Unione o di Euratom mediante l’asta corrispondente;
c) ricevere regolarmente e con cadenza almeno annuale un feedback sulle proprie prestazioni, in particolare in relazione alla posizione in classifica nelle aste e sui mercati secondari; tale feedback è basato sul processo di valutazione interna di cui all’articolo 13, i cui criteri obiettivi sono comunicati agli operatori principali;
d) fatto salvo il capo 3, essere ammissibili alle operazioni di gestione del debito, comprese le seguenti:
i) collocamenti privati;
ii) operazioni di vendita con patto di riacquisto come definite all’articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio3, nei casi in cui tali operazioni sono effettuate al fine di sostenere la liquidità sul mercato secondario;
iii) swap come definiti nell’allegato III, sezione 1, punto 10, del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione12;
e) dimettersi in qualsiasi momento dalla rete di operatori principali mediante comunicazione delle dimissioni alla Commissione; tali dimissioni producono effetti dalla prima giornata operativa del primo mese successivo alla data di comunicazione.
Capo 3. Mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate
Art. 8 Criteri di idoneità per i mandati di capofila per operazioni sindacate
I membri della rete di operatori principali sono idonei a fungere da capofila per operazioni sindacate purché rispondano ai criteri seguenti:
a) aver acquistato una quota minima dei volumi messi all’asta dall’Unione e da Euratom espressa come media ponderata delle ultime aste su base continuativa. I quantitativi emessi tramite assegnazioni mediante asta non competitiva sono esclusi dal calcolo della quota minima dei volumi messi all’asta dall’Unione o da Euratom espressa come media ponderata delle ultime aste su base continuativa;
b) aver fornito prove, in base ai dati sulle operazioni comunicati a norma della presente decisione, di detenere tra gli operatori principali una quota di mercato minima dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom su mercati secondari;
c) aver rispettato le prescrizioni minime degli accordi di quotazione durante il periodo di osservazione;
d) aver accettato, nel contesto delle condizioni generali, le condizioni generali dei mandati per le operazioni sindacate e il tariffario.
Le quote minime di cui al primo comma, lettere a) e b), le prescrizioni minime di cui al primo comma, lettera c), e le altre norme dettagliate per i mandati di capofila si basano sulle migliori prassi di mercato, in particolare degli emittenti di pari grado, e riflettono il rapporto tra vantaggi e obblighi dei membri della rete di operatori principali. Qualora il criterio contempli anche le quote relative, le percentuali terranno conto del numero complessivo degli operatori principali.
Art. 9 Criteri di idoneità per i mandati di capofila associato per operazioni sindacate
I membri della rete di operatori principali sono idonei a fungere da capofila associato per operazioni sindacate purché rispondano ai criteri seguenti:
a) aver accettato, nel contesto delle condizioni generali, le condizioni generali dei mandati di capofila associato per le operazioni sindacate e il tariffario;
b) aver rispettato le prescrizioni minime degli accordi di quotazione durante il periodo di osservazione; e
c) non aver ricevuto mandati di capofila durante il periodo di osservazione.
Le prescrizioni minime di cui al primo comma, lettera b), e il periodo di osservazione di cui al primo comma, lettere b) e c), e le altre norme dettagliate per i mandati di capofila associato si basano sulle migliori prassi di mercato, tra cui quelle degli emittenti di pari grado, e riflettono il rapporto tra vantaggi e obblighi dei membri della rete di operatori principali.
Art. 10 Tariffario
Il tariffario di cui all’articolo 8, primo comma, lettera d), e all’articolo 9, primo comma, lettera a), si applica alle operazioni di assunzione di prestiti e gestione del debito. Il tariffario stabilisce una remunerazione commisurata ai costi e ai rischi in capo agli operatori principali idonei per lo svolgimento di operazioni di assunzione di prestiti e gestione del debito dell’Unione e di Euratom, assicurando nel contempo all’Unione efficienza in termini di costo e tenendo presenti le specificità delle emissioni di debito dell’Unione, in particolare i volumi e le scadenze. Il tariffario figura in un allegato delle condizioni generali per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate.
Art. 11 Accordi di quotazione
Le prescrizioni minime degli accordi di quotazione di cui all’articolo 8, primo comma, lettera c), e all’articolo 9, primo comma, lettera b), si riferiscono all’orario di negoziazione, al numero di quotazioni e di margini negoziati per specifici titoli di debito dell’Unione e su una piattaforma interoperatore riconosciuta durante il periodo di osservazione.
Art. 12 Impegni supplementari per i mandati di capofila
I membri della rete di operatori principali che rispondono ai criteri di cui all’articolo 8 possono ricevere mandati di capofila per operazioni sindacate in base alla valutazione del loro impegno a eseguire una o più delle attività seguenti:
a) promuovere con la massima diligenza possibile la liquidità dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom con attività di supporto agli scambi, contribuendo in tal modo alla formazione dei prezzi, all’efficienza del mercato secondario e allo svolgimento ordinato della negoziazione;
b) fornire consulenza leale e informazioni di mercato alla Commissione al fine di progettare e attuare i programmi di assunzione di prestiti, e in particolare fornire consulenza prima della pubblicazione del programma di finanziamento e nel contesto della preparazione delle operazioni di gestione del debito a titolo dei programmi di assunzione di prestiti;
c) fornire alla Commissione informazioni regolari in materia di tendenze di mercato, analisi e ricerca sul funzionamento dei mercati del reddito fisso, in particolare per titoli sovrani, sovranazionali e di agenzie;
d) nel quadro della loro strategia commerciale, promuovere e sviluppare il collocamento di titoli di debito dell’Unione e di Euratom presso una comunità di investitori diversificata ed ampia.
Art. 13 Selezione del sindacato
1. I sindacati sono selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento conformemente alle disposizioni dell’articolo 163, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. La Commissione invia le richieste di proposte a un sottogruppo di membri idonei della rete di operatori principali che rispondono ai criteri di cui agli articoli 8 e 12 per ricevere offerte di partecipazione come capofila.
3. La selezione del sottogruppo di operatori principali idonei cui la Commissione invia la richiesta di proposte si basa su criteri qualitativi e quantitativi obiettivi, riguardanti la capacità dimostrata dagli operatori principali idonei di fornire supporto alle emissioni sovrane e sovranazionali sui mercati primari e secondari e di distribuire i titoli di debito agli investitori. Tali criteri comprendono anche una valutazione dell’esecuzione delle attività di cui all’articolo 12. La Commissione applica un criterio di rotazione per garantire che tutti i membri idonei della rete di operatori principali siano invitati regolarmente a rispondere a richieste di proposte.
4. Le offerte di cui al paragrafo 2 ricevute da membri idonei sono valutate in base a un insieme aggiuntivo di criteri qualitativi e quantitativi obiettivi e allo scopo di formare un sindacato che presenti la migliore combinazione possibile di soggetti per l’esecuzione ottimale di una data operazione.
5. I criteri per l’invio delle richieste di proposte e per la valutazione delle offerte ricevute sono comunicati al sottogruppo di membri della rete di operatori principali unitamente alla richiesta di proposte.
6. La Commissione può invitare gli operatori principali a esprimere interesse per il mandato di capofila associato per un’operazione sindacata, oltre che di capofila congiunto o capifila congiunti, in funzione delle circostanze di mercato e con l’obiettivo di garantire il rendimento ottimale di una data operazione. La Commissione può invitare tutti gli operatori principali idonei in conformità all’articolo 9 della presente decisione o un sottogruppo degli stessi, selezionato per ordine alfabetico e con un meccanismo di rotazione. Tale invito è contemplato per almeno un’operazione sindacata nel periodo coperto da un piano di finanziamento stabilito ai sensi dell’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825 della Commissione5.
7. La Commissione attribuisce a tutti gli operatori principali che hanno accettato l’invito di cui al paragrafo 6 il mandato di capofila associato.
Capo 4. Domanda di ammissione e istituzione dell’elenco dei membri della rete di operatori principali e monitoraggio
Art. 14 Domanda di ammissione ed elenco di operatori principali
1. Gli enti creditizi e le imprese di investimento interessati presentano alla Commissione una domanda di ammissione alla rete di operatori principali compilando e inviando il modulo di domanda e la lista di controllo allegata riguardante i criteri di idoneità, disponibili sul sito della Commissione.
2. Le domande di ammissione alla rete di operatori principali comprendono prove della conformità agli articoli 4 e 5. La domanda di ammissione e i relativi allegati contengono informazioni dettagliate sulle prove e sulla documentazione di supporto da allegare.
3. Qualora la domanda di ammissione sia incompleta, o siano incomplete le informazioni o insufficienti i dati, il richiedente può essere invitato dalla Commissione a fornire le necessarie informazioni aggiuntive. La mancata comunicazione delle necessarie informazioni aggiuntive entro una scadenza specificata comporta il respingimento della domanda di ammissione.
4. La presentazione di informazioni o documenti falsi, fuorvianti o non veritieri nel corso della procedura di presentazione della domanda comporta la non ammissione alla rete di operatori principali o, a seconda del caso, può comportare l’esclusione dalla rete di operatori principali in conformità all’articolo 17.
5. Nel modulo di domanda ciascun operatore principale dichiara di accettare le condizioni generali, riconoscendo il carattere vincolante delle stesse e impegnandosi a rispettarle.
6. La domanda di ammissione e le condizioni generali devono essere firmate e le condizioni generali anche siglate su ciascuna pagina da un rappresentante debitamente autorizzato dell’operatore principale che, in base alle norme applicabili della giurisdizione pertinente e ai documenti societari pertinenti, abbia il potere di vincolare l’operatore principale ai fini dell’esecuzione degli obblighi e delle attività previsti dalle condizioni generali. A tal fine in sede di presentazione del modulo di domanda è fornito un estratto del pertinente registro delle società.
7. Tutte le comunicazioni, gli avvisi o le informazioni relativi alla presente decisione e alle condizioni generali sono trasmessi al recapito per le notifiche eletto da ciascun operatore principale nel modulo di domanda e sono indirizzati alla persona designata nel modulo di domanda in qualità di coordinatore.
Art. 15 Ammissione alla rete di operatori principali
1. La decisione sull’eventuale iscrizione del richiedente nell’elenco dei membri della rete di operatori principali è adottata al più tardi entro due mesi dalla presentazione della relativa domanda. Se un richiedente è invitato a presentare informazioni aggiuntive in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, il termine per la decisione che lo riguarda è sospeso fino alla data di presentazione delle informazioni aggiuntive in questione. Se il richiedente informa la Commissione di considerare la domanda completa, la decisione è adottata entro 2 mesi. La decisione è notificata al richiedente.
2. In caso di respingimento sono indicate le motivazioni.
3. L’elenco aggiornato dei membri della rete di operatori principali è pubblicato una volta l’anno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Ai fini della revisione annuale gli operatori principali sono invitati a dichiarare alla Commissione che continuano a soddisfare tutti i criteri di idoneità di cui all’articolo 4 e che tutti i documenti presentati dagli operatori principali nel corso della loro domanda di adesione o di un successivo aggiornamento sono ancora rilevanti.
Art. 16 Monitoraggio
La Commissione può svolgere verifiche, o nominare un terzo per il loro svolgimento, al fine di controllare la conformità alla presente decisione dei membri della rete di operatori principali. I membri della rete di operatori principali collaborano e agevolano lo svolgimento di tali verifiche, in particolare fornendo le informazioni e i dati necessari oltre che l’accesso agli stessi.
Ciascun membro della rete di operatori principali è tenuto:
a) a comunicare alla Commissione il massimale di rischio stabilito per l’attività di negoziazione dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom in conformità alle condizioni generali;
b) a informare la Commissione di qualsiasi revisione al ribasso del rating da parte delle agenzie di rating nell’Unione riconosciute dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
c) a informare immediatamente la Commissione di qualsiasi evento sopravvenuto di non conformità a qualsiasi criterio di idoneità di cui all’articolo 4.
Con l’accettazione delle condizioni generali ciascun operatore principale esprime il consenso a possibili audit e verifiche relativi ai dati trasmessi alla Commissione nel contesto degli obblighi di comunicazione, in particolare in riferimento ai dati da utilizzare per valutare i suoi risultati sul mercato secondario.
Art. 16 bis Monitoraggio e sospensioni
1. Gli operatori principali provvedono periodicamente, e almeno ogni 3 anni, a rinnovare le informazioni presentate alla Commissione durante la procedura di presentazione della domanda.
2. L’operatore principale che si trova in una situazione di esclusione rimane idoneo a fungere da capofila e capofila associato per le operazioni sindacate finché è in corso la valutazione con cui l’ordinatore delegato accerta se l’operatore principale debba essere escluso a norma dell’articolo 138 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
3. La Commissione può sospendere gli operatori principali dalla funzione di capofila o capofila associato in operazioni sindacate qualora la loro selezione per l’esecuzione dei fondi dell’Unione presenti una minaccia grave e imminente per gli interessi finanziari dell’Unione. La Commissione comunica i motivi della decisione di sospensione all’operatore principale interessato appena possibile e dà a quest’ultimo almeno 3 giorni per presentare osservazioni prima di adottare la decisione definitiva di sospensione. In circostanze eccezionali, la Commissione può adottare la decisione di sospensione e consentire all’operatore principale interessato di presentare osservazioni e obiezioni successivamente.
Art. 17 Cessazione dell’appartenenza alla rete di operatori principali
1. La Commissione pone fine all’appartenenza di un operatore principale alla rete di operatori principali in uno dei seguenti casi:
a) se l’operatore principale non soddisfa più una delle condizioni di cui all’articolo 4;
b) mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5, lettera c).
c)
2. La cessazione di cui al paragrafo 1 è disciplinata dalla procedura seguente:
a) l’operatore principale è invitato mediante avviso a presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a 7 giorni dal ricevimento dell’avviso;
b) la decisione di cessazione è notificata all’operatore principale e ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica.
3. La Commissione può porre fine all’appartenenza di un operatore principale alla rete di operatori principali nei casi seguenti:
a) mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5, lettere a), b), d), e) ed f);
b) esclusione dell’operatore principale a norma degli articoli da 137 a 148 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
4. I casi di cui al paragrafo 3 sono disciplinati dalla procedura seguente:
a) l’operatore principale interessato riceve un avviso che specifica i motivi del rilievo di non conformità, una richiesta di presentare osservazioni e le misure correttive che intende prendere per ripristinare e/o assicurare la conformità ai criteri e/o il rispetto degli obblighi pertinenti, ed è disposto un termine per la presentazione di osservazioni non inferiore a 7 giorni dalla data in cui l’operatore principale ha ricevuto l’avviso;
b) dopo l’esame delle osservazioni ed eventualmente delle misure correttive presentate, può essere presa la decisione di porre fine all’appartenenza dell’operatore principale non conforme alla rete di operatori principali;
c) la decisione di cessazione indica i motivi su cui si basa la cessazione;
d) la decisione di cessazione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all’operatore principale escluso.
5. La cessazione dell’appartenenza alla rete di operatori principali a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo oppure le dimissioni dalla rete di operatori principali a norma dell’articolo 7, lettera e), non producono effetti sui diritti e sugli obblighi dell’operatore principale interessato per quanto riguarda i contratti conclusi prima della data di efficacia, rispettivamente, dell’esclusione, della sospensione o delle dimissioni.
6. La cessazione dell’appartenenza di un operatore principale alla rete non preclude a tale operatore la possibilità di ripresentare domanda di partecipazione alla rete di operatori principali e di esservi riammesso qualora i motivi della cessazione siano venuti meno e siano stati pienamente sanati. Se la cessazione dell’appartenenza alla rete di operatori principali è stata decisa in seguito a un’esclusione a norma degli articoli da 137 a 148 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, non è possibile presentare una nuova domanda di partecipazione durante il periodo di esclusione. L’articolo 14 si applica a qualsiasi nuova domanda.
7.
Capo 5. Disposizioni transitorie e finali
Art. 18
La decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Art. 19
L’articolo 8, lettere a) e b), della decisione (UE, Euratom) 2021/625 continua ad applicarsi alle operazioni sindacate avviate prima del 1o novembre 2023.
L’articolo 8, primo comma, lettere a) e b), l’articolo 9, primo comma, lettere a) e c), e l’articolo 11 si applicano alle operazioni sindacate avviate a partire dal 1o novembre 2023.
L’articolo 8, primo comma, lettera c), l’articolo 9, primo comma, lettera b), e l’articolo 13, paragrafi 6 e 7, si applicano alle operazioni sindacate avviate a partire dal 1o luglio 2024.
Art. 20
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen