Decisione di esecuzione (UE) 2026/1375 della Commissione del 23 giugno 2026 che modifica la decisione 2005/290/CE per quanto riguarda le norme di certificazione e un modello di certificato sanitario/ufficiale per l’importazione nell’Unione di partite di carni fresche di suini domestici destinate al consumo umano dal Canada (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)1, in particolare l’articolo 126, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)2, in particolare l’articolo 238, paragrafo 3,
L’allegato 5-E dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra («accordo»)3, stabilisce le misure di salute pubblica e di salute animale per l’importazione nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale per cui deve essere riconosciuta l’equivalenza.
L’allegato 5-I dell’accordo prevede attestati sanitari da includere nel modello di certificato sanitario/ufficiale per l’importazione nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale per cui è stata riconosciuta l’equivalenza delle misure.
Per l’importazione nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano di suini domestici dal Canada l’equivalenza è stata riconosciuta per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di salute pubblica, ma non per le prescrizioni in materia di salute animale. La semplificazione del modello di certificato dovrebbe pertanto riguardare solo l’attestato di sanità pubblica del modello di certificato sanitario/ufficiale per l’importazione nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano di suini domestici dal Canada. L’attestato di sanità animale di tale modello di certificato dovrebbe riprodurre l’attestato di sanità animale del modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di suini domestici (MODELLO POR) di cui all’allegato III, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione4.
L’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio5, in combinato disposto con l’articolo 107, paragrafo 2, dello stesso regolamento, stabilisce la prescrizione, per l’ingresso nell’Unione di partite di animali o prodotti di origine animale da paesi terzi, che non siano stati impiegati negli animali in questione medicinali antimicrobici allo scopo di promuovere la crescita o aumentare la produttività. Non possono inoltre essere stati utilizzati relativamente agli animali o ai prodotti di origine animale, al fine di consentirne l’ingresso nell’Unione da paesi terzi, neppure i medicinali contenenti gli antimicrobici inclusi nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione6.
Il regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione7 integra il regolamento (UE) 2019/6 stabilendo condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali vivi destinati alla produzione di alimenti e di partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano esportati da paesi terzi nell’Unione.
L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/905 specifica in particolare che le partite di animali destinati alla produzione di alimenti e le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano possono entrare nell’Unione solo se sono corredate del certificato ufficiale attestante la conformità alle norme dell’Unione sull’impiego dei medicinali antimicrobici stabilite nel regolamento (UE) 2019/6 e nel regolamento delegato (UE) 2023/905.
È pertanto opportuno inserire nel modello di certificato di cui all’allegato II della decisione 2005/290/CE della Commissione8 un attestato concernente la conformità a tali norme dell’Unione.
Per ragioni di chiarezza e coerenza delle norme dell’Unione, è opportuno aggiornare il modello di certificato di cui all’allegato II della decisione 2005/290/CE, anche per quanto riguarda i riferimenti, le note e gli elementi strutturali, sostituendolo con il modello di certificato che figura nell’allegato della presente decisione.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/290/CE.
Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche destinate al consumo umano di suini domestici dal Canada, è opportuno continuare ad accettare, per l’ingresso nell’Unione, l’uso del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria per le carni fresche di animali domestici della specie porcina dal Canada destinate all’Unione rilasciato conformemente all’allegato II della decisione 2005/290/CE, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale allegato dalla presente decisione, per un periodo transitorio fino alla data di entrata in applicazione del modello di certificato sanitario/ufficiale che figura nell’allegato della presente decisione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato II della decisione 2005/290/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
Per un periodo transitorio che termina il 3 dicembre 2026 continua a essere autorizzato, per l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche destinate al consumo umano di suini domestici dal Canada, l’uso di certificati sanitari e di polizia sanitaria rilasciati conformemente al modello di cui all’allegato II della decisione 2005/290/CE, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale allegato dalla presente decisione, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2026.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen