Decisione di esecuzione (UE) 2026/127 della Commissione del 15 gennaio 2026 che modifica gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia [notificata con il numero C(2026) 319] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
L’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti di tali animali e dei loro prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare in quanto trasmessa principalmente tramite vettori.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 della Commissione4 stabilisce alcune misure di emergenza relative a focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia. Più in particolare, l’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 prevede l’istituzione in Francia di una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché di una zona di vaccinazione, a norma dell’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione5. L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 prevede inoltre che tali zone di protezione e di sorveglianza e la zona di vaccinazione devono comprendere almeno le aree elencate negli allegati di tale decisione e che le misure necessarie in tali zone devono applicarsi almeno fino ai termini di cui a tali allegati.
Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 con decisione di esecuzione (UE) 2026/68 della Commissione6 la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di altri quattro focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in stabilimenti che detengono bovini nei dipartimenti già interessati dei Pirenei orientali, dell’Ariège e dell’Alta Garonna nella regione dell’Occitania, segnalati tra il 22 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026. A seguito di ciò, la Francia ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nei dipartimenti dell’Ariège, dell’Alta Garonna e dei Pirenei orientali, in cui si applicano le misure di controllo della malattia di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza della Francia, che figurano attualmente nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708, dovrebbero pertanto essere modificate, in termini spaziali e temporali, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione dell’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia e nel resto dell’Unione. Di conseguenza, è necessario modificare l’elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all’allegato I di detta decisione di esecuzione.
Le dimensioni delle aree indicate come zone di protezione e di sorveglianza, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e della durata delle misure da applicare in tali zone comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia vista la presenza di insetti vettori. La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale7.
Il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 69, prevede che l’autorità competente di uno Stato membro possa ricorrere alla vaccinazione profilattica d’urgenza, ove ciò sia necessario per lottare efficacemente contro una malattia elencata in animali detenuti. A tal fine l’autorità competente è tenuta a istituire zone di vaccinazione e ad attuare un piano di vaccinazione ufficiale che soddisfi prescrizioni specifiche. Il regolamento delegato (UE) 2023/361, che integra il regolamento (UE) 2016/429, stabilisce tra l’altro le norme specifiche che gli Stati membri devono attuare in caso di ricorso alla vaccinazione profilattica d’urgenza nei bovini ai fini della prevenzione e del controllo di una malattia elencata. Tale regolamento delegato detta inoltre le condizioni alle quali possono essere autorizzati i movimenti di animali vaccinati e dei loro prodotti. Le condizioni specifiche per la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa sono stabilite nell’allegato IX di tale regolamento delegato.
In considerazione della diffusione della malattia nei dipartimenti dell’Ariège, dell’Alta Garonna e dei Pirenei orientali nella regione dell’Occitania, la Francia ha adeguato l’area intorno alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in cui viene attuata la vaccinazione, in particolare nei dipartimenti delle Landes e dei Pirenei atlantici nella regione della Nuova Aquitania e nei dipartimenti del Gers, dell’Alta Garonna, del Tarn, dell’Aude e dell’Hérault nella regione dell’Occitania.
È pertanto necessario aggiornare l’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 per tenere conto della revisione della delimitazione delle zone di vaccinazione I e II.
Al fine di garantire un controllo coordinato della malattia e salvaguardare gli scambi all’interno dell’Unione e con i paesi terzi, è opportuno modificare di conseguenza le zone di vaccinazione per l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa che figurano attualmente nell’allegato II di tale decisione di esecuzione.
Il tipo, le dimensioni e la durata delle zone di vaccinazione I e II di cui all’allegato II, parti A e B, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 si basano sulla situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa e sull’andamento delle campagne di vaccinazione in Francia, in particolare tenendo conto dell’evoluzione del livello di copertura vaccinale raggiunto, del piano di vaccinazione ufficiale dello Stato membro e delle relazioni attuative presentate conformemente all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2023/361, come pure delle prescrizioni stabilite dall’allegato IX di tale regolamento delegato.
L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 vieta i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’allegato I di tale decisione di esecuzione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali zone in Francia o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini indicati in detto allegato. In considerazione del persistere dei focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia, è necessario applicare tale divieto nelle zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai confermati più recenti.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708.
Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica in Francia relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, le modifiche da apportare agli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 mediante la presente decisione dovrebbero applicarsi quanto prima al fine di prevenire l’ulteriore diffusione di tale malattia all’interno della Francia o in altri Stati membri o in paesi terzi ed evitare anche inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione o ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione