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Decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 della Commissione del 29 luglio 2025 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 [notificata con il numero C(2025) 5362] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

L’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando anche i movimenti di tali animali e dei loro prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare in quanto è trasmessa principalmente tramite vettori.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 della Commissione4, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia.

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 impone l’istituzione di zone soggette a restrizioni ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687 in tale Stato membro e determina come tali le aree elencate nei suoi allegati.

Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 l’Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di altri 25 focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in stabilimenti che detengono bovini nelle province di Nuoro e Sassari, nella Regione Sardegna, e un ulteriore focolaio nella Regione Lombardia, segnalati tra il 25 giugno e il 17 luglio 2025. In risposta a questi focolai l’Italia ha istituito zone di protezione e di sorveglianza, nonché ulteriori zone soggette a restrizioni, nelle province di Nuoro e Sassari, nella Regione Sardegna, come pure zone di protezione e di sorveglianza nella Regione Lombardia, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. In risposta al focolaio confermato dalla Francia il 12 luglio 2025 in regioni situate in prossimità del confine italiano, l’Italia ha inoltre istituito una zona di sorveglianza in un’area al confine con la Francia.

Le dimensioni delle aree indicate come zone di protezione e zone di sorveglianza e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato della presente decisione, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni della zona di protezione e della zona di sorveglianza, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia vista la presenza di insetti vettori. La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale5.

Il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 69, prevede che l’autorità competente di uno Stato membro possa ricorrere alla vaccinazione profilattica d’urgenza, ove ciò sia necessario per lottare efficacemente contro una malattia elencata in animali detenuti. A tal fine l’autorità competente è tenuta a istituire zone di vaccinazione e attuare un piano di vaccinazione ufficiale che soddisfi prescrizioni specifiche. Il regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione6, che integra il regolamento (UE) 2016/429, stabilisce tra l’altro norme specifiche che gli Stati membri devono attuare in caso di ricorso alla vaccinazione profilattica d’urgenza nei bovini ai fini della prevenzione e del controllo di una malattia elencata. Tale regolamento delegato detta inoltre le condizioni alle quali possono essere autorizzati i movimenti di animali vaccinati e dei loro prodotti. Condizioni specifiche per la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da dermatite nodulare contagiosa sono stabilite nell’allegato IX di tale regolamento delegato.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/140 della Commissione7 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici. L’articolo 8 di tale regolamento stabilisce in particolare le prescrizioni procedurali e tecniche per la richiesta da parte degli Stati membri dell’accesso d’urgenza a vaccini, compresi quelli per la dermatite nodulare contagiosa, provenienti da banche dei vaccini.

Il 1o luglio 2025 l’Italia ha presentato alla Commissione il suo piano di vaccinazione ufficiale per la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da dermatite nodulare contagiosa. Il piano comprende informazioni sull’ambito di applicazione geografico e amministrativo delle zone di vaccinazione, sul numero di stabilimenti e di animali da vaccinare e sulla durata della vaccinazione, come prescritto dall’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2023/361. L’Italia ha inoltre chiesto alla banca dei vaccini dell’Unione dosi sufficienti di vaccino, conformemente all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/140, al fine di avviare la vaccinazione profilattica d’urgenza nell’intero territorio della Regione Sardegna.

Le condizioni alle quali l’Italia deve applicare la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa e le misure di riduzione dei rischi da adottare per i movimenti di animali vaccinati e dei loro prodotti figurano nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2023/361. In linea con tali condizioni, la vaccinazione può essere attuata nelle zone di vaccinazione I o II, in base alla conferma dell’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa.

Alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica e dell’andamento delle campagne di vaccinazione potrebbe rendersi necessario adeguare il tipo, le dimensioni e la durata delle zone di vaccinazione I e II, in particolare tenendo conto dell’evoluzione del livello di copertura vaccinale raggiunto. Ove opportuno o necessario, una zona di vaccinazione II o parte di essa potrebbe dover essere trasformata in una zona di vaccinazione I e viceversa, in linea con i criteri di cui al regolamento delegato (UE) 2023/361 e sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri colpiti. Di conseguenza è necessario indicare nell’allegato della presente decisione le date per trasformare un tipo di zona di vaccinazione in un altro tipo.

Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica e del rischio che l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa possa diffondersi tramite bovini infetti a livello subclinico, è necessario vietare i movimenti di tali animali da qualsiasi luogo ubicato all’interno delle zone di protezione o di sorveglianza o delle ulteriori zone soggette a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Italia o al di fuori di tale Stato membro. A tal fine è stato necessario individuare aree specifiche del territorio italiano in cui dovrebbero essere applicate misure rafforzate analoghe a quelle applicabili nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, come prescritto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e da cui sono anche vietati, fino a una certa data, i movimenti di bovini al di fuori o al di là del perimetro esterno di tali aree.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, le aree individuate quali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni come pure le zone di vaccinazione dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tali misure in collaborazione con tali Stati membri.

Per garantire chiarezza giuridica, l’ambito geografico di applicazione e la durata delle zone soggette a restrizioni e delle zone di vaccinazione dovrebbero essere definiti in modo chiaro al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia all’interno dell’Italia o in altri Stati membri o paesi terzi. Alla luce della situazione epidemiologica, la presente decisione dovrebbe applicarsi quanto prima.

È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 e sostituirla con la presente decisione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’Italia istituisce:

  1. a) zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; tali zone di protezione e di sorveglianza comprendono almeno le aree elencate nell’allegato I della presente decisione e le misure che devono essere applicate in tali zone di protezione e di sorveglianza si applicano almeno fino ai termini di cui a detto allegato;

  2. b) zone di vaccinazione, conformemente all’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e nel rispetto delle condizioni stabilite in detto allegato; tali zone di vaccinazione comprendono almeno le aree elencate nell’allegato II della presente decisione e le misure che devono essere applicate in tali zone di vaccinazione si applicano almeno fino ai termini di cui a detto allegato.

  3. c)

  4. d)

Art. 2

L’Italia vieta i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza elencate nell’allegato I verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali zone in Italia o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini elencati in detto allegato.

Art. 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione