Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
Una vigilanza prudenziale solida è parte integrante delle condizioni normative in base alle quali gli enti finanziari forniscono servizi all’interno dell’Unione. Le imprese di investimento sono, insieme agli enti creditizi, soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5 per quanto riguarda il trattamento e la vigilanza prudenziali, mentre la loro autorizzazione e altri requisiti in materia di organizzazione e di norme di comportamento sono stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6.
I vigenti regimi prudenziali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE sono basati in larga misura sulle successive versioni delle norme di regolamentazione internazionali stabilite per i grandi gruppi bancari dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, affrontano solo parzialmente i rischi specifici connessi alle diverse attività di un gran numero di imprese di investimento. Le vulnerabilità e i rischi specifici propri di tali imprese di investimento dovrebbero pertanto essere ulteriormente affrontati tramite meccanismi prudenziali efficaci, adeguati e proporzionati a livello dell’Unione che contribuiscano a creare condizioni di parità in tutta l’Unione, garantiscano una vigilanza prudenziale efficace, mantenendo nel contempo sotto controllo i costi di conformità, e assicurino un capitale sufficiente per i rischi delle imprese di investimento.
Una vigilanza prudenziale solida dovrebbe assicurare una gestione delle imprese di investimento ordinata e servire l’interesse superiore dei clienti. Si dovrebbe tenere conto del fatto che le imprese di investimento e i loro clienti possono potenzialmente esporsi a rischi eccessivi e si dovrebbero considerare i diversi gradi di rischio assunto e posto dalle imprese di investimento. La vigilanza prudenziale dovrebbe anche mirare a evitare di imporre un onere amministrativo sproporzionato alle imprese di investimento. Nel contempo, detta vigilanza prudenziale dovrebbe consentire di trovare un equilibrio tra la necessità di garantire la sicurezza e la solidità delle imprese di investimento e la necessità di evitare costi eccessivi suscettibili di pregiudicare la redditività delle loro attività commerciali.
Molti dei requisiti che derivano dal quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE sono stati concepiti per far fronte ai rischi cui sono comunemente esposti gli enti creditizi. Di conseguenza, i vigenti requisiti sono in larga misura calibrati in modo da preservare la capacità di prestito degli enti creditizi nelle varie fasi del ciclo economico e tutelare i depositanti e i contribuenti nell’eventualità di fallimenti e non sono concepiti per rispondere a tutti i vari profili di rischio delle imprese di investimento. Le imprese di investimento non detengono grandi portafogli di prestiti al dettaglio e societari e non raccolgono depositi. Sebbene la probabilità che un loro fallimento possa avere impatti negativi sulla stabilità finanziaria globale sia inferiore rispetto a quanto avviene con gli enti creditizi, esse pongono comunque un rischio che è necessario affrontare mediante un quadro solido. I rischi a cui è esposta la maggior parte delle imprese di investimento e che esse stesse pongono sono quindi sostanzialmente diversi da quelli degli enti creditizi e tale differenza dovrebbe trovare un chiaro riscontro nel quadro prudenziale dell’Unione.
Le differenze nell’applicazione del quadro prudenziale vigente nei diversi Stati membri rischiano di compromettere la parità di condizioni per le imprese di investimento all’interno dell’Unione, ostacolando l’accesso degli investitori a nuove opportunità e a migliori modalità di gestione dei loro rischi. Tali differenze derivano dalla generale complessità di applicazione del quadro a imprese di investimento diverse sulla base dei servizi che forniscono, per cui alcune autorità nazionali adeguano o semplificano tale applicazione nel diritto o nelle prassi nazionali. Poiché il quadro prudenziale vigente non prende in considerazione tutti i rischi cui sono esposte alcune categorie di imprese di investimento e che esse stesse pongono, in alcuni Stati membri sono state applicate, a determinate imprese di investimento, grandi maggiorazioni del capitale. Al fine di assicurare l’armonizzazione della vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento in tutta l’Unione, dovrebbero essere stabilite disposizioni uniformi che affrontino tali rischi.
Occorre pertanto un regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che non sono sistemiche in virtù delle loro dimensioni e delle loro interconnessioni con altri attori finanziari ed economici. Le imprese di investimento sistemiche, tuttavia, dovrebbero continuare a essere soggette al vigente quadro prudenziale stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. Tali imprese di investimento rappresentano un sottoinsieme delle imprese di investimento cui si applica attualmente il quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE e che non godono di esenzioni specifiche dai loro principali obblighi. Le imprese di investimento più grandi e più interconnesse hanno modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli di enti creditizi significativi. Esse forniscono servizi analoghi a quelli bancari e sottoscrivono rischi su grande scala. Inoltre, le imprese di investimento sistemiche hanno dimensioni, modelli imprenditoriali e profili di rischio tali da rappresentare una minaccia per la stabilità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, analogamente ai grandi enti creditizi. È pertanto opportuno che tali imprese di investimento restino soggette alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE.
È possibile che le imprese di investimento che negoziano per conto proprio, che assumono a fermo strumenti finanziari o collocano strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile su vasta scala, oppure che sono partecipanti diretti di controparti centrali, hanno modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli degli enti creditizi. Alla luce delle loro dimensioni e delle loro attività, è possibile che tali imprese di investimento presentino rischi per la stabilità finanziaria paragonabili a quelli degli enti creditizi. Le autorità competenti dovrebbero poter imporre loro di rimanere soggette allo stesso trattamento prudenziale di tali enti creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e in conformità della vigilanza prudenziale a norma della direttiva 2013/36/UE.
In alcuni Stati membri le autorità competenti per la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento potrebbero essere diverse da quelle competenti per la vigilanza sulla condotta sul mercato. È pertanto necessario istituire un meccanismo di cooperazione e di scambio di informazioni tra tali autorità al fine di garantire una vigilanza prudenziale armonizzata delle imprese di investimento in tutta l’Unione che funzioni in modo tempestivo ed efficace.
Un’impresa di investimento può effettuare negoziazioni tramite un partecipante diretto in un altro Stato membro. Qualora ciò avvenga è opportuno porre in essere un meccanismo per la condivisione delle informazioni tra le autorità competenti interessate nei differenti Stati membri. Tale meccanismo dovrebbe consentire la condivisione delle informazioni tra l’autorità competente per la vigilanza prudenziale dell’impresa di investimento e l’autorità che vigila sul partecipante diretto o l’autorità che vigila sulla controparte centrale in merito al modello e ai parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di margini delle imprese di investimento qualora tale metodo di calcolo sia usato come base per i requisiti di fondi propri dell’impresa di investimento.
Al fine di favorire l’armonizzazione delle norme e prassi di vigilanza nell’Unione, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio7 (ABE), in stretta cooperazione con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio8 (ESMA) dovrebbe continuare a essere la principale autorità competente per il coordinamento e la convergenza delle prassi di vigilanza in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento nell’ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF).
Il livello richiesto di capitale iniziale di un’impresa di investimento dovrebbe basarsi sui servizi e sulle attività che l’impresa di investimento è autorizzata rispettivamente a prestare e svolgere, conformemente alla direttiva 2014/65/UE. La possibilità per gli Stati membri di ridurre il livello richiesto di capitale iniziale in situazioni specifiche, prevista dalla direttiva 2013/36/UE, da un lato, e l’attuazione non uniforme di tale direttiva, dall’altro, hanno determinato una situazione in cui i livelli richiesti di capitale iniziale sono diversi in tutta l’Unione. Per porre fine a tale frammentazione, i livelli richiesti di capitale iniziale dovrebbero essere armonizzati per tutte le imprese di investimento nell’Unione. Al fine di ridurre gli ostacoli esistenti all’accesso al mercato per i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e i sistemi organizzati di negoziazione (OTF), il capitale iniziale delle imprese di investimento che gestiscono un MTF o un OTF dovrebbe essere fissato al livello di cui alla presente direttiva. Se a un’impresa di investimento autorizzata a gestire un OTF è stato altresì consentito di effettuare negoziazione per conto proprio alle condizioni previste all’articolo 20 della direttiva 2014/65/UE, il suo capitale iniziale dovrebbe essere fissato al livello di cui alla presente direttiva.
Sebbene le imprese di investimento dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE, alcuni concetti utilizzati rispettivamente nell’ambito di tali atti legislativi dovrebbero mantenere il loro significato consolidato. Per consentire e facilitare l’interpretazione uniforme di tali concetti negli atti legislativi dell’Unione quando sono utilizzati, in relazione alle imprese di investimento, i riferimenti in tali atti al capitale iniziale delle imprese di investimento, ai poteri di vigilanza delle autorità competenti per le imprese di investimento, al processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno delle imprese di investimento, al processo di revisione e valutazione prudenziale delle autorità competenti per le imprese di investimento nonché alle disposizioni in materia di governance e remunerazione applicabili alle imprese di investimento dovrebbero intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni della presente direttiva.
Il corretto funzionamento del mercato interno richiede che la responsabilità della vigilanza prudenziale di un’impresa di investimento, in particolare in relazione alla sua solvibilità e solidità finanziaria, spetti all’autorità competente dello Stato membro d’origine. Per conseguire inoltre una vigilanza efficace sulle imprese di investimento anche in altri Stati membri in cui forniscono servizi o hanno una succursale, dovrebbe essere garantita una stretta cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti di tali Stati membri.
A fini di informazione e di vigilanza, in particolare per garantire stabilità al sistema finanziario, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero poter effettuare, caso per caso, controlli in loco e ispezioni sulle attività delle succursali di imprese di investimento nel loro territorio ed esigere informazioni sulle attività di tali succursali. Tuttavia, le misure di vigilanza per tali succursali dovrebbero restare di competenza dello Stato membro d’origine.
Per proteggere informazioni commerciali sensibili è opportuno che, nello svolgimento dei loro compiti di vigilanza e nello scambio di informazioni riservate, le autorità competenti siano vincolate da norme sul segreto professionale.
Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e la protezione dei clienti delle imprese di investimento, i revisori dovrebbero effettuare le loro verifiche in maniera imparziale e informare tempestivamente le autorità competenti di fatti suscettibili di avere gravi conseguenze sulla situazione finanziaria o sull’organizzazione amministrativa e contabile dell’impresa di investimento.
Il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva dovrebbe essere effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio9 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio10. In particolare, nei casi in cui la presente direttiva permetta lo scambio di dati personali con i paesi terzi, si applicano le pertinenti disposizioni del capitolo V del regolamento (UE) 2016/679 e del capitolo V del regolamento (UE) 2018/1725.
Per garantire il rispetto degli obblighi di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio11, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Per assicurarne l’effetto dissuasivo, le sanzioni amministrative dovrebbero essere pubblicate, tranne in determinate circostanze ben definite. Per consentire loro di assumere decisioni informate riguardo alle opzioni di investimento, clienti e investitori dovrebbero avere accesso alle informazioni in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte alle imprese di investimento.
Per individuare violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e violazioni del regolamento (UE) 2019/2033, è opportuno che gli Stati membri siano dotati dei necessari poteri di indagine e istituiscano meccanismi rapidi ed efficaci per segnalare violazioni potenziali o effettive.
Le imprese di investimento non considerate piccole e non interconnesse dovrebbero avere un capitale interno disponibile che sia adeguato in termini di quantità, qualità e ripartizione per coprire i rischi specifici a cui sono o possono essere esposte. Le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché le imprese di investimento abbiano strategie e processi che consentano loro di valutare e di preservare l’adeguatezza del capitale interno. Le autorità competenti dovrebbero anche poter richiedere alle imprese di investimento piccole e non interconnesse di applicare requisiti simili, se del caso.
I poteri di revisione e valutazione prudenziale dovrebbero continuare a essere un importante strumento di regolamentazione che consenta alle autorità competenti di valutare elementi qualitativi, quali la governance e i controlli interni, i processi e le procedure di gestione dei rischi e, ove necessario, di stabilire requisiti supplementari, in particolare in relazione ai requisiti di fondi propri e di liquidità, specialmente per quanto riguarda le imprese di investimento non considerate piccole e non interconnesse e, quando l’autorità competente lo ritiene giustificato e appropriato, anche le imprese di investimento piccole e non interconnesse.
Il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è stabilito all’articolo 157 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale principio dovrebbe essere applicato in modo coerente dalle imprese di investimento. Al fine di allineare le remunerazioni al profilo di rischio delle imprese di investimento e di garantire condizioni di parità, le imprese di investimento dovrebbero essere soggette a principi chiari in materia di dispositivi di governance e di norme in materia di remunerazione che siano neutrali rispetto al genere e che tengano conto delle differenze tra gli enti creditizi e le imprese di investimento. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse dovrebbero tuttavia essere esonerate da tali norme in quanto le prescrizioni in materia di remunerazione e governo societario a norma della direttiva 2014/65/UE sono sufficientemente complete per tali tipi di imprese di investimento.
Analogamente, la relazione della Commissione, del 28 luglio 2016, sulla valutazione delle norme sulla remunerazione previste dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 ha dimostrato l’inadeguatezza delle disposizioni stabilite alla direttiva 2013/36/UE in materia di differimento e di pagamento in strumenti finanziari per le imprese di investimento piccole e non complesse o per il personale che percepisce livelli bassi di remunerazione variabile. Sono necessari criteri chiari, coerenti e armonizzati per individuare le imprese di investimento e gli individui esentati da tali requisiti, al fine di garantire la convergenza in materia di vigilanza e condizioni di parità. Data l’importanza del ruolo svolto dai soggetti ad alto reddito nel dirigere l’attività aziendale e i risultati a lungo termine delle imprese di investimento, è opportuno assicurare un’efficace sorveglianza delle pratiche e delle tendenze in materia di remunerazione dei soggetti ad alto reddito. Pertanto, le autorità competenti dovrebbero poter monitorare la remunerazione dei soggetti ad alto reddito.
È inoltre opportuno offrire alle imprese di investimento una certa flessibilità relativamente al modo in cui utilizzano gli strumenti non monetari per pagare la remunerazione variabile, a condizione che tali strumenti siano efficaci nel conseguire l’obiettivo di allineare gli interessi del personale agli interessi delle diverse parti portatrici di interessi come gli azionisti e i creditori, e contribuiscano all’allineamento della remunerazione variabile al profilo di rischio dell’impresa di investimento.
Le entrate delle imprese di investimento, sotto forma di compensi, commissioni e altre entrate in relazione alla fornitura dei diversi servizi di investimento, sono estremamente volatili. Una limitazione della componente variabile della remunerazione a una quota della componente fissa pregiudicherebbe la capacità dell’impresa di investimento di ridurre la remunerazione nei periodi di calo delle entrate e potrebbe comportare un aumento dei costi fissi dell’impresa di investimento, il che a sua volta potrebbe mettere a rischio la capacità dell’impresa di investimento di superare i periodi di recessione economica o di calo delle entrate. Per scongiurare tali rischi, alle imprese di investimento non sistemiche non dovrebbe essere imposto un unico rapporto massimo tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione. Piuttosto, le imprese di investimento dovrebbero esse stesse stabilire rapporti adeguati. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia impedire agli Stati membri di attuare misure nel diritto nazionale concepite per assoggettare le imprese di investimento a requisiti più rigorosi per quanto riguarda il rapporto massimo tra la componente variabile e le componenti fisse della remunerazione. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre un tale rapporto massimo nei confronti di tutti i tipi o di tipi specifici di imprese di investimento.
La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare un approccio più rigoroso per quanto riguarda la remunerazione qualora le imprese di investimento ricevano un sostegno finanziario pubblico straordinario.
Negli Stati membri sono utilizzate strutture di governance diverse. Nella maggior parte dei casi è utilizzata una struttura monistica o dualistica. Le definizioni della presente direttiva sono volte a comprendere tutte le strutture esistenti senza esprimere una preferenza per alcuna in particolare. Esse sono puramente funzionali alla determinazione di norme intese a ottenere un particolare risultato a prescindere dal diritto societario nazionale applicabile a un ente nei singoli Stati membri. Le definizioni non dovrebbero pertanto interferire con la ripartizione generale delle competenze in conformità del diritto societario nazionale.
Gli organi di gestione dovrebbero essere intesi come organi dotati di funzioni esecutive e di supervisione. Le competenze e la struttura degli organi di gestione variano da uno Stato membro all’altro. Negli Stati membri in cui gli organi di gestione presentano una struttura monistica, un consiglio di amministrazione unico svolge solitamente compiti di gestione e di supervisione. Negli Stati membri con sistema dualistico, la funzione di supervisione è svolta da un consiglio di sorveglianza separato, che non ha funzioni esecutive, e la funzione esecutiva è svolta da un consiglio di gestione separato, che è responsabile della gestione quotidiana dell’impresa e ne risponde. Di conseguenza, alle diverse entità all’interno dell’organo di gestione sono affidati compiti distinti.
In risposta alla crescente richiesta da parte dell’opinione pubblica di trasparenza fiscale e al fine di promuovere la responsabilità sociale delle imprese di investimento, è opportuno imporre alle imprese di investimento, a meno che non si qualifichino come piccole e non interconnesse, di divulgare annualmente determinate informazioni, relative ad esempio agli utili realizzati, alle imposte pagate e ai contributi pubblici ricevuti.
Per fare fronte ai rischi a livello dei gruppi costituiti esclusivamente da imprese di investimento, nel caso di tali gruppi il metodo di consolidamento prudenziale previsto dal regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbe essere accompagnato da una verifica del capitale del gruppo per le strutture di gruppo più semplici. La decisione dell’autorità di vigilanza del gruppo, tuttavia, dovrebbe basarsi in entrambi i casi sugli stessi principi che si applicano in caso di vigilanza su base consolidata a norma della direttiva 2013/36/UE. Al fine di garantire una corretta cooperazione, gli elementi essenziali delle misure di coordinamento, in particolare i requisiti in materia di informazione in situazioni di emergenza o gli accordi di cooperazione e di coordinamento, dovrebbero essere simili agli elementi fondamentali di coordinamento applicabili nel contesto del codice unico per gli enti creditizi.
La Commissione dovrebbe poter presentare raccomandazioni al Consiglio per la negoziazione di accordi tra l’Unione e paesi terzi per l’esercizio pratico della vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo per le imprese di investimento la cui impresa madre è situata in un paese terzo e per le imprese di investimento che operano in paesi terzi e le cui imprese madre siano stabilite nell’Unione. Inoltre, anche gli Stati membri e l’ABE dovrebbero poter stabilire accordi di cooperazione con i paesi terzi ai fini dell’esercizio dei loro compiti di vigilanza.
Per garantire la certezza del diritto ed evitare sovrapposizioni tra il vigente quadro prudenziale applicabile sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento e la presente direttiva, il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere modificati al fine di escludere dal loro ambito di applicazione le imprese di investimento. Tuttavia, le imprese di investimento facenti parte di gruppi bancari dovrebbero rimanere soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE che riguardano i gruppi bancari, quali le norme sul consolidamento prudenziale di cui agli articoli da 11 a 24 del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni sull’impresa madre nell’UE intermedia di cui all’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE.
È necessario specificare i passi che le imprese devono compiere per verificare se rientrano nella definizione di ente creditizio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e se, di conseguenza, devono ottenere l’autorizzazione come ente creditizio. Poiché alcune imprese di investimento svolgono già le attività elencate all’allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE, è anche necessario garantire chiarezza riguardo alla continuità delle autorizzazioni concesse per tali attività. In particolare, è fondamentale che le autorità competenti assicurino che la transizione dal quadro attuale a quello nuovo offra sufficiente certezza normativa alle imprese di investimento.
Per assicurare una vigilanza efficace è importante che le imprese che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 presentino domanda di autorizzazione come ente creditizio. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere la possibilità di applicare sanzioni alle imprese che non presentino domanda di autorizzazione.
La modifica della definizione di «ente creditizio» nel regolamento (UE) n. 575/2013 introdotta dal regolamento (UE) 2019/2033 può ricomprendere, fin dall’entrata in vigore di quest’ultimo, imprese di investimento che operano già sulla base di un’autorizzazione rilasciata in conformità della direttiva 2014/65/UE. Tali imprese dovrebbero essere autorizzate a continuare ad operare nel quadro dell’autorizzazione ottenuta come imprese di investimento fino a quando non sia loro concessa l’autorizzazione come enti creditizi. Tali imprese di investimento dovrebbero presentare domanda di autorizzazione come enti creditizi al più tardi quando, su un periodo di dodici mesi consecutivi, la media del totale mensile delle loro attività è pari o superiore a una delle soglie di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Qualora, dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, l’impresa di investimento raggiunga una delle soglie di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, la media del loro totale mensile delle attività dovrebbe essere calcolata prendendo in considerazione i dodici mesi consecutivi precedenti tale data. Tali imprese di investimento sono tenute a presentare domanda di autorizzazione come enti creditizi entro un anno e un giorno dall’entrata in vigore della presente direttiva.
La modifica della definizione di «ente creditizio» nel regolamento (UE) n. 575/2013 introdotta dal regolamento (UE) 2019/2033 può ripercuotersi anche sulle imprese che abbiano già presentato domanda di autorizzazione come imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE e la cui domanda non sia ancora stata trattata. Tali domande dovrebbero essere trasmesse alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE ed essere trattate in conformità delle disposizioni in materia di autorizzazione di cui alla stessa direttiva, nel caso in cui il totale delle attività dell’impresa previsto sia pari o superiore a una delle soglie di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero inoltre essere soggette a tutti i requisiti per l’accesso alle attività di enti creditizi di cui al titolo III della direttiva 2013/36/UE, incluse le disposizioni relative alla revoca dell’autorizzazione conformemente all’articolo 18 della stessa direttiva. L’articolo 18 di detta direttiva dovrebbe essere tuttavia modificato al fine di assicurare che le autorità competenti possano anche revocare l’autorizzazione concessa a un ente creditizio qualora questo utilizzi l’autorizzazione per svolgere esclusivamente attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e abbia, per un periodo di cinque anni consecutivi, una media del totale delle attività inferiore alle soglie previste da detto punto.
A norma dell’articolo 39 della direttiva 2014/65/UE, le imprese di paesi terzi che prestano servizi finanziari nell’Unione sono soggette a regimi nazionali che possono imporre che sia stabilita una succursale in uno Stato membro. Al fine di agevolare il monitoraggio e la valutazione regolari delle attività svolte da imprese di paesi terzi tramite succursali nell’Unione, le autorità competenti dovrebbero essere informate circa l’ampiezza e la portata dei servizi offerti e delle attività svolte attraverso succursali nel loro territorio.
I riferimenti incrociati specifici contenuti nelle direttive 2009/65/CE12, 2011/61/UE13 e 2014/59/UE14 del Parlamento europeo e del Consiglio alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE, che non sono più applicabili alle imprese di investimento a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero intendersi fatti alle disposizioni corrispondenti nella presente direttiva e nel regolamento (UE) 2019/2033.
L’ABE, in cooperazione con l’ESMA, ha pubblicato una relazione basata su un’analisi approfondita, una raccolta di dati e una consultazione su un regime prudenziale su misura per tutte le imprese di investimento non sistemiche che funge da base per il nuovo quadro prudenziale per le imprese di investimento.
Al fine di garantire l’applicazione armonizzata della presente direttiva, l’ABE dovrebbe elaborare norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i criteri per assoggettare talune imprese di investimento al regolamento (UE) n. 575/2013, per specificare le informazioni che le autorità competenti degli Stati membri d’origine e degli Stati membri ospitanti dovrebbero scambiarsi nel contesto della vigilanza, per stabilire in che modo le imprese di investimento dovrebbero valutare l’entità delle loro attività ai fini degli obblighi di governance interna, in particolare, valutare se costituiscono imprese di investimento piccole e non interconnesse. Le norme tecniche di regolamentazione dovrebbero inoltre precisare le categorie di personale le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul profilo di rischio delle imprese ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di remunerazione e specificare gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 ammissibili come remunerazione variabile. Infine, le norme tecniche di regolamentazione dovrebbero specificare gli elementi per la valutazione dei rischi specifici in materia di liquidità, l’applicazione di requisiti di fondi propri aggiuntivi da parte delle autorità competenti e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza. È opportuno che la Commissione integri la presente direttiva adottando progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’ABE mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La Commissione e l’ABE dovrebbero garantire che tali norme e requisiti possano essere applicati da tutti gli enti interessati in maniera proporzionale alla natura, all’entità e alla complessità di tali enti e delle loro attività.
È inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall’ABE con riguardo alla condivisione di informazioni tra autorità competenti e gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nonché le norme tecniche di attuazione elaborate dall’ESMA mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Al fine di assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva e tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di integrare la presente direttiva chiarendo le definizioni contenute nella presente direttiva, il capitale interno e le valutazioni del rischio delle imprese di investimento e i poteri di revisione e valutazione prudenziale delle autorità competenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»15. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un quadro prudenziale efficace e proporzionato che garantisca che le imprese di investimento autorizzate ad operare all’interno dell’Unione abbiano una solida base finanziaria e siano gestite in modo ordinato, anche per servire l’interesse superiore dei loro clienti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua ampiezza e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi16, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Titolo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme concernenti:
a) il capitale iniziale delle imprese di investimento;
b) i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento da parte delle autorità competenti;
c) la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme stabilite nel regolamento (UE) 2019/2033;
d) gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione e della vigilanza prudenziali delle imprese di investimento.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle imprese di investimento autorizzate e soggette a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE.
2. In deroga al paragrafo 1, i titoli IV e V della presente direttiva non si applicano alle imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2019/2033, che sono soggette a vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 1, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
Art. 3 Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «impresa strumentale»: un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nell’elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di una o più imprese di investimento;
2) «autorizzazione»: un’autorizzazione di un’impresa di investimento conformemente all’articolo 5 della direttiva 2014/65/UE;
3) «succursale»: una succursale quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30), della direttiva 2014/65/UE;
4) «stretti legami»: stretti legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/65/UE;
5) «autorità competente»: un’autorità o un organismo pubblico di uno Stato membro ufficialmente riconosciuti e abilitati, in virtù del diritto nazionale, all’esercizio della vigilanza sulle imprese di investimento in conformità della presente direttiva, nell’ambito del sistema di vigilanza in vigore in detto Stato membro;
6) «negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni»: il negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 150), del regolamento (UE) n. 575/2013;
7) «controllo»: la relazione esistente tra un’impresa madre e una filiazione quale descritta all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1, o nei principi contabili a cui un’impresa di investimento è soggetta a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio2, o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa;
8) «conformità alla verifica del capitale del gruppo»: la conformità di un’impresa madre in un gruppo di imprese di investimento ai requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033;
9) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
10) «strumenti derivati»: gli strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3;
11) «ente finanziario»: un ente finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) 2019/2033;
12) «politica di remunerazione neutrale rispetto al genere»: una politica di remunerazione neutrale rispetto al genere quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 65), della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio4;
13) «gruppo»: un gruppo quale definito all’articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE;
14) «situazione consolidata»: una situazione consolidata quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 11), del regolamento (UE) 2019/2033;
15) «autorità di vigilanza del gruppo»: l’autorità competente responsabile della vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo da parte delle imprese di investimento madri nell’Unione e delle imprese di investimento controllate da holding di investimento madri nell’Unione o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione;
16) «Stato membro d’origine»: uno Stato membro d’origine quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 55), lettera a), della direttiva 2014/65/UE;
17) «Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 56), della direttiva 2014/65/UE;
18) «capitale iniziale»: il capitale richiesto ai fini dell’autorizzazione come impresa di investimento, il cui importo e tipo sono specificati agli articoli 9 e 11;
19) «impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
20) «gruppo di imprese di investimento»: un gruppo di imprese di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2033;
21) «holding di investimento»: una holding di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2019/2033;
22) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE;
23) «organo di gestione»: un organo di gestione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/65/UE;
24) «organo di gestione nella sua funzione di supervisione»: l’organo di gestione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza;
25) «società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5;
26) «società di partecipazione mista»: un’impresa madre diversa da una società di partecipazione finanziaria, una holding di investimento, un ente creditizio, un’impresa di investimento, o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, le cui filiazioni comprendano almeno un’impresa di investimento;
27) «alta dirigenza»: l’alta dirigenza quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 37), della direttiva 2014/65/UE;
28) «impresa madre»: un’impresa madre quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 32), della direttiva 2014/65/UE;
29) «filiazione»: un’impresa figlia quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 33), della direttiva 2014/65/UE;
30) «rischio sistemico»: rischio sistemico quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2013/36/UE;
31) «impresa di investimento madre nell’Unione»: un’impresa di investimento madre nell’Unione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 56), del regolamento (UE) 2019/2033;
32) «holding di investimento madre nell’Unione»: una holding di investimento madre nell’Unione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 57), del regolamento (UE) 2019/2033;
33) «società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione»: una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 58), del regolamento (UE) 2019/2033.
34) «controparte centrale» o «CCP»: una CCP come definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6;
35) «controparte centrale qualificata» o «QCCP», una «controparte centrale qualificata» o «QCCP» come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 88), del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 per integrare la presente direttiva chiarendo le definizioni di cui al paragrafo 1 al fine di:
a) garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva;
b) tenere conto, nell’applicazione della presente direttiva, dell’evoluzione dei mercati finanziari.
Titolo II. Autorità competenti
Art. 4 Designazione e poteri delle autorità competenti
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate di esercitare le attribuzioni previste dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033. Gli Stati membri informano la Commissione, l’ABE e l’ESMA della designazione e, qualora le autorità competenti siano più di una, precisano le attribuzioni di ciascuna di esse.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività delle imprese di investimento e, se del caso, delle holding di investimento e delle società di partecipazione finanziaria mista, per accertare il rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033.
3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari, tra cui il potere di effettuare controlli in loco a norma dell’articolo 14, al fine di ottenere le informazioni necessarie per valutare la conformità delle imprese di investimento e, se del caso, delle holding di investimento e delle società di partecipazione finanziaria mista, alle prescrizioni della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 e di indagare su eventuali violazioni delle stesse.
4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell’indipendenza necessari all’esercizio delle funzioni relative alla vigilanza prudenziale, alle indagini e alle sanzioni di cui alla presente direttiva.
5. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie per valutarne la conformità alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033. I meccanismi di controllo interno e le procedure amministrative e contabili delle imprese di investimento consentono alle autorità competenti di controllare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni.
6. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento registrino tutte le loro operazioni e documentino i sistemi e processi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 in maniera tale che le autorità competenti siano in grado in ogni momento di valutare il rispetto delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033.
Art. 5 Discrezionalità delle autorità competenti nell’assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le autorità competenti possono decidere di applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 nei confronti di un’impresa di investimento che svolge una qualsiasi delle attività elencati all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE qualora il valore totale delle attività consolidate dell’impresa di investimento sia pari o superiore a cinque miliardi di EUR, calcolati quale media dei precedenti dodici mesi e ove trovino applicazione uno o più dei criteri seguenti:
a) l’impresa di investimento svolge queste attività su scala tale che il fallimento o una situazione di difficoltà dell’impresa di investimento potrebbero comportare un rischio sistemico;
b) l’impresa di investimento è un partecipante diretto quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2019/2033;
c) l’autorità competente lo ritiene giustificato alla luce delle dimensioni, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività dell’impresa di investimento interessata, tenendo conto del principio di proporzionalità e tenendo presenti uno o più dei fattori seguenti:
i) la rilevanza dell’impresa di investimento per l’economia dell’Unione o dello Stato membro pertinente;
ii) la significatività delle attività transfrontaliere dell’impresa di investimento;
iii) l’interconnessione dell’impresa di investimento con il sistema finanziario.
2. Il paragrafo 1 non si applica a negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni, a organismi di investimento collettivo o a imprese di assicurazione.
3. Qualora un’autorità competente decida di applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 nei confronti di un’impresa di investimento conformemente al paragrafo 1, detta impresa di investimento è soggetta a vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE.
4.
Qualora un’autorità competente decida di revocare una decisione adottata conformemente al paragrafo 1, informa senza ritardo l’impresa di investimento.
Ogni decisione adottata da un’autorità competente ai sensi del paragrafo 1 cessa di applicarsi se l’impresa di investimento non soddisfa più la soglia di cui a tale paragrafo calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi.
5. Le autorità competenti informano senza ritardo l’ABE di ogni decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 3 e 4.
6.
L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e ne garantiscono l’applicazione uniforme.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 6 Cooperazione nell’ambito di uno Stato membro
1. Le autorità competenti cooperano strettamente con le autorità o gli organismi pubblici responsabili nel loro Stato membro della vigilanza sugli enti creditizi e sugli enti finanziari. Gli Stati membri prescrivono che dette autorità competenti e dette autorità o detti organismi pubblici si scambino senza ritardo le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni.
2. Le autorità competenti diverse da quelle designate a norma dell’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE stabiliscono un meccanismo di cooperazione con tali autorità e per lo scambio di tutte le informazioni rilevanti per l’esercizio delle loro attribuzioni.
Art. 7 Cooperazione nell’ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria
1. Nell’esercizio delle loro attribuzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza nell’applicazione delle disposizioni giuridiche adottate conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033.
2. Gli Stati membri assicurano che:
a) le autorità competenti, in qualità di parti del SEVIF, cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo uno scambio di informazioni adeguate, affidabili ed esaurienti con le altre parti del SEVIF;
b) le autorità competenti partecipino alle attività dell’ABE e, se del caso, ai collegi delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 48 della presente direttiva e all’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE;
c) le autorità competenti facciano tutto il possibile per garantire la conformità agli orientamenti emanati e alle raccomandazioni formulate dall’ABE a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e per rispondere alle segnalazioni e alle raccomandazioni emesse dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio6;
d) le autorità competenti collaborino strettamente con il CERS;
e) i compiti e i poteri conferiti alle autorità competenti non impediscano l’esercizio delle loro attribuzioni in qualità di membri dell’ABE o del CERS o a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033.
Art. 8 Vigilanza a dimensione di Unione
Nell’esercizio delle loro attribuzioni generali, le autorità competenti di ogni Stato membro considerano debitamente l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati nonché nell’Unione nel suo insieme, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili nel momento pertinente.
Titolo III. Capitale iniziale
Art. 9 Capitale iniziale
1. Il capitale iniziale delle imprese di investimento previsto dall’articolo 15 della direttiva 2014/65/UE per l’autorizzazione a prestare qualsiasi servizio o a svolgere qualsiasi attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE è pari a 750000 EUR.
2. Per le imprese di investimento che non sono autorizzate a detenere denaro o titoli della clientela, il capitale iniziale previsto dall’articolo 15 della direttiva 2014/65/UE per l’autorizzazione a prestare qualsiasi servizio o a svolgere qualsiasi attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 1, 2, 4, 5 e 7, della direttiva 2014/65/UE è pari a 75000 EUR.
3. Per le imprese di investimento diverse da quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo, il capitale iniziale previsto a norma dell’articolo 15 della direttiva 2014/65/UE è pari a 150000 EUR.
4. Per le imprese di investimento autorizzate a prestare i servizi o a svolgere le attività di investimento elencate all’allegato I, sezione A, punto 9, della direttiva 2014/65/UE, qualora tale impresa di investimento effettui negoziazione per conto proprio o sia autorizzata a farlo, il capitale iniziale è pari a 750000 EUR.
Art. 10 Riferimenti al capitale iniziale nella direttiva 2013/36/UE
I riferimenti ai livelli di capitale iniziale di cui all’articolo 9 della presente direttiva sono intesi, a decorrere dal 26 giugno 2021, come sostitutivi dei riferimenti contenuti in altri atti giuridici dell’Unione ai livelli di capitale iniziale fissati dalla direttiva 2013/36/UE, in base a quanto segue:
a) i riferimenti al capitale iniziale delle imprese di investimento di cui all’articolo 28 della direttiva 2013/36/UE si intendono fatti all’articolo 9, paragrafo 1, della presente direttiva;
b) i riferimenti al capitale iniziale delle imprese di investimento di cui agli articoli 29 e 31 della direttiva 2013/36/UE si intendono fatti all’articolo 9, paragrafo 2, 3 o 4, della presente direttiva, a seconda dei tipi di servizi e di attività di investimento dell’impresa di investimento;
c) i riferimenti al capitale iniziale di cui all’articolo 30 della direttiva 2013/36/UE si intendono fatti all’articolo 9, paragrafo 1, della presente direttiva.
Art. 11 Composizione del capitale iniziale
Il capitale iniziale delle imprese di investimento è costituito conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2033.