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Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

I fondi comuni monetari (FCM) forniscono finanziamenti a breve termine agli enti finanziari, alle società o alle amministrazioni pubbliche; finanziando tali soggetti, gli FCM concorrono al finanziamento dell'economia dell'Unione. Per tali soggetti, gli investimenti negli FCM costituiscono un mezzo efficace per ripartire il loro rischio di credito e la loro esposizione, anziché affidarsi esclusivamente ai depositi bancari.

Sul versante della domanda gli FCM costituiscono strumenti di gestione del contante a breve termine caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione e stabilità del valore del capitale investito combinata a un rendimento basato sul mercato. Gli FCM sono utilizzati principalmente dalle società desiderose d'investire le eccedenze di disponibilità liquide per un periodo breve: rappresentano quindi un raccordo fondamentale fra domanda e offerta di contante a breve termine.

Alcuni eventi verificatisi nel corso della crisi finanziaria hanno messo in luce varie caratteristiche degli FCM che ne determinano la vulnerabilità nei periodi di difficoltà sui mercati finanziari; in tal caso gli FCM potrebbero diffondere o amplificare rischi in tutto il sistema finanziario. Quando i prezzi delle attività in cui un FCM ha investito cominciano a scendere, specie in caso di mercati sotto pressione, non sempre l'FCM è in grado di tener fede alla promessa di rimborso immediato e della salvaguardia del valore nominale delle azioni o quote emesse: si tratta di una situazione che secondo il Financial Stability Board (FSB) e l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) può essere particolarmente grave per gli FCM con valore patrimoniale netto costante o stabile, e potrebbe determinare un numero improvvisamente elevato di richieste di riscatto e quindi, potenzialmente, innescare conseguenze macroeconomiche su più vasta scala.

Un numero ingente di richieste di riscatto potrebbe obbligare l'FCM a vendere alcune attività d'investimento in un mercato in calo, alimentando così potenzialmente una crisi di liquidità. Si verifica quindi una situazione che, in caso di esaurimento dei mercati delle commercial paper (cambiali finanziarie) e di altri strumenti del mercato monetario, può porre serie difficoltà di reperimento fondi agli emittenti che vi operano. Ciò potrebbe a sua volta dar luogo a un contagio all'interno del mercato del finanziamento a breve termine e comportare direttamente grandi difficoltà per il finanziamento degli enti finanziari, delle società e delle amministrazioni pubbliche e, quindi, dell'economia.

Il gestore delle attività può decidere, con l'appoggio del promotore, di fornire un sostegno discrezionale per mantenere la liquidità e stabilità del proprio FCM. Spesso i promotori sono costretti a sostenere i propri FCM che stanno perdendo valore, perché devono arginare il rischio di reputazione e il timore che il panico si diffonda agli altri loro rami di attività. Secondo la dimensione dell'FCM e l'intensità della pressione al riscatto, il sostegno del promotore potrebbe acquistare proporzioni superiori alle riserve di cui egli può disporre immediatamente. Un FCM non dovrebbe pertanto ricevere sostegno esterno.

Per salvaguardare l'integrità e stabilità del mercato interno è opportuno stabilire norme sul funzionamento degli FCM, in particolare sulla composizione del loro portafoglio. Tali norme hanno lo scopo è di rendere più resilienti gli FCM e limitare le vie di contagio. Sono necessarie norme uniformi in tutta l'Unione affinché gli FCM siano in grado di onorare le richieste di riscatto degli investitori, soprattutto in situazione di mercati sotto pressione. Occorrono altresì norme uniformi sul portafoglio degli FCM che permettano loro di far fronte a un numero improvvisamente elevato di richieste di riscatto presentate da un gruppo nutrito di investitori.

Norme uniformi sugli FCM sono necessarie anche per assicurare il buon funzionamento del mercato del finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società emittenti di titoli di debito a breve termine e le amministrazioni pubbliche, nonché per garantire parità di trattamento agli investitori dell'FCM e per evitare che gli ultimi a chiedere il rimborso siano svantaggiati in caso di sospensione temporanea dei rimborsi o di liquidazione dell'FCM.

È necessario prevedere l'armonizzazione della regolamentazione prudenziale relativa agli FCM stabilendo regole chiare che impongano direttamente obblighi agli FCM e ai relativi gestori in tutta l'Unione. Tale armonizzazione rafforzerebbe la stabilità degli FCM in quanto fonte di finanziamento a breve termine per le amministrazioni pubbliche e le società in tutta l'Unione e si assicurerebbe il mantenimento del ruolo degli FCM quali strumenti affidabili per la gestione delle disponibilità liquide dell'industria nell'Unione.

Il persistere di norme nazionali divergenti è dimostrato dal fatto che, un anno dopo l'entrata in vigore, solo dodici Stati membri hanno applicato gli Orientamenti su una definizione comune dei fondi comuni monetari europei adottati dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari il 19 maggio 2010 per instaurare nell'Unione condizioni minime di parità in materia. La coesistenza di impostazioni nazionali differenti non permette di far fronte alle aree di vulnerabilità dei mercati monetari dell'Unione né di attenuare i rischi di contagio, con conseguenti pericoli per il funzionamento e la stabilità del mercato interno, come è emerso con la crisi finanziaria. Le norme comuni sugli FCM di cui al presente regolamento sono finalizzate a offrire un livello elevato di tutela agli investitori e a scongiurare e attenuare i potenziali rischi di contagio derivanti da eventuali fughe degli investitori dagli FCM.

In assenza di un regolamento che fissi le norme applicabili agli FCM, è possibile che a livello nazionale continuino ad essere adottate disposizioni divergenti. Tali misure, presentando differenze significative su criteri essenziali di tutela degli investimenti, rischiano di provocare considerevoli distorsioni della concorrenza. Dalla divergenza dei requisiti in tema di composizione del portafoglio, attività ammissibili e scadenza, liquidità e diversificazione relative, così come in tema di qualità creditizia degli emittenti e di strumenti del mercato monetario, scaturiscono livelli diversi di tutela degli investitori, corrispondenti ai livelli diversi di rischio insito nella proposta d'investimento associata all'FCM. È pertanto di fondamentale importanza adottare una serie uniforme di norme per scongiurare il contagio del mercato del finanziamento a breve termine, che metterebbe a rischio la stabilità del mercato finanziario dell'Unione. Per attenuare i rischi sistemici, gli FCM con valore patrimoniale netto costante (FCM di tipo CNAV) dovrebbero essere gestiti nell'Unione soltanto come FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico.

Le nuove norme sugli FCM sono basate sulla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, che forma il quadro giuridico che disciplina la costituzione, gestione e commercializzazione degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) nell'Unione, nonché sulla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5, che forma il quadro giuridico che disciplina la costituzione, gestione e commercializzazione dei fondi di investimento alternativi (FIA) nell'Unione.

Nell'Unione gli organismi d'investimento collettivo possono operare come OICVM, amministrati da società di gestione di OICVM o da società d'investimento di OICVM autorizzate a norma della direttiva 2009/65/CE, oppure come FIA, amministrati da gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati o registrati a norma della direttiva 2011/61/UE. Le nuove norme sugli FCM si fondano sul vigente quadro normativo istituito da tali direttive, compresi gli atti adottati per la loro attuazione, e dovrebbero pertanto applicarsi in aggiunta a tali direttive. Agli FCM dovrebbero applicarsi altresì le norme di gestione e di commercializzazione previste dal quadro vigente, in funzione della loro natura di OICVM o di FIA. Analogamente, le norme sulla prestazione transfrontaliera di servizi e sulla libertà di stabilimento previste dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE dovrebbero applicarsi di conseguenza alle attività transfrontaliere degli FCM. Nel contempo, è opportuno escludere espressamente l'applicazione di varie disposizioni relative alle politiche d'investimento degli OICVM previste al capo VII della direttiva 2009/65/CE.

Agli organismi d'investimento collettivo che hanno caratteristiche analoghe a quelle degli FCM dovrebbero applicarsi norme uniformi. È opportuno che la conformità alle nuove norme sugli FCM sia obbligatoria per gli OICVM e i FIA che mirano a offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o a mantenere il valore dell'investimento e che mirano a conseguire tali obiettivi investendo in attività a breve termine, quali strumenti del mercato monetario o depositi, oppure effettuando operazioni di acquisto con patto di rivendita o concludendo determinati contratti derivati esclusivamente al fine di coprire i rischi insiti in altri investimenti del fondo.

La peculiarità degli FCM discende dalla combinazione tra attività in cui investono e obiettivi che perseguono. L'obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario e quello di mantenere il valore dell'investimento non si escludono a vicenda. L'FCM può perseguire l'uno o l'altro di questi obiettivi oppure entrambi congiuntamente.

È opportuno interpretare in senso lato l'obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario: non necessariamente il rendimento prospettato dev'essere perfettamente allineato all'EONIA, al Libor, all'Euribor o ad altro tasso pertinente del mercato monetario e il fatto che l'OICVM o FIA persegua l'obiettivo di guadagnare un piccolo margine oltre il tasso del mercato monetario non dovrebbe escluderlo dall'ambito di applicazione delle nuove norme uniformi di cui al presente regolamento.

L'obiettivo di mantenere il valore dell'investimento non deve essere inteso come la promessa della garanzia del capitale da parte dell'FCM, bensì come una finalità perseguita dall'OICVM o FIA. Il fatto che il valore degli investimenti diminuisca non implica una modifica dell'obiettivo perseguito dall'organismo d'investimento collettivo di mantenere tale valore.

È importante che gli OICVM e i FIA che hanno le caratteristiche degli FCM siano identificati come tali e che se ne verifichi esplicitamente la capacità di rispettare su base continuativa le nuove norme uniformi sugli FCM. A tal fine è opportuno prevedere che gli FCM ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti. Per gli OICVM tale autorizzazione dovrebbe costituire parte integrante dell'autorizzazione in quanto OICVM ottenuta secondo le procedure armonizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE. Poiché la direttiva 2011/61/UE non stabilisce procedure armonizzate di autorizzazione e vigilanza al riguardo, per l'autorizzazione dei FIA è opportuno prevedere norme fondamentali comuni che rispecchino le norme armonizzate vigenti per gli OICVM. È opportuno che le procedure applicabili assicurino che il gestore di un FIA autorizzato come FCM sia un GEFIA autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE.

Affinché le nuove norme comuni sugli FCM si applichino a tutti gli organismi d'investimento collettivo che ne presentano le caratteristiche, è opportuno vietare l'uso della denominazione «FCM», o di qualsiasi altro termine che evochi l'assimilazione dell'organismo d'investimento collettivo a un FCM, a meno che l'organismo sia autorizzato come FCM a norma del presente regolamento. Per evitare qualsiasi elusione delle norme di cui al presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero monitorare le pratiche di mercato degli organismi d'investimento collettivo stabiliti o commercializzati nella rispettiva giurisdizione per accertare che non abusino della denominazione «FCM» o che non lascino intendere di essere un FCM senza conformarsi al nuovo quadro giuridico.

Poiché un OICVM o FIA può assumere forme giuridiche diverse che non necessariamente gli conferiscono personalità giuridica, è necessario intendere le disposizioni del presente regolamento che impongono all'FCM di agire come riferite al suo gestore, qualora l'FCM sia costituito come OICVM o FIA impossibilitato ad agire autonomamente perché privo di personalità giuridica propria.

È opportuno che le norme sul portafoglio degli FCM identifichino chiaramente le categorie di attività in cui essi sono autorizzati a investire e le condizioni cui è subordinata l'ammissibilità delle attività. Per garantirne l'integrità è altresì opportuno vietare all'FCM la partecipazione ad operazioni finanziarie che ne mettano a repentaglio la strategia d'investimento e gli obiettivi.

Tra gli strumenti del mercato monetario rientrano i valori mobiliari negoziati di norma sul mercato monetario, tra cui buoni del Tesoro e degli enti locali, certificati di deposito, commercial paper (cambiali finanziarie), accettazioni bancarie o medium o short-term notes. Gli strumenti del mercato monetario dovrebbero essere ammessi a costituire investimenti dell'FCM solo se rispettano i limiti di scadenza e sono considerati da un FCM di elevata qualità creditizia.

Oltre agli FCM che investono in depositi bancari secondo quanto previsto dal loro regolamento o dal loro atto costitutivo, dovrebbe essere possibile consentire a un FCM di detenere liquidità a titolo accessorio, ad esempio sotto forma di contante su un conto bancario accessibile in qualsiasi momento. La detenzione a titolo accessorio di tali attività liquide potrebbe rivelarsi giustificata, a titolo esemplificativo, per far fronte ai pagamenti correnti o eccezionali; in caso di vendite per il tempo necessario a reinvestire in attività ammissibili.

Le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività (ABCP) dovrebbero essere considerate ammissibili nella misura in cui rispettano determinati requisiti. Data la particolare instabilità di talune cartolarizzazioni nel corso della crisi finanziaria, dovrebbero essere imposte determinate condizioni di qualità a cartolarizzazioni e ABCP cosicché solo le cartolarizzazioni e ABCP che hanno ottenuto buoni risultati siano considerate ammissibili. Fino al momento in cui il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), proposto (la proposta di regolamento sulle cartolarizzazioni STS) sia adottato e applicabile ai fini del presente regolamento, gli FCM dovrebbero essere autorizzati a investire in cartolarizzazioni e ABCP per un valore non superiore al 15 % delle proprie attività. La Commissione dovrebbe adottare un atto delegato per garantire che i criteri che consentono di identificare le cartolarizzazioni STS siano applicati ai fini del presente regolamento. A decorrere dalla data di applicazione dell'atto delegato, gli FCM dovrebbero essere autorizzati a investire in cartolarizzazioni e ABCP per un valore non superiore al 20 % delle proprie attività, di cui non oltre il 15 % dovrebbe poter essere investito in cartolarizzazioni e ABCP che non sono STS.

È opportuno permettere all'FCM d'investire in depositi, a condizione che sia in grado di ritirare il proprio denaro in qualsiasi momento. L'effettiva possibilità di ritiro risulterebbe inficiata se il ritiro anticipato comportasse penali di entità tale da superare gli interessi maturati prima del ritiro. Un FCM dovrebbe pertanto evitare di effettuare depositi presso un ente creditizio che imponga penali superiori alla media o di impegnarsi in depositi di durata esageratamente lunga che possano determinare penali eccessive.

Al fine di tener conto delle differenze nelle strutture bancarie in tutta l'Unione, in particolare negli Stati membri più piccoli o in Stati membri in cui una forte concentrazione caratterizza il settore bancario, e nei casi in cui sarebbe antieconomico per un FCM ricorrere ai servizi di un ente creditizio in un altro Stato membro, ad esempio ove ciò richieda un cambio di valuta con tutti i relativi costi e rischi, dovrebbe essere consentita una certa flessibilità nell'obbligo di diversificazione per i depositi presso lo stesso ente creditizio.

È opportuno che gli strumenti finanziari derivati in cui l'FCM è autorizzato a investire siano finalizzati esclusivamente a coprire il rischio di cambio e di tasso d'interesse e abbiano come sottostante esclusivamente tassi d'interesse, valute estere convertibili o indici che rappresentano tali categorie. Il ricorso a derivati per finalità diverse o con attività sottostanti diverse dovrebbe essere vietato: i derivati dovrebbero costituire soltanto un complemento della strategia di un FCM, non il principale strumento per conseguire gli obiettivi del fondo. Qualora l'FCM investa in attività denominate in una valuta diversa dalla propria, è previsto che il gestore dell'FCM copra integralmente l'esposizione al rischio di cambio, anche tramite derivati. È opportuno che gli FCM possano investire in strumenti finanziati derivati, se tali strumenti vengono scambiati in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2009/65/CE, oppure negoziati fuori borsa (OTC) purché siano soddisfatte determinate condizioni.

L'FCM dovrebbe poter ricorrere a operazioni di acquisto con patto di rivendita come mezzo per investire le eccedenze di disponibilità liquide a brevissimo termine, purché la posizione sia garantita integralmente. A tutela degli investitori è opportuno assicurare che la garanzia offerta nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita sia qualitativamente solida e non presenti un'elevata correlazione con le prestazioni della controparte, onde evitare un impatto negativo in caso di inadempimento della controparte. Inoltre, gli FCM dovrebbero essere autorizzati a investire in operazioni di vendita con patto di riacquisto per un valore non superiore al 10 % delle proprie attività. Un FCM non dovrebbe applicare altre tecniche efficienti di gestione del portafoglio, comprese l'assunzione e la concessione in prestito di titoli, in quanto rischierebbero di ostacolarlo nel conseguimento dei suoi obiettivi d'investimento.

Per limitare l'assunzione di rischi, è fondamentale ridurre il rischio di controparte dell'FCM assoggettandone il portafoglio a precisi obblighi di diversificazione. A tal fine le operazioni di acquisto con patto di rivendita dovrebbero essere garantite integralmente e, a limitazione del rischio operativo, una singola controparte di tale operazione non dovrebbe rappresentare più del 15 % delle attività dell'FCM. Tutti i derivati negoziati fuori borsa (OTC) dovrebbero essere conformi al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

A scopi prudenziali e per scongiurare il rischio che l'FCM eserciti un'influenza significativa sulla gestione di un emittente, è opportuno evitare una concentrazione eccessiva dell'FCM su investimenti in strumenti di uno stesso emittente.

Gli FCM che operano esclusivamente come piani di risparmio dei dipendenti dovrebbero essere in grado di derogare a taluni requisiti applicabili a investimenti in altri FCM nella misura in cui i partecipanti a tali programmi, che sono persone fisiche, sono soggetti a condizioni di riscatto restrittive, non legate agli sviluppi del mercato, ma correlate a eventi della vita particolari e predefiniti, quali il pensionamento, nonché altre circostanze specifiche, compresi, tra l'altro, l'acquisizione di una residenza principale, il divorzio, la malattia o la disoccupazione. È importante che i lavoratori siano autorizzati a investire in FCM, che sono considerati tra gli investimenti più sicuri a breve termine. Tale deroga non compromette l'obiettivo del presente regolamento di garantire la stabilità finanziaria, poiché i dipendenti che investono in un FCM tramite il loro piano di risparmio dei dipendenti non possono riscattare i loro investimenti su richiesta. I riscatti sono possibili unicamente in caso di determinati eventi predefiniti della vita. Pertanto, anche in situazione di mercati sotto pressione, i dipendenti non saranno in grado di ottenere il riscatto dei loro investimenti negli FCM.

È opportuno attribuire agli FCM la responsabilità d'investire in attività ammissibili di elevata qualità. Un FCM dovrebbe pertanto predisporre una procedura di valutazione interna della qualità creditizia, caratterizzata da prudenza, per stabilire la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario, delle cartolarizzazioni e ABCP in cui intende investire. In conformità alla legislazione dell'Unione che limita l'eccesso di dipendenza dai rating del credito, è importante che, nel valutare la qualità delle attività ammissibili, l'FCM non si basi meccanicamente ed eccessivamente sui rating attribuiti dalle agenzie di rating. Gli FCM dovrebbero poter utilizzare i rating come complemento alla loro valutazione della qualità delle attività ammissibili. I gestori di FCM dovrebbero effettuare una nuova valutazione di strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP ogniqualvolta vi sia una modifica sostanziale, in particolare nel caso in cui il gestore dell'FCM noti che uno strumento del mercato monetario, una cartolarizzazione o ABCP siano declassati al di sotto dei due gradi più alti utilizzati per il credito a breve termine da un'agenzia di rating del credito registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio7. A tal fine, il gestore dell'FCM dovrebbe essere in grado di definire una procedura interna per la selezione di agenzie di rating del credito adatte allo specifico portafoglio d'investimenti dell'FCM e per determinare la frequenza con cui l'FCM dovrebbe monitorare i rating di tali agenzie. La selezione delle agenzie di rating del credito dovrebbe rimanere coerente nel tempo.

Tenuto conto del lavoro sulla riduzione dell'eccessivo affidamento ai rating del credito svolto da organismi internazionali quali l'IOSCO e l'FSB, nonché nell'ambito della legislazione dell'Unione, incluso nel regolamento (CE) n. 1060/2009 e nella direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio8, non è opportuno vietare a qualsiasi prodotto, non solo agli FCM, di richiedere o finanziare un rating del credito esterno.

È essenziale che i gestori applichino gli stessi criteri nella valutazione della qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario, delle cartolarizzazioni o ABCP per evitare che, applicandone di diversi, a uno stesso strumento siano attribuite caratteristiche diverse di rischio. È opportuno a tal fine armonizzare i criteri minimi per la valutazione degli strumenti del mercato monetario, delle cartolarizzazioni o ABCP. Tra gli esempi di criteri di valutazione interna della qualità creditizia si annoverano: parametri quantitativi relativi all'emittente dello strumento, quali indici finanziari, dinamiche di bilancio e linee guida di redditività, ciascuno dei quali è valutato e comparato rispetto a quelli degli omologhi e dei gruppi del settore; parametri qualitativi relativi all'emittente dello strumento, quali efficienza di gestione e strategia societaria, ognuno dei quali è analizzato al fine di appurare che la strategia globale dell'emittente non ne comprometta in futuro la qualità creditizia. Un risultato positivo della valutazione interna della qualità creditizia dovrebbe rispecchiare un merito di credito sufficiente dell'emittente e una sufficiente qualità creditizia degli strumenti.

Ai fini dello sviluppo di una procedura interna di valutazione della qualità creditizia trasparente e coerente, il gestore di un FCM dovrebbe documentare la procedura e la valutazione della qualità creditizia, assicurando che la procedura si attenga a regole chiare e verificabili e che gli investitori e le autorità competenti a norma del presente regolamento siano informati, a richiesta, delle metodologie seguite.

Per ridurre il rischio di portafoglio degli FCM è importante stabilire limiti applicabili alle scadenze fissando un massimo ammissibile di scadenza media ponderata (weighted average maturity — WAM) e di vita media ponderata (weighted average life — WAL).

La WAM è utilizzata per misurare la sensibilità dell'FCM alla variazione dei tassi di interesse sul mercato monetario. Nello stabilire la WAM il gestore degli FCM dovrebbe tener conto dell'impatto degli strumenti finanziari derivati, dei depositi, delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, rispecchiandone gli effetti sul rischio di tasso d'interesse dell'FCM. Nello stabilire la WAM si dovrebbe inoltre tener conto dei casi in cui l'FCM effettua un'operazione di swap per assumere una posizione su uno strumento a tasso fisso anziché a tasso variabile.

La WAL è utilizzata per misurare il rischio di credito del portafoglio dell'FCM, poiché quanto più a lungo è posticipato il rimborso del capitale, tanto più alto è il rischio di credito. La WAL è utilizzata anche per limitare il rischio di liquidità del portafoglio dell'FCM. Contrariamente al calcolo della WAM, il calcolo della WAL per titoli a tasso variabile e strumenti finanziari strutturati non consente l'uso di date di aggiustamento del tasso di interesse e si basa invece solo sulla scadenza finale dichiarata dello strumento finanziario. La durata utilizzata per il calcolo della WAL è la vita residua fino alla data legale di rimborso, in quanto è l'unica data in cui il gestore può ragionevolmente attendersi l'avvenuto rimborso dello strumento. A causa della particolare natura delle attività sottostanti per talune cartolarizzazioni e ABCP, nel caso di strumenti di ammortamento, la WAL dovrebbe poter essere basata sul calcolo della scadenza per gli strumenti di ammortamento, sul profilo di ammortamento contrattuale di tali strumenti o sul profilo di ammortamento delle attività sottostanti da cui derivano i flussi di cassa per il riscatto di tali strumenti.

Per rafforzare la capacità dell'FCM di far fronte ai rimborsi e impedire che le sue attività siano liquidate a prezzi fortemente ribassati, è opportuno prevedere che l'FCM detenga in ogni momento un volume minimo di attività liquide a scadenza giornaliera o settimanale. Le attività a scadenza giornaliera dovrebbero comprendere attività quali contanti, titoli con scadenza entro un giorno lavorativo e operazioni di acquisto con patto di rivendita. Le attività a scadenza settimanale dovrebbero comprendere attività quali contanti, titoli con scadenza entro una settimana lavorativa e operazioni di acquisto con patto di rivendita. Nel caso di FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e FCM con valore patrimoniale netto a bassa volatilità (FCM di tipo LVNAV), anche una percentuale limitata di titoli con una durata residua di 190 giorni che può essere liquidata entro un giorno lavorativo dovrebbe poter essere calcolata nei requisiti di attività liquide a scadenza settimanale. Nel caso di FCM con valore patrimoniale netto variabile (FCM di tipo VNAV), anche una percentuale limitata di strumenti del mercato monetario, quote o azioni di FCM ammissibili dovrebbe poter essere calcolata nei requisiti di attività liquide a scadenza settimanale a condizione che possano essere riscattate entro cinque giorni lavorativi. Ai fini del calcolo della percentuale di attività a scadenza giornaliera o settimanale ci si dovrebbe basare sulla data legale di rimborso. Si può tener conto della possibilità offerta al gestore di un FCM di chiudere a breve termine il contratto: ad esempio, l'operazione di acquisto con patto di rivendita che può essere chiusa con un giorno lavorativo di preavviso dovrebbe essere considerata un'attività a scadenza giornaliera, così come dovrebbe essere considerata un'attività a scadenza giornaliera la possibilità offerta al gestore di ritirare denaro da un conto di deposito con un giorno lavorativo di preavviso. Quando uno strumento finanziario incorpora un'opzione put e l'opzione put può essere esercitata liberamente su base giornaliera, o entro cinque giorni lavorativi, e il prezzo di battuta dell'opzione put rimane vicino al valore atteso dello strumento, tale strumento dovrebbe essere considerato un'attività a scadenza quotidiana o settimanale rispettivamente.

Giacché gli FCM possono investire in attività con diverse scadenze, è importante che gli investitori possano distinguere tra diverse categorie di FCM. È opportuno pertanto classificare gli FCM in FCM a breve termine o FCM standard. Gli FCM a breve termine hanno l'obiettivo di offrire i rendimenti del mercato monetario garantendo il livello più elevato possibile di sicurezza per gli investitori. Con WAM e WAL brevi, il rischio di durata e il rischio di credito degli FCM a breve termine sono mantenuti a livelli bassi.

Gli FCM standard mirano a offrire rendimenti lievemente superiori a quelli del mercato monetario e investono pertanto in attività a scadenza più lunga. Per poter ottenere tale risultato migliore, è opportuno che gli FCM standard possano contare su limiti più ampi riguardo al rischio di portafoglio, come WAM e WAL.

A norma dell'articolo 84 della direttiva 2009/65/CE, il gestore degli FCM che sono OICVM ha la facoltà di sospendere provvisoriamente i rimborsi in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano. A norma dell'articolo 16 della direttiva 2011/61/UE e dell'articolo 47 del regolamento delegato (UE) n. 231/20139, i gestori degli FCM che sono FIA possono applicare disposizioni speciali per far fronte alla sopravvenuta illiquidità delle attività del fondo.

Al fine di garantire una gestione adeguata della liquidità, è auspicabile che l'FCM predisponga politiche e procedure solide per conoscere i propri investitori. Le politiche attuate dal gestore di un FCM dovrebbero agevolare la conoscenza della base di investitori dell'FCM in modo da poter prevedere in anticipo eventuali forti richieste di riscatto. Per scongiurare l'eventualità di forti ed improvvise richieste di riscatto, si dovrebbero seguire con particolare attenzione i grandi investitori che rappresentano una percentuale considerevole delle attività dell'FCM, come ad esempio l'investitore che, da solo, rappresenta attività per un volume superiore alla percentuale delle attività a scadenza giornaliera. Nella misura del possibile il gestore di un FCM dovrebbe accertare l'identità dei propri investitori, anche se rappresentati da conti di soggetti che agiscono su mandato (nominee), portali o altro acquirente indiretto.

Nel quadro di una gestione prudente del rischio, l'FCM dovrebbe effettuare prove di stress almeno a cadenza semestrale. Laddove queste evidenzino punti di vulnerabilità, il gestore dell'FCM è tenuto a intervenire per rafforzare la solidità dell'FCM.

Per rispecchiare il valore effettivo delle attività, il metodo da privilegiare dovrebbe essere la valutazione in base ai prezzi di mercato. Quando questa permette di attribuire all'attività un valore attendibile, non dovrebbe essere consentito al gestore di un FCM il ricorso alla valutazione in base ad un modello, che si presta ad essere meno accurata. Valutare in modo attendibile il valore in base ai prezzi di mercato è in genere possibile per attività quali buoni del Tesoro e degli enti locali, medium e short-term notes. Per la valutazione delle commercial paper o dei certificati di deposito il gestore di un FCM dovrebbe appurare se un mercato secondario fornisca prezzi precisi. Anche il prezzo di riacquisto offerto dall'emittente è considerato una stima adeguata del valore della commercial paper. Alcune attività possono essere intrinsecamente difficili da valutare sulla base dei prezzi di mercato, ad esempio alcuni derivati OTC che sono scarsamente negoziati. In questo caso e ove la valutazione in base ai prezzi di mercato non fornisse un valore affidabile delle attività, il gestore dell'FCM dovrebbe assegnare un valore equo all'attività utilizzando il metodo di valutazione in base ad un modello, ad esempio, il gestore dovrebbe utilizzare dati di mercato quali i rendimenti di emissioni ed emittenti analoghi, o scontando i flussi di cassa dell'attività. Il metodo di valutazione in base ad un modello utilizza modelli finanziari per assegnare un valore equo a un'attività. Tali modelli possono, ad esempio, essere elaborati dall'FCM stesso, o l'FCM può utilizzare modelli esistenti di terzi quali fornitori di dati.

L'obiettivo degli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico è salvaguardare il capitale investito assicurando nel contempo un grado elevato di liquidità. La maggior parte degli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico prevede un valore patrimoniale netto (NAV) per azione o quota, fissato, ad esempio, a 1 EUR, 1 USD o 1 GBP, quando distribuisce reddito agli investitori, mentre altri FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico accumulano il reddito nel NAV del fondo mantenendo contestualmente a un valore costante il valore intrinseco dell'attività.

Date le peculiarità che li contraddistinguono, è inoltre opportuno consentire agli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e agli FCM di tipo LVNAV di utilizzare il metodo della valutazione al costo ammortizzato riconosciuto a livello internazionale previsto dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione per determinate attività. Per poter monitorare in ogni momento la differenza fra NAV costante per azione o quota e NAV per azione o quota, è tuttavia opportuno che l'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico e l'FCM di tipo LVNAV calcolino altresì il valore delle attività secondo il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato o il metodo della valutazione in base ad un modello.

Dato che l'FCM dovrebbe pubblicare un NAV che rispecchi tutte le variazioni di valore delle sue attività, è opportuno che il NAV pubblicato sia arrotondato al massimo al più vicino punto base o equivalente: per il NAV pubblicato in una data valuta, ad esempio 1 EUR, la variazione progressiva di valore dovrebbe quindi essere rilevata ogni 0,0001 EUR, e per il NAV a 100 EUR, ogni 0,01 EUR. L'FCM dovrebbe inoltre poter pubblicare il NAV costante e la differenza tra il NAV costante e il NAV se si tratta di un FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o di un FCM di tipo LVNAV, nel qual caso il NAV costante è calcolato arrotondando il NAV al più vicino cent per il NAV a 1 EUR (ogni variazione di 0,01 EUR).

Per essere in grado di mitigare i possibili riscatti da parte degli investitori in periodi di forti tensioni nei mercati, gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e gli FCM di tipo LVNAV dovrebbero applicare disposizioni in materia di commissioni di liquidità e restrizioni dei riscatti, al fine di garantire la protezione degli investitori e di evitare il vantaggio di chi chiede per primo il riscatto. La commissione di liquidità dovrebbe riflettere adeguatamente il costo che l'FCM deve sostenere per reperire la liquidità e non corrispondere a una penale che controbilanci le perdite subite dagli altri investitori a causa del riscatto.

Fornire sostegno esterno all'FCM al fine di preservarne la liquidità o stabilità, ovvero, di fatto, di ottenere tale risultato, acuisce il rischio di contagio fra il settore degli FCM e il resto del settore finanziario. Il terzo, tra cui enti creditizi, altri enti finanziari o soggetti giuridici nello stesso gruppo dell'FCM, che fornisce sostegno potrebbe nutrire un interesse al riguardo, perché ha un interesse economico nella società di gestione dell'FCM oppure perché vuole tutelarsi dai danni che potrebbero ledere la sua reputazione se il suo nome fosse associato al fallimento dell'FCM. Poiché il terzo in questione non sempre s'impegna esplicitamente a fornirlo o a garantirlo, non è detto che il sostegno sia concesso quando l'FCM ne ha bisogno: questa discrezionalità del sostegno del promotore alimenta quindi nei partecipanti al mercato l'incertezza circa il soggetto che dovrebbe farsi carico delle eventuali perdite subite dall'FCM. Tale incertezza aumenta con ogni probabilità la vulnerabilità dell'FCM alla fuga degli investitori nei periodi d'instabilità finanziaria, quando maggiori sono i rischi finanziari generali e quando affiorano timori circa la solidità del promotore e la sua capacità di fornire sostegno all'FCM affiliato. Per tali motivi, il sostegno esterno all'FCM dovrebbe essere vietato.

L'investitore dovrebbe ricevere, prima di effettuare l'investimento, informazioni chiare sulla natura dell'FCM (FCM a breve termine o standard) e sulla tipologia (FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico, FCM di tipo LVNAV o FCM di tipo VNAV). Per non generare nell'investitore aspettative immotivate, la documentazione promozionale dovrebbe inoltre specificare chiaramente che l'FCM non è un veicolo di investimento garantito. Gli FCM dovrebbero inoltre mettere a disposizione degli investitori determinate altre informazioni a cadenza settimanale, tra cui la scomposizione per scadenza del portafoglio, il profilo di credito e i dati relativi alle dieci principali partecipazioni dell'FCM.

Oltre alle informazioni già richieste a norma della direttiva 2009/65/CE o 2011/61/UE, nonché per consentire alle autorità competenti di rilevare e monitorare i rischi presenti sul mercato degli FCM e di rispondervi, è opportuno che l'FCM comunichi all'autorità competente un elenco particolareggiato di dati sull'FCM, tra cui il tipo e le caratteristiche dell'FCM, gli indicatori di portafoglio e informazioni sulle attività detenute in portafoglio. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere sistematicamente tali dati in tutta l'Unione, in modo da acquisire una conoscenza concreta delle principali evoluzioni del mercato degli FCM. Per favorire un'analisi collettiva degli impatti potenziali del mercato degli FCM nell'Unione, è opportuno trasmettere tali dati all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita mediante il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio10, che dovrebbe costituire una banca dati centrale sugli FCM.

L'autorità competente dell'FCM dovrebbe verificare se questo sia in grado di assicurare continuativamente la conformità al presente regolamento. Di conseguenza è opportuno conferire alle autorità competenti tutti i poteri di vigilanza e di indagine, tra cui il potere di imporre determinate sanzioni e misure, necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento. Tali poteri non dovrebbero pregiudicare i poteri conferiti a norma delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Le autorità competenti degli OICVM e dei FIA dovrebbero verificare altresì la conformità di tutti gli organismi d'investimento collettivo con caratteristiche di FCM ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Al fine di specificare ulteriormente gli elementi tecnici del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'introduzione di un riferimento ai criteri per le cartolarizzazioni STS e gli ABCP, riguardo alla specificazione dei requisiti quantitativi e qualitativi di liquidità e di qualità creditizia applicabili alle attività e riguardo alla specificazione dei criteri per la valutazione della qualità creditizia. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201611. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Inoltre, è opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 È opportuno che l'ESMA sia incaricata di elaborare i progetti delle norme tecniche di attuazione, da presentare alla Commissione, relative al modulo per la segnalazione di informazioni sugli FCM per le autorità competenti.

L'ESMA dovrebbe poter esercitare, riguardo al presente regolamento, tutti i poteri che le derivano dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. L'ESMA è inoltre incaricata di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione.

Entro il 21 luglio 2022, la Commissione dovrebbe procedere ad un riesame del presente regolamento. Tale riesame dovrebbe considerare l'esperienza acquisita con la sua applicazione e analizzare gli effetti sui diversi aspetti economici inerenti agli FCM. Esso dovrebbe inoltre tenere conto dell'impatto sugli investitori, sugli FCM e sui gestori di FCM nell'Unione e valutare il ruolo svolto dagli FCM nell'acquisto del debito emesso o garantito dagli Stati membri, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di tale debito poiché svolge un ruolo fondamentale nel finanziamento degli Stati membri. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto della relazione di cui all'articolo 509, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12, dell'impatto del presente regolamento sui mercati dei finanziamenti a breve termine e dell'evoluzione del quadro regolamentare a livello internazionale. Infine, entro il 21 luglio 2022, la Commissione dovrebbe presentare una relazione sulla fattibilità dell'istituzione di una quota dell'80 % del debito pubblico dell'UE, poiché l'emissione di strumenti di debito pubblico dell'UE a breve termine è disciplinata dalla legislazione dell'UE, il che giustifica, dal punto di vista della vigilanza prudenziale, un trattamento preferenziale rispetto al debito pubblico non UE. Data l'attuale scarsità di strumenti di debito pubblico dell'UE a breve termine e l'incertezza riguardo allo sviluppo degli FCM di tipo LVNAV recentemente istituiti, la Commissione dovrebbe riesaminare la fattibilità dell'istituzione di una quota dell'80 % del debito pubblico dell'UE entro il 21 luglio 2022 valutando inoltre se gli FCM di tipo LVNAV siano un'adeguata alternativa agli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico non dell'UE.

È opportuno che le nuove norme uniformi sugli FCM di cui al presente regolamento rispettino la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13 e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio14.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti prudenziali uniformi in materia di governance e trasparenza applicabili agli FCM in tutta l'Unione tenendo pienamente conto della necessità di raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la sicurezza e l'affidabilità degli FCM e, dall'altro, il funzionamento efficiente dei mercati monetari e il costo a carico delle diverse parti interessate, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Le nuove norme uniformi sugli FCM di cui al presente regolamento rispettano i diritti fondamentali e osservano i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la protezione dei consumatori, la libertà d'impresa e la protezione dei dati di carattere personale. Le nuove norme uniformi sugli FCM dovrebbero essere applicate conformemente a tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1.

Il presente regolamento disciplina i fondi comuni monetari (FCM) stabiliti, gestiti o commercializzati nell'Unione, relativamente agli strumenti finanziari nei quali sono autorizzati a investire, al portafoglio dell'FCM, alla valutazione delle attività dell'FCM, nonché agli obblighi di segnalazione riguardanti gli FCM.

Il presente regolamento si applica agli organismi d'investimento collettivo che:

  1. a) devono essere autorizzati come OICVM o sono autorizzati come OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE o come FIA a norma della direttiva 2011/61/UE;

  2. b) investono in attività a breve termine; e

  3. c) sono finalizzati all'obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o di mantenere il valore dell'investimento ovvero ad entrambi gli obiettivi.

2. Gli Stati membri non impongono obblighi aggiuntivi nella materia disciplinata dal presente regolamento.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «attività a breve termine»: le attività finanziarie con vita residua non superiore a due anni;

  2. 2) «strumenti del mercato monetario»: gli strumenti del mercato monetario quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2009/65/CE e gli strumenti di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/16/CE della Commissione15;

  3. 3) «valori mobiliari»: i valori mobiliari quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2009/65/CE e gli strumenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/16/CE;

  4. 4) «operazione di vendita con patto di riacquisto» («repurchase agreement»): l'operazione con la quale una parte trasferisce titoli o diritti loro connessi ad una controparte con l'obbligo di riacquistarli ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire;

  5. 5) «operazione di acquisto con patto di rivendita» («reverse repurchase agreement»): l'operazione con la quale una parte riceve titoli o diritti loro connessi da una controparte con l'obbligo di rivenderli ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire;

  6. 6) «concessione di titoli in prestito» («securities lending») e «assunzione di titoli in prestito» («securities borrowing»): l'operazione con la quale l'ente o la sua controparte trasferisce titoli con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito; costituisce una concessione di titoli in prestito per l'ente che trasferisce i titoli e un'assunzione di titoli in prestito per l'ente a cui tali titoli sono trasferiti;

  7. 7) «cartolarizzazione»: la cartolarizzazione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  8. 8) «valutazione in base ai prezzi di mercato»: la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione;

  9. 9) «valutazione in base ad un modello»: qualsiasi valutazione basata su un parametro (benchmark) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato;

  10. 10) «metodo del costo ammortizzato»: il metodo di valutazione che considera il costo di acquisizione dell'attività e ne corregge il valore per tener conto dell'ammortamento dei premi o degli sconti fino a scadenza;

  11. 11) «FCM con valore patrimoniale netto costante che investe in debito pubblico» o «FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico»: il fondo comune monetario: a) che cerca di mantenere invariato il valore patrimoniale netto (NAV) per azione o quota; b) dove il reddito del fondo è accumulato quotidianamente e può essere versato all'investitore o utilizzato per acquistare ulteriori quote o azioni del fondo; c) dove le attività sono generalmente valutate con il metodo del costo ammortizzato e dove il NAV è arrotondato al più vicino punto percentuale o all'equivalente in termini valutari; e d) che investe almeno il 99,5 % delle sue attività negli strumenti di cui all'articolo 17, paragrafo 7, in operazioni di acquisto con patto di rivendita garantite dal debito pubblico di cui all'articolo 17, paragrafo 7 e in liquidità;

  12. 12) «FCM con valore patrimoniale netto a bassa volatilità» o «FCM di tipo LVNAV»: il fondo comune monetario che soddisfa i requisiti specifici di cui agli articoli 29, 30 e 32 e all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b);

  13. 13) «FCM con valore patrimoniale netto variabile» o «FCM di tipo VNAV»: il fondo comune monetario che soddisfa i requisiti specifici di cui agli articoli 29 e 30 e all'articolo 33, paragrafo 1;

  14. 14) «FCM a breve termine»: il fondo del mercato monetario che investe in strumenti del mercato monetario ammissibili di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ed è soggetto alle norme in materia di portafoglio di cui all'articolo 24;

  15. 15) «FCM standard»: il fondo del mercato monetario che investe in strumenti del mercato monetario ammissibili di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, ed è soggetto alle norme in materia di portafoglio di cui all'articolo 25;

  16. 16) «enti creditizi»: gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  17. 17) «autorità competente dell'FCM»: a) per l'OICVM, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM designata conformemente all'articolo 97 della direttiva 2009/65/CE; b) per il FIA dell'UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del FIA definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera p), della direttiva 2011/61/UE; c) per il FIA non UE, una delle seguenti autorità: i) l'autorità competente dello Stato membro in cui il FIA non UE è commercializzato nell'Unione senza passaporto; ii) l'autorità competente del gestore del fondo d'investimento alternativo dell'UE (GEFIA dell'UE) che gestisce il FIA non UE dove questo è commercializzato nell'Unione con passaporto oppure non è commercializzato nell'Unione; iii) l'autorità competente dello Stato membro di riferimento se il FIA non UE non è gestito da un GEFIA dell'UE ed è commercializzato nell'Unione con passaporto;

  18. 18) «scadenza legale»: la data alla quale il capitale di un titolo dev'essere rimborsato integralmente e che non è soggetta a discrezionalità;

  19. 19) «scadenza media ponderata» o WAM: il periodo di tempo medio fino alla scadenza legale, o, se precedente, fino al successivo adeguamento del tasso di interesse al tasso del mercato monetario, di tutte le attività sottostanti dell'FCM ponderato in funzione della consistenza relativa di ciascuna attività;

  20. 20) «vita media ponderata» o WAL: il periodo di tempo medio fino alla scadenza legale di tutte le attività sottostanti dell'FCM ponderato in funzione della consistenza relativa di ciascuna attività;

  21. 21) «vita residua»: il periodo di tempo rimanente fino alla scadenza legale di un titolo;

  22. 22) «vendita allo scoperto»: la vendita, da parte dell'FCM, di uno strumento che l'FCM non possiede al momento della conclusione del contratto di vendita, compreso il caso in cui, al momento della conclusione del contratto di vendita, l'FCM abbia preso in prestito o si sia accordato per prendere in prestito lo strumento per consegnarlo al momento del regolamento. Questa definizione non include: a) un'operazione di vendita con patto di riacquisto in cui una delle parti ha convenuto di vendere all'altra parte un titolo ad un prezzo determinato con l'impegno dell'altra parte di rivenderglielo ad una data successiva ad un altro prezzo determinato; o b) la conclusione di un contratto future o di altro contratto derivato con cui si convenga di vendere titoli ad un prezzo definito a una data futura;

  23. 23) «gestore del fondo comune monetario»: nel caso di un FCM OICVM, la società di gestione dell'OICVM, o la società di investimento dell'OICVM nel caso di un OICVM autogestito, e, nel caso di un FCM FIA, un GEFIA o un FIA gestito internamente.

  24. 24) «CCP»: una CCP ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio2.

Art. 3 Tipologie di FCM

1. I FCM sono di una delle seguenti tipologie:

  1. a) FCM di tipo VNAV;

  2. b) FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico;

  3. c) FCM di tipo LVNAV.

2. L'autorizzazione dell'FCM specifica la tipologia di FCM tra quelle indicate al paragrafo 1.

Art. 4 Autorizzazione dell'FCM

1.

È istituito, commercializzato o gestito nell'Unione come FCM soltanto l'organismo d'investimento collettivo autorizzato a norma del presente regolamento.

L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri.

2.

L'organismo d'investimento collettivo che deve essere autorizzato come OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE e come FCM a norma del presente regolamento per la prima volta, è autorizzato come FCM nel quadro della procedura di autorizzazione ai sensi di detta direttiva.

Qualora un organismo d'investimento collettivo sia già stato autorizzato come OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE, può chiedere di essere autorizzato come FCM secondo la procedura di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

3. L'organismo d'investimento collettivo che è un FIA e che chiede di essere autorizzato come FCM, è autorizzato come tale secondo la procedura di autorizzazione prevista all'articolo 5.

4. È autorizzato come FCM soltanto l'organismo d'investimento collettivo per il quale l'autorità competente dell'FCM reputa che questo sia in grado di adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

5. Ai fini dell'autorizzazione come FCM, l'organismo d'investimento collettivo trasmette all'autorità competente tutti i documenti seguenti:

  1. a) il regolamento o i documenti costitutivi dell'FCM, compresa l'indicazione della tipologia di FCM tra quelle specificate all'articolo 3, paragrafo 1;

  2. b) l'identità del gestore dell'FCM;

  3. c) l'identità del depositario;

  4. d) una descrizione dell'FCM o ogni altra informazione al riguardo messa a disposizione degli investitori;

  5. e) una descrizione o ogni altra informazione relativa alle disposizioni e procedure necessarie per ottemperare agli obblighi di cui ai capi da II a VII;

  6. f) ogni altra informazione o documentazione che l'autorità competente dell'FCM chiede per verificare il rispetto degli obblighi imposti dal presente regolamento.

6. L'autorità competente informa l'ESMA, a cadenza trimestrale, delle autorizzazioni rilasciate o revocate conformemente al presente regolamento.

7. L'ESMA tiene un registro pubblico centrale in cui è identificato ciascun FCM autorizzato a norma del presente regolamento, con indicazione della tipologia conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, se si tratta di un FCM a breve termine o standard, del gestore e dell'autorità competente. Il registro è messo a disposizione in formato elettronico.

Art. 5 Procedura di autorizzazione dell'FCM che è FIA

1. Il FIA è autorizzato come FCM soltanto se l'autorità competente dell'FCM approva la domanda di gestire l'FCM FIA presentata dal GEFIA già autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE, nonché il regolamento del fondo e la scelta del depositario.

2.

All'atto della presentazione della domanda di gestire un FCM che è un FIA, il GEFIA autorizzato trasmette all'autorità competente dell'FCM:

  1. a) l'accordo con il depositario, in forma scritta;

  2. b) informazioni sulle modalità di delega relative alla gestione del portafoglio, alla gestione del rischio e all'amministrazione del FIA;

  3. c) informazioni sulle strategie d'investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche dell'FCM FIA che il GEFIA gestisce o intende gestire.

L'autorità competente dell'FCM può chiedere all'autorità competente del GEFIA precisazioni e informazioni riguardo alla documentazione prevista al primo comma ovvero un'attestazione che indichi se l'FCM rientra nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione di gestione del GEFIA. L'autorità competente del GEFIA risponde a tale richiesta entro 10 giorni lavorativi.

3. Il GEFIA comunica immediatamente all'autorità competente dell'FCM qualsiasi successiva modifica alla documentazione di cui al paragrafo 2.

4.

L'autorità competente dell'FCM rigetta la domanda del GEFIA soltanto nel caso in cui si verifichi una o più delle seguenti circostanze:

  1. a) il GEFIA non rispetta il presente regolamento;

  2. b) il GEFIA non rispetta la direttiva 2011/61/UE;

  3. c) il GEFIA non ha ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione a gestire FCM;

  4. d) il GEFIA non ha fornito la documentazione di cui al paragrafo 2.

Prima di rigettare la domanda l'autorità competente dell'FCM consulta l'autorità competente del GEFIA.

5. Non costituisce una condizione per l'autorizzazione del FIA come FCM il fatto che il FIA sia gestito da un GEFIA autorizzato nello Stato membro di origine del FIA né che il GEFIA eserciti o deleghi attività nello Stato membro di origine del FIA.

6. Entro due mesi dalla presentazione della domanda completa il GEFIA riceve comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione del FIA come FCM.

7. L'autorità competente dell'FCM non rilascia l'autorizzazione se al FIA come FCM è preclusa per legge la possibilità di commercializzare azioni o quote nello Stato membro d'origine.

Art. 6 Uso della denominazione di FCM

1.

L'OICVM o il FIA usa la denominazione «fondo comune monetario» o «FCM» riferendosi a se stesso oppure alle azioni o quote che emette soltanto se è stato autorizzato a norma del presente regolamento.

L'OICVM o il FIA non deve usare una denominazione fuorviante o inesatta che evochi un fondo comune monetario, a meno che non sia stato autorizzato come FCM a norma del presente regolamento.

L'OICVM o il FIA non presenta caratteristiche sostanzialmente simili a quelle indicate all'articolo 1, paragrafo 1, a meno che non sia stato autorizzato come FCM a norma del presente regolamento.

2. Per uso della denominazione «fondo comune monetario» o «FCM» ovvero di un'altra denominazione che suggerisce che l'OICVM o il FIA è un FCM s'intende l'uso in qualsiasi documento esterno, prospetto, relazione, dichiarazione, messaggio promozionale, comunicazione, lettera o altro materiale divulgato, o destinato ad essere divulgato, a potenziali investitori, detentori di quote, azionisti o autorità competenti, siano essi in forma scritta, orale, elettronica o di altro tipo.

Art. 7 Norme applicabili

1. L'FCM e il gestore dell'FCM rispettano in ogni momento il presente regolamento.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'FCM OICVM e il suo gestore rispettano in ogni momento le disposizioni della direttiva 2009/65/CE.

3. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'FCM FIA e il suo gestore rispettano in ogni momento le disposizioni della direttiva 2011/61/UE.

4. Il gestore dell'FCM ha la responsabilità di assicurare la conformità al presente regolamento e risponde di qualsiasi perdita o danno dovuti all'inosservanza del presente regolamento.

5. Il presente regolamento non osta a che l'FCM applichi limiti d'investimento più rigorosi di quelli imposti dal presente regolamento.

Capo II. Obblighi relativi alle politiche d'investimento dell'FCM

Sezione I. Norme generali e attività ammissibili

Art. 8 Principi generali

1. Se l'FCM comprende più comparti d'investimento, ogni comparto è considerato un FCM separato ai fini dei capi da II a VII.

2. Salvo disposizione contraria esplicita del presente regolamento, l'FCM autorizzato come OICVM non è soggetto agli obblighi relativi alle politiche d'investimento degli OICVM imposti dagli articoli da 49 a 50 bis, dall'articolo 51, paragrafo 2, e dagli articoli da 52 a 57 della direttiva 2009/65/CE.

Art. 9 Attività ammissibili

1. L'FCM investe soltanto in una o più delle seguenti categorie di attività finanziarie, rigorosamente alle condizioni stabilite dal presente regolamento:

  1. a) strumenti del mercato monetario, compresi gli strumenti finanziari emessi o garantiti individualmente o congiuntamente dall'Unione, dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dalle loro banche centrali, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca dei regolamenti internazionali oppure da qualsiasi altro ente od organismo finanziario internazionale pertinente di cui fanno parte uno o più Stati membri;

  2. b) cartolarizzazioni ammissibili e le commercial paper garantite da attività (ABCP);

  3. c) depositi presso enti creditizi;

  4. d) strumenti finanziari derivati;

  5. e) operazioni di acquisto con patto di rivendita che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14;

  6. f) operazioni di vendita con patto di riacquisto che soddisfano le condizioni di cui all' articolo 15;

  7. g) azioni o quote di altri FCM.

2. L'FCM non svolge nessuna delle attività seguenti:

  1. a) investimento in attività non menzionate al paragrafo 1;

  2. b) vendita allo scoperto di uno dei seguenti strumenti: strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni, ABCP e azioni o quote di altri FCM;

  3. c) assunzione di esposizione diretta o indiretta in azioni o materie prime, neanche per mezzo di derivati, certificati che le rappresentano, indici basati su di esse o qualsiasi altro mezzo o strumento che determini un'esposizione in esse;

  4. d) conclusione di accordi di concessione o assunzione di titoli in prestito ovvero conclusione di qualsiasi altro accordo che vincoli le attività dell'FCM;

  5. e) assunzione e concessione di prestiti in contante.

3. L'FCM può detenere liquidità a titolo accessorio conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE.

Art. 10 Strumenti del mercato monetario ammissibili

1. L'FCM è autorizzato a investire negli strumenti del mercato monetario che soddisfano tutti i requisiti seguenti:

  1. a) rientrano in una delle categorie di strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), b), c) o h), della direttiva 2009/65/CE;

  2. b) presentano una delle caratteristiche alternative seguenti:

    1. i) scadenza legale all'emissione pari o inferiore a 397 giorni;

    2. ii) vita residua pari o inferiore a 397 giorni;

  3. c) il relativo emittente e la qualità dello strumento del mercato monetario hanno ottenuto una valutazione favorevole a norma degli articoli da 19 a 22;

  4. d) in caso di investimenti in cartolarizzazioni o ABCP, l'FCM è soggetto ai requisiti di cui all'articolo 11.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'FCM standard è altresì autorizzato a investire in strumenti del mercato monetario con vita residua fino alla data di estinzione del rapporto giuridico (legal redemption date) minore o uguale a due anni, purché il tempo rimanente prima della successiva revisione del tasso di interesse (interest rate reset date) sia pari o inferiore a 397 giorni. A tal fine, gli strumenti del mercato monetario a tasso variabile e gli strumenti del mercato monetario a tasso fisso coperti da un accordo di swap devono essere riadeguati a un tasso o indice del mercato monetario.

3. Il paragrafo 1, lettera c), non si applica agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dall'Unione, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità o dal Fondo europeo di stabilità finanziaria.

Art. 11 Cartolarizzazioni ammissibili e ABCP

1. L'FCM è autorizzato a investire in cartolarizzazioni e ABCP, purché la cartolarizzazione o ABCP sia sufficientemente liquida, abbia ottenuto una valutazione favorevole a norma degli articoli da 19 a 22 e che si tratti di:

  1. a) una cartolarizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione16;

  2. b) un'ABCP emessa da un programma ABCP che:

    1. i) è interamente garantita da un ente creditizio regolamentato che copre tutti i rischi di liquidità, di credito e di diluizione nonché i costi correnti delle operazioni e i costi correnti dell'intero programma in relazione all'ABCP, se necessario per garantire all'investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo a titolo dell'ABCP;

    2. ii) non è una ricartolarizzazione e le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione a livello di ciascuna operazione ABCP non includono alcuna posizione verso la cartolarizzazione;

    3. iii) non include una cartolarizzazione sintetica ai sensi dell'articolo 242, punto 11, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  3. c) una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS), determinata secondo i criteri e le condizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio3, o una ABCP STS, determinata secondo i criteri e le condizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del medesimo regolamento.

2. L'FCM a breve termine può investire nelle cartolarizzazioni o ABCP di cui al paragrafo 1, purché soddisfino una delle condizioni seguenti, ove applicabile:

  1. a) la scadenza legale all'emissione delle cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), è minore o uguale a due anni e il tempo rimanente sino alla successiva data di adeguamento dei tassi di interesse è pari o inferiore a 397 giorni;

  2. b) la scadenza legale all'emissione o la vita residua delle cartolarizzazioni o ABCP di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), è pari o inferiore a 397 giorni;

  3. c) le cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), sono strumenti di ammortamento e hanno una WAL pari o inferiore a due anni.

3. L'FCM standard può investire nelle cartolarizzazioni o ABCP di cui al paragrafo 1, purché soddisfino una delle condizioni seguenti, ove applicabile:

  1. a) la scadenza legale all'emissione o la vita residua delle cartolarizzazioni e ABCP di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è pari o inferiore a due anni e il tempo rimanente sino alla successiva data di adeguamento dei tassi di interesse è pari o inferiore a 397 giorni;

  2. b) le cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), sono strumenti di ammortamento e hanno una WAL pari o inferiore a due anni.

4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento proposto sulle cartolarizzazioni STS, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 45, che modifica il presente articolo introducendo nelle disposizioni corrispondenti di tale regolamento un riferimento ai criteri che consentono di identificare le cartolarizzazioni e ABCP semplici, trasparenti e standardizzate. La modifica entra in vigore non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato o, se successiva, la data di applicazione delle disposizioni corrispondenti del regolamento proposto sulle cartolarizzazioni STS.

Ai fini del primo comma, i criteri che consentono di identificare le cartolarizzazioni e ABCP semplici, trasparenti e standardizzate comprendono almeno i seguenti elementi:

  1. a) requisiti relativi alla semplicità della cartolarizzazione, compresi il suo carattere di vendita effettiva e il rispetto delle norme relative all'assunzione delle esposizioni;

  2. b) requisiti relativi alla standardizzazione della cartolarizzazione, compresi gli obblighi di mantenimento del rischio;

  3. c) requisiti relativi alla trasparenza della cartolarizzazione, compresa la fornitura di informazioni ai potenziali investitori;

  4. d) per le ABCP, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), requisiti relativi al promotore e al sostegno del promotore al programma ABCP.