Decisione di esecuzione (UE) 2026/462 della Commissione del 24 febbraio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2026) 1318] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 della Commissione4, adottata a seguito della comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, stabilisce le misure di emergenza che tale Stato membro deve adottare. Più in particolare, l’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Bulgaria conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato I, parti A e B, di tale decisione di esecuzione. Tale articolo stabilisce inoltre che le misure di emergenza necessarie in tali zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni devono essere applicate almeno fino ai termini di cui alle parti A e B di tale allegato.
L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160, come modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/2492 della Commissione5, stabilisce che la Bulgaria vieta, fino ai rispettivi termini stabiliti per le zone di protezione e di sorveglianza o per le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I, i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante a tali zone di protezione e di sorveglianza e i movimenti di ovini e caprini da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso qualsiasi destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni. L’articolo 2, paragrafo 2, stabilisce che la Bulgaria vieta, fino ai termini in cui le zone di protezione devono essere istituite entro il perimetro esterno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, i movimenti di ovini e caprini da parti del territorio della Bulgaria non elencate come zone di protezione e di sorveglianza o come ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I verso una destinazione situata entro il perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni. L’articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che la Bulgaria vieta i movimenti di ovini e caprini da qualsiasi parte del suo territorio verso una destinazione situata al di fuori della Bulgaria fino al 31 marzo 2026.
Inoltre l’articolo 3, primo comma, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160, come modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/1483 della Commissione6, stabilisce che la Bulgaria applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell’allegato II di tale decisione di esecuzione e fino ai termini indicati in tale allegato. L’articolo 3, secondo comma, stabilisce che la Bulgaria vieta i movimenti di ovini e caprini dalle aree elencate nell’allegato II verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali aree fino ai termini indicati in tale allegato. L’articolo 3, terzo comma, come modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/2492, stabilisce che le carni fresche e i prodotti a base di carne ottenuti da ovini e caprini macellati in un’ulteriore zona soggetta a restrizioni a seguito di un’autorizzazione eccezionale a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, possono essere spostati e immessi sul mercato solo nel territorio della Bulgaria.
Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 introdotta con decisione di esecuzione (UE) 2026/289 della Commissione7, la Bulgaria ha notificato alla Commissione, in data 2 febbraio 2026, la comparsa di un nuovo focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in uno stabilimento in cui erano detenuti ovini e caprini, nella regione di Plovdiv. A seguito di ciò, la Bulgaria ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nella regione di Plovdiv, nella quale si applicano le misure di controllo della malattia di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e della necessità urgente di attenuare in modo efficace il rischio di diffusione della malattia sia all’interno di tale Stato membro che in altri Stati membri, è fondamentale aggiornare in termini spaziali le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza in Bulgaria, quali figurano attualmente nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160. Tale modifica tiene conto dell’attuale situazione epidemiologica e affronta il rischio rappresentato dalla potenziale diffusione della malattia al di là delle zone attualmente interessate.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160.
La durata delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni si basa sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. Viene tenuto conto anche della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle zone interessate nonché della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, così come del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia all’interno di tale Stato membro e nell’Unione. Inoltre la durata delle misure previste dalla presente decisione è stata determinata conformemente alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)8.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione