Direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2024 che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
Il regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio4 stabilisce norme che mirano a garantire in situazioni di crisi il normale funzionamento del mercato interno, compresa la libera circolazione di merci, servizi e persone, e la disponibilità di beni e servizi rilevanti per la crisi e di importanza critica per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche. Tale regolamento si applica a beni e servizi.
Il regolamento (UE) 2024/2747 prevede misure da attuare in maniera coerente, trasparente, efficiente, proporzionata e tempestiva, al fine di prevenire, attenuare e ridurre al minimo il possibile impatto di una crisi sul funzionamento del mercato interno.
Il regolamento (UE) 2024/2747 prevede un meccanismo su più livelli che comprende la pianificazione dell’emergenza e le modalità di vigilanza e di emergenza nel mercato interno.
Al fine di integrare il quadro istituito dal regolamento (UE) 2024/2747, garantendone la coerenza e rafforzandone ulteriormente l’efficacia, è opportuno assicurare che i beni rilevanti per la crisi di cui a tale regolamento possano essere immessi rapidamente sul mercato interno per contribuire ad affrontare e ad attenuare le perturbazioni di tale mercato.
Diversi atti legislativi settoriali dell’Unione stabiliscono norme armonizzate concernenti la progettazione, la fabbricazione, la valutazione della conformità e l’immissione sul mercato di taluni prodotti. Tali atti legislativi comprendono le direttive 2000/14/CE5, 2006/42/CE6, 2010/35/UE7, 2014/29/UE8, 2014/30/UE9, 2014/33/UE10, 2014/34/UE11, 2014/35/UE12, 2014/53/UE13 e 2014/68/UE14 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttive modificate»). La maggior parte di tali atti legislativi inoltre è basata sui principi del nuovo approccio all’armonizzazione tecnica e allineata anche alle disposizioni di riferimento stabilite dalla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15.
Né le disposizioni di riferimento stabilite dalla decisione n. 768/2008/CE, né le disposizioni specifiche stabilite dalla normativa di armonizzazione settoriale dell’Unione prevedono procedure studiate per essere applicate durante una crisi. È pertanto opportuno introdurre adeguamenti mirati alle direttive modificate, che permettano di rispondere all’impatto delle crisi su prodotti designati come beni rilevanti per la crisi in conformità del regolamento (UE) 2024/2747 e che sono oggetto delle direttive modificate.
L’esperienza di precedenti crisi che hanno interessato il mercato interno ha dimostrato che le procedure stabilite negli atti legislativi settoriali dell’Unione non sono studiate per rispondere alle esigenze di scenari di risposta alle crisi e non offrono la necessaria flessibilità normativa. È quindi opportuno fornire una base giuridica per tali procedure di risposta alle crisi al fine di integrare le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2024/2747.
Al fine di superare i potenziali effetti di perturbazioni del mercato interno in caso di crisi e garantire che durante una modalità di emergenza nel mercato interno beni armonizzati rilevanti per la crisi possano essere immessi rapidamente sul mercato, è opportuno prevedere che gli organismi di valutazione della conformità siano tenuti a dare la priorità alle domande di valutazione della conformità di tali beni rispetto a eventuali domande concernenti prodotti che non sono stati designati come beni rilevanti per la crisi. Nel contesto dell’assegnazione della priorità, l’organismo di valutazione della conformità non dovrebbe essere autorizzato ad addebitare al fabbricante costi aggiuntivi sproporzionati. Tutti i costi aggiuntivi addebitati da un organismo di valutazione della conformità al fabbricante dovrebbero essere strettamente proporzionati agli sforzi supplementari effettivamente compiuti dall’organismo di valutazione della conformità per attuare l’assegnazione della priorità e dovrebbero essere addebitati solo per la durata della modalità di emergenza nel mercato interno. La traslazione ai fabbricanti di determinati costi aggiuntivi e proporzionati da parte degli organismi di valutazione della conformità dovrebbe rimanere eccezionale e riflettere un’equa ripartizione dei costi tra tutti i portatori di interessi coinvolti negli sforzi volti a contenere le perturbazioni del funzionamento del mercato interno. I costi associati a una valutazione della conformità non dovrebbero diventare un ostacolo all’ingresso sul mercato di potenziali nuovi fabbricanti, in particolare le piccole e medie imprese, e non dovrebbero limitare la comparsa di prodotti innovativi. Inoltre, gli organismi di valutazione della conformità notificati a norma delle direttive modificate dovrebbero essere incoraggiati ad aumentare le proprie capacità di prova in relazione ai prodotti designati come beni rilevanti per la crisi per i quali sono stati notificati.
Dovrebbero essere stabilite procedure di emergenza nelle direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE. Tali procedure dovrebbero diventare applicabili esclusivamente a seguito dell’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno e solo nel caso in cui un bene specifico oggetto di tali direttive sia designato come un bene rilevante per la crisi a norma del regolamento (UE) 2024/2747 e la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione che attiva tali procedure in conformità di tale regolamento.
Inoltre, nei casi in cui, ad esempio, le perturbazioni nel mercato interno potrebbero interessare gli organismi di valutazione della conformità o nei casi in cui le capacità di prova relative ai prodotti designati come beni rilevanti per la crisi non sarebbero sufficienti, è inoltre opportuno prevedere la possibilità per le autorità nazionali competenti di autorizzare in via eccezionale e temporanea l’immissione sul mercato di prodotti che non sono stati sottoposti alle normali procedure di valutazione della conformità richieste dalla rispettiva legislazione settoriale di armonizzazione dell’Unione.
Per quanto riguarda i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive modificate designati come beni rilevanti per la crisi, nel contesto di un’emergenza in atto nel mercato interno le autorità nazionali competenti dovrebbero essere in grado di derogare all’obbligo di eseguire le procedure di valutazione della conformità stabilite nelle direttive modificate, nei casi in cui sia obbligatorio il coinvolgimento di un organismo notificato. In tali casi le autorità dovrebbero essere in grado di rilasciare autorizzazioni per l’immissione in commercio e, se del caso, la messa in servizio di tali prodotti, purché sia garantita la conformità con tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili. Dovrebbe essere possibile dimostrare la conformità a tali requisiti con diversi mezzi, che potrebbero comprendere prove effettuate dalle autorità nazionali su campioni forniti dal fabbricante che ha richiesto un’autorizzazione. Le procedure specifiche seguite per dimostrare la conformità e i relativi risultati dovrebbero essere descritti chiaramente nell’autorizzazione rilasciata dall’autorità nazionale competente.
Dato che i requisiti essenziali di sicurezza armonizzati dalle direttive modificate rimarranno applicabili e che un’autorità nazionale competente dovrebbe poter rilasciare l’autorizzazione all’immissione sul mercato di prodotti senza la marcatura CE in via eccezionale e temporanea e in aggiunta alle procedure di valutazione della conformità stabilite in tali direttive, la presente direttiva continua a migliorare le condizioni per il funzionamento del mercato interno. La presente direttiva tiene conto sia del contesto costituito dalle norme pienamente armonizzate derivanti dalle direttive in essere sia delle norme complementari derivanti dalle modifiche ad esse apportate ad opera della presente direttiva. Tali modifiche consentirebbero alle autorità nazionali di riconoscere le autorizzazioni rilasciate in altri Stati membri e imporrebbero alla Commissione di estendere la validità di tali autorizzazioni nazionali dal territorio di un unico Stato membro al territorio dell’Unione, mediante atti di esecuzione, a condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti essenziali stabiliti in tali direttive modificate. Tale regime di autorizzazione nazionale parallelo in periodi di crisi eccezionali, oltre alla procedura di valutazione della conformità dell’Unione, è giustificato e proporzionato al conseguimento dell’obiettivo legittimo di proteggere la salute, la vita e la sicurezza delle persone. Non prevedendo il riconoscimento reciproco automatico di ciascuna autorizzazione nazionale che deroga alle procedure di valutazione della conformità in tempi di crisi, la presente direttiva mira a evitare qualsiasi elusione o indebolimento della procedura di marcatura CE e mira pertanto a mantenere la fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti recanti la marcatura CE sul mercato dell’Unione. Nella misura in cui vietano l’apposizione della marcatura CE su prodotti che sono stati approvati solo a livello nazionale, pertanto, tali nuove norme derogatorie non dovrebbero pregiudicare la legislazione armonizzata sui prodotti e la fiducia dei consumatori nella marcatura CE, che può essere apposta solo se tutte le norme sostanziali e procedurali armonizzate sono state rispettate. Fornendo una via parallela aggiuntiva per immettere in via eccezionale sul mercato beni rilevanti per la crisi nel contesto di un’emergenza nel mercato interno, le norme derogatorie consentono ai nuovi fabbricanti di immettere rapidamente i loro prodotti sul mercato senza attendere il completamento delle normali procedure di valutazione della conformità. Tale immissione accelerata ed eccezionale sul mercato contribuirebbe al rapido aumento della fornitura di beni rilevanti per la crisi e, nel contempo, agevolerebbe i fabbricanti in quanto consentirebbe loro di immettere sul mercato lotti o serie di prodotti iniziali prima del completamento delle procedure di valutazione della conformità. Una volta completate con successo le procedure di valutazione della conformità, i lotti o le serie di prodotti successivi dovrebbero essere pienamente conformi alle pertinenti norme applicabili e beneficiare quindi della libera circolazione. La coesistenza, durante un’emergenza nel mercato interno, di un insieme eccezionale di norme derogatorie accanto alle norme abitualmente applicabili rende possibile la transizione alle norme abitualmente applicabili, consentendo ai fabbricanti di continuare a immettere i loro prodotti sul mercato dopo la scadenza o la disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno.
Se la Commissione ha esteso la validità di un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro al territorio dell’intera Unione mediante un atto di esecuzione, le condizioni per l’immissione sul mercato dei beni interessati stabilite in tale atto dovrebbero applicarsi solo ai prodotti immessi sul mercato dopo la data di entrata in vigore di tale atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione potrebbe prevedere che il beneficio della libera circolazione sia concesso anche ai beni già immessi sul mercato sulla base di autorizzazioni preesistenti. Tutte le autorizzazioni preesistenti rilasciate dagli Stati membri prima dell’entrata in vigore di un atto di esecuzione della Commissione dovrebbero cessare di fornire una base giuridica per l’immissione dei beni sul mercato dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione della Commissione relativo agli stessi beni e gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a tal fine. I beni già immessi sul mercato sulla base di un’autorizzazione adottata da uno Stato membro prima dell’adozione dell’atto di esecuzione della Commissione non dovrebbero essere ritirati o richiamati, a meno che non siano stati individuati, in relazione a tali beni, specifici problemi di sicurezza che comportano la necessità di adottare misure correttive o restrittive da parte della Commissione mediante un altro atto di esecuzione.
La validità di tutte le autorizzazioni, rilasciate durante una modalità attiva di emergenza nel mercato interno conformemente alle procedure di emergenza stabilite dalla presente direttiva, per l’immissione sul mercato di prodotti designati come beni rilevanti per la crisi, dovrebbe cessare automaticamente alla data di scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. Tuttavia, dovrebbe anche essere possibile rilasciare autorizzazioni con una validità più breve. Una volta scaduta un’autorizzazione, i beni rilevanti per la crisi non dovrebbero più essere immessi sul mercato sulla base di tale autorizzazione. Tuttavia, la scadenza di un’autorizzazione non dovrebbe comportare automaticamente l’obbligo di ritirare o richiamare i beni che sono già stati immessi sul mercato sulla base di tale autorizzazione. Qualora l’immissione sul mercato sia avvenuta in violazione delle condizioni stabilite nell’autorizzazione o vi siano motivi sufficienti per ritenere che i beni oggetto di tale autorizzazione presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, le autorità nazionali di vigilanza del mercato dovrebbero essere autorizzate ad adottare tutte le misure correttive e restrittive a loro disposizione conformemente alle direttive modificate e al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio16. Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione delle procedure di emergenza settoriali, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire norme relative alle azioni di follow-up da adottare e alle procedure da seguire in relazione ai beni immessi sul mercato conformemente alle pertinenti procedure settoriali di emergenza.
Al fine di garantire la condivisione tempestiva delle informazioni e consentire a tutti gli Stati membri di reagire, la Commissione e gli altri Stati membri dovrebbero essere immediatamente informati di qualsiasi decisione adottata a livello nazionale per autorizzare beni rilevanti per la crisi. Il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) di cui al regolamento (UE) 2019/1020 prevede già le funzioni necessarie per consentire una rapida notifica delle decisioni amministrative e pertanto gli Stati membri dovrebbero poterlo utilizzare a tal fine. Inoltre, dovrebbero essere condivise anche le informazioni su tutte le azioni correttive o restrittive. A norma del regolamento (UE) 2019/1020, tali informazioni sono accessibili nell’ICSMS indipendentemente dal fatto che tali azioni debbano essere notificate nel Safety Gate a causa dei prodotti che presentano un rischio grave. La doppia immissione dei dati sarà evitata attraverso l’interfaccia dati tra Safety Gate e ICSMS, che sarà mantenuta dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2019/1020.
Tutte le autorizzazioni all’immissione sul mercato di beni rilevanti per la crisi rilasciate dagli Stati membri dovrebbero contenere almeno determinate informazioni a sostegno della valutazione che i beni in questione sono conformi ai requisiti essenziali applicabili e dovrebbero contenere determinati elementi che garantiscano la tracciabilità. Gli elementi relativi alla tracciabilità dovrebbero includere requisiti specifici riguardanti l’etichettatura, i documenti di accompagnamento o qualsiasi altro mezzo per garantire l’identificazione dei beni in questione e consentirne la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento. Al fine di garantire un’attuazione uniforme e coerente dei requisiti in materia di tracciabilità in tutta l’Unione, gli atti di esecuzione della Commissione che estendono la validità delle autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro dovrebbero specificare anche i requisiti comuni in materia di tracciabilità. Tali requisiti dovrebbero includere le disposizioni specifiche relative all’indicazione che il prodotto in questione è un «bene rilevante per la crisi». Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, alla scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, gli eventuali necessari adeguamenti dei requisiti di tracciabilità per i beni rilevanti per la crisi che sono già stati immessi sul mercato sulla base di un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro.
Quando un’emergenza nel mercato interno causa un aumento esponenziale della domanda di determinati prodotti e al fine di sostenere gli sforzi degli operatori economici per soddisfare tale domanda, è opportuno istituire un meccanismo per fornire riferimenti tecnici che i fabbricanti dovrebbero essere in grado di utilizzare per progettare e produrre beni rilevanti per la crisi conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.
Una serie di atti armonizzati settoriali dell’Unione offrono ai fabbricanti la possibilità di beneficiare di una presunzione di conformità se i loro prodotti sono conformi a una norma armonizzata. Qualora tuttavia tali norme non esistano o risulti troppo difficile rispettarle a causa delle perturbazioni provocate dalla crisi, è opportuno prevedere meccanismi alternativi di risposta alle crisi.
Per quanto riguarda le direttive 2006/42/CE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE, le autorità nazionali competenti dovrebbero essere in grado di presumere che i prodotti fabbricati in conformità di norme europee, di pertinenti norme nazionali applicabili degli Stati membri o di pertinenti norme internazionali applicabili elaborate da un organismo internazionale di normazione riconosciuto, identificate dalla Commissione come idonee a conseguire la conformità e che assicurano un livello di protezione equivalente a quello offerto dalle norme armonizzate siano conformi ai pertinenti requisiti essenziali applicabili. I prodotti immessi sul mercato sulla base della presunzione di conformità stabilita attraverso il meccanismo di emergenza istituito dalla presente direttiva non dovrebbero essere ritirati automaticamente quando cessa di applicarsi l’atto di esecuzione che elenca le norme europee o le pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili. Nei casi in cui vi siano preoccupazioni in merito alla conformità di un prodotto armonizzato designato come un bene rilevante per la crisi e immesso sul mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno sulla base di una presunzione di conformità stabilita mediante tale atto di esecuzione, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere in grado di adottare tutte le necessarie misure correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 e dalla rispettiva legislazione settoriale. Quando tale atto di esecuzione cessa di applicarsi, la conformità alle norme europee o alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili non dovrebbe più fornire una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali applicabili.
Inoltre, per quanto riguarda le direttive 2006/42/CE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE, la Commissione dovrebbe avere anche la possibilità di adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni sulle quali i fabbricanti dovrebbero essere in grado di basarsi onde beneficiare della presunzione di conformità ai requisiti essenziali applicabili. L’atto di esecuzione che prevede tali specifiche comuni dovrebbe restare in vigore per tutta la durata della modalità di emergenza nel mercato interno. I prodotti immessi sul mercato sulla base della presunzione di conformità stabilita attraverso la dimostrazione della conformità a tali specifiche comuni non dovrebbero essere ritirati automaticamente quando cessa di applicarsi l’atto di esecuzione che prevede tali specifiche comuni. Nei casi in cui vi siano preoccupazioni in merito alla conformità di un prodotto designato come un bene rilevante per la crisi e immesso sul mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno, sulla base di una presunzione di conformità stabilita attraverso la dimostrazione della conformità a tali specifiche comuni, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere in grado di adottare tutte le necessarie misure correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 e dalla rispettiva legislazione settoriale. Quando l’atto di esecuzione che prevede le specifiche comuni cessa di applicarsi, la dimostrazione della conformità a tali specifiche comuni non dovrebbe più fornire una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali applicabili.
Al fine di garantire che non sia compromesso il livello di sicurezza fornito dai prodotti armonizzati, occorre prevedere norme intese a potenziare la vigilanza del mercato, in particolare per quanto riguarda i beni designati come prodotti rilevanti per la crisi, anche rendendo possibile una più stretta cooperazione e il sostegno reciproco tra le autorità di vigilanza del mercato.
Conformemente alle pertinenti disposizioni delle direttive modificate, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione di tali direttive, comprese quelle in attuazione delle nuove disposizioni introdotte dalla presente direttiva, da parte degli operatori economici e degli organismi di valutazione della conformità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che tali norme siano applicate dalle autorità nazionali competenti, comprese le rispettive autorità di notifica.
Conformemente alla sua prassi consolidata, la Commissione dovrebbe sistematicamente consultare i portatori di interessi settoriali pertinenti nelle fasi iniziali di preparazione di tutti i progetti degli atti di esecuzione recanti le specifiche comuni.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Modifica della direttiva 2000/14/CE
La direttiva 2000/14/CE è così modificata:
1) all’articolo 3 sono aggiunte le lettere seguenti: «g) “beni rilevanti per la crisi”, i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio17; h) “modalità di emergenza nel mercato interno”, la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.
2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 17 bis Applicazione di procedure di emergenza 1. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 17 ter, 17 quater e 17 quinquies della presente direttiva si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento alle macchine ed attrezzature contemplate dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 17 ter, 17 quater e 17 quinquies della presente direttiva si applicano esclusivamente alle macchine ed attrezzature di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva, che sono state designate come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747. 3. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 17 ter, 17 quater e 17 quinquies della presente direttiva si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747. L’articolo 17 quater, paragrafo 7, della presente direttiva si applica tuttavia durante la modalità di emergenza nel mercato interno e dopo la sua scadenza o disattivazione. 4. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità per quanto riguarda le macchine ed attrezzature di cui all’articolo 2, paragrafo 1, immesse sul mercato o messe in servizio in conformità dell’articolo 17 quater. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Articolo 17 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di macchine ed attrezzature designate come beni rilevanti per la crisi 1. Il presente articolo si applica alle macchine ed attrezzature figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 1, soggette a procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 14 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato. 2. Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità di macchine ed attrezzature di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal fatto che tali domande siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 17 bis. 3. L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità di macchine ed attrezzature a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali domande. 4. Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione alle macchine ed attrezzature di cui al paragrafo 1 per le quali sono stati notificati. Articolo 17 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato 1. In deroga all’articolo 14, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato o la messa in servizio, nel territorio di tale Stato membro, di macchine ed attrezzature specifiche di cui all’articolo 12 e figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 1, per le quali le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 14 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato non sono state attuate, ma la cui conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nella presente direttiva in materia di emissione acustica ambientale è stata dimostrata conformemente alle procedure di cui a tale autorizzazione. 2. Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’eventuale autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti applicabili previsti nella presente direttiva in materia di emissione acustica ambientale, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 del presente articolo al territorio dell’intera Unione e stabilisce le condizioni alle quali le macchine ed attrezzature specifiche possono essere immesse sul mercato o messe in servizio. In sede di preparazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di fornire le informazioni od osservazioni pertinenti in merito alla valutazione tecnica alla base dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Le macchine ed attrezzature oggetto dell’estensione della validità di cui al primo comma recano l’informazione che esse sono immesse sul mercato come “beni rilevanti per la crisi”. L’atto di esecuzione di cui al primo comma precisa il contenuto e la presentazione di tali informazioni. Tali informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili e, se del caso, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. 3. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 3. 4. In attesa che sia adottato un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 o 3, l’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro è valida soltanto sul suo territorio e sui territori di qualsiasi altro Stato membro le cui autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto la validità di tale autorizzazione prima dell’adozione di tale atto di esecuzione. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’eventuale decisione di riconoscere la validità di tale autorizzazione. 5. I fabbricanti di macchine ed attrezzature soggette alla procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 dichiarano, sotto la loro esclusiva responsabilità, che le macchine ed attrezzature interessate sono conformi a tutti i requisiti applicabili di cui alla presente direttiva in materia di emissione acustica ambientale e sono responsabili dell’esecuzione di tutte le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente. 6. Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 stabiliscono le condizioni e i requisiti nel rispetto dei quali le macchine ed attrezzature possono essere immesse sul mercato o messe in servizio. Tali autorizzazioni stabiliscono almeno quanto segue: a) una descrizione delle procedure seguite per dimostrare efficacemente la conformità ai requisiti applicabili della presente direttiva in materia di emissioni acustiche ambientali; b) eventuali requisiti specifici concernenti la tracciabilità delle macchine ed attrezzature interessate; c) una data di scadenza della validità dell’autorizzazione, che non può superare l’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747; d) eventuali requisiti specifici concernenti la necessità di garantire la costante valutazione della conformità per quanto riguarda le macchine ed attrezzature interessate; e) le misure da adottare alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno riguardo alle macchine ed attrezzature interessate immesse sul mercato o messe in servizio. 7. In deroga agli articoli da 6 a 11, le macchine ed attrezzature per le quali è stata concessa un’autorizzazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non recano la marcatura CE e l’articolo 6 non si applica. 8. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in cui è valida un’autorizzazione a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono autorizzate, in relazione a tali macchine e attrezzature, ad adottare tutte le azioni correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio18 e dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli altri Stati membri. 9. L’applicazione della procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non incide sull’applicazione nel territorio dello Stato membro interessato delle pertinenti procedure di valutazione della conformità stabilite all’articolo 14. Articolo 17 quinquies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità 1. Gli Stati membri assegnano la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative alle macchine ed attrezzature elencate nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 1 della presente direttiva. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione della priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020. 2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che siano compiuti i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per le macchine ed attrezzature figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 1.
3) l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio19. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Art. 2 Modifica della direttiva 2006/42/CE
La direttiva 2006/42/CE è così modificata:
1) all’articolo 2, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti: «n) “beni rilevanti per la crisi”: i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747. del Parlamento europeo e del Consiglio20; o) “modalità di emergenza nel mercato interno”: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.
2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 21 ter Applicazione di procedure di emergenza 1. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 21 quater a 21 septies della presente direttiva si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento alle macchine contemplate dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 21 quater a 21 septies della presente direttiva si applicano esclusivamente alle macchine designate come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747. 3. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 21 quater a 21 septies si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747. L’articolo 21 quinquies, paragrafo 7, della presente direttiva tuttavia si applica durante la modalità di emergenza nel mercato interno e dopo la sua scadenza o disattivazione. 4. La Commissione può adottare atti di esecuzione concernenti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità per quanto riguarda le macchine immesse sul mercato o messe in servizio in conformità degli articoli 21 quinquies e 21 sexies. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3. Articolo 21 quater Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di macchine designate come beni rilevanti per la crisi 1. Il presente articolo si applica alle macchine figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 21 ter, paragrafo 1, soggette a procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 12 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato. 2. Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità delle macchine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal fatto che tali domande siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 21 ter. 3. L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità di macchine a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali domande. 4. Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione alle macchine di cui al paragrafo 1 per le quali sono stati notificati. Articolo 21 quinquies Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato 1. In deroga all’articolo 12, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato o la messa in servizio, nel territorio di tale Stato membro, di specifiche macchine elencate nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 21 ter, paragrafo 1, e per le quali non sono state eseguite le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 12 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato, ma la cui conformità a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti nella presente direttiva è stata dimostrata secondo le procedure indicate in tale autorizzazione. 2. Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’eventuale autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 del presente articolo al territorio dell’intera Unione e stabilisce le condizioni alle quali le specifiche macchine possono essere immesse sul mercato o messe in servizio. In sede di preparazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di fornire le informazioni od osservazioni pertinenti in merito alla valutazione tecnica alla base dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3. Le macchine oggetto dell’estensione della validità di cui al primo comma recano l’informazione che esse sono immesse sul mercato o messe in servizio come “beni rilevanti per la crisi”. L’atto di esecuzione di cui al primo comma precisa il contenuto e la presentazione di tali informazioni. Tali informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili e, se del caso, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. 3. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 4. 4. In attesa che sia adottato un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 o 3, l’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro è valida soltanto sul suo territorio e sul territorio di qualsiasi altro Stato membro le cui autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto la validità di tale autorizzazione prima dell’adozione di tale atto di esecuzione. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’eventuale decisione di riconoscere la validità di tale autorizzazione. 5. I fabbricanti di macchine soggette alla procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità, che le macchine interessate sono conformi a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I e sono responsabili dell’esecuzione di tutte le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente. 6. Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 stabiliscono le condizioni e i requisiti nel rispetto dei quali le macchine possono essere immesse sul mercato o messe in servizio. Tali autorizzazioni stabiliscono almeno quanto segue: a) una descrizione delle procedure seguite per dimostrare efficacemente la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I; b) eventuali requisiti specifici concernenti la tracciabilità delle macchine interessate; c) una data di scadenza della validità dell’autorizzazione, che non può superare l’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747; d) eventuali requisiti specifici concernenti la necessità di garantire la costante valutazione della conformità per quanto riguarda le macchine interessate; e) le misure da adottare alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno riguardo alle macchine interessate immesse sul mercato o messe in servizio. 7. In deroga agli articoli da 6 a 16, le macchine per le quali è stata concessa un’autorizzazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non recano la marcatura CE e l’articolo 6 non si applica. 8. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in cui è valida un’autorizzazione a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono autorizzate, in relazione a tali macchine, ad adottare tutte le azioni correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio21 e dalla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli altri Stati membri. 9. L’applicazione della procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non incide sull’applicazione delle pertinenti procedure di valutazione della conformità stabilite all’articolo 12 nel territorio dello Stato membro interessato. Articolo 21 sexies Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni 1. Laddove le macchine siano state designate come beni rilevanti per la crisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, per tali macchine, atti di esecuzione che elenchino le norme appropriate o che stabiliscano specifiche comuni riguardanti i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva nei casi seguenti: a) se non sono stati pubblicati riferimenti a norme armonizzate riguardanti i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio22 e non si prevede la pubblicazione di tali riferimenti entro un termine ragionevole; o b) se le gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno che hanno determinato l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747 limitano in misura significativa le possibilità dei fabbricanti di avvalersi delle norme armonizzate riguardanti i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva e i cui riferimenti siano stati già pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012. 2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 definiscono la soluzione tecnica alternativa più idonea a garantire la presunzione di conformità a norma del paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti alle norme europee o alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee o di pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili, tali atti di esecuzione possono stabilire specifiche comuni. 3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3 e si applicano fino all’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. 4. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In sede di preparazione di tale progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri di pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma della presente direttiva e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi. 5. Fatto salvo l’articolo 7, le macchine che sono conformi alle norme o alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, sono considerate conformi ai pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I, contemplati da tali norme, specifiche comuni o da parti di esse. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, i fabbricanti non possono più basarsi sulla presunzione di conformità prevista dalle norme o dalle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6. In deroga all’articolo 21 ter, paragrafo 3, primo comma, a meno che vi siano motivi sufficienti per ritenere che le macchine contemplate dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, le macchine conformi a tali norme o specifiche comuni e che sono state immesse sul mercato o messe in servizio si intendono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva dopo la scadenza o l’abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dopo la scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. 7. Qualora uno Stato membro ritenga che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non soddisfi interamente i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare o abrogare l’atto di esecuzione in cui figura la norma o stabilisce la specifica comune in questione. Articolo 21 septies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità 1. Gli Stati membri conferiscono la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative alle macchine figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 21 ter, paragrafo 1, della presente direttiva. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione delle priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020. 2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che si compiano i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per le macchine figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 21 ter, paragrafo 1.
3) all’articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.».
Art. 3 Modifiche della direttiva 2010/35/UE
La direttiva 2010/35/UE è così modificata:
1) all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti: «27) “beni rilevanti per la crisi”, i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio23; 28) “modalità di emergenza nel mercato interno”, la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.
2) è inserito il capo seguente: «Capo V bis Procedure di emergenza Articolo 33 bis Applicazione di procedure di emergenza 1. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 33 ter, 33 quater e 33 quinquies della presente direttiva si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento alle attrezzature a pressione trasportabili contemplate dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 33 ter, 33 quater e 33 quinquies della presente direttiva si applicano esclusivamente ad attrezzature a pressione trasportabili designate come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747. 3. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 33 ter, 33 quater e 33 quinquies si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747. L’articolo 33 quater, paragrafo 7, della presente direttiva tuttavia si applica durante la modalità di emergenza nel mercato interno e dopo la sua scadenza o disattivazione. 4. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità per quanto riguarda le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato in conformità dell’articolo 33 quater. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 2. Articolo 33 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di attrezzature a pressione trasportabili designate come beni rilevanti per la crisi 1. Il presente articolo si applica alle attrezzature a pressione trasportabili figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 33 bis, paragrafo 1, soggette a procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 12 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato. 2. Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità di attrezzature a pressione trasportabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal fatto che tali domande siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 33 bis. 3. L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità di attrezzature a pressione trasportabili a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali domande. 4. Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione alle attrezzature a pressione trasportabili di cui al paragrafo 1 per le quali sono stati notificati. Articolo 33 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato 1. In deroga all’articolo 12, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato, nel territorio di tale Stato membro, di specifiche attrezzature a pressione trasportabili figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 33 bis, paragrafo 1, e per le quali non sono state eseguite le procedure di valutazione di cui all’articolo 12 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato, ma la cui conformità a tutti i requisiti essenziali applicabili di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva è stata dimostrata secondo le procedure di cui a tale autorizzazione. 2. Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’eventuale autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti applicabili di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 del presente articolo al territorio dell’intera Unione e stabilisce le condizioni alle quali le specifiche attrezzature a pressione trasportabili possono essere immesse sul mercato. In sede di preparazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di fornire le informazioni od osservazioni pertinenti in merito alla valutazione tecnica alla base dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 2, della presente direttiva. Le attrezzature a pressione trasportabili oggetto dell’estensione della validità di cui al primo comma recano l’informazione che esse sono immesse sul mercato come “beni rilevanti per la crisi”. L’atto di esecuzione di cui al primo comma precisa il contenuto e la presentazione di tali informazioni. Tali informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili e, se del caso, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. 3. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 3. 4. In attesa che sia adottato un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 o 3, l’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro è valida soltanto sul suo territorio e sui territori di qualsiasi altro Stato membro le cui autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto la validità di tale autorizzazione prima dell’adozione di tale atto di esecuzione. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’eventuale decisione di riconoscere la validità di tale autorizzazione. 5. I fabbricanti e gli importatori di attrezzature a pressione trasportabili soggette alla procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità, che le attrezzature a pressione trasportabili interessate sono conformi a tutti i requisiti applicabili di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva e sono responsabili dell’esecuzione di tutte le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente. 6. Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 stabiliscono le condizioni e i requisiti nel rispetto dei quali le attrezzature a pressione trasportabili possono essere immesse sul mercato. Tali autorizzazioni stabiliscono almeno quanto segue: a) una descrizione delle procedure seguite per dimostrare efficacemente la conformità ai requisiti applicabili di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva; b) eventuali requisiti specifici concernenti la tracciabilità delle attrezzature a pressione trasportabili interessate; c) una data di scadenza della validità dell’autorizzazione, che non può superare l’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747; d) eventuali requisiti specifici concernenti la necessità di garantire una costante valutazione della conformità per quanto riguarda le attrezzature a pressione trasportabili interessate; e) le misure da adottare alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno riguardo alle attrezzature a pressione trasportabili interessate immesse sul mercato. 7. In deroga agli articoli 14 e 16, le attrezzature a pressione trasportabili per le quali è stata concessa un’autorizzazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non recano il marchio Pi e l’articolo 16 non si applica. 8. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in cui è valida un’autorizzazione a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono autorizzate, in relazione a tali attrezzature a pressione trasportabili, ad adottare tutte le azioni correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio24 e dalla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli altri Stati membri. 9. L’applicazione della procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non incide sull’applicazione delle pertinenti procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 18 nel territorio dello Stato membro interessato. Articolo 33 quinquies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità 1. Gli Stati membri assegnano la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative alle attrezzature a pressione trasportabili elencate nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 33 bis, paragrafo 1, della presente direttiva. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione delle priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020. 2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che siano compiuti i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per le attrezzature a pressione trasportabili figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 33 bis, paragrafo 1.
3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 38 bis Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall’articolo 9 della direttiva 2008/68/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio25. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Art. 4 Modifiche della direttiva 2014/29/UE
La direttiva 2014/29/UE è così modificata:
1) all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti: «18) “beni rilevanti per la crisi”: i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio26; 19) “modalità di emergenza nel mercato interno”: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.
2) è inserito il capo seguente: «Capo 5 bis Procedure di emergenza Articolo 38 bis Applicazione di procedure di emergenza 1. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 38 ter a 38 sexies della presente direttiva si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento ai recipienti contemplati dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 38 ter a 38 sexies della presente direttiva si applicano esclusivamente a recipienti designati come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747. 3. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 38 ter a 38 sexies della presente direttiva si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747. L’articolo 38 quater, paragrafo 7, della presente direttiva tuttavia si applica durante la modalità di emergenza nel mercato interno e dopo la sua scadenza o disattivazione. 4. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità per quanto riguarda i recipienti immessi sul mercato in conformità degli articoli 38 quater e 38 quinquies. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3. Articolo 38 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di recipienti designati come beni rilevanti per la crisi 1. Il presente articolo si applica ai recipienti figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, soggetti a procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 13 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato. 2. Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità dei recipienti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal fatto che tali domande siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 38 bis. 3. L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità di recipienti a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali domande. 4. Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione ai recipienti di cui al paragrafo 1 per i quali sono stati notificati. Articolo 38 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato 1. In deroga all’articolo 13, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato, nel territorio di tale Stato membro, di specifici recipienti figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, e per i quali non sono state eseguite le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 13 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato, ma la cui conformità a tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili della presente direttiva è stata dimostrata secondo le procedure di cui a tale autorizzazione. 2. Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’eventuale autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili della direttiva, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 del presente articolo al territorio dell’intera Unione e stabilisce le condizioni alle quali lo specifico recipiente può essere immesso sul mercato. In sede di preparazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di fornire le informazioni od osservazioni pertinenti in merito alla valutazione tecnica alla base dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3. Il recipiente oggetto dell’estensione della validità di cui al primo comma reca l’informazione che esso è immesso sul mercato come “bene rilevante per la crisi”. L’atto di esecuzione di cui al primo comma precisa il contenuto e la presentazione di tali informazioni. Tali informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili e, se del caso, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. 3. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 4. 4. In attesa che sia adottato un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 o 3, l’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro è valida soltanto sul suo territorio e sui territori di qualsiasi altro Stato membro le cui autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto la validità di tale autorizzazione prima dell’adozione di tale atto di esecuzione. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’eventuale decisione di riconoscere la validità di tale autorizzazione. 5. I fabbricanti di recipienti oggetto della procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i recipienti interessati sono conformi a tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili della presente direttiva e sono responsabili dell’esecuzione di tutte le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente. 6. Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 stabiliscono le condizioni e i requisiti nel rispetto dei quali i recipienti possono essere immessi sul mercato. Tali autorizzazioni stabiliscono almeno quanto segue: a) una descrizione delle procedure seguite per dimostrare efficacemente la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili della presente direttiva; b) eventuali requisiti specifici concernenti la tracciabilità del recipiente interessato; c) una data di scadenza della validità dell’autorizzazione, che non può superare l’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747; d) eventuali requisiti specifici concernenti la necessità di garantire la costante valutazione della conformità per quanto riguarda il recipiente interessato; e) le misure da adottare alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno riguardo al recipiente interessato immesso sul mercato. 7. In deroga agli articoli 5, 15 e 16, i recipienti per i quali è stata concessa un’autorizzazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non recano la marcatura CE di cui al punto 1 dell’allegato III e l’articolo 5 non si applica. 8. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in cui è valida un’autorizzazione a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono autorizzate, in relazione a tali recipienti, ad adottare tutte le azioni correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio27 e dalla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli altri Stati membri. 9. L’applicazione della procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non incide sull’applicazione nel territorio dello Stato membro interessato delle pertinenti procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 13. Articolo 38 quinquies Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni 1. Laddove i recipienti siano stati designati come beni rilevanti per la crisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, per tali recipienti, atti di esecuzione che elenchino le norme appropriate o che stabiliscano specifiche comuni riguardanti i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, in uno dei casi seguenti: a) se non sono stati pubblicati riferimenti a norme armonizzate riguardanti i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tali riferimenti entro un termine ragionevole; o b) se le gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno che hanno determinato l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747 limitano in misura significativa le possibilità dei fabbricanti di avvalersi delle norme armonizzate riguardanti i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva e i cui riferimenti siano stati già pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012. 2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 definiscono la soluzione tecnica alternativa più idonea a garantire la presunzione di conformità a norma del paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti alle norme europee o alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee o di pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili, tali atti di esecuzione possono stabilire specifiche comuni. 3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3, e si applicano fino all’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. 4. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In sede di preparazione del tale progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri di pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma della presente direttiva e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi. 5. Fatto salvo l’articolo 12, i recipienti che sono conformi alle norme o alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, contemplati da tali norme, specifiche comuni o da parti di esse. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, i fabbricanti non possono più basarsi sulla presunzione di conformità prevista dalle norme o dalle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6. In deroga all’articolo 38 bis, paragrafo 3, primo comma, a meno che vi siano motivi sufficienti per ritenere che i recipienti contemplati dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, i recipienti conformi a tali norme o specifiche comuni e che sono stati immessi sul mercato si intendono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva dopo la scadenza o l’abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dopo la scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. 7. Qualora uno Stato membro ritenga che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non soddisfi interamente i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare o abrogare l’atto di esecuzione in cui figura la norma o che stabilisce la specifica comune in questione. Articolo 38 sexies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità 1. Gli Stati membri conferiscono la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative ai recipienti figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, della presente direttiva. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione delle priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020. 2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che siano compiuti i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato in situazioni di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1.
Art. 5 Modifiche della direttiva 2014/30/UE
La direttiva 2014/30/UE è così modificata:
1) all’articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti: «26) “beni rilevanti per la crisi”: i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio28; 27) “modalità di emergenza nel mercato interno”: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.
2) è inserito il capo seguente: «Capo 5 bis Procedure di emergenza Articolo 40 bis Applicazione di procedure di emergenza 1. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 40 ter e 40 quater della presente direttiva si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento agli apparecchi contemplati dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 40 ter e 40 quater della presente direttiva si applicano esclusivamente ad apparecchi designati come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747. 3. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 40 ter e 40 quater si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747. 4. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità per quanto riguarda gli apparecchi immessi sul mercato in conformità dell’articolo 40 ter. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2 bis. Articolo 40 ter Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni 1. Laddove gli apparecchi siano stati designati come beni rilevanti per la crisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, per tali apparecchi, atti di esecuzione che elenchino le norme appropriate o che stabiliscano specifiche comuni riguardanti i requisiti essenziali stabiliti all’allegato I della presente direttiva nei casi seguenti: a) se non sono stati pubblicati riferimenti a norme armonizzate riguardanti i requisiti essenziali stabiliti all’allegato I della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e non si prevede la pubblicazione di tali riferimenti entro un termine ragionevole; o b) se le gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno che hanno determinato l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747 limitano in misura significativa le possibilità dei fabbricanti di avvalersi delle norme armonizzate riguardanti i pertinenti requisiti essenziali stabiliti all’allegato I della presente direttiva e i cui riferimenti siano stati già pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012. 2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 stabiliscono la soluzione tecnica alternativa più idonea a garantire la presunzione di conformità a norma del paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti alle norme europee o alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee o di pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili, tali atti di esecuzione possono stabilire specifiche comuni. 3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2 bis, e si applicano fino all’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. 4. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In sede di preparazione di tale progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri di pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma della presente direttiva e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi. 5. Fatto salvo l’articolo 13, gli apparecchi che sono conformi alle norme o alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, sono considerati conformi ai requisiti essenziali applicabili stabiliti all’allegato I, contemplati da tali norme, specifiche comuni o da parti di esse. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, i fabbricanti non possono più basarsi sulla presunzione di conformità prevista dalle norme o dalle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6. In deroga all’articolo 40 bis, paragrafo 3, a meno che vi siano motivi sufficienti per ritenere che gli apparecchi contemplati dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, gli apparecchi conformi a tali norme o specifiche comuni e che sono stati immessi sul mercato si intendono conformi ai requisiti essenziali della presente direttiva dopo la scadenza o l’abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dopo la scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. 7. Qualora uno Stato membro ritenga che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non soddisfi interamente i requisiti essenziali che sono indicati nell’allegato I, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare o abrogare l’atto di esecuzione in cui figura la norma o che stabilisce la specifica comune in questione. Articolo 40 quater Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità 1. Gli Stati membri conferiscono la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative agli apparecchi figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1, della presente direttiva. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione delle priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio29. 2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che siano compiuti i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per gli apparecchi designati figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1.
3) all’articolo 41 è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.».
Art. 6 Modifiche della direttiva 2014/33/UE
La direttiva 2014/33/UE è così modificata:
1) all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti: «22) “beni rilevanti per la crisi”: i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio30; 23) “modalità di emergenza nel mercato interno”: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.
2) è inserito il capo seguente: «Capo V bis Procedure di emergenza Articolo 41 bis Applicazione di procedure di emergenza 1. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 41 ter a 41 sexies della presente direttiva si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori contemplati dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 41 ter a 41 sexies della presente direttiva si applicano esclusivamente agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori designati come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747. 3. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 41 ter a 41 sexies della presente direttiva si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747. L’articolo 41 quater, paragrafo 8, della presente direttiva si applica tuttavia durante la modalità di emergenza nel mercato interno e dopo la sua scadenza o disattivazione. 4. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità per quanto riguarda gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato in conformità degli articoli 41 quater e 41 quinquies. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 42, paragrafo 3. Articolo 41 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori designati come beni rilevanti per la crisi 1. Il presente articolo si applica a tutti gli ascensori e componenti di sicurezza per ascensori figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 41 bis, paragrafo 1, soggetti a procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli 15 e 16 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato. 2. Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal fatto che tali domande siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 41 bis. 3. L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per gli installatori e i fabbricanti che hanno depositato tali domande. 4. Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori di cui al paragrafo 1 per i quali sono stati notificati. Articolo 41 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato 1. In deroga all’articolo 15, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato, nel territorio di tale Stato membro, di uno specifico componente di sicurezza per ascensori elencato nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 41 bis, paragrafo 1, per il quale non sono state attuate le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 15 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato, ma la cui conformità a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti nella presente direttiva è stata dimostrata secondo le procedure di cui a tale autorizzazione. 2. In deroga all’articolo 16, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato nel territorio dello Stato membro interessato, di uno specifico ascensore figurante nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 41 bis, paragrafo 1, per il quale non sono state attuate le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 16 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato, ma la cui conformità a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti nella presente direttiva è stata dimostrata secondo le procedure di cui a tale autorizzazione. 3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo. A condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo al territorio dell’intera Unione e stabilisce le condizioni alle quali l’ascensore specifico o il componente di sicurezza per ascensori può essere immesso sul mercato. In sede di preparazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di fornire le informazioni od osservazioni pertinenti in merito alla valutazione tecnica alla base dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 42, paragrafo 3. Gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori oggetto dell’estensione della validità di cui al primo comma recano l’informazione che essi sono immessi sul mercato come “beni rilevanti per la crisi”. L’atto di esecuzione di cui al primo comma precisa il contenuto e la presentazione di tali informazioni. Tali informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili e, se del caso, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. 4. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 4. 5. In attesa che sia adottato un atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 o 4, l’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro è valida soltanto sul suo territorio e sui territori di qualsiasi altro Stato membro le cui autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto la validità di tale autorizzazione prima dell’adozione di tale atto di esecuzione. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’eventuale decisione di riconoscere la validità di tale autorizzazione. 6. Gli installatori di ascensori o i fabbricanti di componenti di sicurezza per ascensori soggetti alla procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi 1 o 2 dichiarano, sotto la loro esclusiva responsabilità, che gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori interessati sono conformi a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e sono responsabili dell’esecuzione di tutte le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente. 7. Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 o 2 stabiliscono le condizioni e i requisiti nel rispetto dei quali l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori può essere immesso sul mercato. Tali autorizzazioni stabiliscono almeno quanto segue: a) una descrizione delle procedure seguite per dimostrare efficacemente la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I della presente direttiva; b) eventuali requisiti specifici concernenti la tracciabilità dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato; c) una data di scadenza della validità dell’autorizzazione, che non può superare l’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747; d) eventuali requisiti specifici concernenti la necessità di garantire la costante valutazione della conformità per quanto riguarda gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori interessati; e) le misure da adottare alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno riguardo agli ascensori o ai componenti di sicurezza per ascensori interessati immessi sul mercato. 8. In deroga agli articoli 3, 18 e 19, gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori per i quali è stata concessa un’autorizzazione in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo non recano la marcatura CE e l’articolo 3 non si applica. 9. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in cui è valida un’autorizzazione a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo sono autorizzate ad adottare tutte le azioni correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio31 e dalla presente direttiva in relazione a tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori. Esse ne informano immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli altri Stati membri. 10. L’applicazione della procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non incide sull’applicazione nel territorio dello Stato membro interessato delle pertinenti procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli 15 e 16. Articolo 41 quinquies Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni 1. Laddove gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori siano stati designati come beni rilevanti per la crisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, per tali ascensori e componenti di sicurezza per ascensori, atti di esecuzione che elenchino le norme appropriate o che stabiliscano specifiche comuni riguardanti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I nei casi seguenti: a) se non sono stati pubblicati riferimenti a norme armonizzate riguardanti i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tali riferimenti entro un termine ragionevole; o b) se le gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno che hanno determinato l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747 limitano in misura significativa le possibilità degli installatori o dei fabbricanti di avvalersi delle norme armonizzate riguardanti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I della presente direttiva e i cui riferimenti siano stati già pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012. 2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 definiscono la soluzione tecnica alternativa più idonea a garantire la presunzione di conformità a norma del paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti alle norme europee o alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee o di pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili, tali atti di esecuzione possono stabilire specifiche comuni. 3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 42, paragrafo 3 e si applicano fino all’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. 4. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In sede di preparazione di tale progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri di pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma della presente direttiva e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi. 5. Fatto salvo l’articolo 14, gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme o alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I contemplati da tali norme o specifiche comuni o da parti di esse. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, gli installatori e i fabbricanti non possono più basarsi sulla presunzione di conformità prevista dalle norme o dalle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6. In deroga all’articolo 41 bis, paragrafo 3, primo comma, a meno che vi siano motivi sufficienti per ritenere che gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori contemplati dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori conformi a tali norme o specifiche comuni e che sono stati immessi sul mercato si intendono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I dopo la scadenza o l’abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dopo la scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. 7. Qualora uno Stato membro ritenga che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non soddisfi interamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare o abrogare l’atto di esecuzione in cui figura la norma o stabilisce la specifica comune in questione. Articolo 41 sexies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità 1. Gli Stati membri conferiscono la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative ad ascensori e componenti di sicurezza per ascensori figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 41 bis, paragrafo 1, della presente direttiva. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione delle priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020. 2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che si compiano i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante l’emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 41 bis, paragrafo 1.
Art. 7 Modifiche della direttiva 2014/34/UE
La direttiva 2014/34/UE è così modificata:
1) all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti: «27) “beni rilevanti per la crisi”: i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio32; 28) “modalità di emergenza nel mercato interno”: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.
2) è inserito il capo seguente: «Capo 5 bis Procedure di emergenza Articolo 38 bis Applicazione di procedure di emergenza 1. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 38 ter a 38 sexies della presente direttiva si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento ai prodotti contemplati dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 38 ter a 38 sexies della presente direttiva si applicano esclusivamente a prodotti designati come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747. 3. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 38 ter a 38 sexies si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747. L’articolo 38 quater, paragrafo 7, della presente direttiva tuttavia si applica durante la modalità di emergenza nel mercato interno e dopo la sua scadenza o disattivazione. 4. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato o utilizzati a fini propri da parte del fabbricante in conformità degli articoli 38 quater e 38 quinquies. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3. Articolo 38 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di prodotti designati come beni rilevanti per la crisi 1. Il presente articolo si applica a tutti i prodotti figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, soggetti a procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 13 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato. 2. Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità dei prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal fatto che tali domande siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 38 bis. 3. L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità di prodotti a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali domande. 4. Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 per i quali sono stati notificati. Articolo 38 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato 1. In deroga all’articolo 13, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato o l’utilizzo a fini propri da parte del fabbricante, nel territorio di tale Stato membro, di uno specifico prodotto figurante nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, e per il quale non sono state attuate le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 13 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato, ma la cui conformità a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato II è stata dimostrata secondo le procedure di cui a tale autorizzazione. 2. Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’eventuale autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato II, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 del presente articolo al territorio dell’intera Unione e stabilisce le condizioni alle quali lo specifico prodotto può essere immesso sul mercato o utilizzato a fini propri da parte del fabbricante. In sede di preparazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di fornire le informazioni od osservazioni pertinenti in merito alla valutazione tecnica alla base dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3. Il prodotto oggetto dell’estensione della validità di cui al primo comma reca l’informazione che esso è immessa sul mercato o utilizzato a fini propri da parte del fabbricante come “bene rilevante per la crisi”. L’atto di esecuzione di cui al primo comma precisa il contenuto e la presentazione di tali informazioni. Tali informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili e, se del caso, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. 3. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 4. 4. In attesa che sia adottato un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 o 3, l’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro è valida soltanto sul suo territorio e sui territori di qualsiasi altro Stato membro le cui autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto la validità di tale autorizzazione prima dell’adozione di tale atto di esecuzione. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’eventuale decisione di riconoscere la validità di tale autorizzazione. 5. I fabbricanti di prodotti soggetti alla procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 dichiarano, sotto la loro esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato II e sono responsabili dell’esecuzione di tutte le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente. 6. Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 stabiliscono le condizioni e i requisiti nel rispetto dei quali i prodotti possono essere immessi sul mercato o utilizzati a fini propri da parte del fabbricante. Tali autorizzazioni stabiliscono almeno quanto segue: a) una descrizione delle procedure seguite per dimostrare efficacemente la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato II della presente direttiva; b) eventuali requisiti specifici concernenti la tracciabilità del prodotto interessato; c) una data di scadenza della validità dell’autorizzazione, che non può superare l’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747; d) eventuali requisiti specifici concernenti la necessità di garantire la costante valutazione della conformità per quanto riguarda il prodotto interessato; e) le misure da adottare alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno riguardo al prodotto immesso sul mercato o utilizzato a fini propri da parte del fabbricante. 7. In deroga agli articoli 5, 15 e 16, i prodotti per i quali è stata concessa un’autorizzazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non recano la marcatura CE e l’articolo 5 non si applica. 8. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in cui è valida un’autorizzazione a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono autorizzate, in relazione a tali prodotti, ad adottare tutte le azioni correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio33 e dalla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli altri Stati membri. 9. L’applicazione della procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non incide sull’applicazione nel territorio dello Stato membro interessato delle pertinenti procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 13. Articolo 38 quinquies Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni 1. Laddove i prodotti siano stati designati come beni rilevanti per la crisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, per tali prodotti, atti di esecuzione che elenchino le norme appropriate o che stabiliscano specifiche comuni riguardanti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato II della presente direttiva nei casi seguenti: a) se non sono stati pubblicati riferimenti a norme armonizzate riguardanti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato II della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tali riferimenti entro un termine ragionevole; o b) se le gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno che hanno determinato l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747 limitano in misura significativa le possibilità dei fabbricanti di avvalersi delle norme armonizzate riguardanti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato II della presente direttiva e i cui riferimenti siano stati già pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012. 2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 definiscono la soluzione tecnica alternativa più idonea a garantire la presunzione di conformità a norma del paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti alle norme europee o alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee o di pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili, tali atti di esecuzione possono stabilire specifiche comuni. 3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3 e si applicano fino all’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. 4. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In sede di preparazione di tale il progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri di pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma della presente direttiva e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi. 5. Fatto salvo l’articolo 17, i prodotti che sono conformi alle norme o alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esso, sono considerati conformi ai requisiti essenziali applicabili di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato II, contemplati da tali norme, specifiche comuni o da parti di esse. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, i fabbricanti non possono più basarsi sulla presunzione di conformità prevista dalle norme o dalle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6. In deroga all’articolo 38 bis, paragrafo 3, primo comma, a meno che vi siano motivi sufficienti per ritenere che i prodotti contemplati dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, i prodotti conformi a tali norme o specifiche comuni e che sono stati immessi sul mercato si intendono conformi ai requisiti essenziali applicabili di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato II dopo la scadenza o l’abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dopo la scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. 7. Qualora uno Stato membro ritenga che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non soddisfi interamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato II, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, abrogare l’atto di esecuzione in cui figura la norma o che stabilisce la specifica comune in questione. Articolo 38 sexies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità 1. Gli Stati membri conferiscono la priorità alle attività di vigilanza del mercato per i prodotti figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, della presente direttiva. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione delle priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020. 2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che si compiano i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante l’emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per i prodotti da costruzione figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1.
Art. 8 Modifiche della direttiva 2014/35/UE
La direttiva 2014/35/UE è così modificata:
1) all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti: «15) “beni rilevanti per la crisi”: i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio34; 16) “modalità di emergenza nel mercato interno”: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.
2) è inserito il capo seguente: «Capo 4 bis Procedure di emergenza Articolo 22 bis Applicazione di procedure di emergenza 1. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 22 ter e 22 quater della presente direttiva si applichino esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento al materiale elettrico contemplato dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 22 ter e 22 quater della presente direttiva si applicano esclusivamente al materiale elettrico designato come bene rilevante per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747. 3. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 22 ter e 22 quater della presente direttiva si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747. 4. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità in relazione al materiale elettrico immesso sul mercato in conformità dell’articolo 22 quater Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Articolo 22 ter Presunzione di conformità sulla base di norme e specificazioni comuni 1. Laddove il materiale elettrico sia stato designato come bene rilevante per la crisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, per tale materiale elettrico, atti di esecuzione che elenchino le norme appropriate e che stabiliscano specifiche comuni riguardanti gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 e stabiliti all’allegato I, nei casi seguenti: a) se non sono stati pubblicati riferimenti a norme armonizzate riguardanti gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della presente direttiva e stabiliti nell’allegato I della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tali riferimenti entro un termine ragionevole; o b) se le gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno che hanno determinato l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747 limitano in misura significativa le possibilità dei fabbricanti di avvalersi delle norme armonizzate riguardanti gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 ed stabiliti nell’allegato I della presente direttiva e i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012. 2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 definiscono la soluzione tecnica alternativa più idonea a garantire la presunzione di conformità a norma del paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti alle norme europee o alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee o di pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili, tali atti di esecuzione possono stabilire specifiche comuni. 3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Essi si applicano fino all’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. 4. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In sede di preparazione di tale progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri di pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma della presente direttiva e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi. 5. Fatti salvi gli articoli 12, 13 e 14, il materiale elettrico che è conforme alle norme e alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 e stabiliti nell’allegato I, contemplati da tali norme o specifiche comuni o da parti di esse. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, i fabbricanti non possono più basarsi sulla presunzione di conformità prevista dalle norme o dalle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6. In deroga all’articolo 22 bis, paragrafo 3, a meno che vi siano motivi sufficienti per ritenere che il materiale elettrico contemplato dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, il materiale elettrico conforme a tali norme o specifiche comuni e che è stato immesso sul mercato s’intende conforme agli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 e stabiliti nell’allegato I dopo la scadenza o l’abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dopo la scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. 7. Qualora uno Stato membro ritenga che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non soddisfi interamente gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 e stabiliti nell’allegato I, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare o abrogare l’atto di esecuzione in cui figura la norma o stabilisce la specifica comune in questione. Articolo 22 quater Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità 1. Gli Stati membri conferiscono la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative al materiale elettrico figurante nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, della presente direttiva. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione delle priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio35. 2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che si compiano i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante l’emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per il materiale elettrico figurante nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1.
Art. 9 Modifiche della direttiva 2014/53/UE
La direttiva 2014/53/UE è così modificata:
1) all’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti: «27) “beni rilevanti per la crisi”: i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio36; 28) “modalità di emergenza nel mercato interno”: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.
2) è inserito il capo seguente: «Capo V bis Procedure di emergenza Articolo 43 bis Applicazione di procedure di emergenza 1. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 43 ter a 43 sexies della presente direttiva si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento alle apparecchiature radio contemplate dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 43 ter a 43 sexies della presente direttiva si applicano esclusivamente ai beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747. 3. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 43 ter a 43 sexies della presente direttiva si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747. L’articolo 43 quater, paragrafo 7, della presente direttiva si applica tuttavia durante la modalità di emergenza nel mercato interno e dopo la sua scadenza o disattivazione. 4. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità in relazione alle apparecchiature radio immesse sul mercato in conformità degli articoli da 43 quater a 43 quinquies. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 45, paragrafo 3. Articolo 43 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di apparecchiature radio rilevanti per la crisi 1. Il presente articolo si applica alle apparecchiature radio figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 1, soggette a procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 17 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato. 2. Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità di apparecchiature radio di cui al paragrafo 1 del presente articolo a prescindere dal fatto che siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 43 bis. 3. L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità di apparecchiature radio a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali domande. 4. Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione alle apparecchiature radio di cui al paragrafo 1 per le quali sono stati notificati. Articolo 43 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato 1. In deroga all’articolo 17, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato, nel territorio di tale Stato membro, di specifiche apparecchiature radio figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 1, e per le quali non sono state eseguite le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 17 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato, ma la cui conformità a tutti i pertinenti requisiti essenziali applicabili di cui all’articolo 3 è stata dimostrata secondo le procedure di cui a tale autorizzazione. 2. Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’eventuale autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di cui all’articolo 3, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 del presente articolo al territorio dell’intera Unione e stabilisce le condizioni alle quali le specifiche apparecchiature radio possono essere immesse sul mercato. In sede di preparazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di fornire le informazioni od osservazioni pertinenti in merito alla valutazione tecnica alla base dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 45, paragrafo 3. L’apparecchiatura radio oggetto dell’estensione della validità di cui al primo comma reca l’informazione che essa è immessa sul mercato come “bene rilevante per la crisi”. L’atto di esecuzione di cui al primo comma precisa il contenuto e la presentazione di tali informazioni. Tali informazioni, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili e, se del caso, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. 3. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 45, paragrafo 4. 4. In attesa che sia adottato un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 o 3, l’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro è valida soltanto sul suo territorio e sul territorio di qualsiasi altro Stato membro le cui autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto la validità di tale autorizzazione prima dell’adozione di tale atto di esecuzione. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’eventuale decisione di riconoscere la validità di tale autorizzazione. 5. Il fabbricante di un’apparecchiatura radio soggetta alla procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l’apparecchiatura radio interessata è conforme a tutti i pertinenti requisiti essenziali di cui all’articolo 3 ed è responsabile dell’esecuzione di tutte le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente. 6. Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 stabiliscono le condizioni e i requisiti nel rispetto dei quali le apparecchiature radio possono essere immesse sul mercato. Tali requisiti definiscono almeno quanto segue: a) una descrizione delle procedure seguite per dimostrare efficacemente la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di cui all’articolo 3 della presente direttiva; b) eventuali requisiti specifici concernenti la tracciabilità delle apparecchiature radio interessate; c) una data di scadenza della validità dell’autorizzazione, che non può superare l’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747; d) eventuali requisiti specifici concernenti la necessità di garantire la costante valutazione della conformità per quanto riguarda le apparecchiature radio interessate; e) le misure da adottare alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno riguardo alle apparecchiature radio interessate immesse sul mercato. 7. In deroga agli articoli 9, 19 e 20, le apparecchiature radio per le quali è stata concessa un’autorizzazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non recano la marcatura CE e l’articolo 9 non si applica. 8. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in cui è valida un’autorizzazione a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono autorizzate, in relazione a tali apparecchiature radio, ad adottare tutte le azioni correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio37 e dalla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli altri Stati membri. 9. L’applicazione della procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non incide sull’applicazione delle pertinenti procedure di valutazione della conformità indicate all’articolo 17 nel territorio dello Stato membro interessato. Articolo 43 quinquies Presunzione di conformità sulla base di norme e specificazioni comuni 1. Se le apparecchiature radio sono state designate come beni rilevanti per la crisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, per tali apparecchiature radio, atti di esecuzione che elenchino le norme appropriate o che stabiliscano specifiche comuni riguardanti i pertinenti requisiti essenziali di cui all’articolo 3 della presente direttiva, nei casi seguenti: a) se non sono stati pubblicati riferimenti a norme armonizzate che contemplano i requisiti essenziali pertinenti di cui all’articolo 3 della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tali riferimenti entro un termine ragionevole; o b) se le gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno che hanno determinato l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747 limitano in misura significativa le possibilità dei fabbricanti di avvalersi delle norme armonizzate riguardanti i pertinenti requisiti essenziali di cui all’articolo 3 della presente direttiva e i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012. 2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 definiscono la soluzione tecnica alternativa più idonea a garantire la presunzione di conformità a norma del paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti alle norme europee o alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee o di pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili, tali atti di esecuzione possono stabilire specifiche comuni. 3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 45, paragrafo 3 e si applicano fino all’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. 4. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In sede di preparazione di tale progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri di pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma della presente direttiva e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi. 5. Fatto salvo l’articolo 16, le apparecchiature radio che sono conformi alle norme o alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, sono considerate conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all’articolo 3, contemplati da tali norme, specifiche comuni o da parti di esse. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, i fabbricanti non possono più basarsi sulla presunzione di conformità prevista dalle norme o dalle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6. In deroga all’articolo 43 bis, paragrafo 3, primo comma, a meno che non vi siano motivi sufficienti per ritenere che le apparecchiature radio contemplate dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, le apparecchiature radio conformi a tali norme o specifiche comuni e che sono state immesse sul mercato si intendono conformi ai pertinenti requisiti applicabili stabiliti all’articolo 3 dopo la scadenza o l’abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dopo la scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. 7. Qualora uno Stato membro ritenga che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non soddisfi interamente i pertinenti requisiti essenziali stabiliti all’articolo 3, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare o abrogare l’atto di esecuzione che reca la norma o stabilisce la specifica comune in questione. Articolo 43 sexies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità 1. Gli Stati membri conferiscono la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative alle le apparecchiature radio figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 1, della presente direttiva. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione delle priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020. 2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che si compiano i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante l’emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per le apparecchiature radio figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 1.