Decisione di esecuzione (UE) 2026/782 della Commissione del 27 marzo 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/582 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’afta epizootica a Cipro [notificata con il numero C(2026) 2171] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
L’afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi appartenenti agli ordini Artiodactyla e Proboscidea e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolaio di afta epizootica in animali vi è un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali delle specie elencate, quali indicate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione2.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione3 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’afta epizootica, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2026/582 della Commissione4, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza relative ai focolai di afta epizootica in stabilimenti che detengono ruminanti nel distretto di Larnaca a Cipro. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2026/582 stabilisce che Cipro deve istituire zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, nonché un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle quali si applicano, almeno fino ai termini elencati nell’allegato di tale decisione di esecuzione, le misure prescritte nelle zone di protezione e di sorveglianza, e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, e chele zone di protezione, sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni devono comprendere almeno le aree elencate in tale allegato.
Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica a Cipro e del rischio che l’infezione da virus dell’afta epizootica possa diffondersi tramite animali delle specie elencate infetti a livello subclinico, è altresì necessario vietare i movimenti di tali animali da qualsiasi luogo ubicato all’interno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni. È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2026/582 al fine di prevedere tale divieto.
Il regolamento (UE) 2016/429, e più in particolare l’articolo 69, prevede che, ove pertinente per il controllo efficace di una malattia elencata di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), per la quale si applicano misure di controllo delle malattie, l’autorità competente di uno Stato membro possa elaborare un piano di vaccinazione e istituire zone di vaccinazione. A tal fine, l’autorità competente è tenuta ad attuare il piano di vaccinazione e a istituire zone di vaccinazione che soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione5, che integra il regolamento (UE) 2016/429.
Il regolamento delegato (UE) 2023/361 stabilisce tra l’altro le norme specifiche che gli Stati membri devono attuare in caso di ricorso alla vaccinazione profilattica d’urgenza degli animali ai fini della prevenzione e del controllo di una malattia elencata. Tale regolamento delegato stabilisce inoltre le condizioni alle quali possono essere autorizzati i movimenti di animali vaccinati e dei loro prodotti. Condizioni specifiche per la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da afta epizootica sono stabilite nell’allegato VII di tale regolamento delegato.
Il 2 marzo 2026 Cipro ha presentato alla Commissione il suo piano di vaccinazione ufficiale per la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da afta epizootica. Il piano comprende informazioni sull’estensione geografica e amministrativa della zona di vaccinazione e sul numero di animali da vaccinare. È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2026/582 per tenere conto del piano di vaccinazione e dell’estensione territoriale della zona di vaccinazione forniti da Cipro.
Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/582, le misure di emergenza prescritte nelle zone di protezione e di sorveglianza, e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione, e il calendario della loro applicazione sono stati riveduti, in particolare per quanto riguarda la pulizia e la disinfezione preliminari degli stabilimenti interessati, di cui è prescritta l’esecuzione a norma del regolamento delegato (UE) 2020/687. Deve di conseguenza essere adeguata la durata delle misure di emergenza in tali zone di protezione e sorveglianza.
Inoltre, successivamente all’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/582 sono comparsi anche altri focolai di afta epizootica in stabilimenti nei distretti di Larnaca e Nicosia a Cipro, anche al di fuori delle aree attualmente elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2026/582.
Di conseguenza, data l’attuale situazione epidemiologica relativa all’afta epizootica a Cipro e al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in tale Stato membro, o in altri Stati membri o in paesi terzi, è necessario riesaminare con urgenza le attuali aree elencate come zone di protezione, di sorveglianza o ulteriore zona soggetta a restrizioni nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2026/582, adeguarle in termini spaziali e temporali ove necessario, e anche istituire nuove zone di protezione e di sorveglianza tenendo conto dei focolai più recenti a Cipro. Ciò è necessario anche per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2026/582.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2026/582 è così modificata:
1. Sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter: «Articolo 1 bis I movimenti di animali delle specie elencate, di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, sono vietati fino ai termini indicati nell’allegato. Articolo 1 ter Una zona di vaccinazione, come descritta nell’allegato della presente decisione, è istituita immediatamente dall’autorità competente a norma dell’allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni previste da detto allegato VII.» .
2. L’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione