Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio del 21 gennaio 2013 che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca1, le misure dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali.
Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
Per alcuni totali ammissibili di catture (TAC) è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura, ossia un sistema nell'ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare e non soltanto di quanto viene scaricato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni supplementari dovrebbero pertanto comprendere l'obbligo di garantire l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"). Ciò dovrebbe consentire la registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. L'uso di sistemi CCTV costituisce pertanto, attualmente, un requisito preliminare per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata. È opportuno che il ricorso a tali sistemi avvenga nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati2.
Per garantire che le prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell'ambito delle prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo totale è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì opportuno autorizzare trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano alle prove di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano, purché possa dimostrarsi che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.
È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi regionali interessati.
È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, è opportuno che i TAC per gli stock di sogliola nel Mare del Nord, di passera di mare nel Mare del Nord, di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di aringa ad ovest della Scozia siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord3, nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock4, nel regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock5 ("piano per il merluzzo bianco") e nel regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo6.
Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti7, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
Sulla base del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), è opportuno mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV.
È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2013 in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e degli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/20088.
Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia9, le Isole Færøer10 e l'Islanda11, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con la Norvegia non sono ancora terminate e si prevede che gli accordi per il 2013 saranno conclusi solo all'inizio del 2013. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi all'inizio del 2013, è opportuno stabilire le possibilità di pesca per gli stock oggetto di detti accordi su base provvisoria. Non è stato possibile terminare le consultazioni con le Isole Færøer né con l'Islanda sugli accordi in materia di pesca per il 2013. Conformemente alla procedura prevista dall'accordo e dal protocollo in materia di pesca con la Groenlandia12, il comitato congiunto ha stabilito il livello concreto di possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2013. In base alla decisione del comitato congiunto, i contingenti per il capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV devono essere automaticamente aumentati qualora si raggiunga un livello di cattura del 70 % del contingente iniziale.
L'Unione è parte contraente di varie organizzazioni di gestione della pesca e collabora con altre organizzazioni in qualità di parte non contraente. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003, gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quali la convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, sono gestiti dall'Unione a decorrere dalla data di adesione della Polonia. Dette organizzazioni di gestione della pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2013, tra cui le possibilità di pesca per le navi UE. Tali possibilità di pesca dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
Le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) possono autorizzare trasferimenti e scambi di contingenti tra parti contraenti. Al fine di facilitare tali trasferimenti e scambi di contingenti tra l'Unione e altre parti contraenti, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a discutere con altre parti contraenti delle ORGP e, se del caso, a presentare proposte di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti. La Commissione dovrebbe scambiare il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con l'altra parte contraente e notificare il trasferimento o lo scambio di contingenti all'ORGP. Le possibilità di pesca ricevute o trasferite nell'ambito di detto trasferimento o scambio di contingenti dovrebbero essere considerate possibilità di pesca assegnate dal contingente dello Stato membro interessato o da questo dedotte anche ai fini dell'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca13. Tuttavia, tale trasferimento o scambio di contingenti ad hoc non dovrebbe modificare i criteri di ripartizione vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
Nella 34a riunione annuale del 2012 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2013 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. In tale contesto la NAFO ha adottato una procedura in vista dell'aumento del TAC fissato per il 2013 per la musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO qualora risultino soddisfatte talune condizioni connesse alla situazione di questo stock. Una parte contraente della NAFO può informare il segretario esecutivo dell'organizzazione che, per lo stock di musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO, sono state osservate catture per unità di sforzo più elevate del normale. Se l'aumento del TAC nel corso del 2013 è confermato dalla NAFO, è opportuno che esso venga attuato nel diritto dell'Unione.
Nella 83a riunione annuale del 2012 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre adottato una risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
Nella riunione annuale del 2012 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato un piano pluriennale riveduto di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo conformemente al quale il contingente dell'Unione è stato aumentato. Inoltre, il periodo di divieto della pesca è stato sostituito da un periodo di apertura e differito di dieci giorni. Sono stati altresì adottati una proroga di un anno dei TAC e dei contingenti esistenti per il pesce spada dell'Atlantico meridionale nonché un nuovo piano di ricostituzione delle specie di marlin azzurro e di marlin bianco. Pertanto il contingente dell'Unione per il pesce spada dell'Atlantico meridionale resta lo stesso di quello del 2012 mentre il contingente dell'Unione per il marlin azzurro è notevolmente aumentato per tener conto della pesca artigianale nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Il contingente dell'Unione per il marlin bianco resta stabile. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
Nella riunione annuale del 2012 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca quali attualmente attuate nel diritto dell'Unione. È opportuno che le misure attualmente applicabili adottate dalla IOTC siano attuate nel diritto dell'Unione.
La prima riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 28 gennaio al 1o febbraio 2013. Fino alla celebrazione di tale riunione annuale è opportuno mantenere in vigore le vigenti misure transitorie, attuate dal regolamento (UE) n. 44/2012.
Nella riunione annuale del 2012, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) non ha modificato i TAC per l'austromerluzzo, il pesce specchio atlantico, i berici e il granchio rosso di fondale approvati per il 2011 e il 2012 nel corso della riunione annuale del 2010. Le misure attualmente applicabili adottate dalla SEAFO dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.
La 9a riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), svoltasi nel 2012, non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca quali attualmente attuate nel diritto dell'Unione, ad eccezione di un rafforzamento della zona di divieto per la pesca con dispositivi di insediamento del pesce (DCP). La revisione della zona di divieto per la pesca DCP esige che l'Unione, in qualità di parte contraente della WCPFC, opti per una delle due possibili opzioni di misure supplementari per il rafforzamento della zona di divieto. Finché non sarà presa una decisione, è opportuno che le misure attualmente applicabili adottate dal WCPFC continuino ad essere applicate nel diritto dell'Unione.
Nella riunione annuale del 2012 le parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le misure relative alle possibilità di pesca. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
Nella riunione annuale del 2012 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti ORGP e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico) va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti nell'ambito della zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2012, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherà il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
In conformità della dichiarazione dell'Unione indirizzata alla Repubblica bolivariana del Venezuela ("Venezuela") sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva (ZEE) al largo delle coste della Guyana francese14, è necessario fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque UE.
L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi UE a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2013, e di disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica come indicato nel considerando 23. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) limiti di cattura per il 2013 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2014;
b) limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014;
c) possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 novembre 2013 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR; e
d) possibilità di pesca per i periodi indicati all'articolo 27 per determinati stock nella zona della convenzione IATTC per il 2013 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2014.
3. Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock e gruppi di stock ittici soggetti agli accordi bilaterali di pesca con la Norvegia in attesa dell'esito delle consultazioni sugli accordi per il 2013.
Art. 2 Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a) alle navi UE;
b) alle navi di paesi terzi operanti nelle acque UE.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "nave UE": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;
b) "nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;
c) "acque UE": le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell'allegato II del trattato;
d) "totale ammissibile di catture" (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno;
e) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
g) "apertura di maglia": l’apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/200815.
Art. 4 Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/200916;
b) "Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c) "Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
d) "zone COPACE" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/200917;
e) "zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/200918;
f) "zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale19;
g) "zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico20;
h) "zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/200421;
i) "zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica22;
j) "zona della convenzione IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano23;
k) zona della convenzione SPRFMO (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale24, e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
l) "zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale25;
m) "acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering.
n) "zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC" la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
longitudine 150 ° O,
longitudine 130 ° O,
latitudine 4 ° S,
latitudine 50 ° S.
Titolo II. Possibilità di pesca per le navi ue
Capo I. Disposizioni generali
Art. 5 TAC e loro ripartizione
1. I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all'UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2. Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto della condizione stabilita nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio26 e nelle relative disposizioni di applicazione.
Art. 6 Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate
1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.
3. Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 è conforme ai seguenti requisiti:
a) la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"), che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
b) il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:
i) il 75 % dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare;
ii) il 30 % del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove;
c) tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi nell'ambito del presente articolo;
d) una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente;
e) con riguardo agli stock cui può essere applicato il seguente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.
4. In deroga al paragrafo 3, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:
a) il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10 %;
b) l’inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità del sistema CCTV per finalità di controllo;
c) non sia superato il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi che partecipano alle prove.
5. Ogniqualvolta le registrazioni ottenute conformemente al paragrafo 3, lettera a), implichino il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.
6. Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 3, revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2013.
7. Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui ai paragrafi da 1 a 6, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;
b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;
c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;
d) rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;
e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2012 dalle navi partecipanti.
8. La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente articolo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato al paragrafo 3, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.
Art. 6 bis Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock
1. Il presente articolo si applica ai seguenti stock:
a) eglefino nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa;
b) melù nelle acque UE e in quelle internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV;
c) sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId;
d) sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque UE e in quelle internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV;
e) sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1.;
f) sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa;
g) aringa nelle acque UE, norvegesi e internazionali delle zone I e II.
2. Per qualsiasi stock di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può optare per un aumento del 10 % al massimo del contingente inizialmente assegnatogli nell’allegato I. Lo Stato membro interessato notifica per iscritto alla Commissione la sua decisione. All’atto di tale notifica il contingente aumentato è considerato il contingente assegnato allo Stato membro in questione per il 2013.
3. I quantitativi utilizzati nel 2013 nell’ambito di siffatto contingente aumentato che eccedono il contingente iniziale sono detratti, tonnellata per tonnellata, nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2014 allo Stato membro in questione.
4. I quantitativi non utilizzati nell’ambito del contingente iniziale, fino a un massimo del 10 % di esso, sono aggiunti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2014 allo Stato membro in questione.
5. I quantitativi scambiati con altri Stati membri conformemente all’articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 nonché i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
6. Qualora uno Stato membro si sia avvalso dell’opzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per un particolare stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano a tale stock per il suddetto Stato membro.
Art. 7 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente se:
a) le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
b) le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'UE che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'UE non è ancora esaurito.
Art. 8 Limitazioni dello sforzo di pesca
Dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui all'allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle seguenti zone:
a) lo Skagerrak;
b) la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat;
c) la sottozona CIEM IV;
d) le acque UE della divisione CIEM IIa; e
e) la divisione CIEM VIId.
Art. 9 Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde
1. All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/200227, che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso per la pesca di stock di acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.
2. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2013 il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.
Art. 10 Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:
a) gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
d) i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
f) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.
2. Salvo se diversamente specificato nel presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.
Art. 11 Periodi di divieto della pesca
1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2013: brosmio, molva azzurra e molva.
2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| 1 | 52° 27′ N | 12° 19′ O |
| 2 | 52° 40′ N | 12° 30′ O |
| 3 | 52° 47′ N | 12° 39,600′ O |
| 4 | 52° 47′ N | 12° 56′ O |
| 5 | 52° 13,5′ N | 13° 53,830′ O |
| 6 | 51° 22′ N | 14° 24′ O |
| 7 | 51° 22′ N | 14° 03′ O |
| 8 | 52° 10′ N | 13° 25′ O |
| 9 | 52° 32′ N | 13° 07,500′ O |
| 10 | 52° 43′ N | 12° 55′ O |
| 11 | 52° 43′ N | 12° 43′ O |
| 12 | 52° 38,800′ N | 12° 37′ O |
| 13 | 52° 27′ N | 12° 23′ O |
| 14 | 52° 27′ N | 12° 19′ O |
3. In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank delle navi che detengono a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Art. 12 Divieti
1. Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
a) squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;
b) smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/201328;
c) squadro (Squatina squatina) nelle acque UE;
d) razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
e) razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Raja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
f) pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
g) manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.
Art. 13 Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.