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Direttiva 2008/62/CE della Commissione del 20 giugno 2008 recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 11 Regione di produzione delle sementi

1.

Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere prodotte esclusivamente nella regione d'origine.

Se in tale regione risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3 a motivo di un problema specifico connesso all'ambiente, gli Stati membri possono autorizzare la produzione di sementi in altre regioni, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri. Le sementi prodotte in queste altre regioni tuttavia possono essere utilizzate unicamente nelle regioni d'origine.

2.

Gli Stati membri segnalano alla Commissione e agli altri Stati membri le regioni supplementari nelle quali essi hanno l'intenzione di autorizzare la produzione di sementi nei termini del paragrafo 1.

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione la Commissione e gli altri Stati membri possono chiedere che la questione sia sottoposta all'esame del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. È adottata, se del caso, una decisione in conformità all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 66/401/CEE, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 66/402/CEE, all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 2 e all'articolo 21 della direttiva 2002/53/CE, all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/54/CE, all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/56/CE, nonché all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/57/CE, che stabilisca eventuali restrizioni o condizioni applicabili alla designazione di tali regioni.

Nell'ipotesi in cui né la Commissione, né gli altri Stati membri presentino richieste in tal senso a norma delle disposizioni anzidette lo Stato membro in questione può autorizzare la produzione di sementi nelle regioni indicate alla Commissione.

Art. 12 Analisi delle sementi

1.

Gli Stati membri vigilano a che siano realizzate analisi per appurare che le sementi di varietà da conservare soddisfino le prescrizioni in tema di certificazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Tali analisi vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato

2. Ai fini delle analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri garantiscono che i campioni siano prelevati da lotti omogenei. Essi garantiscono l'applicazione delle norme relative al peso del lotto e al peso del campione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 66/401/CEE e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 66/402/CEE, nonché all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2002/54/CE e all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2002/57/CE.

Art. 13 Condizioni di commercializzazione

1. Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:

  1. a) siano state prodotte nella loro regione di origine o in una delle regioni di cui all'articolo 11;

  2. b) siano commercializzate nella loro regione di origine.

2.

In deroga al paragrafo 1, lettera b), uno Stato membro può approvare ulteriori regioni sul proprio territorio ai fini della commercializzazione di sementi di una varietà da conservare, a condizione che tali regioni siano comparabili alla regione d'origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varietà in questione.

Gli Stati membri, qualora approvino tali regioni supplementari, garantiscono che il quantitativo di sementi, necessario alla produzione della quantità minima di sementi di cui all'articolo 14, sia riservato alla conservazione della varietà nella sua regione di origine.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'approvazione di tali regioni supplementari.

3. Uno Stato membro che approvi ulteriori regioni ai fini della produzione di sementi in conformità all'articolo 11, non si avvale della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 14 Restrizioni quantitative

Ogni Stato membro fa sì che, per ciascuna varietà da conservare, la quantità di sementi commercializzata non superi lo 0,5 % della quantità di sementi della stessa specie utilizzata in tale Stato membro nel corso di un periodo vegetativo o la quantità necessaria per seminare 100 ha laddove questa risultasse maggiore. Per le specie Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus e Helianthus annuus tale percentuale non supera lo 0,3 % o la quantità necessaria per seminare 100 ha, se quest'ultima quantità risulta superiore.

La quantità totale di sementi di varietà da conservare commercializzata in ogni Stato membro non supera tuttavia il 10 % delle sementi della specie in questione, utilizzate annualmente sul suo territorio. Se la percentuale corrisponde ad una quantità inferiore a quella necessaria a seminare 100 ha, la quantità massima di sementi della specie in questione, utilizzata annualmente nello Stato membro, può essere aumentata fino a raggiungere la quantità necessaria a seminare 100 ha.

Art. 15 Applicazione di restrizioni quantitative

1. Gli Stati membri provvedono a che i produttori comunichino loro, prima che inizi la stagione di produzione, la superficie e l'ubicazione della zona di produzione delle sementi.

2. Se, in base alle informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 1, sussiste la possibilità che siano superate le quantità fissate all'articolo 14, gli Stati membri assegnano a ciascun produttore una quota che egli può commercializzare durante la stagione di produzione di cui trattasi.

Art. 16 Controllo delle colture di sementi

Gli Stati membri provvedono, per mezzo di controlli ufficiali, a che le colture di sementi di una varietà da conservare soddisfino le disposizioni della presente direttiva, prestando particolare attenzione alla varietà, ai siti di produzione delle sementi e alle quantità.

Art. 17 Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

1. Gli Stati membri garantiscono che le sementi delle varietà da conservare possano essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi opportunamente sigillati.

2. Gli imballaggi e i contenitori di sementi vengono sigillati dal fornitore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta del fornitore, sull'imballaggio o sul contenitore.

3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al paragrafo 2, il sistema di chiusura comporta quantomeno l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo.

Art. 18 Etichettatura

Gli Stati membri vigilano a che gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varietà da conservare siano muniti di un'etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro comprendente le seguenti informazioni:

  1. a) la dicitura «norme CE»;

  2. b) il nome e l'indirizzo del responsabile dell'etichettatura o il suo numero di identificazione;

  3. c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso …» (anno) oppure, ad eccezione dei tuberi di patata da semina, l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinazione, nei seguenti termini: «campione prelevato …» (anno);

  4. d) la specie;

  5. e) la denominazione della varietà da conservare;

  6. f) l'indicazione «varietà da conservare»;

  7. g) la regione di origine;

  8. h) se la regione di produzione delle sementi è diversa dalla regione di origine, l'indicazione della regione di produzione delle sementi;

  9. i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione dell'etichetta;

  10. j) il peso netto o lordo dichiarato oppure, con esclusione dei tuberi di patata da semina, il numero dichiarato di semi;

  11. k) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale, salvo che per i tuberi di patate da semina.

Art. 19 Controlli ufficiali a posteriori

Gli Stati membri garantiscono che le sementi vengano sottoposte a controllo ufficiale a posteriori mediante sondaggi per verificarne l'identità e la purezza varietali.

Capo IV. Disposizioni generali e finali

Art. 20 Relazioni

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori operanti sul loro territorio comunichino, per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservare commercializzati.

Su richiesta, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservare commercializzati sul loro territorio.

Art. 23 Recepimento

1.

Gli Stati membri pongono in vigore entro il 30 giugno 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 25 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2008. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione