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Decisione di esecuzione (UE) 2026/1145 della Commissione del 20 maggio 2026 che modifica gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia [notificata con il numero C(2026) 3474] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

L’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando anche i movimenti di tali animali e dei loro prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare in quanto è trasmessa principalmente tramite vettori.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 della Commissione4 stabilisce alcune misure di emergenza relative a focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia. L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 prevede l’istituzione, in Italia, di zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché l’istituzione di zone di vaccinazione, a norma dell’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione5. L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 dispone inoltre che tali zone di protezione e di sorveglianza, come pure le zone di vaccinazione, debbano comprendere almeno le aree elencate negli allegati I e II di tale decisione e che le misure necessarie in tali zone si applichino almeno fino ai termini di cui a detti allegati.

Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 con decisione di esecuzione (UE) 2026/922 della Commissione6 l’Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di quattro nuovi focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in stabilimenti che detengono bovini nella Regione Sardegna, segnalati tra il 30 aprile e il 6 maggio 2026. In risposta a questi focolai l’Italia ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nella Regione Sardegna, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.

L’Italia ha inoltre informato la Commissione che il focolaio IT-LSD-2026-00002, segnalato il 17 aprile 2026 e incluso nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 con decisione di esecuzione (UE) 2026/922, è stato erroneamente registrato unicamente sulla base di una correlazione epidemiologica con un altro focolaio, nonostante l’assenza di risultati positivi di esami di laboratorio volti a confermare il focolaio. Gli esami di laboratorio di follow-up hanno successivamente confermato i risultati negativi. Tale focolaio dovrebbe pertanto essere rimosso dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582.

Le dimensioni delle aree indicate come zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582, quale modificata dalla presente decisione, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e della durata delle misure da applicare in tali zone comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia, ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia vista la presenza di insetti vettori. La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale7.

L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 vieta i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’allegato I di tale decisione di esecuzione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali zone in Italia o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini indicati in detto allegato. In considerazione della zona soggetta a restrizioni attualmente esistente nella regione Sardegna, tale divieto dovrebbe continuare ad applicarsi nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1582, quale modificata dalla presente decisione.

Le zone di vaccinazione istituite dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 restano necessarie e la vaccinazione dovrebbe proseguire conformemente al piano di vaccinazione ufficiale dell’Italia del 1o luglio 2025, presentato a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2023/361.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582.

Alla luce della situazione epidemiologica in Italia, le modifiche da apportare alla decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 mediante la presente decisione dovrebbero applicarsi quanto prima al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia all’interno dell’Italia, ad altri Stati membri o a paesi terzi, e di evitare inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione o ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione