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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1044 della Commissione del 27 marzo 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2, l'articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e l'articolo 162, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)2, in particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a),

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione3 stabilisce modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali, e di dichiarazioni, tra l'altro, per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. Tali partite comprendono le partite che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2020/6864 e (UE) 2020/6885 della Commissione.

L'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle categorie di volatili e del materiale germinale interessati. Il regolamento delegato (UE) 2023/2515 della Commissione6 modifica l'articolo 67 del regolamento delegato (UE) 2020/688 al fine di autorizzare i movimenti di partite di volatili in cattività che hanno partecipato a un'esposizione in uno Stato membro diverso da quello di origine verso un altro Stato membro, a seguito di un trasferimento di proprietà durante l'esposizione, e stabilisce le condizioni di tali movimenti. È pertanto necessario includere nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 un modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di volatili in cattività spostati da un'esposizione (modello «CAPTIVE-BIRDS-EXHIBITION-INTRA») e modificare di conseguenza l'articolo 7 e l'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

L'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e le dichiarazioni da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di animali terrestri e di determinato materiale germinale debbano corrispondere ai modelli di cui all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati. Nel capitolo 62 del suddetto allegato figura il modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma, ovociti ed embrioni di cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestris catus), raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686. Il regolamento delegato (UE) 2023/647 della Commissione7 sopprime l'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/686 relativo alla certificazione ufficiale e alla notifica dei movimenti di materiale germinale di cani e gatti tra Stati membri. È pertanto necessario modificare di conseguenza l'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 e sopprimere il corrispondente modello di cui all'allegato I, capitolo 62, del medesimo regolamento di esecuzione.

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti tra Stati membri di partite di determinati animali terrestri detenuti e del relativo materiale germinale. È opportuno aggiungere ai rispettivi modelli un attestato armonizzato al fine di semplificare la certificazione per i movimenti di animali terrestri detenuti e del relativo materiale germinale da stabilimenti o zone, o da entrambi, soggetti a restrizioni dei movimenti, qualora siano state concesse deroghe a tali restrizioni conformemente alla normativa dell'Unione.

Nell'allegato I, capitoli 1, 3, 5 e 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di bovini non destinati alla macellazione (modello «BOV-INTRA-X»), di suini non destinati alla macellazione (modello «POR-INTRA-X»), di ovini e caprini non destinati alla macellazione (modello «OV/CAP-INTRA-X») e di un singolo equino non destinato alla macellazione (modello «EQUI-INTRA-IND»). Il punto II.4 di tali modelli dovrebbe essere soppresso per rispecchiare la modifica dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportata dal regolamento delegato (UE) 2023/647, in base alla quale non vi è alcun coinvolgimento dell'autorità competente quando è applicata la deroga relativa ai movimenti di tali animali tra centri di raccolta dello sperma.

Nell'allegato I, capitoli 1, 5, 9, 11 e 13, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati sensibili all'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV). Le modifiche degli articoli 10, 15, 23, 26 e 29 e dell'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/688 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/2515 per quanto riguarda i movimenti dalle zone circostanti i focolai di EHDV dovrebbero riflettersi di conseguenza nei suddetti modelli.

Nell'allegato I, capitolo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figura il modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di ovini e caprini destinati alla macellazione (modello «OV/CAP-INTRA-Y»). Le modifiche dell'articolo 18 e dell'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/2515 che adeguano la prescrizione relativa all'identificazione individuale obbligatoria degli ovini e dei caprini destinati alla macellazione dovrebbero riflettersi di conseguenza nel suddetto modello.

Nell'allegato I, capitoli 7 e 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di un singolo equino non destinato alla macellazione (modello «EQUI-INTRA-IND») e di una partita di equini (modello «EQUI-INTRA-CON»). L'articolo 91, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce un termine per il controllo d'identità e l'esame clinico degli equini da effettuare prima del rilascio di un certificato sanitario. Al fine di consentire che tali controlli ed esami siano effettuati l'ultimo giorno lavorativo prima della partenza dallo stabilimento di origine e di facilitare i movimenti di equini, compresi gli equini che partecipano a competizioni, corse e altre manifestazioni equestri, verso altri Stati membri durante i fine settimana e i giorni festivi, l'articolo 91, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2515. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il punto II.1.2 dei modelli «EQUI-INTRA-IND» e «EQUI-INTRA-CON».

Inoltre l'articolo 66, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione8 prevede una deroga in base alla quale non è necessario che gli equini non svezzati che accompagnano le madri o le nutrici siano accompagnati da un documento unico di identificazione a vita. Tale situazione dovrebbe riflettersi nel modello «EQUI-INTRA-CON» per una partita di equini. Inoltre, poiché gli equini possono essere spostati in una clinica veterinaria in un altro Stato membro, la descrizione della casella I.12 nelle note relative alla parte I dei modelli «EQUI-INTRA-IND» e «EQUI-INTRA-CON» dovrebbe essere modificata aggiungendo «una clinica veterinaria» come possibile luogo di destinazione degli equini, oltre a uno stabilimento registrato o riconosciuto.

Nell'allegato I, capitolo 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figura il modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di uova da cova di pollame (modello «POU-INTRA-HEP»). Il punto II.2.3 di tale modello dovrebbe essere soppresso in quanto la decisione 2003/644/CE della Commissione9 non richiede garanzie complementari per il controllo della Salmonella spp. per le uova da cova destinate alla Finlandia o alla Svezia.

Nell'allegato I, capitoli 23 (modello «BOV-SEM-A-INTRA»), 26 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA»), 30 (modello «OV/CAP-SEM-A-INTRA») e 33 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati Membri di partite di determinato materiale germinale di bovini e di ovini e caprini. Le modifiche dell'articolo 2, punto 12), e dell'allegato II, parte 5, capitolo III, del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/647 per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni e l'indennità stagionale da infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV) dovrebbero riflettersi nei suddetti modelli.

Nell'allegato I, capitoli 23 (modello «BOV-SEM-A-INTRA»), 30 (modello «OV/CAP-SEM-A-INTRA») e 45 (modello «EQUI-SEM-A-INTRA»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati Membri di partite di determinato materiale germinale di bovini, di ovini e caprini e di equini. La modifica dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportata dal regolamento delegato (UE) 2023/647 per quanto riguarda l'aggiunta di antibiotici o miscele di antibiotici allo sperma dovrebbe riflettersi nei suddetti modelli.

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i capitoli 26 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA») e 33 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA») dovrebbero essere adattati per rispecchiare e attuare meglio le prescrizioni di cui all'allegato II, parti 1 e 5, e all'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 per quanto riguarda lo sperma utilizzato per la produzione di embrioni.

Nell'allegato I, capitolo 38, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figura il modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «POR-SEM-A-INTRA»). Le modifiche dell'allegato II, parte 2, e dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/647 per quanto riguarda le prove per la ricerca del virus della peste suina classica effettuate sui suini detenuti presso i centri di raccolta dello sperma e l'aggiunta di antibiotici o miscele di antibiotici allo sperma dovrebbero riflettersi nel suddetto modello di certificato sanitario.

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i capitoli 40 (modello «POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA») e 49 (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA») dovrebbero essere modificati per rispecchiare le modifiche dell'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/647 per quanto riguarda la definizione di «gruppo di raccolta di embrioni» e per rispecchiare e attuare meglio le prescrizioni di cui all'allegato II, parti 1 e 5, e all'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 per quanto riguarda lo sperma utilizzato per la produzione di embrioni.

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i capitoli 49 (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA»), 50 (modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA) e 51 (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA») dovrebbero essere modificati per chiarire che le prove per la ricerca dell'anemia infettiva equina comportano un solo campionamento di sangue conformemente all'allegato II, parte 4, capitolo II, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

Gli articoli da 8 a 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispongono che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di bovini, di ovini e caprini, di suini e di equini debbano corrispondere ai modelli di cui all'allegato I, capitoli da 23 a 54, del medesimo regolamento di esecuzione e indicati in tali articoli. I titoli di tali modelli contengono errori non sostanziali, tra cui un ordine delle parole ambiguo e riferimenti incoerenti. Per motivi di chiarezza giuridica e di coerenza, è opportuno rettificare di conseguenza tali errori negli articoli da 8 a 11 e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

La versione in lingua tedesca dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 contiene errori non sostanziali, tra cui riferimenti errati, omissioni di lieve entità ed errori terminologici, grammaticali e ortografici, che per motivi di opportunità e semplificazione dovrebbero essere corretti unitamente alle modifiche apportate dal presente regolamento al suddetto regolamento di esecuzione in quanto il presente regolamento sostituisce integralmente l'allegato I di tale regolamento di esecuzione. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

  1. 1) all'articolo 7, è inserita la lettera seguente: «g bis) CAPTIVE-BIRDS-EXHIBITION-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 21 bis, per i volatili in cattività spostati da un'esposizione;»;

  2. 2) all'articolo 13, la lettera e) è soppressa;

  3. 3) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

gli articoli da 8 a 11 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 8 Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di bovini I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di bovini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati: a) BOV-SEM-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 23, per le partite di sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; b) BOV-SEM-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 24, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio*, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio*, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; c) BOV-SEM-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 25, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio*, prima del 1o gennaio 2005, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; d) BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 26, per le partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; e) BOV-EMB-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 27, per le partite di riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio* prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli embrioni; f) BOV-GP-PROCESSING-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 28, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE, prima del 1o gennaio 2005, ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021; g) BOV-GP-STORAGE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 29, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE, prima del 1o gennaio 2005, ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021. Articolo 9 Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati: a) OV/CAP-SEM-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 30, per le partite di sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; b) OV/CAP-SEM-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 31, per le partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; c) OV/CAP-SEM-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 32, per le partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; d) OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 33, per le partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; e) OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 34, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; f) OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 35, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; g) OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 36, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010; h) OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 37, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010. Articolo 10 Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di suini I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di suini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati: a) POR-SEM-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 38, per le partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; b) POR-SEM-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 39, per le partite di riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio* prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; c) POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 40, per le partite di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; d) POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 41, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; e) POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 42, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; f) POR-GP-PROCESSING-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 43, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE prima del 21 aprile 2021, ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010; g) POR-GP-STORAGE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 44, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE prima del 21 aprile 2021, ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010. Articolo 11 Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di equini I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di equini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati: a) EQUI-SEM-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 45, per le partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; b) EQUI-SEM-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 46, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; c) EQUI-SEM-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 47, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; d) EQUI-SEM-D-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 48, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; e) EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 49, per le partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; f) EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 50, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; g) EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 51, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; h) EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 52, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; i) EQUI-GP-PROCESSING-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 53, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010; j) EQUI-GP-STORAGE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 54, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010.1011121314

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen