Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafi 2 e 3, l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 8, l'articolo 41, paragrafo 8, l'articolo 42, paragrafo 7, e l'articolo 45, paragrafo 10,
Il presente regolamento specifica i criteri per la determinazione dell'esistenza di un «mercato liquido» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014. A tal fine è necessario indicare i valori per il flottante, il numero medio giornaliero di operazioni e il controvalore medio giornaliero degli scambi specificatamente per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati (ETF) e i certificati, in modo da tener conto delle peculiarità di ognuno di tali strumenti finanziari. Per garantire un'applicazione coerente e uniforme della normativa in tutta l'Unione occorrono regole che stabiliscono come dovrebbero essere eseguiti i calcoli della liquidità durante lo stadio iniziale successivamente all'ammissione alla negoziazione.
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano le definizioni e precisano, da un lato, gli obblighi relativi alla trasparenza pre- e post-negoziazione per gli internalizzatori sistematici e alla pubblicazione dei dati da parte delle sedi di negoziazione e degli internalizzatori sistematici, dall'altro i poteri di intervento sui prodotti e di gestione delle posizioni dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori d'interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è necessario riunire le disposizioni in un unico regolamento.
Per consentire che in tutte le parti dell'Unione esista un minimo di strumenti rappresentativi di capitale, l'autorità competente dello Stato membro in cui sono negoziati meno di cinque strumenti finanziari liquidi per ciascuna categoria di strumenti finanziari, ovvero azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati e certificati, dovrebbe essere in grado di designare uno o più strumenti finanziari liquidi aggiuntivi, a patto che il numero totale degli strumenti finanziari considerati provvisti di un mercato liquido non superi cinque in ognuna di queste categorie di strumenti finanziari.
Per garantire che i dati di mercato siano forniti uniformemente nell'Unione a condizioni commerciali ragionevoli, il presente regolamento specifica le condizioni che devono essere soddisfatte dai gestori di un mercato, dalle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici. Queste condizioni si basano sull'obiettivo di garantire che l'obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli sia sufficientemente chiaro da permettere un'applicazione efficiente e uniforme, tenendo conto al contempo dei diversi modelli operativi e strutture di costo dei gestori di un mercato, delle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e degli internalizzatori sistematici.
Per assicurare che le commissioni per i dati di mercato siano fissate ad un livello ragionevole, l'adempimento dell'obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli presuppone che le commissioni abbiano un rapporto ragionevole con il costo di produzione e diffusione dei dati. Pertanto, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza, i fornitori dei dati dovrebbero determinare le commissioni in base ai loro costi, ai quali può essere aggiunto un margine commerciale, considerando fattori come il margine operativo, il return on costs (ROC), il rendimento delle attività operative e il rendimento del capitale. Se i fornitori di dati sostengono costi congiunti per la fornitura dei dati e altri servizi, il costo della fornitura dei dati di mercato può comprendere una porzione adeguata dei costi congiunti derivanti da qualsiasi altro servizio pertinente fornito. Poiché specificare il costo esatto è molto complesso, dovrebbero essere precisate piuttosto le metodologie di imputazione e di ripartizione dei costi, lasciando la specificazione dei costi alla discrezionalità dei fornitori di dati di mercato, pur tenendo conto dell'obiettivo di garantire che nell'Unione le commissioni per i dati di mercato siano fissate a un livello ragionevole.
I dati di mercato dovrebbero essere forniti in modo non discriminatorio, il che presuppone che debbano essere offerti lo stesso prezzo e gli stessi altri termini e condizioni a tutti i clienti appartenenti alla medesima categoria secondo criteri oggettivi resi pubblici.
Per consentire agli utenti di ottenere i dati di mercato senza dover acquistare altri servizi, i dati di mercato non dovrebbero essere offerti in abbinamento ad altri servizi. Per evitare che gli utenti dei dati di mercato siano costretti a pagare più volte per gli stessi dati quando acquistano serie di dati da sedi di negoziazione e altri distributori di dati di mercato, i dati di mercato dovrebbero essere offerti su base per utente, eccettuato il caso in cui ciò fosse sproporzionato considerati i costi in rapporto alla portata e all'entità dei dati forniti dal gestore del mercato, dall'impresa di investimento che gestisce una sede di negoziazione o dall'internalizzatore sistematico.
Per consentire agli utenti dei dati di mercato e alle autorità competenti di valutare efficacemente se i dati siano forniti a condizioni commerciali ragionevoli, è necessario che le principali condizioni di tale fornitura siano comunicate al pubblico. I fornitori di dati dovrebbero pertanto rendere pubbliche le informazioni sulle commissioni applicate e il contenuto dei dati, così come le metodologie di contabilità dei costi utilizzate, ma senza l'obbligo di divulgare i costi effettivi.
Il presente regolamento specifica le condizioni che gli internalizzatori sistematici devono soddisfare per rispettare l'obbligo di rendere le loro quotazioni pubbliche in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione e facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato per garantire che i partecipanti al mercato che lo desiderano possano effettivamente avere accesso alle quotazioni.
Se pubblicano le quotazioni tramite più di un mezzo di pubblicazione, gli internalizzatori sistematici dovrebbero fornire le proprie quotazioni simultaneamente tramite ciascun mezzo per assicurare che le quotazioni pubblicate siano coerenti e che i partecipanti al mercato possano accedere alle informazioni nello stesso momento. Se pubblicano le quotazioni tramite i dispositivi di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o tramite un fornitore di servizi di comunicazione dati, gli internalizzatori sistematici dovrebbero dichiarare la propria identità nella quotazione per permettere ai partecipanti al mercato di indirizzare ad essi i loro ordini.
Il presente regolamento specifica vari aspetti tecnici della portata degli obblighi di trasparenza degli internalizzatori sistematici per garantire un'applicazione coerente e uniforme della normativa in tutta l'Unione. È necessario che l'eccezione all'obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche le loro quotazioni in modo regolare e continuo sia strettamente limitata ai casi in cui la fornitura continuativa di prezzi irrevocabili ai clienti è contraria alla gestione prudente dei rischi cui l'impresa di investimento è esposta nella sua veste di internalizzatore sistematico, tenuto conto di altri meccanismi che possono fornire salvaguardie aggiuntive contro tali rischi.
Per garantire che l'eccezione all'obbligo degli internalizzatori sistematici di eseguire gli ordini ai prezzi quotati al momento della ricezione dell'ordine ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 sia limitata alle operazioni che per loro natura non contribuiscono alla formazione dei prezzi, il presente regolamento specifica in maniera esaustiva i criteri per stabilire quali siano le operazioni nelle quali l'esecuzione in più titoli fa parte di un'unica operazione e gli ordini soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato.
Il criterio che precisa che un prezzo rientra in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato riflette l'esigenza di assicurare che l'esecuzione da parte degli internalizzatori sistematici contribuisca alla formazione dei prezzi, pur senza pregiudicare la possibilità per gli internalizzatori sistematici di offrire un prezzo migliore in casi giustificati.
Per assicurare che i clienti abbiano accesso alle quotazioni degli internalizzatori sistematici in modo non discriminatorio, garantendo al contempo un'adeguata gestione del rischio che tenga conto della natura, dell'entità e della complessità delle attività delle singole imprese, è necessario specificare che il numero o il volume degli ordini di un medesimo cliente dovrebbe essere considerato come notevolmente superiore alle dimensioni normali se un internalizzatore sistematico non può eseguire tali ordini senza esporsi a rischi indebiti; ciò dovrebbe essere definito in via preliminare nel quadro della politica di gestione del rischio dell'impresa, che dovrebbe basarsi su fattori oggettivi, essere formulata per iscritto e resa disponibile ai clienti e potenziali tali.
Considerato che sia i fornitori di liquidità che gli internalizzatori sistematici negoziano per proprio conto e sono esposti a livelli di rischio comparabili, è appropriato che la dimensione specifica di ciascuno strumento sia determinata in modo uniforme per queste categorie. Pertanto la dimensione specifica dello strumento ai fini dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbe essere determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014 e secondo quanto ulteriormente specificato nelle norme tecniche di regolamentazione adottate in base a tale disposizione.
Per specificare gli elementi della compressione del portafoglio per distinguerla dai servizi di negoziazione e compensazione, è necessario identificare il processo attraverso il quale i derivati sono totalmente o parzialmente estinti e sostituiti da un nuovo derivato, in particolare le fasi di tale processo, il contenuto dell'accordo e la documentazione legale a supporto della compressione del portafoglio.
Per assicurare l'adeguata trasparenza della compressione del portafoglio eseguita dalle controparti, è necessario specificare le informazioni che dovrebbero essere rese pubbliche.
È necessario specificare taluni aspetti dei poteri di intervento delle autorità competenti rilevanti e, in circostanze eccezionali, dell'ESMA, istituita e soggetta al regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2, e dell'Autorità bancaria europea (ABE), istituita e soggetta al regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio3, per quanto concerne i timori significativi in merito alla protezione degli investitori o le minacce all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario rispettivamente di almeno uno Stato membro o dell'Unione. L'esistenza di una «minaccia», uno dei prerequisiti per l'utilizzo del potere di intervento nella prospettiva dell'ordinato funzionamento e dell'integrità dei mercati finanziari o delle merci o della stabilità del sistema finanziario, presupporrebbe l'esistenza di una preoccupazione maggiore rispetto al «timore significativo» che è il prerequisito per l'intervento per la protezione degli investitori.
Al fine di assicurare un approccio coerente, è opportuno stabilire un elenco di criteri e fattori di cui le autorità competenti, l'ESMA e l'ABE devono tenere conto per determinare l'esistenza o meno di tali timori o minacce, ferma restando la possibilità di adottare azioni appropriate qualora si manifestino eventi o sviluppi imprevisti sfavorevoli. La necessità di valutare tutti i criteri e i fattori che potrebbero essere presenti in una determinata situazione di fatto non dovrebbe tuttavia impedire l'utilizzo del potere di intervento temporaneo da parte delle autorità competenti, dell'ESMA e dell'ABE quando solo uno dei fattori o criteri produce un simile timore o minaccia.
Per assicurare un approccio uniforme, è necessario specificare le condizioni alle quali l'ESMA può esercitare i suoi poteri di gestione delle posizioni a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, consentendo allo stesso tempo l'adozione di misure opportune quando si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli imprevisti.
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. Tuttavia, al fine di garantire che il nuovo regime normativo in materia di trasparenza possa funzionare efficacemente, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data della sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per gli strumenti rappresentativi di capitale
Art. 1 Determinazione dell’esistenza di mercati liquidi per le azioni (Articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un'azione negoziata quotidianamente è considerata provvista di un mercato liquido quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la capitalizzazione di borsa dell’azione non è inferiore a 100 milioni di EUR;
(b) il numero medio giornaliero di operazioni relative all'azione non è inferiore a 250;
(c) il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi all'azione non è inferiore a 1 milione di EUR.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la capitalizzazione di borsa dell’azione è calcolata moltiplicando il numero delle azioni in circolazione per il prezzo dell’azione.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore giornaliero degli scambi di un’azione è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita durante un giorno di negoziazione, il numero delle azioni scambiate tra l’acquirente e il venditore per il prezzo dell’azione.
4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, un’azione è considerata provvista di un mercato liquido ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove la somma ottenuta moltiplicando il numero delle azioni in circolazione per il prezzo dell’azione all’inizio del primo giorno di negoziazione sia stimata ad almeno 100 milioni di EUR e ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
5. Ove meno di cinque azioni negoziate nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammesse per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerate provviste di un mercato liquido a norma del paragrafo 1, l’autorità competente di tale Stato membro può designare una o più azioni ammesse per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come azioni considerate provviste di un mercato liquido, a patto che il numero totale delle azioni ammesse per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerate provviste di un mercato liquido non sia superiore a cinque.
6.
Art. 2 Determinazione dell’esistenza di mercati liquidi per i certificati di deposito (Articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un certificato di deposito negoziato quotidianamente è considerato provvisto di un mercato liquido ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la capitalizzazione di borsa non è inferiore a 100 milioni di EUR;
(b) il numero medio giornaliero di operazioni relative al certificato di deposito non è inferiore a 250;
(c) il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al certificato di deposito non è inferiore a 1 milione di EUR.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la capitalizzazione di borsa di un certificato di deposito è calcolata moltiplicando il numero delle unità del certificato di deposito in circolazione per il prezzo unitario.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore giornaliero degli scambi relativi a un certificato di deposito è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita in un giorno di negoziazione, il numero delle unità del certificato di deposito scambiate tra l’acquirente e il venditore per il prezzo unitario.
4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione di un certificato di deposito alla negoziazione in una sede di negoziazione, tale certificato di deposito è considerato provvisto di un mercato liquido ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove la capitalizzazione di borsa stimata all’inizio del primo giorno di negoziazione sia di almeno 100 milioni di EUR e ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
5. Ove meno di cinque certificati di deposito negoziati nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerati provvisti di un mercato liquido a norma del paragrafo 1, l’autorità competente di tale Stato membro può designare uno o più certificati di deposito ammessi per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come certificati di deposito considerati provvisti di un mercato liquido, a patto che il numero totale dei certificati di deposito ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerati provvisti di un mercato liquido non sia superiore a cinque.
Art. 3 Determinazione dell’esistenza di mercati liquidi per i fondi indicizzati quotati (ETF) (Articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un fondo indicizzato quotato negoziato quotidianamente è considerato provvisto di un mercato liquido ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la capitalizzazione di borsa non è inferiore a 100 quote;
(b) il numero medio giornaliero di operazioni relative al fondo indicizzato quotato non è inferiore a 10;
(c) il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al fondo indicizzato quotato non è inferiore a 500000 EUR.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la capitalizzazione di borsa di un fondo indicizzato quotato è il numero delle quote emesse per negoziazione.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore giornaliero degli scambi relativi a un fondo indicizzato quotato è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita durante un giorno di negoziazione, il numero delle quote dei fondi indicizzati quotati scambiate tra l’acquirente e il venditore per il prezzo della quota.
4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione di un fondo indicizzato quotato alla negoziazione in una sede di negoziazione, tale fondo indicizzato quotato è considerato provvisto di un mercato liquido ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove la capitalizzazione di borsa stimata all’inizio del primo giorno di negoziazione sia di almeno 100 quote e ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
5. Ove meno di cinque fondi indicizzati quotati negoziati nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerati provvisti di un mercato liquido a norma del paragrafo 1, l’autorità competente di tale Stato membro può designare uno o più fondi indicizzati quotati ammessi per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come fondi indicizzati quotati considerati provvisti di un mercato liquido, a patto che il numero totale dei fondi indicizzati quotati ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerati provvisti di un mercato liquido non sia superiore a cinque.
Art. 4 Determinazione dell’esistenza di mercati liquidi per i certificati (Articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un certificato negoziato quotidianamente è considerato provvisto di un mercato liquido ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la capitalizzazione di borsa non è inferiore a 1 milione di EUR;
b) il numero medio giornaliero di operazioni relative al certificato non è inferiore a 20;
(c) il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al certificato non è inferiore a 500000 EUR.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la capitalizzazione di borsa di un certificato è la dimensione dell’emissione a prescindere dal numero di quote emesse.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore giornaliero degli scambi relativi al certificato è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita durante un giorno di negoziazione, il numero delle unità del certificato scambiate tra l’acquirente e il venditore per il prezzo unitario.
4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione di un certificato alla negoziazione in una sede di negoziazione, tale certificato è considerato provvisto di un mercato liquido ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove la capitalizzazione di borsa stimata all’inizio del primo giorno di negoziazione sia di almeno 1 milione di EUR e, ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
5. Ove meno di cinque certificati negoziati nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerati provvisti di un mercato liquido a norma del paragrafo 1, l’autorità competente di tale Stato membro può designare uno o più certificati ammessi per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come certificati considerati provvisti di un mercato liquido, a patto che il numero totale dei certificati ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerati provvisti di un mercato liquido non sia superiore a cinque.
Art. 4 bis Determinazione dell’esistenza di mercati liquidi per altri strumenti finanziari simili (Articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014)
Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, altri strumenti finanziari simili sono considerati non provvisti di un mercato liquido per tutto il tempo in cui sono negoziati.
Art. 5 Valutazione della liquidità degli strumenti rappresentativi di capitale da parte delle autorità competenti (Articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014)
1.
L’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione1 valuta se un’azione, un certificato di deposito, un fondo indicizzato quotato o un certificato è provvisto di un mercato liquido ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 a norma degli articoli da 1 a 4 del presente regolamento in ognuna delle seguenti situazioni:
a) prima che lo strumento finanziario sia negoziato per la prima volta in una sede di negoziazione, come specificato all’articolo 1, paragrafo 4, all’articolo 2, paragrafo 4, all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 4, paragrafo 4;
b) tra la fine delle prime quattro settimane di negoziazione e la fine delle prime sei settimane di negoziazione dello strumento finanziario;
c) tra la fine di ogni anno civile e prima del 1o marzo dell’anno successivo per gli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione prima del 1o dicembre dell’anno civile di riferimento;
(d) immediatamente dopo il momento in cui, a seguito di un evento societario, valutazioni precedenti siano cambiate.
Ai fini della lettera b), la valutazione si basa sulla capitalizzazione di borsa all’ultimo giorno di negoziazione delle prime quattro settimane di negoziazione, sul numero medio giornaliero di operazioni e sul volume medio giornaliero degli scambi tenendo conto di tutte le operazioni eseguite nell’Unione per quello strumento finanziario durante le prime quattro settimane di negoziazione. Ai fini di tale valutazione, il denominatore è il numero di giorni in cui lo strumento finanziario era disponibile per la negoziazione sul mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/587 e durante i quali detto mercato era aperto.
Ai fini della lettera c), la valutazione si basa sulla capitalizzazione di borsa all’ultimo giorno di negoziazione dell’anno civile di riferimento, sul numero medio giornaliero di operazioni e sul volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di tutte le operazioni eseguite nell’Unione per quello strumento finanziario durante tale anno. Ai fini di tale valutazione, il denominatore è il numero di giorni in cui lo strumento finanziario era disponibile per la negoziazione sul mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/587 e durante i quali detto mercato era aperto.
Le autorità competenti pubblicano il risultato della loro valutazione immediatamente dopo il completamento della stessa.
2.
Le autorità competenti, i gestori di un mercato e le imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1:
a) per un periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione dello strumento finanziario se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a);
b) per un periodo che ha inizio sei settimane dopo il primo giorno di negoziazione di tale strumento finanziario e che termina il giorno precedente il primo lunedì di aprile dell’anno di pubblicazione delle informazioni conformemente al paragrafo 1, lettera c), se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera b);
c) per un periodo di un anno a decorrere dal primo lunedì di aprile successivo alla data di pubblicazione se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera c).
Se le informazioni di cui al presente paragrafo sono sostituite da nuove informazioni a norma del paragrafo 1, lettera d), le autorità competenti, i gestori di un mercato e le imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le nuove informazioni ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.
3. Ai fini del paragrafo 1, le sedi di negoziazione forniscono alle autorità competenti le informazioni riportate nell’allegato entro i termini seguenti:
a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione per la prima volta, prima del giorno in cui lo strumento finanziario è negoziato per la prima volta;
b) per gli strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione, entro tutti i termini seguenti:
i) entro e non oltre tre giorni dalla fine delle prime quattro settimane di negoziazione;
ii) dopo la fine di ogni anno civile ma non oltre il 3 gennaio dell'anno seguente;
iii) immediatamente dopo il momento in cui, successivamente a un evento societario, le informazioni precedentemente presentate all'autorità competente sono cambiate.
Capo II. Obblighi delle sedi di negoziazione e degli internalizzatori sistematici in materia di fornitura dei dati
Capo III. Obblighi degli internalizzatori sistematici in materia di pubblicazione dei dati
Art. 12 Obbligo per gli internalizzatori sistematici di pubblicare le quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione [Articolo 15(1) del regolamento (UE) n. 600/2014]
Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, si considera che un internalizzatore sistematico rende pubbliche le proprie quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione solo se tali quotazioni sono disponibili in qualsiasi momento durante l'orario stabilito e comunicato in anticipo come orario normale di negoziazione dall'internalizzatore sistematico.
Art. 13 Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere le quotazioni facilmente accessibli [Articolo 15(1) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Gli internalizzatori sistematici specificano e aggiornano sulla homepage del proprio sito quale dei dispositivi di pubblicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 utilizzano per rendere pubbliche le proprie quotazioni.
2. Ove gli internalizzatori sistematici rendano pubbliche le proprie quotazione tramite i dispositivi di una sede di negoziazione o un APA, l'internalizzatore sistematico comunica la loro identità nella quotazione.
3. Se gli internalizzatori sistematici utilizzano più di un dispositivo per rendere pubbliche le loro quotazioni, la loro pubblicazione avviene simultaneamente.
4. Gli internalizzatori sistematici pubblicano le loro quotazioni in un formato leggibile a macchina. Le quotazioni sono considerate pubblicate in formato leggibile a macchina quando la pubblicazione rispetta i criteri di cui al regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione6.
5. Se gli internalizzatori sistematici rendono pubbliche le loro quotazioni tramite dispositivi propri, le quotazioni sono rese pubbliche anche in un formato leggibile all'uomo. Le quotazioni sono considerate pubblicate in un formato leggibile all'uomo se:
(a) il contenuto della quotazione è in un formato che possa essere comprensibile per il lettore medio;
(b) la quotazione è pubblicata sul sito web dell'internalizzatore sistematico e la homepage del sito web contiene istruzioni chiare per accedere alla quotazione.
6. Le quotazioni sono pubblicate utilizzando gli standard e le specifiche di cui al regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione7.
Art. 14 Esecuzione degli ordini da parte degli internalizzatori sistematici [Articoli 15(1), 15(2) e 15(3) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, si considera che esistono condizioni di mercato eccezionali se il fatto di imporre ad un internalizzatore sistematico l'obbligo di fornire ai clienti quotazioni irrevocabili sarebbe in contrasto con una prudente gestione del rischio e in particolare se:
(a) la sede di negoziazione dove lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione o il mercato più rilevante in termini di liquidità sospende la negoziazione di quello strumento finanziario in conformità all'articolo 48, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE;
(b) la sede di negoziazione dove lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione o il mercato più rilevante in termini di liquidità permette la sospensione degli obblighi di market making;
(c) nel caso di un fondo indicizzato quotato, non è disponibile un prezzo di mercato attendibile per un numero significativo di strumenti sottostanti l'ETF o l'indice;
(d) un'autorità competente proibisce le vendite allo scoperto di tale strumento finanziario in conformità all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio8.
2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, un internalizzatore sistematico può aggiornare le proprie quotazioni in qualsiasi momento, a condizione che le quotazioni aggiornate siano sempre la conseguenza di, e coerenti con, le vere intenzioni dell'internalizzatore sistematico di negoziare con i propri clienti in modo non discriminatorio.
3. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, si considera che un prezzo rientra in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) il prezzo si trova tra le quotazioni di acquisto e vendita dell'internalizzatore sistematico;
(b) le quotazioni di cui alla lettera a) riflettono le condizioni prevalenti nel mercato dello strumento finanziario in questione in conformità con l'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014.
4. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'esecuzione in più titoli è considerata far parte di un'unica operazione se sono soddisfatti i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/587.
5. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, un ordine è considerato soggetto a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato se sono soddisfatti i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/587.
Art. 15 Ordini che superano notevolmente le dimensioni normali [Articolo 17(2) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, il numero o il volume degli ordini è considerato notevolmente superiore alle dimensioni normali se un internalizzatore sistematico non può eseguire tale numero o tale volume di ordini senza esporsi a rischi indebiti.
2. Le imprese di investimento che operano in qualità di internalizzatori sistematici stabiliscono anticipatamente e in modo obiettivo e coerente con la loro politica di gestione dei rischi e le relative procedure di cui all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione9 quando il numero o il volume degli ordini richiesti dai clienti sono considerati tali da esporre l'impresa a rischi indebiti.
3. Ai fini del paragrafo 2, un internalizzatore sistematico stabilisce, mantiene e implementa, come parte della propria politica e delle proprie procedure di gestione del rischio, una politica volta ad identificare il numero o il volume degli ordini che può eseguire senza esporsi a rischi indebiti, tenendo conto sia del capitale di cui l'impresa dispone per coprire il rischio per quel tipo di negoziazione che delle condizioni prevalenti nel mercato.
4. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, la politica di cui al paragrafo 3 non è discriminatoria nei confronti dei clienti.
Art. 16 bis Servizi di riduzione del rischio post-negoziazione (Articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Ai fini dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, i servizi di riduzione del rischio post-negoziazione sono servizi che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a) sono prestati da un fornitore terzo di servizi sulla base di norme non discrezionali stabilite in anticipo;
b) l’esercizio di riduzione del rischio post-negoziazione è accettato nella sua interezza, di modo che i partecipanti a tale esercizio non possano scegliere quali negoziazioni eseguire nell’ambito dello stesso;
c) mirano a conseguire una riduzione del rischio in ciascun portafoglio di derivati sottoposto all’esercizio di riduzione del rischio post-negoziazione dalle controparti delle operazioni su derivati;
d) sono neutrali in termini di rischio di mercato, entro le tolleranze fissate dalle controparti delle operazioni su derivati sottoposte all’esercizio di riduzione del rischio post-negoziazione;
e) le operazioni derivanti da un esercizio di riduzione del rischio post-negoziazione non contribuiscono alla formazione dei prezzi.
2. Ai fini dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, i servizi di riduzione del rischio post-negoziazione comprendono i servizi di compressione, i servizi di ribilanciamento e i servizi di ottimizzazione del rischio di base.