Decisione (PESC) 2025/394 del Consiglio
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Nelle conclusioni del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riconfermato il risoluto impegno dell'Unione a continuare a fornire all'Ucraina e alla sua popolazione un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico.
È opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall'Unione e, se necessario, adottare misure supplementari fintantoché gli atti illegali della Federazione russa continueranno a violare norme fondamentali di diritto internazionale, in particolare il divieto dell'uso della forza imposto dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, o di diritto internazionale umanitario.
Data la gravità della situazione, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive.
In particolare, è opportuno prorogare la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell'Unione degli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa e il divieto di diffonderne i contenuti.
Da tempo la Russia attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare, la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, le minoranze, i rifugiati e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.
Nell'intento di giustificare e sostenere la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Russia porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.
Le iniziative di propaganda a opera della Russia hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.
Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di taluni organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Russia e gli organi di informazione in questione non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.
Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti rispettivamente dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, l'introduzione di ulteriori misure restrittive non impedisce a tali organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare, tali misure restrittive non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.
È necessario rafforzare il divieto di esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia alle entità che figurano nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi riportato nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC.
È opportuno aggiungere 53 nuove entità all'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, segnatamente l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. È inoltre giustificato comprendere, in tale elenco, determinate entità in paesi terzi diversi dalla Russia che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia attraverso l'elusione delle restrizioni all'esportazione, anche per quanto riguarda gli aeromobili senza equipaggio (unmanned aerial vehicles – UAV) o i missili.
È opportuno ampliare l'elenco dei prodotti che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza elencandovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, compresi precursori chimici di agenti antisommossa, software relativi a macchine a controllo numerico, composti del cromo e unità di controllo impiegate per la guida degli UAV.
È opportuno istituire ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, quali le sostanze chimiche, talune materie plastiche e la gomma. Al fine di contenere il più possibile il rischio di elusione delle misure restrittive, è opportuno ampliare ulteriormente l'elenco di beni e tecnologie soggetti al divieto di transito attraverso il territorio della Russia.
È inoltre opportuno introdurre ulteriori restrizioni all'importazione di alluminio primario, che, generando entrate consistenti per la Russia, le consente di continuare la sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. La Commissione dovrebbe monitorare i prezzi dell'alluminio pertinenti per i produttori e i consumatori dell'Unione connessi alla restrizione all'importazione e dovrebbe riferire al Consiglio qualora avvengano eventuali importanti sviluppi riguardanti i prezzi dell'alluminio pertinenti per i produttori e i consumatori dell'Unione connessi alla restrizione all'importazione sull'alluminio primario di cui all'articolo 4 duodecies della decisione 2014/512/PESC e, se del caso, proporre misure di attenuazione.
È opportuno modificare la deroga al divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che generano introiti significativi per la Russia e che sono necessari per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest. È altresì opportuno introdurre una nuova deroga mirata al divieto di importazione di determinati prodotti strettamente necessari per il funzionamento dell'oleodotto Druzhba.
Per garantire l'efficace attuazione delle misure restrittive, è opportuno precisare che, quando le pertinenti disposizioni della decisione 2014/512/PESC e del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio conferiscono alle autorità competenti il potere di autorizzare la vendita e l'esportazione, e la relativa assistenza tecnica, di sistemi di sicurezza delle informazioni e loro apparecchiature e componenti, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica sono destinati a una rete di comunicazione elettronica civile non accessibile al pubblico e a condizione che tale rete non sia di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, tali autorizzazioni possono essere concesse in particolare ai prestatori di servizi specializzati di messaggistica finanziaria.
È opportuno limitare specificamente agli aeromobili con equipaggio l'applicazione di un'esenzione dal divieto di volo introducendo la necessità di un'autorizzazione delle autorità competenti per consentire l'atterraggio nel territorio dell'Unione, il decollo dal territorio dell'Unione e il sorvolo del territorio dell'Unione relativamente a talune operazioni con i droni. Al fine di accrescere per la Russia il costo connesso alla sua perdurante guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e assicurare l'efficacia delle misure restrittive dell'Unione concernenti il settore dell'aviazione affrontando il rischio che siano vanificate, è inoltre pertinente estendere il divieto di volo ai vettori aerei elencati che effettuano voli interni in Russia o che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano, direttamente o indirettamente, a un vettore aereo russo o per voli all'interno della Russia, così come a qualsiasi soggetto di proprietà di uno di tali vettori aerei o da esso controllato, aeromobili ovvero altri beni e tecnologie del settore aeronautico.
È giustificato imporre ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni e tecnologie, in particolare software utilizzati per la prospezione di petrolio e gas, al fine di limitare ulteriormente le capacità russe di prospezione e produzione di petrolio e gas.
È necessario prevedere una deroga per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dalla Slovacchia all'Ungheria o dall'Ungheria alla Slovacchia di taluni prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio importato mediante oleodotto, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di tali paesi senza sbocco sul mare.
La Russia ricava entrate consistenti dalla vendita e dal trasporto di petrolio. È pertinente imporre il divieto di custodia temporanea di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi all'interno dell'Unione, quali che siano il prezzo di acquisto del petrolio e la destinazione finale di tali prodotti. Il divieto aumenterà i costi di trasporto del petrolio russo, determinando una diminuzione delle entrate della Russia. Il divieto lascia impregiudicato l'ambito di applicazione di altri divieti di importazione previsti dalla decisione 2014/512/PESC e dal regolamento (UE) n. 833/20142.
Il divieto di servizi di ricarica ai fini delle operazioni di trasbordo di gas naturale liquefatto (GNL) russo non dovrebbe incidere sulle importazioni nell'Unione né sulla sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri. È pertanto opportuno precisare che tali servizi sono consentiti se la ricarica è necessaria per il trasporto del GNL fra porti di uno stesso Stato membro, compreso il trasporto dalla terraferma di uno Stato membro alle sue regioni ultraperiferiche.
Al fine di contenere il più possibile il rischio di elusione delle misure restrittive, è necessario modificare il divieto di trasporto di merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito, da parte di operatori di proprietà per il 25 % o più di una persona fisica o giuridica russa. Ai soggetti già stabiliti nell'Unione prima dell'8 aprile 2022 e che già operano come imprese di trasporto su strada dovrebbe essere fatto divieto di modificare l'assetto patrimoniale in un modo che aumenti la quota percentuale di proprietà di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo russi, a meno che tale quota percentuale rimanga inferiore al 25 % a seguito di tale modifica.
È vietato fornire beni, tecnologie e servizi per il completamento di progetti russi relativi al GNL. È opportuno estendere il divieto al completamento di progetti relativi al petrolio greggio in Russia, tra cui il progetto «Vostok Oil». Tale estensione non dovrebbe incidere sull'acquisto e sull'importazione di petrolio greggio russo, in linea con le eccezioni temporanee per specifici Stati membri senza sbocco sul mare.
È vietato importare GNL russo attraverso terminali GNL dell'Unione non connessi al sistema del gas naturale interconnesso. È opportuno introdurre una deroga al divieto, accordabile da uno Stato membro non connesso al sistema del gas naturale interconnesso quando il GNL è acquistato, importato o trasferito ai fini del proprio approvvigionamento energetico da un terminale situato in un altro Stato membro connesso al sistema del gas naturale interconnesso.
È opportuno stabilire che le importazioni di diamanti grezzi siano accompagnate da un certificato a norma del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio3 in cui siano chiaramente indicati il paese o i paesi di origine mineraria. È opportuno posticipare la data di entrata in vigore dell'obbligo di fornire prove basate sulla tracciabilità per l'importazione di diamanti lucidati. Inoltre, per affrontare le questioni di governance associate al sistema di tracciabilità sarà necessaria una cooperazione costante con il G7 e i paesi terzi. Al fine di agevolare ulteriormente l'attuazione di tali misure e il proseguimento dell'interazione con il G7 e i paesi terzi, è opportuno monitorare costantemente la parità di condizioni tra i partner del G7 per quanto riguarda le misure relative ai diamanti.
Al fine di impedire agli operatori dell'Unione di contribuire allo sviluppo delle infrastrutture russe, è necessario estendere alle costruzioni il divieto alla prestazione di servizi, tra cui i lavori di genio civile.
È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione del governo russo o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali. È pertinente precisare che è vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali in relazione a tale software.
È opportuno introdurre una deroga al divieto di prestazione di servizi di costruzione, architettura e ingegneria e di servizi di consulenza giuridica e informatica laddove tali servizi siano strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare della Russia situata in uno Stato membro.
È inoltre giustificato vietare qualsiasi operazione con i porti, le chiuse e gli aeroporti situati in Russia che sono utilizzati per il trasferimento di UAV o missili, o della relativa tecnologia o dei relativi componenti, alla Russia ovvero per l'elusione del tetto sui prezzi del petrolio da parte di navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio o di altre misure restrittive. Rientrano nel divieto l'accesso alle strutture dei porti, delle chiuse e degli aeroporti elencati e la prestazione di qualsiasi servizio alle navi o agli aeromobili. Sono previste opportune esenzioni al fine di evitare conseguenze negative per gli scambi legittimi o i contatti interpersonali. Il divieto di effettuare tali operazioni è inoltre limitato alle infrastrutture in Russia.
È opportuno imporre restrizioni alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano il sistema di trasmissione dei messaggi finanziari della Banca centrale di Russia e che, attraverso tale uso, i) aumentano la resilienza finanziaria della Russia e ii) sostengono l'elusione dei divieti di cui alla decisione 2014/512/PESC, alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio4, al regolamento (UE) n. 833/2014 o al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio5. Inoltre, è opportuno introdurre una deroga per consentire l'esecuzione di operazioni con un'entità specifica inclusa nell'allegato XVIII della decisione 2014/512/PESC che sono necessarie per il rimborso di garanzie o prestiti concessi da uno Stato membro, disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia o eseguire determinati contratti.
È opportuno estendere ulteriormente il divieto relativo alle operazioni a enti creditizi, enti finanziari ed entità che prestano servizi per le cripto-attività che sostengono operazioni relative a qualsiasi nave in elenco, vanificando in tal modo il divieto di cui all'articolo 4 quinvicies della decisione 2014/512/PESC, il cui obiettivo è limitare la capacità della Russia di portare avanti la guerra contro l'Ucraina. È inoltre opportuno imporre restrizioni a persone giuridiche, entità e organismi, quali figurano nell'elenco di cui all'allegato XIX della decisione 2014/512/PESC, stabiliti al di fuori dell'Unione che sono enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o sono coinvolti in operazioni che agevolano, direttamente o indirettamente, l'elusione dei divieti di cui all'articolo 4 septdecies della decisione 2014/512/PESC.
È pertinente estendere le misure restrittive relative alla fornitura di servizi specializzati di messaggistica finanziaria a taluni enti creditizi russi o talune entità russe che sottoscrivono servizi di messaggistica finanziaria ovvero a filiazioni russe di enti creditizi di paesi terzi che sono rilevanti per il sistema finanziario e bancario russo e che sono banche regionali importanti e di grandi dimensioni, che di conseguenza agevolano le finanze e le imprese regionali e federali, o banche che facilitano pagamenti transfrontalieri di importi ingenti, rafforzando in tal modo l'economia della Russia e l'industria russa, banche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina operando nei territori occupati, o banche che sono già soggette a misure restrittive imposte dall'Unione o da paesi partner.
È opportuno introdurre una deroga per l'accettazione di depositi altrimenti limitati per le operazioni necessarie alla ristrutturazione o alla liquidazione di una persona giuridica associata a un'entità elencata nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
Per agevolare il lavoro della società civile e dei media, è opportuno prevedere un'esenzione, a determinate condizioni, dal divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare in Russia banconote denominate nelle valute ufficiali degli Stati membri qualora risulti necessario per l'uso ai fini delle attività della società civile e dei media che promuovono direttamente in Russia la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto.
Per contribuire a contrastare la riesportazione di determinati beni, gli operatori dell'Unione che li vendono, forniscono, trasferiscono o esportano in paesi terzi diversi dai paesi partner elencati nell'allegato VII della decisione 2014/512/PESC sono tenuti ad attivare meccanismi di adeguata verifica per individuare e valutare i rischi di tale riesportazione in Russia e attenuarli. Gli operatori dell'Unione sono inoltre tenuti a provvedere affinché anche le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo assolvano tali obblighi.
Infine, è necessario apportare alcune modifiche alle disposizioni sulle esenzioni e deroghe al divieto di esportazione di beni a duplice uso e tecnologie avanzate, sostituendo con deroghe le esenzioni da taluni divieti. Inoltre, sono soppressi i riferimenti ai periodi transitori scaduti e altri riferimenti che non sono necessari ai fini della conformità con determinate disposizioni. La soppressione dei riferimenti ai periodi di transizione scaduti non è intesa a produrre effetti giuridici sui contratti passati o in corso né sull'applicabilità di tali periodi di transizione.
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) all'articolo 1 bis quater, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della presente decisione che ha proposto un'azione dinanzi a un giudice russo nei confronti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 13, lettera c) o d), del regolamento (UE) n. 833/2014 al fine di ottenere un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria a norma dell'articolo 248.1 o dell'articolo 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero derivanti da tali articoli o da tale normativa, in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. 269/2014, di cui all'allegato XLIII della presente decisione.» ;
2) all'articolo 1 bis quinquies è aggiunto il paragrafo seguente: «7. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l'esecuzione di operazioni di cui alla voce 1 dell'allegato XVIII, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che l'esecuzione di tali operazioni è necessaria per: a) il rimborso dei crediti all'esportazione garantiti; b) le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia entro il 26 agosto 2025 coperte da garanzie sui crediti all'esportazione da parte di uno Stato membro; o c) l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 fino al 26 agosto 2025, o fino alla loro data di scadenza, se precedente, per i beneficiari situati nell'Unione europea.» ;
3) l'articolo 1 bis sexies è sostituito dal seguente: «Articolo 1 bis sexies 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione che siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività che: a) sono coinvolti in operazioni che agevolano, direttamente o indirettamente, l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto verso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso, beni o tecnologie elencati negli allegati VII, XI, XX e XXXV del regolamento (UE) n. 833/2014, prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 e armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, quali figurano nell'elenco di cui all'allegato XIX, parte A, della presente decisione; b) sono coinvolti in atti tesi a vanificare il divieto di cui all'articolo 4 quinvicies mediante operazioni relative a qualsiasi nave elencata nell'allegato XVI, quali figurano nell'elenco di cui all'allegato XIX, parte B, della presente decisione; o c) eludono il divieto di cui all'articolo 4 septdecies, quali figurano nell'elenco di cui all'allegato XIX, parte C, della presente decisione. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di un'entità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) necessarie per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Russia sono consentiti ai sensi della presente decisione e del regolamento (UE) n. 833/2014; b) strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione o della decisione 2014/145/PESC, o dei regolamenti (UE) n. 833/2014 o (UE) n. 269/2014; o c) necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.» ;
4) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 bis septies 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con i porti e le chiuse elencati nell'allegato XXI, parte A. L'allegato XXI, parte A, comprende i porti e le chiuse in Russia utilizzati: a) per il trasferimento di aeromobili senza equipaggio (unmanned aerial vehicles – UAV) o di missili o delle tecnologie o dei componenti correlati a sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; b) per il trasporto di beni e tecnologie impiegati nel settore della difesa e della sicurezza da o verso la Russia, per un uso in Russia o per la condotta della guerra della Russia in Ucraina; c) per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale; d) per il trasporto di beni originari dell'Unione o esportati dall'Unione elencati negli allegati XI, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 o beni originari della Russia o esportati dalla Russia e importati nell'Unione elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014, consentendo così alla Russia di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina; e) in modo da favorire o commettere la violazione o l'elusione o altrimenti da vanificare in modo significativo le disposizioni della presente decisione o delle decisioni 2014/145/PESC, 2014/386/PESC o (PESC) 2022/266 o dei regolamenti (UE) n. 833/2014, (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014 o (UE) 2022/263. 2. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con gli aeroporti elencati nell'allegato XXI, parte B. L'allegato XXI, parte B, comprende gli aeroporti in Russia utilizzati: a) per il trasferimento di UAV o di missili o delle tecnologie o dei componenti correlati a sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; b) per il trasporto di beni e tecnologie impiegati nel settore della difesa e della sicurezza da o verso la Russia, per un uso in Russia o per la condotta della guerra della Russia in Ucraina; c) per il trasporto di beni originari dell'Unione o esportati dall'Unione elencati negli allegati XI, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 o beni originari della Russia o esportati dalla Russia e importati nell'Unione elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014, consentendo così alla Russia di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina; d) in modo da favorire o commettere la violazione o l'elusione o altrimenti da vanificare in modo significativo le disposizioni della presente decisione o delle decisioni 2014/145/PESC, 2014/386/PESC o (PESC) 2022/266 o dei regolamenti (UE) n. 833/2014, (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014 o (UE) 2022/263. 3. Il paragrafo 1 non si applica: a) nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, o per salvare vite in mare o per scopi umanitari, o per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali; b) alle operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali; c) salvo se vietate a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, alle operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia; d) alle operazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione; e) alle operazioni di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi; f) alle operazioni necessarie per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili. 4. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni strettamente necessarie per: a) scopi umanitari, l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici; b) l'effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti o a promuovere gli obiettivi politici delle misure restrittive; c) l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza; d) viaggi per motivi ufficiali di membri di missioni diplomatiche o consolari di Stati membri o di paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; e) viaggi per ragioni personali da parte di persone fisiche che si recano in Russia o lasciano la Russia o dei loro familiari diretti che le accompagnano; f) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione. 5. Gli operatori informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono registrati o in base al cui diritto sono costituiti di ogni operazione conclusa a norma dei paragrafi 3 o 4 entro due settimane dalla conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro 2 settimane dal ricevimento.» ;
5) all'articolo 1 ter, paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente: «g) necessaria per la ristrutturazione o la liquidazione di una persona giuridica associata all'entità di cui alla rubrica “B. Entità”, voce 82, dell'allegato della decisione 2014/145/PESC.» ;
6) all'articolo 1 septies, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «c) attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia e che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione, dagli Stati membri o dai paesi partner elencati nell'allegato VII.» ;
7) all'articolo 1 nonies, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b),» ;
8) all'articolo 1 decies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma dell'Unione, dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio6 a:
9) l'articolo 1 duodecies è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di costruzione, architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti: a) governo russo; o b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.» ;
b) al paragrafo 3 bis è inserita la lettera seguente: «c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione al software di cui al paragrafo 2 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tale software, al governo russo o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia.» ;
c) i paragrafi 4 ter e 7 sono soppressi;
d) è inserito il paragrafo seguente: «9 quater. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare della Federazione russa situata in uno Stato membro.» ;
e) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: «11. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 10 entro due settimane dal rilascio.» ;
10) l'articolo 3 è così modificato:
a) i paragrafi 3, e 3 bis, sono sostituiti dai seguenti: «3. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, che sono destinati a: a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o sono intesi come risposta a catastrofi naturali; oppure b) usi medici o farmaceutici, a condizione che non siano elencati all'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014. L'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per destinatario in Russia. 3 bis. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso destinati agli scopi di cui al paragrafo 3.» ;
b) è inserito il paragrafo seguente: «3 ter. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti in materia di notifica connessi con l'uso delle esenzioni di cui al paragrafo 3 e qualsiasi informazione supplementare sui prodotti esportati in virtù di tali esenzioni che lo Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito richiede.» ;
c) i paragrafi 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti: «4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati: b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) alla gestione, alla manutenzione, al riprocessamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; d) alla sicurezza marittima; e) alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %; f) all'uso esclusivo di entità che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; g) alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; h) alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; i) agli aggiornamenti del software; j) a essere utilizzati come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure k) usi medici o farmaceutici, a condizione che siano elencati all'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014. 4 bis. In deroga al paragrafo 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), h) e k).»
d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Nel decidere se rilasciare un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non rilasciano l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che: i) l'utente finale possa essere un utente finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1 ter; lettera a); ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale; oppure iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 a 6.» ;
11) l'articolo 3 bis è così modificato:
a) i paragrafi 3 e 3 bis sono sostituiti dai seguenti: «3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, che sono destinati a: a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o sono intesi come risposta a catastrofi naturali; oppure b) usi medici o farmaceutici, a condizione che non siano elencati all'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014. L'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per destinatario in Russia. 3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 e destinati agli scopi di cui al paragrafo 3.» ;
b) è inserito il paragrafo seguente: «3 ter. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti in materia di notifica connessi con l'uso delle esenzioni di cui al paragrafo 3 e qualsiasi informazione supplementare sui prodotti esportati in virtù di tali esenzioni che lo Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito richiede.» ;
c) i paragrafi 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti: «4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati: b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) alla gestione, alla manutenzione, al riprocessamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; d) alla sicurezza marittima; e) alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %; f) all'uso esclusivo di entità che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; g) alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; h) alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; i) l'uso esclusivo e sotto il pieno controllo dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa; j) agli aggiornamenti del software; k) a essere utilizzati come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure l) a usi medici o farmaceutici, a condizione che siano elencati all'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014. 4 bis. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere c), d), h) e l).»
d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Nel decidere se rilasciare un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non rilasciano l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che: i) l'utente finale possa essere un utente finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1 ter; lettera a); ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale; oppure iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 a 6.» ;
12) l'articolo 3 ter è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso e beni e tecnologie elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati nell'allegato IV.» ;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis. È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato IV; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato IV; c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato IV. 1 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono consentire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che: a) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure b) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.» ;
13) l'articolo 4 è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, i software elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 833/2014 a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.» ;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia; c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.» ;
c) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all'esportazione o alla messa a disposizione del software necessario per l'esecuzione, fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ;
d) il paragrafo 4 è soppresso;
e) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «6. In deroga ai paragrafi 1, 1 bis e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:» ;
14) l'articolo 4 bis è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente: «3 ter. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare le attività estrattive che generano la maggior parte del loro valore dalla produzione di uno dei materiali elencati nell'allegato XXX del regolamento (UE) n. 833/2014 o che hanno come obiettivo principale tale produzione.» ;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3, 3 bis e 3 ter entro due settimane dal rilascio.» ;
(c) il paragrafo 5 è soppresso;
15) l'articolo 4 ter è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;
b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore complessivo di 10000000 EUR a progetto a beneficio di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione.» ;
c) è inserito il paragrafo seguente: «5. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 2 bis e 4 entro due settimane dal rilascio.» ;
16) l'articolo 4 sexies è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione. Il divieto di cui al presente paragrafo si applica altresì a qualsiasi altro aeromobile utilizzato per un volo non di linea e per il quale una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russi siano in grado di stabilire di fatto il luogo o l'orario di decollo o atterraggio. Fatte salve le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione7 per quanto riguarda la presentazione di un piano di volo per voli transfrontalieri, il divieto di cui al presente paragrafo non si applica agli aeromobili con equipaggio con numero massimo di quattro posti a sedere e massa massima al decollo non superiore a 2000 kg se utilizzati per voli privati, non commerciali, non aziendali, effettuati nel territorio e nello spazio aereo dell'Unione a fini ricreativi o a fini formativi in vista del rilascio di licenze di pilota privato e relative abilitazioni mediante erogatori di formazione dell'Unione.
b) è inserito il paragrafo seguente: «1 ter. È vietato ai vettori aerei che effettuano voli interni in Russia o che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano, direttamente o indirettamente, a un vettore aereo russo o per voli all'interno della Russia aeromobili ovvero beni o tecnologie di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, elencati nell'allegato XX, così come a qualsiasi soggetto di proprietà di uno di tali vettori aerei o da esso controllato, atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.» ;
c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I paragrafi 1 e 1 ter non si applicano in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.» ;
d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In deroga ai paragrafi 1 e 1 ter, le autorità competenti possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della presente decisione e del regolamento (UE) n. 833/2014.» ;
e) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, aeromobili senza equipaggio impiegati nella categoria “aperta”, quale definita all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione8, e utilizzati per voli privati, non commerciali e non aziendali effettuati nel territorio e nello spazio aereo dell'Unione a fini ricreativi ad atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.
f) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 e 3 bis entro due settimane dal rilascio.» ;
17) l'articolo 4 duodecies è così modificato:
a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 quater octies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7601, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione di 275000 tonnellate metriche di tali beni tra il 25 febbraio 2025 e il 26 febbraio 2026. 3 quater nonies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 7601, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano, dal 26 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026, all'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, per un volume totale delle importazioni nell'Unione durante tale periodo non superiore a 50000 tonnellate metriche di tali beni.» ;
b) i paragrafi 3 quater ter, 3 quater septies e 3 quinquies bis sono soppressi;
c) il paragrafo 3 sexies è sostituito dal seguente: «3 sexies. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8415, 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 8517, 8518, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603 elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014, o la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria connessa, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione della garanzia di durata di vita fornita da Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.» ;
d) è inserito il paragrafo seguente: «3 septies. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'importazione dei beni di cui ai codici NC 9026, 9027 e 9031 elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014, compresa la prestazione dell'assistenza tecnica e finanziaria connessa su tali beni importati, a fini di manutenzione, riparazione o certificazione periodica dei punti di misurazione primari e secondari del petrolio greggio lungo l'oleodotto Druzhba verso l'Unione, e dopo aver accertato che tali beni sono strettamente necessari per la fornitura dei servizi al fine di garantire l'approvvigionamento ininterrotto di petrolio greggio mediante l'oleodotto Druzhba dalla Russia, come indicato all'articolo 4 sexdecies, paragrafo 3, lettera d), e che saranno esportati a norma dell'articolo 4 quaterdecies, paragrafo 4 septies, per un periodo di tempo strettamente necessario ai fini della manutenzione, riparazione o certificazione periodica dell'oleodotto Druzhba.» ;
e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quater quater, 3 quater quinquies, 3 quater octies, 3 quater nonies e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento (UE) 2015/2447.» ;
18) l'articolo 4 quaterdecies è così modificato:
a) i paragrafi 3 bis ter, 3 bis quater, 3 bis quinquies, 3 bis sexies e 3 bis septies sono soppressi;
b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis octies. Per quanto riguarda talune sostanze chimiche, materie plastiche e la gomma, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
c) al paragrafo 4 bis è aggiunta la lettera seguente: «d) beni che rientrano nel codice NC 7007 19 80.» ;
d) è inserito il paragrafo seguente: «4 septies. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esportazione di beni di cui ai codici NC 9026, 9027 e 9031, elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, la cui l'importazione era stata precedentemente autorizzata a norma dell'articolo 4 duodecies, paragrafo 3 septies. 4 octies. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esportazione e il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 8517 62 e 8523 52 elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, purché siano destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.» ;
e) il paragrafo 5 bis bis è sostituito dal seguente: «5 bis bis. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 2920 90, 3917 10 e 3920 62, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati esclusivamente per la produzione di prodotti alimentari destinati al consumo umano in Russia.» ;
f) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 octies entro due settimane dal rilascio.» ;
19) all'articolo 4 quindecies, il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente: «1 ter. È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Unione di proprietà per almeno il 25 % di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russi di diventare un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito. È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Unione prima dell'8 aprile 2022 e che siano già un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito, di modificare l'assetto patrimoniale in un modo che aumenti la quota percentuale di proprietà di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russi, salvo qualora a seguito di tale modifica la quota rimanga inferiore al 25 %.» ;
20) all'articolo 4 sexdecies, paragrafo 8, è inserito il comma seguente: «A decorrere dal 25 febbraio 2025, in deroga ai divieti di cui al terzo comma, le autorità competenti della Slovacchia e dell'Ungheria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dalla Slovacchia all'Ungheria o dall'Ungheria alla Slovacchia di taluni prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXXI del regolamento (UE) n. 833/2014 ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 3, lettera d), dopo aver accertato che i prodotti sono destinati all'uso esclusivo in questi due Stati membri.»;
21) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 septdecies ter 1. Se il bene è originario della Russia o è esportato dalla Russia, per il petrolio greggio o i prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII sono vietati la custodia temporanea, quale definita all'articolo 5, punto 17, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9, e il vincolo al regime di zona franca, a norma dell'articolo 245, paragrafo 3, del medesimo regolamento, nel territorio dell'Unione. 2. Fino al 26 maggio 2025 il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni già presenti nell'Unione il 25 febbraio 2025. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli Stati membri che fruiscono dell'esenzione di cui all'articolo 4 sexdecies, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 4 sexdecies, paragrafo 4. 4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al petrolio greggio trasportato per via marittima e ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.;
22) l'articolo 4 duovicies, è così modificato:
(a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i beni che rientrano nei codici NC 7102 31 00 e 7102 10 00 importati nell'Unione sono presentati senza ritardo, unitamente a un certificato a norma del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio10 in cui siano chiaramente indicati il paese o i paesi di origine mineraria, all'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014 per la verifica. Lo Stato membro nel quale tali beni sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione garantisce la loro presentazione all'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014. A tal fine può essere concesso il transito doganale. Qualora sia concesso tale transito doganale, la verifica di cui al presente paragrafo è sospesa fino all'arrivo di tali beni presso l'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014. L'importatore è responsabile della corretta circolazione di tali beni e dei costi di tale circolazione. Una presentazione a tale autorità non è necessaria a condizione che i beni siano stati precedentemente sottoposti alla procedura di verifica di cui al presente paragrafo e che ciò sia dimostrato da prove basate sulla tracciabilità, tra cui un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, come previsto al paragrafo 10.
b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, al momento dell'importazione gli importatori forniscono prove del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo. A decorrere dal 1o marzo 2025 le prove basate sulla tracciabilità dei prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014 che rientrano nei codici NC 7102 10 00 e 7102 31 00 comprendono un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel codice NC 7102 39 00 elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014, l'obbligatorietà di prove basate sulla tracciabilità, compreso il certificato che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.» ;
23) all'articolo 4 quatervicies è inserito il paragrafo seguente: «9 bis. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai servizi di ricarica (reloading) ai fini delle operazioni di trasbordo di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia, se tale ricarica è necessaria per il trasporto fra porti di uno stesso Stato membro, compreso il trasporto dalla terraferma di uno Stato membro alle sue regioni ultraperiferiche.» ;
24) all'articolo 4 quinvicies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave di cui all'allegato XVI che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, ovvero per salvare vite in mare o per scopi umanitari, o per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro o ancora al fine di investigare su violazioni delle disposizioni della presente decisione o su altre attività illecite.» ;
25) l'articolo 4 sexvicies è sostituito dal seguente: «Articolo 4 sexvicies 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie e fornire, direttamente o indirettamente, servizi a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al gas naturale liquefatto, quali terminali e impianti, o al completamento di progetti relativi al petrolio greggio, quali progetti di prospezione e produzione. 2. È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi a beni, tecnologie e servizi in Russia qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al gas naturale liquefatto o di progetti relativi al petrolio greggio di cui al paragrafo 1; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a beni, tecnologie e servizi in Russia qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al gas naturale liquefatto o di progetti relativi al petrolio greggio di cui al paragrafo 1. 3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 concernenti progetti relativi al petrolio greggio non pregiudicano l'esecuzione, fino al 26 maggio 2025, di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica ai progetti di produzione petrolifera per i quali è stata stabilita una produzione commerciale regolare prima del 25 febbraio 2025.» ;
26) all'articolo 4 septvicies è aggiunto il paragrafo seguente: «5. In deroga ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro in cui un terminale di gas naturale liquefatto non è connesso al sistema del gas naturale interconnesso può autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia, dopo aver accertato che: a) il gas naturale liquefatto è acquistato, importato o trasferito da un terminale situato in un altro Stato membro e tale terminale è connesso al sistema del gas naturale interconnesso; e b) l'acquisto, l'importazione o il trasferimento sono finalizzati all'approvvigionamento energetico. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.» ;
27) l'articolo 5 ter ter è sostituito dal seguente: «Articolo 5 ter ter 1. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 o altri beni sensibili: a) adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di esportazione in Russia e di esportazione per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, e provvedono affinché tali valutazioni dei rischi siano documentate e aggiornate; b) mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Russia e di esportazione per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, indipendentemente dal fatto che tali rischi siano stati individuati al loro livello o a quello dello Stato membro o dell'Unione. 1 bis. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 26 dicembre 2024 per quanto riguarda l'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 e dal 26 maggio 2025 per quanto riguarda altri beni sensibili. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi che si limitano a vendere, fornire o trasferire prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 o altri beni sensibili solamente all'interno dell'Unione o a paesi partner che figurano nell'allegato VII. 3. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi provvedono a che le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 o altri beni sensibili assolvano gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). 3 bis. Il paragrafo 3 si applica a decorrere dal 26 dicembre 2024 per quanto riguarda l'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 e dal 26 maggio 2025 per quanto riguarda altri beni sensibili. 4. Il paragrafo 3 non si applica se, per motivi che non ha causato, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo non è in grado di esercitare il controllo sulla persona giuridica, sull'entità o sull'organismo di sua proprietà. 5. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.» ;
28) l'articolo 11 quater è sostituito dal seguente: «1. Nessuna ingiunzione, nessuna ordinanza, nessun provvedimento riparativo, nessuna sentenza né altra decisione giudiziaria adottati a norma dell'articolo 248.1 o dell'articolo 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero derivanti da tali articoli o da tale normativa sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro. 2. Nessuna richiesta di assistenza nel corso di un'indagine o di altro procedimento penale e nessuna pena né altra sanzione a norma del codice penale russo basate su una presunta violazione di un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria adottati a norma dell'articolo 248.1 o dell'articolo 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero derivanti da tali articoli o da tale normativa sono riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato membro.» ;
29) l'articolo 8 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 8 quater Il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla base degli articoli 29 e 30 del trattato sull'Unione europea, modifica gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI.» ;
30) gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato della presente decisione. Per una o più entità di cui al punto 3 dell'allegato della presente decisione questo punto si applica a decorrere dal 9 aprile 2025 purché il Consiglio, esaminato il singolo caso, decida in tal senso all'unanimità.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas