Decisione di esecuzione (UE) 2026/2215 della Commissione del 28 settembre 2026 che modifica l’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia [notificata con il numero C(2026) 6963] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
L’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti di tali animali e dei loro prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare in quanto è trasmessa principalmente tramite vettori.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 della Commissione4 stabilisce alcune misure di emergenza relative a focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia. Più in particolare, l’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 prevede l’istituzione in Francia di una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché di una zona di vaccinazione, a norma dell’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione5. L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 prevede inoltre che tali zone di protezione e di sorveglianza e la zona di vaccinazione devono comprendere almeno le aree elencate negli allegati di tale decisione e che le misure necessarie in tali zone devono applicarsi almeno fino ai termini di cui a tali allegati.
Il regolamento delegato (UE) 2023/361 stabilisce norme specifiche per il ricorso alla vaccinazione profilattica d’urgenza dei bovini ai fini della prevenzione e del controllo dell’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa. In particolare, l’allegato IX, parte 1, punto 1, di tale regolamento delegato distingue tra la zona di vaccinazione I, nella quale non vi sono restrizioni legate a focolai di dermatite nodulare contagiosa, e la zona di vaccinazione II, nella quale si applicano restrizioni legate a focolai di tale malattia.
Restano necessarie le zone di vaccinazione istituite dall’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 e la vaccinazione dovrebbe proseguire conformemente al piano di vaccinazione ufficiale della Francia, presentato a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2023/361.
Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708, introdotta con decisione di esecuzione (UE) 2026/662 della Commissione6, la Francia ha informato la Commissione di un aggiornamento relativo alle zone di vaccinazione istituite nelle regioni Alvernia-Rodano-Alpi e Borgogna-Franca Contea e attualmente elencate come zona di vaccinazione II nell’allegato II, parte A, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708. Secondo le informazioni fornite dalla Francia, in tali zone non si applicano più restrizioni connesse a focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, ma la vaccinazione deve proseguire conformemente al piano di vaccinazione ufficiale della Francia.
Alla luce di tali informazioni e conformemente all’allegato IX, parte 1, punto 1.1, del regolamento delegato (UE) 2023/361, le zone interessate nelle regioni Alvernia-Rodano-Alpi e Borgogna-Franca Contea non dovrebbero pertanto più essere elencate come zona di vaccinazione II ma come zona di vaccinazione I nell’allegato II, parte B, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708.
Il tipo, le dimensioni e la durata delle zone di vaccinazione I e II di cui all’allegato II, parti B e A, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 si basano sulla situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa e sull’andamento delle campagne di vaccinazione in Francia, in particolare tenendo conto del piano di vaccinazione ufficiale dello Stato membro e delle relazioni attuative presentate conformemente all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2023/361, come pure delle prescrizioni stabilite dall’allegato IX di tale regolamento delegato.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708.
Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica in Francia relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, le modifiche da apportare all’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 mediante la presente decisione dovrebbero applicarsi quanto prima al fine di garantire che le zone di vaccinazione stabilite a livello dell’Unione rispecchino la situazione attuale e di evitare inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione o ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione