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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione del 16 dicembre 2020 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)2, in particolare l’articolo 168, paragrafo 4, l’articolo 224, paragrafo 4, l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)3, in particolare l’articolo 90, primo comma, e l’articolo 126, paragrafo 3,

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le prescrizioni per la certificazione sanitaria ufficiale per diversi movimenti di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Tali prescrizioni, che riguardano tra l’altro i movimenti di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sono ulteriormente specificate nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione4, a norma del regolamento (UE) 2016/429. Detto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme relative ai modelli di tali certificati sanitari, nonché norme relative alle informazioni che devono figurare in determinati documenti e dichiarazioni richiesti per l’ingresso nell’Unione di tali partite. Tale regolamento conferisce altresì alla Commissione il potere di stabilire norme speciali relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti per animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che i certificati sanitari possano contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell’Unione.

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni integrative in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali, compresi gli animali acquatici vivi, materiale germinale e prodotti di origine animale. Esso prescrive in particolare che tali partite siano accompagnate dal certificato sanitario e, qualora sia previsto dal medesimo regolamento, da una dichiarazione o altri documenti. Tali regolamenti delegati stabiliscono le prescrizioni che devono rispettare gli animali e le merci destinati al consumo umano che entrano nell’Unione.

L’articolo 168, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme relative alle informazioni contenute nel certificato sanitario che deve accompagnare i movimenti all’interno di uno Stato membro o da uno Stato membro ad un altro di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che integrano tali norme. Nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere stabiliti modelli di certificati sanitari per tali movimenti di prodotti di origine animale fabbricati o trasformati in stabilimenti, stabilimenti alimentari o zone sottoposti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti.

L’articolo 224, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme relative ai modelli dei certificati sanitari.

Inoltre l’articolo 238, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative al contenuto e al formato dei modelli di certificati sanitari, dichiarazioni ed altri documenti per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

L’articolo 239, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative al contenuto e al formato dei modelli di certificati sanitari, dichiarazioni ed altri documenti per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per i quali l’Unione non è il luogo di destinazione finale.

Al fine di garantire la chiarezza giuridica e la coerenza delle norme relative agli animali e alle merci destinati al consumo umano, nel presente regolamento dovrebbero essere stabiliti modelli di certificati ufficiali contenenti le prescrizioni in materia di sanità animale per tali movimenti di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale.

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tra l’altro nei settori relativi alla sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, alle prescrizioni in materia di salute e benessere degli animali e ai sottoprodotti di origine animale. Detto regolamento prevede talune norme relative alla certificazione ufficiale quando la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o all’articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento prescrive il rilascio di certificati ufficiali. In assenza di norme più specifiche nel regolamento (UE) 2016/429, tali norme relative alla certificazione ufficiale si applicano ai certificati di cui al presente regolamento.

In particolare l’articolo 90, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative ai modelli di certificati ufficiali e per il loro rilascio.

La normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 comprende prescrizioni in materia di salute animale, ma anche, tra l’altro, norme nei settori della sicurezza alimentare e del benessere degli animali. Ai fini della chiarezza giuridica e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi in sede di rilascio dei certificati, il presente regolamento dovrebbe comprendere certificati sanitari, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale, certificati ufficiali, che devono essere firmati dal certificatore, e certificati sanitari/ufficiali, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore, con riferimento a determinati prodotti.

Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto di talune definizioni stabilite in altri atti dell’Unione, quali le definizioni stabilite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e nell’allegato II, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5, così come le definizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione6 e nel regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione7.

Il regolamento (UE) 2016/429 mira a ridurre gli oneri amministrativi connessi alla certificazione e alla notifica ricorrendo quanto più possibile alle tecnologie dell’informazione per molteplici scopi. Detto regolamento stabilisce inoltre talune norme relative alla possibilità che determinate partite siano accompagnate da certificati sanitari elettronici anziché da certificati sanitari rilasciati in formato cartaceo. A norma del regolamento (UE) 2017/625 le partite di animali e merci devono essere accompagnate da un certificato ufficiale rilasciato in formato cartaceo o elettronico. Inoltre l’articolo 90, primo comma, lettera f), di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme per il rilascio di certificati elettronici e per l’uso di firme elettroniche. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda il rilascio di certificati nei due formati, oltre alle prescrizioni di cui agli articoli 150 e 217 del regolamento (UE) 2016/429 e al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625.

Al fine di facilitare i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di ingresso nell’Unione, le prescrizioni relative ai certificati per l’ingresso nell’Unione dovrebbero comprendere prescrizioni linguistiche.

A norma del regolamento (UE) 2017/625, il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) deve permettere l’elaborazione, il trattamento e la trasmissione di certificati ufficiali, anche in forma elettronica. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione8, il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) è l’elemento dell’IMSOC che consente di elaborare i certificati per via elettronica, prevenendo in tal modo eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati sanitari, ai certificati ufficiali o ai certificati sanitari/ufficiali. A tal fine il presente regolamento dovrebbe stabilire modelli standard di certificati ufficiali compatibili con il sistema TRACES.

L’articolo 90, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative alle procedure da seguire per il rilascio di certificati di sostituzione. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda la sostituzione dei certificati e tali prescrizioni comuni, che dovrebbero applicarsi ai certificati sanitari, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale, ai certificati ufficiali, che devono essere firmati dal certificatore, e ai certificati sanitari/ufficiali, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore, dovrebbero figurare nel presente regolamento.

Per evitare usi impropri e abusi, è importante definire norme relative ai casi in cui un certificato di sostituzione può essere rilasciato e le prescrizioni che devono essere soddisfatte da tali certificati. Tali casi dovrebbero essere limitati a errori amministrativi e ai casi in cui il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.

L’articolo 237, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri autorizzino l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale solo se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario, a meno che sia prevista una deroga all’articolo 237, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento. L’articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 dispone che le partite di determinati animali e merci che entrano nell’Unione siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite sono conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

A tale riguardo il regolamento delegato (UE) 2019/625 prevede un elenco di merci e animali destinati al consumo umano, in particolare prodotti di origine animale, insetti vivi, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano, che devono essere accompagnati da un certificato ufficiale al momento dell’ingresso nell’Unione. Al fine di facilitare i controlli ufficiali al momento dell’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale, insetti vivi, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano, dovrebbero essere stabiliti modelli di certificati ufficiali per tali merci e animali destinati al consumo umano.

L’articolo 90, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative al formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l’effettuazione dei controlli ufficiali. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione9, i certificati sanitari devono accompagnare gli animali al macello dopo che l’ispezione ante mortem è stata effettuata presso l’azienda di provenienza. Il formato di tali certificati dovrebbe pertanto essere stabilito nel presente regolamento.

In caso di macellazione d’urgenza di determinate categorie di animali al di fuori del macello, per motivi di armonizzazione e di chiarezza è opportuno stabilire nel presente regolamento un modello di certificato per la dichiarazione che deve essere rilasciata dal veterinario ufficiale conformemente all’allegato III, sezione I, capitolo VI, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione10 stabilisce, tra l’altro, norme integrative per l’applicazione uniforme degli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2017/625 nonché i modelli di certificati ufficiali ivi elencati. Il regolamento (UE) 2016/429 abroga tuttavia alcuni atti giuridici citati nel suddetto regolamento di esecuzione. Pertanto, per motivi di armonizzazione e di chiarezza, al fine di evitare una duplicazione delle norme, i modelli di certificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 dovrebbero essere sostituiti dai certificati di cui al presente regolamento e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 dovrebbe essere abrogato.

Dato che le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione11, nel regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione12 e nelle decisioni 2000/572/CE13, 2003/779/CE14 e 2007/240/CE15 della Commissione sono ora incluse nel presente regolamento, tali atti giuridici dovrebbero essere abrogati.

Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio16 abroga la direttiva 95/53/CE del Consiglio17. La direttiva 98/68/CE della Commissione18 ha stabilito il modello di documento per l’entrata di alimenti per animali provenienti da paesi terzi e modalità relative ai controlli di tali alimenti per animali alle frontiere esterne. Dal momento che, a norma del regolamento (UE) 2017/625, non sono più previsti controlli obbligatori sistematici degli alimenti per animali ai posti di controllo frontalieri di ingresso nell’Unione, il documento di entrata stabilito dalla direttiva 98/68/CE diviene privo di oggetto.

È opportuno introdurre un periodo transitorio per tenere conto della situazione specifica delle autorità competenti dei paesi terzi che devono adottare i provvedimenti necessari per garantire la conformità al presente regolamento e della situazione specifica delle spedizioni di partite di animali e merci accompagnate da certificati rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione19 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 prima della data di applicazione del presente regolamento.

Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN