Decisione di esecuzione (UE) 2026/1408 della Commissione del 22 giugno 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2026) 4425] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 della Commissione4, adottata a seguito della comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, stabilisce le misure di emergenza che tale Stato membro deve adottare. Più in particolare, l’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Bulgaria conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato I, parti A e B, di tale decisione di esecuzione. Tale articolo stabilisce inoltre che le misure di emergenza necessarie in tali zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni devono essere applicate almeno fino ai termini di cui a tale allegato, parti A e B.
Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 introdotta con decisione di esecuzione (UE) 2026/462 della Commissione5 la Bulgaria ha notificato alla Commissione persistenti ritardi nell’attuazione delle misure di controllo delle malattie necessarie in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento, conformemente all’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/687. I ritardi riguardano 17 focolai confermati nella regione di Plovdiv.
Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e della necessità urgente di attenuare in modo efficace il rischio di diffusione della malattia sia all’interno di tale Stato membro che in altri Stati membri, è fondamentale modificare la durata delle misure di controllo delle malattie applicabili nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 e nelle aree elencate nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160. Tali modifiche tengono conto dell’attuale situazione epidemiologica e affrontano il rischio rappresentato dalla potenziale diffusione della malattia al di là delle zone attualmente interessate fino a quando non saranno state completamente attuate le misure di controllo delle malattie.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160.
La durata delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni si basa sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. Viene tenuto conto anche della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle zone interessate nonché della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, così come del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia all’interno di tale Stato membro e nell’Unione. Inoltre la durata delle misure previste dalla presente decisione è stata determinata conformemente alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)6.
Inoltre, in considerazione del persistente ritardo nell’attuazione delle misure di controllo delle malattie da applicare in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento conformemente all’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/687, è necessario prorogare il divieto dei movimenti di ovini e caprini da qualsiasi parte della Bulgaria verso una destinazione situata al di fuori della Bulgaria stabilito all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160. È pertanto opportuno prorogare tale divieto fino al 31 dicembre 2026.
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione di tale malattia dagli stabilimenti interessati in Bulgaria ad altre parti di detto Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 prendano effetto il prima possibile.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 è così modificata:
1) all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «(3) La Bulgaria vieta i movimenti di ovini e caprini da qualsiasi parte del suo territorio verso una destinazione situata al di fuori della Bulgaria fino al 31 dicembre 2026.» ;
2) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione