Decisione di esecuzione (UE) 2026/923 della Commissione del 24 aprile 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/582 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'afta epizootica a Cipro [notificata con il numero C(2026) 2818] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
L'afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi appartenenti agli ordini Artiodactyla e Proboscidea e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolaio di afta epizootica in animali vi è un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali delle specie elencate, quali indicate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione2.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione3 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'afta epizootica, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2026/582 della Commissione4, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza relative ai focolai di afta epizootica in stabilimenti che detengono ruminanti nei distretti di Larnaca e Nicosia a Cipro. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2026/582 stabilisce che Cipro deve istituire zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, nonché un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle quali si applicano, almeno fino ai termini elencati nell'allegato di tale decisione di esecuzione, le misure prescritte nelle zone di protezione e di sorveglianza, e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, e chele zone di protezione, sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni devono comprendere almeno le aree elencate in tale allegato. La decisione di esecuzione (UE) 2026/582 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/782 della Commissione5.
Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/782, le misure di emergenza prescritte nelle zone di protezione e di sorveglianza, e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, elencate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione, e il calendario della loro applicazione sono stati riveduti sulla base delle informazioni fornite da Cipro, in particolare per quanto riguarda le date delle operazioni di pulizia e disinfezione preliminari degli stabilimenti interessati, di cui è prescritta l'esecuzione a norma del regolamento delegato (UE) 2020/687. Deve di conseguenza essere rivista la durata delle misure di emergenza in tali zone di protezione e sorveglianza.
Inoltre, successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/782 sono comparsi anche altri focolai di afta epizootica in stabilimenti nei distretti di Larnaca e Nicosia a Cipro, anche al di fuori delle aree attualmente elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2026/582.
Di conseguenza, data l'attuale situazione epidemiologica relativa all'afta epizootica a Cipro e al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in tale Stato membro, in altri Stati membri o in paesi terzi, è necessario riesaminare con urgenza le attuali aree elencate come zone di protezione, di sorveglianza o ulteriore zona soggetta a restrizioni nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2026/582, adeguarle in termini spaziali e temporali ove necessario, e anche istituire nuove zone di protezione e di sorveglianza tenendo conto dei focolai più recenti a Cipro. Ciò è necessario anche per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2026/582.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2026/582 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione