Decisione di esecuzione (UE) 2025/1764 della Commissione del 25 agosto 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia [notificata con il numero C(2025) 5881] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
L’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando anche i movimenti di tali animali e dei loro prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare in quanto è trasmessa principalmente tramite vettori.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 della Commissione4 stabilisce alcune misure di emergenza relative a focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia. L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 prevede l’istituzione, in Italia, di zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché l’istituzione di zone di vaccinazione, a norma dell’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione5. L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 dispone inoltre che tali zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni, come pure le zone di vaccinazione, debbano comprendere almeno le aree elencate negli allegati I e III di tale decisione e che le misure necessarie in tali zone si applichino almeno fino ai termini di cui a detti allegati.
Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 l’Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori 26 focolai confermati di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in stabilimenti che detengono bovini nelle province di Nuoro e Sassari, nella regione Sardegna, segnalati tra il 25 luglio e l’8 agosto 2025. In aggiunta, nello stesso periodo la Francia ha notificato la comparsa di 22 focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in stabilimenti che detengono bovini in aree situate in prossimità della regione Valle d’Aosta, in Italia. In risposta a questi focolai in Italia e in Francia, l’Italia ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nonché ulteriori zone soggette a restrizioni, nelle province di Nuoro e Sassari, nella regione Sardegna, come pure una zona di sorveglianza nella regione Valle d’Aosta, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, le aree indicate quali zone di protezione e di sorveglianza nonché quale ulteriore zona soggetta a restrizioni nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 dovrebbero pertanto essere aggiornate dalla presente decisione, e dovrebbe essere stabilita la durata delle misure da applicare in tali zone.
Le dimensioni delle aree indicate come zone di protezione e di sorveglianza e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582, quale modificata dalla presente decisione, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi i parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia, vista la presenza di insetti vettori. La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale6.
L’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 dispone l’applicazione delle misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni e il divieto di movimenti di bovini dalle aree di cui all’allegato II verso destinazioni situate al di fuori di tali aree. In considerazione dei persistenti focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nella regione Sardegna, e al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia e di evitare inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi, è necessario prorogare anche tali misure e modificare l’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582.
L’articolo 69 del regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che l’autorità competente di uno Stato membro possa elaborare un piano di vaccinazione o istituire zone di vaccinazione, ove pertinente per lottare efficacemente contro una malattia elencata in animali detenuti. L’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/361 stabilisce norme dettagliate per i piani di vaccinazione ufficiali. Tale regolamento delegato prevede inoltre, all’articolo 9, norme per l’attuazione della vaccinazione profilattica d’urgenza. Le condizioni dettagliate per il ricorso alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa figurano nell’allegato IX del medesimo regolamento.
Il 23 luglio 2025 l’Italia ha fornito alla Commissione il suo piano di vaccinazione ufficiale relativo all’infezione da dermatite nodulare contagiosa per la regione Sardegna, in conformità all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2023/361, unitamente ai dati aggiornati relativi all’attuazione di tale piano. L’Italia ha inoltre deciso di attuare la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da dermatite nodulare contagiosa nella regione Valle d’Aosta, in risposta ai focolai confermati dalla Francia nelle vicinanze del confine italiano, e ha presentato le informazioni preliminari riguardo al suo piano di vaccinazione ufficiale per la regione Valle d’Aosta in conformità all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento delegato.
Al fine di garantire un controllo coordinato della malattia e di salvaguardare gli scambi all’interno dell’Unione e con paesi terzi, è necessario istituire zone di vaccinazione contro l’infezione da dermatite nodulare contagiosa per la Valle d’Aosta e adeguare, a livello di Unione, le zone di vaccinazione indicate per la Sardegna nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582.
Il tipo, le dimensioni e la durata delle zone di vaccinazione I e II di cui all’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 si basano sulla situazione epidemiologica e sull’andamento delle campagne di vaccinazione, in particolare tenuto conto del livello di copertura vaccinale raggiunto, dei piani di vaccinazione ufficiali dello Stato membro e delle relazioni sui progressi conseguiti presentate conformemente all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2023/361. L’allegato III della presente decisione dovrebbe di conseguenza indicare, per ciascuna area interessata, i periodi durante i quali devono applicarsi le zone di vaccinazione.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582.
Alla luce della situazione epidemiologica, le modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 dovrebbero applicarsi quanto prima possibile al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia all’interno dell’Italia, ad altri Stati membri o a paesi terzi, e di evitare inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione o ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione