Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816
Testo vigente
Capo III. Servizio comune di confronto biometrico
Art. 12 Servizio comune di confronto biometrico
1. Al fine di sostenere il CIR e il MID nonché gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN è istituito un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune) che conserva i template biometrici ottenuti dai dati biometrici di cui all'articolo 13 registrati nel CIR e nel SIS e consente di effettuare interrogazioni con dati biometrici trasversalmente in più sistemi di informazione dell'UE.
2. Il BMS comune è composto di:
a) un'infrastruttura centrale, che sostituisce i sistemi centrali rispettivamente dell'EES, del VIS, del SIS, dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN nella misura in cui registri template biometrici e consenta di effettuare ricerche con dati biometrici;
b) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il BMS comune, il SIS centrale e il CIR.
3. eu-LISA provvede allo sviluppo del BMS comune e ne assicura la gestione tecnica.
Art. 13 Conservazione di template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico
1.
Il BMS comune conserva i template biometrici che ottiene dai seguenti dati biometrici:
a) i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere w) e y), esclusi i dati sulle impronte digitali, del regolamento (UE) 2018/1861;
b) i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816.
c) i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e b), all'articolo 23, paragrafo 2, lettere a) e b), all'articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1358.
I template biometrici devono essere conservati nel BMS comune, separati per logica in base al sistema di informazione dell'UE di provenienza dei dati
2. Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1, il BMS comune inserisce in ogni template biometrico un riferimento ai sistemi di informazione dell'UE in cui sono conservati i corrispondenti dati biometrici e un riferimento alla effettiva registrazione nei sistemi di informazione dell'UE.
3. I template biometrici sono inseriti nel BMS comune solo dopo che questo ha effettuato un controllo automatizzato della qualità dei dati biometrici aggiunti in uno dei sistemi di informazione dell'UE al fine di accertare il rispetto di norme minime di qualità dei dati.
4. La conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di cui all'articolo 37, paragrafo 2.
5. La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle prestazioni del BMS comune, al fine di garantire che l'efficacia delle ricerche biometriche rispetti procedure critiche in termini di tempo quali i controlli di frontiera e le identificazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.
Art. 14 Ricerca di dati biometrici tramite il servizio comune di confronto biometrico
Per la ricerca dei dati biometrici conservati al loro interno, il CIR e il SIS usano i template biometrici conservati nel BMS comune. Le interrogazioni con dati biometrici sono effettuate per le finalità del presente regolamento e dei regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2024/1358.
Art. 15 Periodo di conservazione dei dati nel servizio comune di confronto biometrico
I dati di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, sono conservati nel BMS comune per il tempo in cui i corrispondenti dati biometrici sono conservati nel CIR o nel SIS. I dati sono cancellati dal BMS comune in modo automatizzato.
Art. 16 Registrazioni
1. Fatti salvi l'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1358, gli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 2018/1862 e l'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/816, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel BMS comune. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha effettuato l'interrogazione;
b) lo storico della creazione e della conservazione dei template biometrici;
c) i sistemi di informazione dell'UE interrogati con i template biometrici conservati nel BMS comune;
d) la data e l'ora dell'interrogazione;
e) il tipo di dati biometrici usati per avviare l'interrogazione;
f) i risultati dell'interrogazione e la data e l'ora del risultato;
2. Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il BMS comune. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato.
3. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi ai sensi dell'articolo 42. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Se, tuttavia, tali registrazioni siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando non sono più necessarie per le procedure di monitoraggio.
Capo IV. Archivio comune di dati di identità
Art. 17 Archivio comune di dati di identità
1. Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione o verifica dell’identità delle persone registrate nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS, nell’Eurodac e nell’ECRIS-TCN conformemente agli articoli 20 e 20 bis, di sostenere il funzionamento del MID conformemente all’articolo 21 e di agevolare e semplificare alle autorità designate e a Europol l’accesso all’EES, al VIS, all’ETIAS e all’EURODAC, quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi conformemente all’articolo 22, è istituito un CIR che, per ciascuna persona registrata nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS, nell’Eurodac o nell’ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all’articolo 18.
2. Il CIR è composto di:
a) un'infrastruttura centrale che sostituisce i sistemi centrali dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN, rispettivamente, nella misura in cui conserva i dati di cui all'articolo 18;
b) un canale di comunicazione sicuro tra il CIR, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione autorizzate a usare il CIR conformemente al diritto dell'Unione e nazionale;
c) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il CIR e l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac e l'ECRIS-TCN nonché le infrastrutture centrali dell'ESP, del BMS comune e del MID.
3. eu-LISA provvede allo sviluppo del CIR e ne assicura la gestione tecnica.
4. Qualora, a causa di un guasto del CIR, sia tecnicamente impossibile interrogare tale archivio ai fini dell’identificazione di una persona conformemente all’articolo 20 o ai fini dell’identificazione o della verifica dell’identità di una persona conformemente all’articolo 20 bis, a fini di individuazione di identità multiple a norma dell’articolo 21 o a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi a norma dell’articolo 22, eu-LISA ne informa i relativi utenti in modo automatizzato.
5. eu-LISA, in cooperazione con gli Stati membri, implementa un documento di controllo dell'interfaccia per il CIR basato sul formato universale dei messaggi di cui all'articolo 38.
Art. 18 Dati dell'archivio comune di dati di identità
1. Il CIR conserva i seguenti dati, separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza dei dati:
a) i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettere h) e i), all'articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettere h) e i), all'articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettere h) e i), all'articolo 22, paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettere h) e i), all'articolo 23, paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettere h) e i), all'articolo 24, paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), e paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 26, paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettere h) e i), del regolamento (UE) 2024/1358;
b) i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816 e i seguenti dati elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento: cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di nascita (città e paese); cittadinanza/e; genere, nomi precedenti, se del caso, ove disponibili pseudonimi, nonché informazioni sui documenti di viaggio, ove disponibili.
1 bis. Ai fini degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, il CIR conserva inoltre, separati per logica dai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816. I dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816 sono accessibili unicamente nel modo indicato all’articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento.
1 ter. Ai fini dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240, il CIR conserva anche, separati logicamente dai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816. I dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816 sono accessibili unicamente secondo le modalità descritte all’articolo 5, paragrafo 7, del medesimo regolamento.
2. Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1, il CIR inserisce un riferimento ai sistemi di informazione dell'UE cui appartengono i dati.
3. Le autorità che hanno accesso al CIR effettuano tale accesso conformemente ai rispettivi diritti di accesso ai sensi degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell’UE e ai sensi del diritto nazionale e conformemente ai rispettivi diritti di accesso ai sensi del presente regolamento, ai fini di cui agli articoli 20, 20 bis, 21 e 22.
4. Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 il CIR inserisce un riferimento all'effettiva registrazione nei sistemi di informazione dell'UE cui appartengono i dati.
5. La conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di cui all'articolo 37, paragrafo 2.
Art. 19 Aggiunta, modifica e cancellazione di dati nell'archivio comune di dati di identità
1. Qualora nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN siano aggiunti, modificati o cancellati dati, sono aggiunti, modificati o cancellati di conseguenza, in modo automatizzato, i dati di cui all'articolo 18 conservati nel fascicolo individuale del CIR.
2. Qualora sia creato un collegamento bianco o rosso nel MID, conformemente all'articolo 32 o all'articolo 33, tra i dati di due o più sistemi di informazione dell'UE che compongono il CIR, quest'ultimo non crea un nuovo fascicolo individuale, bensì aggiunge i nuovi dati al fascicolo individuale dei dati oggetto del collegamento.
Art. 20 Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di identificazione
1.
Le interrogazioni del CIR sono effettuate da un'autorità di polizia conformemente ai paragrafi 1 e 2 unicamente nei casi seguenti:
a) se l'autorità di polizia non è in grado di identificare una persona in ragione dell'assenza di un documento di viaggio o di un altro documento credibile che ne provi l'identità;
b) se sussistono dubbi quanto ai dati di identità forniti dall'interessato;
c) se sussistono dubbi quanto all'autenticità del documento di viaggio o di un altro documento credibile fornito dall'interessato;
d) se sussistono dubbi quanto all'identità del titolare del documento di viaggio o di un altro documento credibile; ovvero
e) se l'interessato non è in grado o rifiuta di cooperare.
Tali interrogazioni non sono autorizzate nel caso di minori di età inferiore a 12 anni, a meno che ciò non sia nell'interesse superiore del minore.
2. Qualora si verifichi uno dei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità di polizia appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di cui al paragrafo 5 può, unicamente ai fini dell'identificazione di una persona, interrogare il CIR con i dati biometrici dell'interessato acquisiti sul posto durante una verifica d'identità, a condizione che la procedura sia stata avviata in presenza dell'interessato.
3.
Se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, l'autorità di polizia ha accesso al CIR per consultare i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati non dà esito, l'interrogazione è effettuata con i dati di identità dell'interessato combinati con i dati del documento di viaggio oppure con i dati di identità forniti dall'interessato.
4. L'autorità di polizia appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di cui al paragrafo 6 può, in caso di catastrofe naturale, incidente o attacco terroristico e unicamente ai fini dell'identificazione di persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non identificati, interrogare il CIR con i dati biometrici degli interessati.
5. Gli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dal paragrafo 2 adottano misure legislative nazionali. Nell'adottare tali misure gli Stati membri tengono conto della necessità di evitare qualsiasi discriminazione nei confronti di cittadini di paesi terzi. Tali misure specificano le finalità esatte dell'identificazione nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c). Designano le autorità di polizia competenti e stabiliscono le procedure, le condizioni e i criteri di tali verifiche.
6. Gli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dal paragrafo 4 adottano misure legislative nazionali che stabiliscono le procedure, le condizioni e i criteri.
Art. 20 bis Accesso all’archivio comune di dati di identità a fini di identificazione o di verifica dell’identità in conformità del regolamento (UE) 2024/1356
1. Le autorità preposte agli accertamenti, quali definite all’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio11, interrogano il CIR unicamente al fine di identificare o di verificare l’identità di una persona a norma dell’articolo 14 di tale regolamento, a condizione che la procedura sia avviata in presenza di tale persona.
2. Se dall’interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell’interessato, le autorità preposte agli accertamenti, quali definite all’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356, hanno accesso alla consultazione dei dati di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento nonché dei dati di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Art. 21 Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di individuazione di identità multiple
1. Se un'interrogazione del CIR dà luogo a un collegamento giallo conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse conformemente all'articolo 29 ha accesso, unicamente ai fini della verifica, ai dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, conservati nel CIR interessati dal collegamento giallo.
2. Se un'interrogazione del CIR dà luogo a un collegamento rosso conformemente all'articolo 32, le autorità di cui all'articolo 26, paragrafo 2, hanno accesso, unicamente al fine di combattere la frode di identità, ai dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, conservati nel CIR interessati dal collegamento rosso.
Art. 22 Interrogazione dell'archivio comune di dati di identità a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi
1. Se in un caso specifico vi sono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei sistemi di informazione dell'UE contribuisca alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, in particolare laddove sussista il sospetto che i dati dell'autore presunto o effettivo oppure della vittima di reati di terrorismo o di altri reati gravi siano conservati nell'Eurodac, le autorità designate e Europol possono consultare il CIR per sapere se nell'Eurodac sono presenti dati su una determinata persona.
2.
Se nell'Eurodac sono presenti dati sulla persona in questione, il CIR risponde all'interrogazione fornendo alle autorità designate e a Europol un riferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'Eurodac che contiene i corrispondenti dati. Il CIR risponde con modalità tali che non compromettano la sicurezza dei dati.
La risposta che indica che i dati sulla persona in questione sono presenti in Eurodac è utilizzata solo per presentare una richiesta di accesso integrale soggetta alle condizioni e alle procedure stabilite dallo strumento giuridico che disciplina tale accesso.
In caso di una o più corrispondenze, l'autorità designata o Europol richiede il pieno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dai quali è emersa una corrispondenza.
Ove, in via eccezionale, tale accesso integrale non sia richiesto, le autorità designate registrano la motivazione per la mancata richiesta, che deve essere tracciabile nel fascicolo nazionale. Europol registra la motivazione nel pertinente fascicolo.
3. Il pieno accesso ai dati contenuti nell'Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi è soggetto alle condizioni e procedure previste nello strumento giuridico che disciplina tale accesso.
Art. 23 Periodo di conservazione dei dati nell'archivio comune di dati di identità
1. I dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, sono cancellati in modo automatizzato dal CIR conformemente alle disposizioni in materia di conservazione dei dati del regolamento (UE) 2024/1358 e del regolamento (UE) 2019/816.
2. Il fascicolo individuale è conservato nel CIR soltanto per il tempo in cui i corrispondenti dati sono conservati in almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE i cui dati sono contenuti nel CIR. La creazione di un collegamento non incide sul periodo di conservazione di ciascuno dei singoli dati oggetto del collegamento.
Art. 24 Registrazioni
1. Fatti salvi l'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1358 e l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 20 nel CIR. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha avviato l'interrogazione;
b) la finalità dell'accesso dell'utente che effettua l'interrogazione tramite il CIR;
c) la data e l'ora dell'interrogazione;
d) il tipo di dati usati per avviare l'interrogazione;
e) i risultati dell'interrogazione.
2 bis. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR ai sensi dell’articolo 20 bis. Tali registrazioni comprendono gli elementi seguenti:
a) lo Stato membro che ha avviato l’interrogazione;
b) la finalità dell’accesso dell’utente che effettua l’interrogazione tramite il CIR;
c) la data e l’ora dell’interrogazione;
d) il tipo di dati usati per avviare l’interrogazione;
e) i risultati dell’interrogazione.
3. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 21 nel CIR. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha avviato l'interrogazione;
b) la finalità dell'accesso dell'utente che effettua l'interrogazione tramite il CIR;
c) la data e l'ora dell'interrogazione;
d) ove sia creato un collegamento, i dati usati per avviare l'interrogazione e i risultati dell'interrogazione con indicazione del sistema di informazione dell'UE da cui sono stati ottenuti i dati.
4.
eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 22 nel CIR. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) la data e l'ora dell'interrogazione;
b) i dati usati per avviare l'interrogazione;
c) i risultati dell'interrogazione;
d) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha effettuato l'interrogazione del CIR.
Le autorità di controllo competenti, conformemente all'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680, o il garante europeo della protezione dei dati, conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/794, verificano periodicamente, a intervalli non superiori a sei mesi, le registrazioni dell'accesso per controllare il rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
5.
Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il CIR ai sensi degli articoli 20, 20 bis, 21 e 22. Ciascuna agenzia dell’Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22.
Inoltre, per qualsiasi accesso al CIR ai sensi dell'articolo 22, ciascuno Stato membro conserva le seguenti registrazioni:
a) il riferimento del fascicolo nazionale;
b) la finalità dell'accesso;
c) conformemente alle disposizioni nazionali, l'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.
6. Conformemente al regolamento (UE) 2016/794, per qualsiasi accesso al CIR ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento, Europol conserva le registrazioni dell'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.
7. Le registrazioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Se, tuttavia, tali registrazioni sono necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più di tali registrazioni.
8. eu-LISA conserva le registrazioni relative allo storico dei dati nei fascicoli individuali. eu-LISA cancella tali registrazioni, in modo automatizzato, non appena sono cancellati i dati.
Capo V. Rilevatore di identità multiple
Art. 25 Rilevatore di identità multiple
1. Al fine di sostenere il funzionamento del CIR e gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e del sistema ECRIS-TCN è istituito un rilevatore di identità multiple (MID) che crea e conserva un fascicolo di conferma dell'identità, ai sensi dell'articolo 34, contenente collegamenti tra i dati dei sistemi di informazione dell'UE inclusi nel CIR e i dati del SIS e che consente il rilevamento delle identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità e contrastare la frode di identità.
2. Il MID è composto di:
a) un'infrastruttura centrale che conserva i collegamenti e i riferimenti ai sistemi di informazione dell'UE;
b) un'infrastruttura di comunicazione sicura che collega il MID al SIS e alle infrastrutture centrali dell'ESP e del CIR.
3. eu-LISA provvede allo sviluppo del MID e ne assicura la gestione tecnica.
Art. 26 Accesso al rilevatore di identità multiple
1. Ai fini della verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 29, l'accesso ai dati di cui all'articolo 34 conservati nel MID è concesso:
a) all'ufficio SIRENE degli Stati membri che creano o aggiornano una segnalazione conformemente al regolamento (UE) 2018/1862;
b) all'autorità centrale dello Stato membro di condanna quando registra o modifica dati nell'ECRIS-TCN conformemente all'articolo 5 o all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/816.
c) alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo II del regolamento (UE) 2024/1358 durante la trasmissione dei dati all'Eurodac;
d) alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo III del regolamento (UE) 2024/1358 all’atto della trasmissione dei dati all’Eurodac;
e) alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo IV del regolamento (UE) 2024/1358 durante la trasmissione dei dati all'Eurodac;
f) alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo V del regolamento (UE) 2024/1358 durante la trasmissione dei dati all'Eurodac;
g) alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo VI del regolamento (UE) 2024/1358 durante la trasmissione dei dati all'Eurodac;
h) alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2024/1358 durante la trasmissione dei dati all'Eurodac.
2. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE inclusi nel CIR o al SIS hanno accesso ai dati di cui all'articolo 34, lettere a) e b), riguardanti i collegamenti rossi di cui all'articolo 32.
3. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione hanno accesso ai collegamenti bianchi di cui all'articolo 33 se hanno accesso ai due sistemi di informazione dell'UE che contengono dati tra i quali è stato creato il collegamento bianco.
4. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione hanno accesso ai collegamenti verdi di cui all'articolo 31 se hanno accesso ai due sistemi di informazione dell'UE che contengono dati tra i quali è stato creato il collegamento verde e se dall'interrogazione di tali sistemi di informazione è emersa una corrispondenza tra le due serie di dati oggetto del collegamento.
Art. 27 Rilevazione di identità multiple
1. È avviata una procedura di rilevazione di identità multiple nel CIR e nel SIS quando:
a) è creata o aggiornata una segnalazione su una persona nel SIS conformemente ai capi da VI a IX del regolamento (UE) 2018/1862;
b) è creata o modificata una registrazione di dati nell'ECRIS-TCN conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/816.
c) una serie di dati è trasmessa all'Eurodac in conformità degli articoli 17, 19, 21, 22, 23, 24 o 26 del regolamento (UE) 2024/1358.
2. Se tra i dati di un sistema di informazione dell'UE di cui al paragrafo 1 figurano dati biometrici, il CIR e il SIS centrale effettuano la procedura di rilevazione delle identità multiple tramite il BMS comune. Il servizio comune di confronto biometrico raffronta i template biometrici ricavati dai nuovi dati biometrici con i template biometrici già presenti al suo interno e verifica se nel CIR o nel SIS centrale siano già conservati dati della stessa persona.
3. Oltre alla procedura di cui al paragrafo 2, il CIR e il SIS centrale effettuano la ricerca nei dati conservati, rispettivamente, nel CIR e nel SIS centrale mediante l'ESP usando i seguenti dati:
a) cognomi; nomi; nomi e cognomi alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e «alias»; luogo di nascita, data di nascita, genere e ogni cittadinanza posseduta, conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862;
b) cognome; nome o nomi; data di nascita, luogo di nascita, luogo di nascita (città e paese), cittadinanza o cittadinanze e genere, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816.
c) cognome o cognomi; nome o nomi; nomi e cognomi alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e «alias»; data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza o cittadinanze e sesso, conformemente agli articoli 17, 19, 21, 22, 23, 24 e 26 del regolamento (UE) 2024/1358.
4. Oltre alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 3, il CIR e il SIS centrale effettuano la ricerca nei dati conservati, rispettivamente, nel CIR e nel SIS centrale mediante l'ESP usando i dati del documento di viaggio.
5. La procedura di rilevazione di identità multiple è avviata unicamente per confrontare i dati disponibili in un sistema di informazione dell'UE con i dati disponibili negli altri sistemi di informazione dell'UE.
Art. 28 Esito della procedura di rilevazione di identità multiple
1. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, non risulti alcuna corrispondenza, le procedure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, proseguono conformemente agli strumenti giuridici che le disciplinano.
2.
Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, risultino una o più corrispondenze, il CIR e, se del caso, il SIS creano un collegamento tra i dati usati per avviare l'interrogazione e i dati per i quali è emersa la corrispondenza.
Qualora risultino più corrispondenze è creato un collegamento tra tutti i dati per i quali è emersa una corrispondenza. Se i dati erano già oggetto di un collegamento, questo è esteso ai dati usati per avviare l'interrogazione.
3. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, risultino una o più corrispondenze e i dati di identità dei fascicoli oggetto del collegamento siano gli stessi o simili, è creato un collegamento bianco conformemente all'articolo 33.
4. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, risultino una o più corrispondenze e i dati di identità dei fascicoli oggetto del collegamento non possano essere considerati simili, è creato un collegamento giallo conformemente all'articolo 30 e si applica la procedura di cui all'articolo 29.
5. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 69 per stabilire le procedure per determinare i casi in cui è possibile considerare che i dati di identità sono identici o simili.
6. I collegamenti sono conservati nel fascicolo di conferma dell'identità di cui all'articolo 34.
7. La Commissione, in collaborazione con eu-LISA, stabilisce con atti di esecuzione le norme tecniche per creare i collegamenti tra i dati di diversi sistemi di informazione dell'UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.
Art. 29 Verifica manuale delle identità diverse e autorità responsabili
1.
Fatto salvo il paragrafo 2, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse è:
a) l'ufficio SIRENE degli Stati membri, per le corrispondenze emerse durante la creazione o l'aggiornamento di una segnalazione SIS conformemente al regolamento (UE) 2018/1862;
b) l'autorità centrale dello Stato membro di condanna, per le corrispondenze emerse durante la registrazione o la modifica dei dati nell'ECRIS-TCN conformemente all'articolo 5 o all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/816.
c) le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo II del regolamento (UE) 2024/1358 all'atto della trasmissione dei dati all'Eurodac per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati;
d) le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo III del regolamento (UE) 2024/1358 all'atto della trasmissione dei dati all'Eurodac per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati;
e) le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo IV del regolamento (UE) 2024/1358 per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati;
f) le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo V del regolamento (UE) 2024/1358 per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati;
g) le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo VI del regolamento (UE) 2024/1358 all'atto della trasmissione dei dati all'Eurodac per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati;
h) le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2024/1358 all'atto della trasmissione dei dati all'Eurodac per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati.
Il MID indica l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse nel fascicolo di conferma dell'identità.
2. L'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse nel fascicolo di conferma dell'identità è l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione qualora sia creato un collegamento ai dati contenuti in una segnalazione:
a) di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1862;
b) di persone scomparse o vulnerabili di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862;
c) di persone ricercate per presenziare a un procedimento giudiziario di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1862;
d) di persone ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/1862.
3. L'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha accesso ai dati oggetto di collegamento contenuti nel pertinente fascicolo di conferma dell'identità e ai dati di identità oggetto del collegamento nel CIR e, se del caso, nel SIS. Essa esamina senza indugio le identità diverse. Una volta completata tale valutazione, l'autorità responsabile aggiorna il collegamento conformemente agli articoli 31, 32 e 33 e lo aggiunge senza indugio al fascicolo di conferma dell'identità.
4. Qualora sia creato più di un collegamento, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse esamina ogni collegamento separatamente.
5. Se i dati per i quali risulta una corrispondenza erano già oggetto di un collegamento, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse valuta la creazione di nuovi collegamenti tenendo conto dei collegamenti esistenti.
Art. 30 Collegamento giallo
1. Qualora non abbia avuto luogo alcuna verifica manuale dell'identità diversa, il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato giallo nei seguenti casi:
a) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma ha dati di identità simili o differenti;
b) il collegamento evidenzia dati di identità differenti ma condivide gli stessi dati del documento di viaggio e almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE non contiene dati biometrici della persona in questione;
c) il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità ma ha dati biometrici differenti;
d) il collegamento ha dati di identità simili o differenti ed evidenzia gli stessi dati del documento di viaggio, ma ha dati biometrici differenti.
2. Quando un collegamento è classificato giallo conformemente al paragrafo 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29.
Art. 31 Collegamento verde
1. Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato verde quando:
a) il collegamento ha dati biometrici differenti ma evidenzia gli stessi dati di identità e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse;
b) il collegamento ha dati biometrici differenti, dati di identità simili o differenti ed evidenzia lo stesso documento di viaggio e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse;
c) il collegamento ha dati di identità differenti ma evidenzia lo stesso documento di viaggio, almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE non contiene dati biometrici sulla persona in questione e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse.
2. Quando è interrogato il CIR o il SIS e sussiste un collegamento verde tra due o più sistemi di informazione dell'UE, il MID indica che i dati di identità oggetto del collegamento non si riferiscono alla stessa persona.
3. Se l'autorità di uno Stato membro dispone di prove indicanti che un collegamento verde è stato registrato incorrettamente nel MID, che non è aggiornato o che i dati sono stati trattati nel MID o nei sistemi di informazione dell'UE in violazione del presente regolamento, essa controlla i dati pertinenti conservati nel CIR e nel SIS e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio il collegamento dal MID. L'autorità dello Stato membro informa senza indugio lo Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse.