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Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio del 19 novembre 2021 che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 187 e l’articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

Al fine di conseguire il maggior impatto possibile dei finanziamenti dell’Unione e il contributo più efficace agli obiettivi strategici dell’Unione, il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio3 (il «regolamento Orizzonte Europa») ha stabilito il quadro politico e giuridico per i partenariati europei con partner del settore pubblico o privato. I partenariati europei costituiscono un elemento fondamentale dell’approccio strategico di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione («Orizzonte Europa»). Sono istituiti per conseguire le priorità dell’Unione individuate da Orizzonte Europa e garantiscono un chiaro impatto per l’Unione e la sua popolazione, che può essere conseguito in modo più efficace tramite un partenariato, grazie a una visione strategica condivisa nei confronti della quale i partner hanno assunto un impegno, piuttosto che dall’Unione da sola.

In particolare i partenariati europei del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» di Orizzonte Europa svolgono un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi strategici quali l’accelerazione della transizione verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di un’Europa verde e digitale, e dovrebbero contribuire alla ripresa dalla crisi senza precedenti causata dalla pandemia di COVID-19. I partenariati europei affrontano sfide transfrontaliere complesse che richiedono un approccio integrato. Essi consentono di affrontare le disfunzioni trasformative, sistemiche e del mercato descritte nelle valutazioni di impatto che accompagnano il presente regolamento riunendo una vasta gamma di operatori lungo le catene di valore e nel contesto degli ecosistemi, affinché lavorino a sostegno di una visione comune e la traducano in tabelle di marcia concrete e in un’attuazione coordinata di attività. Inoltre consentono che sforzi e risorse siano concentrati sulle priorità comuni al fine di risolvere le sfide complesse.

Al fine di conseguire risultati in termini di priorità e impatto, i partenariati europei dovrebbero essere istituiti attraverso un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti in tutta Europa, tra i quali l’industria, le organizzazioni di ricerca, gli organismi aventi una missione di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, nonché organizzazioni della società civile quali fondazioni che sostengono o svolgono attività di ricerca e innovazione. Dovrebbero inoltre essere una delle misure destinate a rafforzare la cooperazione tra i partner del settore pubblico o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi e ad investimenti transfrontalieri in ricerca e innovazione che apportano vantaggi reciproci per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l’Unione possa difendere i propri interessi in settori strategici.

Dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 istituita dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 è emerso che nel corso del tempo è stato introdotto un repertorio notevole di strumenti e iniziative di partenariato, con sette forme di attuazione e pressoché 120 iniziative di partenariato in corso nell’ambito di Orizzonte 2020. Oltre alla complessità generata dalla proliferazione di strumenti e iniziative, si è ritenuto che la loro capacità di contribuire alle politiche correlate a livello di Unione e nazionale nel loro insieme non è sufficiente, nonostante il contributo positivo che danno al conseguimento dei loro obiettivi, ad esempio, definendo programmi a lungo termine, strutturando la cooperazione in materia di ricerca e innovazione tra soggetti altrimenti dispersi e mobilitando investimenti aggiuntivi. La valutazione d’impatto di Orizzonte Europa individua pertanto la necessità di trattare e razionalizzare il contesto dei finanziamenti a sostegno della ricerca e dell’innovazione dell’Unione, in particolare per quanto concerne i partenariati, nonché di riorientare i partenariati affinché generino un impatto maggiore e contribuiscano di più al conseguimento delle priorità dell’Unione.

Al fine di affrontare tali preoccupazioni e concretizzare la maggiore ambizione degli investimenti europei, Orizzonte Europa dovrebbe proporre un’ulteriore semplificazione e una riforma della politica della Commissione in materia di partenariati di ricerca e innovazione. Al fine di riflettere la sua natura sistemica che mira a contribuire a «trasformazioni» a livello di Unione in relazione agli obiettivi concernenti la sostenibilità, Orizzonte Europa dovrebbe fare un uso più efficace di tali partenariati adottando un approccio più strategico, coerente e finalizzato a conseguire un impatto.

Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio5 istituisce il quadro generale per stabilire se un’attività economica possa essere considerata ecosostenibile ai fini della definizione di investimenti sostenibili. Tale regolamento costituisce un riferimento comune che gli investitori, le banche, l’industria e i ricercatori possono utilizzare quando investono in progetti e attività economiche che hanno un significativo impatto positivo sul clima e sull’ambiente senza causare loro danni significativi. Esso funge da riferimento per gli investimenti verdi nell’Unione.

Laddove opportuno„ i partenariati europei dovrebbero tenere conto dei criteri di vaglio tecnico di cui all’articolo 3 e del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 come strumento per migliorare la maturità dei progetti e l’accesso ai finanziamenti verdi che sarà fondamentale per la diffusione di mercato e l’utilizzo più ampio delle tecnologie e soluzioni innovative che realizzeranno. I dati scientifici sono al centro di tali criteri di vaglio tecnico. La ricerca e l’innovazione, perseguite dai partenariati europei, dovrebbero svolgere un ruolo importante nell’aiutare gli operatori economici a conseguire o superare gli standard e le soglie fissati in tale regolamento, nonché a mantenere i criteri di vaglio tecnico aggiornati e coerenti con gli obiettivi descritti nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul «Green Deal europeo».

Sulla base del regolamento Orizzonte Europa si dovrebbe potere istituire partenariati europei ricorrendo a tre diverse forme: partenariati «cofinanziati», «co-programmati» e «istituzionalizzati». La costituzione di partenariati europei istituzionalizzati che sono imprese comuni tra partner del settore pubblico e privato dovrebbe comportare nuova legislazione dell’Unione e l’istituzione di strutture di attuazione dedicate ai sensi dell’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Il regolamento Orizzonte Europa definisce otto settori prioritari, nei quali potrebbero essere proposti partenariati europei istituzionalizzati istituiti ai sensi dell’articolo 185 o 187 TFUE. In questi settori prioritari, sono proposte svariate iniziative per tali partenariati europei istituzionalizzati, nove delle quali sono oggetto del presente regolamento.

Le attività di ricerca e innovazione intraprese da imprese comuni dovrebbero essere finanziate da Orizzonte Europa come previsto negli articoli 12 e 13 del regolamento Orizzonte Europa. Al fine di conseguire il massimo impatto, le imprese comuni dovrebbero sviluppare strette sinergie con altre iniziative di Orizzonte Europa e con altri programmi e strumenti di finanziamento dell’Unione, in particolare con quelli che sostengono l’utilizzo di soluzioni innovative, l’istruzione e lo sviluppo regionale, al fine di aumentare la coesione economica e sociale e ridurre gli squilibri.

Il nuovo approccio politico ai partenariati europei e in particolare ai partenariati europei istituzionalizzati, richiede modalità nuove per istituire il quadro giuridico nel contesto del quale essi opererebbero. Sebbene l’istituzione di imprese comuni sulla base dell’articolo 187 TFUE ai fini di Orizzonte 2020 si sia dimostrata efficace per quanto riguarda l’attuazione, è necessario potenziarla. Il presente regolamento mira pertanto ad aumentare la coerenza, l’efficienza, l’apertura, l’efficacia e l’orientamento a conseguire un impatto dell’attuazione traducendo il regolamento Orizzonte Europa e l’esperienza acquisita dall’attuazione del programma nel contesto di Orizzonte 2020 in disposizioni comuni e armonizzate per tutte le imprese comuni. Il presente regolamento mira a facilitare la collaborazione e le sinergie tra partenariati europei, sfruttando così appieno le loro interconnessioni a livello organizzativo. Le imprese comuni dovrebbero cercare occasioni per coinvolgere i rappresentanti di altri partenariati europei nelle discussioni durante la stesura dei loro programmi di lavoro, individuare i settori nei quali attività complementari o congiunte affronterebbero le sfide in maniera più efficace ed efficiente, evitare sovrapposizioni, allineare le tempistiche delle loro attività e garantire accesso ai risultati e ad altri mezzi di scambio della conoscenza pertinenti.

A seguito dell’individuazione di sinergie tra loro, le imprese comuni dovrebbero mirare a stabilire le quote di bilancio che dovrebbero essere utilizzate per attività complementari o congiunte tra imprese comuni. Il presente regolamento mira inoltre a migliorare le efficienze e l’armonizzazione delle norme attraverso una collaborazione operativa intensificata nonché valutando le economie di scala, compresa l’istituzione di un sistema di back office che dovrebbe svolgere funzioni di sostegno orizzontali per le imprese comuni. Tale sistema di back office dovrebbe facilitare il conseguimento di un impatto e di un’armonizzazione maggiori sugli aspetti comuni pur mantenendo un certo grado di flessibilità per soddisfare le esigenze specifiche di ciascuna impresa comune. La struttura dovrebbe essere stabilita mediante accordi sul livello dei servizi che devono essere stipulati dalle imprese comuni. Il sistema di back office dovrebbe coprire le funzioni di coordinamento e sostegno amministrativo in settori nei quali il suo vaglio si sia dimostrato efficiente ed efficace in termini di costi e dovrebbe tenere conto, per quanto possibile, del rispetto dell’obbligo di responsabilità di ciascun singolo ordinatore e dell’armonizzazione delle norme, compresi i diritti di proprietà intellettuale. Il regime giuridico dovrebbe essere concepito in modo da soddisfare al meglio le esigenze comuni delle imprese comuni, garantire la loro stretta collaborazione e esplorare tutte le possibili sinergie tra i partenariati europei e, di conseguenza, tra le varie parti di Orizzonte Europa così come tra gli altri programmi gestiti dalle imprese comuni.

Le valutazioni d’impatto relative a ciascuna impresa comune che accompagnano la proposta del presente regolamento hanno fornito elementi che giustificano l’attuazione dei partenariati europei in conformità del regolamento Orizzonte Europa soltanto laddove altre parti di Orizzonte Europa, comprese altre forme di partenariato europeo, non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti attesi necessari. Tale attuazione è pertanto giustificata da una prospettiva a lungo termine e un livello elevato di integrazione.

Orizzonte Europa introduce un approccio più strategico, coerente e basato sugli impatti ai partenariati europei, traendo spunto dagli insegnamenti tratti dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020. In linea con questa nuova ambizione, il presente regolamento mira a un uso più efficace dei partenariati europei istituzionalizzati, in particolare concentrandosi su obiettivi, risultati e impatti chiari che possono essere conseguiti entro il 2030 e garantendo un contributo evidente alle politiche e alle priorità strategiche correlate dell’Unione. La stretta collaborazione e le sinergie con altre iniziative pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare con altri partenariati europei, sono fondamentali per conseguire un maggiore impatto sotto il profilo scientifico, socioeconomico e ambientale e per garantire la diffusione dei risultati. A tal fine, le imprese comuni possono applicare le disposizioni di Orizzonte Europa che consentono diversi tipi di sinergie, quali finanziamenti alternativi, cumulativi o combinati e il trasferimento di risorse. Nel valutare l’impatto complessivo, si dovrebbe tenere conto di investimenti più ampi, al di là dei contributi provenienti dai partner, mobilitati dalle imprese comuni e che contribuiscono al conseguimento dei loro obiettivi, al fine di facilitare l’accelerazione della diffusione di mercato di soluzioni innovative.

Al fine di garantire un approccio coerente e concretizzare gli effetti scientifici, tecnologici, economici, sociali e ambientali dei partenariati europei in relazione agli obiettivi di Orizzonte Europa e alle priorità dell’Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire obiettivi generali collettivi e obiettivi specifici comuni che dovrebbero essere realizzati da tutte le imprese comuni. Tutte le imprese comuni contribuiscono collettivamente al conseguimento di tali obiettivi raggiungendo i loro obiettivi individuali. Inoltre, le parti comuni del presente regolamento definiscono obiettivi operativi comuni derivati dagli obiettivi stabiliti per il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio6 («programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa»). Tutte le imprese comuni dovrebbero svolgere i loro compiti al fine di rispettare i principi e i criteri stabiliti per i partenariati europei nel regolamento Orizzonte Europa (articolo 10 e allegato III) e apportare un valore aggiunto europeo rispetto agli inviti di cui al principale programma di lavoro di Orizzonte Europa. Gli obiettivi e i compiti delle imprese comuni sono integrati da ulteriori obiettivi e compiti specifici per ciascuna impresa comune. L’allineamento delle logiche di intervento delle singole imprese comuni a Orizzonte Europa dovrebbe sostenere la valutazione coordinata dei progressi delle imprese comuni nell’ambito delle attività di sorveglianza e valutazione di Orizzonte Europa, tenendo conto nel contempo delle loro specificità e dei rispettivi contesti politici.

Il presente regolamento si basa sui principi e sui criteri stabiliti nel regolamento Orizzonte Europa, tra i quali figurano l’apertura e la trasparenza, un forte effetto leva e impegni a lungo termine di tutte le parti interessate. Uno degli obiettivi del presente regolamento è garantire l’apertura delle imprese comuni e delle relative azioni a un’ampia gamma di soggetti, compresi i nuovi entranti che saranno monitorati anche nel quadro del processo di coordinamento strategico per i partenariati europei di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa. Tali partenariati dovrebbero essere aperti a qualsiasi soggetto che intenda e sia in grado di lavorare per il conseguimento dell’obiettivo comune, dovrebbero promuovere una partecipazione ampia e attiva dei portatori di interessi nelle loro attività, adesione dei membri e governance, e dovrebbero garantire che i risultati siano a beneficio di tutti gli europei, in particolare attraverso un’ampia promozione dei risultati e delle attività di pre-diffusione in tutta l’Unione. Per quanto riguarda i membri privati e le loro entità costitutive o affiliate stabiliti in paesi terzi, è opportuno salvaguardare gli interessi dell’Unione e dell’impresa comune per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. A tal fine, la Commissione dovrebbe poter richiedere ai membri privati di adottare misure appropriate, che potrebbero includere il trattamento adeguato delle informazioni riservate o la limitazione della partecipazione di talune entità a specifiche attività operative del membro privato.

Per garantire l’applicazione coerente dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa, le imprese comuni dovrebbero assicurare la coerenza con l’approccio seguito per le azioni finanziate nell’ambito del programma di lavoro di Orizzonte Europa per quanto riguarda l’applicazione di tale articolo nonché con la legislazione e gli orientamenti dell’Unione pertinenti per la sua applicazione in relazione a temi analoghi nel programma di lavoro dell’impresa comune interessata.

Qualora la Commissione o gli Stati membri valutino la possibilità di limitare la partecipazione ad azioni specifiche dell’impresa comune a norma dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa, la Commissione e gli Stati membri in sede di gruppo di rappresentanti degli Stati dovrebbero ricercare una posizione concordata, caso per caso, prima dell’adozione del programma di lavoro. Nel caso delle imprese comuni dotate di un comitato delle autorità pubbliche, l’applicazione di tale articolo dovrebbe essere approvata da detto comitato, su richiesta della Commissione, prima dell’adozione del programma di lavoro. Inoltre, su invito del presidente, il direttore esecutivo dovrebbe informare periodicamente la pertinente formazione del comitato di programma di Orizzonte Europa, facendo seguito all’obbligo della Commissione di informare il comitato di programma in virtù dell’articolo 14, paragrafo 7, e dell’allegato III del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa e, in particolare, prima dell’adozione del programma di lavoro dell’impresa comune interessata, in relazione all’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa.

L’allegato III del regolamento Orizzonte Europa stabilisce che i contributi finanziari o in natura dei membri diversi dall’Unione dovrebbero essere almeno pari al 50 % e possono raggiungere fino al 75 % degli impegni di bilancio aggregati dell’impresa comune. Per contro, il contributo dell’Unione, compresi eventuali fondi aggiuntivi provenienti da paesi associati, non dovrebbe superare il 50 % degli impegni di bilancio aggregati di ciascuna impresa comune. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe stabilire il contributo richiesto dai membri diversi dall’Unione a un livello equivalente o superiore a quello del contributo dell’Unione. L’Unione dovrebbe poter ridurre il proprio contributo se i membri diversi dall’Unione non soddisfano i loro impegni.

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Orizzonte Europa, le imprese comuni attuano una gestione centrale di tutti i contributi finanziari mediante un approccio coordinato. Di conseguenza, ciascuno Stato partecipante dovrebbe concludere con l’impresa comune uno o più accordi amministrativi che definiscono il meccanismo di coordinamento per il pagamento e la rendicontazione dei contributi ai richiedenti stabiliti in tale Stato partecipante. Per garantire la coerenza con le priorità strategiche nazionali, gli Stati partecipanti dovrebbero disporre di un diritto di veto sull’utilizzo dei rispettivi contributi finanziari nazionali per i richiedenti stabiliti in tali Stati partecipanti. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, conseguire la semplificazione e garantire un’attuazione più efficiente, ciascuno Stato partecipante dovrebbe adoperarsi per sincronizzare il calendario dei propri pagamenti, la rendicontazione e gli audit con quelli delle imprese comuni e allineare l’ammissibilità dei propri costi alle regole del Regolamento Orizzonte Europa. I beneficiari stabiliti negli Stati partecipanti che hanno affidato le attività di pagamento all’impresa comune dovrebbero firmare un’unica convenzione di sovvenzione con l’impresa comune secondo le regole del regolamento Orizzonte Europa.

In linea con le ambizioni di cui al regolamento Orizzonte Europa, una delle condizioni preliminari per la costituzione di partenariati europei istituzionalizzati consiste nel garantire i contributi dei partner per l’intera durata delle imprese comuni. In tale contesto, i partner privati dovrebbero fornire una parte significativa dei loro contributi sotto forma di contributi in natura ai costi operativi dell’impresa comune. Le imprese comuni dovrebbero poter individuare misure per facilitare tali contributi attraverso i loro programmi di lavoro, in particolare riducendo i tassi di finanziamento. Tali misure dovrebbero essere basate sulle esigenze specifiche di un’impresa comune e delle attività sottostanti. In casi debitamente giustificati dovrebbe essere possibile fissare condizioni aggiuntive che richiedono la partecipazione di un membro dell’impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate, in relazione a attività nelle quali i partner industriali dell’impresa comune possono svolgere un ruolo fondamentale, come dimostrazioni su larga scala e progetti faro più vicini al mercato, nonché contribuire maggiormente grazie a tassi di finanziamento inferiori. Il livello di partecipazione dei membri dovrebbe essere monitorato dal direttore esecutivo al fine di consentire al consiglio di direzione di adottare azioni adeguate, garantendo un equilibrio tra impegno da parte dei partner e apertura. In casi debitamente giustificati, la spesa in conto capitale per, ad esempio, dimostrazioni su larga scala o progetti faro può essere considerata un costo ammissibile in linea con il quadro giuridico applicabile.

In conformità dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento Orizzonte Europa, i contributi dei programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio7 (FESR), dal Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio8 (FSE+), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura istituito dal regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio9 (FEAMPA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale istituito dal regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10 (FEASR) dovrebbero poter essere considerati un contributo degli Stati partecipanti che sono Stati membri alle imprese comuni, purché il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio11 e i regolamenti specifici di ciascun fondo siano rispettati. Inoltre, i contributi del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio12 («dispositivo») dovrebbero poter essere considerati un contributo degli Stati membri che sono Stati partecipanti alle imprese comuni, purché siano rispettate le disposizioni del dispositivo e gli impegni stabiliti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.

Conformemente al principio dell’equa ripartizione dei contributi tra i membri delle imprese comuni, i contributi finanziari ai costi amministrativi delle imprese comuni dovrebbero essere suddivisi equamente tra l’Unione e i membri diversi dall’Unione. Eventuali scostamenti rispetto a tale principio dovrebbero essere presi in considerazione soltanto in casi eccezionali e debitamente giustificati, ad esempio nel caso in cui la dimensione o la struttura associativa di un membro dell’impresa comune diverso dall’Unione comporterebbe contributi per entità costitutiva o affiliata, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), di livello così elevato da compromettere seriamente il vantaggio a diventare o continuare ad essere un’entità costitutiva o affiliata del membro dell’impresa comune. In tali casi, la percentuale minima del contributo finanziario annuo ai costi amministrativi dell’impresa comune da parte dei membri diversi dall’Unione dovrebbe corrispondere al 20 % dei costi amministrativi annuali totali e i contributi delle PMI dovrebbero essere significativamente inferiori a quelli apportati da entità costitutive o affiliate di dimensioni maggiori. Dopo aver conseguito l’adesione di una massa critica di membri che garantisca un contributo superiore al 20 % dei costi amministrativi annuali totali, i contributi annuali per entità costitutiva o affiliata dovrebbero essere mantenuti o aumentati al fine di aumentare gradualmente la quota dei membri diversi dall’Unione al contributo complessivo ai costi amministrativi annuali dell’impresa comune. I membri dell’impresa comune diversi dall’Unione dovrebbero sforzarsi di aumentare il numero di entità costitutive o affiliate al fine di aumentare il loro contributo raggiungendo il 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune nel corso della sua durata.

Il regolamento Orizzonte Europa impone ai partner di dimostrare il loro impegno a lungo termine, anche attraverso una quota minima di investimenti pubblici o privati. Di conseguenza, è necessario che l’Unione individui nel presente regolamento i membri fondatori stabiliti negli Stati membri, i paesi associati a Orizzonte Europa o le organizzazioni internazionali. Tuttavia, laddove necessario, dovrebbe essere possibile espandere la base di membri delle imprese comuni dopo la loro costituzione con membri associati selezionati in seguito a procedure aperte e trasparenti, tenendo conto in particolare dei nuovi sviluppi tecnologici o dell’associazione di ulteriori paesi a Orizzonte Europa.

I soggetti giuridici che intendono contribuire al conseguimento degli obiettivi delle imprese comuni nei loro specifici settori di ricerca senza diventare membri, dovrebbero altresì beneficiare della possibilità di diventare partner contributori di tali imprese comuni.

In conformità dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa, l’assegnazione dei contributi finanziari di paesi terzi associati a Orizzonte Europa dovrebbe tenere conto del livello di partecipazione dei soggetti giuridici dei paesi terzi associati. Di conseguenza, il contributo dell’Unione alle imprese comuni può essere aumentato con contributi di paesi terzi associati a Orizzonte Europa tenendo conto del livello di partecipazione di tali soggetti giuridici e a condizione che l’importo totale del quale è aumentato il contributo dell’Unione corrisponda quanto meno al contributo dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate.

La costituzione di un’impresa comune garantisce un partenariato pubblico-privato reciprocamente vantaggioso per i membri coinvolti, anche promuovendo la certezza sui principali stanziamenti di bilancio per le industrie pertinenti per un periodo di sette anni. Diventare un membro fondatore o un membro associato o una delle loro entità costitutive o affiliate, consente ai membri di acquisire una certa influenza, direttamente o attraverso i rappresentanti del settore, nel consiglio di direzione dell’impresa comune. Il consiglio di direzione è l’organo decisionale dell’impresa comune che prende decisioni in merito all’orientamento strategico a lungo termine del partenariato, nonché alle sue priorità annuali. L’Unione, gli Stati partecipanti ove pertinente, i membri fondatori e i membri associati dovrebbero pertanto poter contribuire alla definizione dell’agenda e delle priorità dell’impresa comune attraverso l’adozione e l’eventuale modifica dell’agenda strategica di ricerca e innovazione, nonché l’adozione del programma di lavoro annuale, compresi il contenuto degli inviti a presentare proposte, il tasso di finanziamento applicabile per ciascun tema dell’invito e le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione.

È opportuno che i membri diversi dall’Unione si impegnino ad attuare il presente regolamento mediante una lettera di impegno, o una lettera comune di impegno indicante l’importo totale dei loro contributi ove applicabile, senza imporre condizioni per l’adesione. Tali lettere di impegno dovrebbero essere legalmente valide per l’intera durata dell’impresa comune e strettamente monitorate dall’impresa comune e dalla Commissione. Le imprese comuni dovrebbero creare un ambiente giuridico e organizzativo che consenta ai membri di rispettare i loro impegni e, nel contempo, garantisca l’attrattiva per tutti i portatori di interessi, la costante apertura delle imprese comuni e la trasparenza durante la loro attuazione, in particolare in relazione alla definizione delle priorità e alla partecipazione agli inviti a presentare proposte.

Un’ulteriore semplificazione è un elemento essenziale di Orizzonte Europa. In tale contesto dovrebbe esserci un meccanismo di rendicontazione semplificato per i partner, che non dovrebbero essere più tenuti a comunicare i costi non ammissibili. I contributi in natura alle attività operative dovrebbero essere contabilizzati unicamente sulla base dei costi ammissibili e dovrebbero essere comunicati e sottoposti ad audit conformemente al meccanismo applicabile alla specifica convenzione di sovvenzione. La contabilizzazione esclusivamente sulla base dei costi ammissibili consente il calcolo automatizzato dei contributi in natura alle attività operative tramite gli strumenti informatici di Orizzonte Europa, riduce l’onere amministrativo per i partner e rende più efficace il meccanismo di rendicontazione dei contributi. I contributi in natura alle attività operative dovrebbero essere monitorati attentamente dalle imprese comuni e il direttore esecutivo dovrebbe redigere e rendere pubbliche relazioni periodiche al fine di stabilire se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dei contributi in natura siano sufficientemente soddisfacenti. Il consiglio di direzione dovrebbe valutare tanto gli sforzi compiuti quanto i risultati conseguiti dai membri che contribuiscono alle attività operative, nonché altri fattori quali il livello di partecipazione delle PMI e l’attrattiva delle imprese comuni per i nuovi entranti. Ove necessario, dovrebbe adottare misure di riparazione e correttive adeguate tenendo conto dei principi di apertura e trasparenza.

Le imprese comuni dovrebbero offrire sistematicamente l’opportunità ai membri diversi dall’Unione di associare le loro attività di ricerca e innovazione con quelle dell’impresa comune, predisponendo anche degli incentivi. Le attività aggiuntive non dovrebbero beneficiare di un sostegno finanziario dell’impresa comune. Tuttavia, possono essere contabilizzate come contributi in natura dei membri ad attività aggiuntive laddove contribuiscano agli obiettivi dell’impresa comune e siano direttamente collegate alle sue attività, ivi compresi i costi non ammissibili delle azioni indirette finanziate dall’impresa comune qualora ciò sia previsto nel piano annuale delle attività aggiuntive. Tale collegamento può essere stabilito attraverso la diffusione dei risultati delle azioni indirette finanziate dall’impresa comune o dalle sue iniziative precedenti, oppure dimostrando un valore aggiunto dell’Unione significativo. I rispettivi costi dovrebbero essere certificati da un organismo di audit indipendente nominato dall’entità interessata, a condizione che il metodo di valutazione sia aperto alla verifica da parte dell’impresa comune in caso di incertezza. Il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni più specifiche relative all’ambito di applicazione delle attività aggiuntive per ciascuna impresa comune, nella misura in cui sia necessario per conseguire la direzionalità e l’impatto desiderati. I consigli di direzione delle imprese comuni dovrebbero inoltre decidere se, per valutare tali contributi, sia necessario utilizzare metodi di semplificazione, tra cui somme forfettarie o costi unitari, per ottenere la semplificazione, l’efficacia in termini di costi e un livello adeguato di protezione dei dati commerciali riservati.

La governance delle imprese comuni dovrebbe assicurare che i loro processi decisionali siano adatti a tenere il passo con un contesto socioeconomico e tecnologico e le sfide globali in rapida evoluzione. Le imprese comuni dovrebbero beneficiare delle competenze, della consulenza e del sostegno di tutti i portatori di interessi pertinenti al fine di attuare efficacemente i loro compiti e assicurare sinergie a livello di Unione e nazionale. Di conseguenza, è opportuno che le imprese comuni abbiano il potere di istituire organi consultivi incaricati di fornire consulenze da parte di esperti e svolgere qualsiasi altro compito di natura consultiva necessario per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune. Nell’istituire organi consultivi, le imprese comuni dovrebbero garantire una rappresentazione equilibrata di esperti nell’ambito delle attività dell’impresa comune, compreso il rispetto dell’equilibrio di genere. La consulenza fornita da tali organi dovrebbe apportare prospettive scientifiche, nonché quelle delle autorità nazionali e regionali e di altri portatori di interessi delle imprese comuni.

Le imprese comuni dovrebbero garantire che gli Stati membri siano sufficientemente informati in merito alle attività delle imprese comuni, possano fornire informazioni tempestive sulle attività intraprese negli Stati membri e avere l’opportunità di contribuire ai processi preparatori e decisionali. Tale dialogo con gli Stati membri è particolarmente importante nel contesto delle sinergie e della necessità di garantire l’allineamento degli sforzi e delle attività a livello nazionale, regionale, unionale ed europeo per creare un impatto maggiore. Le imprese comuni prive di coinvolgimento diretto o indiretto degli Stati membri in veste di membri o entità costitutive dovrebbero istituire un gruppo di rappresentanti degli Stati al fine di allineare le attività delle imprese comuni alle politiche e alle azioni intraprese a livello nazionale e regionale.

Le imprese comuni dovrebbero essere autorizzate a istituire organi consultivi con funzione di consulenza scientifica. Tali organi o i suoi membri dovrebbero essere in grado di fornire consulenze scientifiche indipendenti e sostegno all’impresa comune corrispondente. Le consulenze scientifiche dovrebbero riguardare in particolare i programmi di lavoro annuali e le attività aggiuntive, nonché qualsiasi altro aspetto dei compiti delle imprese comuni, se necessario.

Al fine di garantire che le imprese comuni siano informate delle posizioni e dei pareri dei portatori di interessi dell’intera catena di valore nei rispettivi settori, le imprese comuni dovrebbero poter istituire i propri rispettivi gruppi consultivi di portatori di interessi, da consultare in merito a questioni orizzontali o specifiche, in funzione delle esigenze di ciascuna impresa comune. Questi gruppi dovrebbero essere aperti ai portatori di interessi pubblici e privati, compresi gruppi di interesse organizzati e gruppi di interesse internazionali degli Stati membri, dei paesi associati o di altri paesi, attivi nel settore di attività dell’impresa comune.

Le imprese comuni dovrebbero operare in modo aperto e trasparente fornendo periodicamente e tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai loro organi competenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al grande pubblico. Tali informazioni tempestive includono, fatte salve le norme in materia di riservatezza e la suddivisione per paese, le candidature e la partecipazione alle azioni indirette finanziate dall’impresa comune, i risultati della valutazione di ciascun invito a presentare proposte e l’attuazione dei progetti, le sinergie con altri programmi pertinenti dell’Unione e altri partenariati europei, le attività aggiuntive, i contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente forniti sull’esecuzione del bilancio dell’impresa comune, nonché il collegamento tra gli obiettivi dell’impresa comune e i contributi in natura ad attività aggiuntive.

È opportuno che le imprese comuni siano attuate utilizzando una struttura e norme che migliorano l’efficienza e garantiscono la semplificazione. A tal fine le imprese comuni dovrebbero adottare regole finanziarie specifiche per le loro esigenze in conformità dell’articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

L’attuazione delle imprese comuni dovrebbe essere basata sui criteri stabiliti per i partenariati europei istituzionalizzati nel regolamento Orizzonte Europa e dovrebbe essere sostenuta dall’utilizzo di mezzi elettronici gestiti dalla Commissione. Le informazioni relative alle azioni indirette finanziate dalle imprese comuni, compresi i risultati, sono essenziali ai fini dello sviluppo, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell’Unione. Di conseguenza le imprese comuni dovrebbero garantire che le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione possano accedere a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanziano, compresi i contributi e i risultati dei beneficiari che partecipano ad azioni indirette. I diritti di accesso dovrebbero essere limitati all’uso non commerciale e non competitivo e dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza. Al personale delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione dovrebbe essere concesso l’accesso a tali informazioni nel rispetto di livelli adeguati di sicurezza delle informazioni e sicurezza informatica nonché conformemente ai principi di necessità e proporzionalità.

La partecipazione alle azioni indirette finanziate dalle imprese comuni nel quadro di Orizzonte Europa dovrebbe essere conforme alle norme stabilite nel regolamento Orizzonte Europa. È opportuno che le imprese comuni garantiscano un’applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione. Le imprese comuni dovrebbero utilizzare il modello istituzionale di convenzione di sovvenzione preparato dalla Commissione. In relazione al termine per opporsi ai trasferimenti di proprietà dei risultati di cui all’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento Orizzonte Europa, si dovrebbe tener conto della durata dei cicli di innovazione nei settori trattati dalle rispettive imprese comuni.

Una delle finalità principali delle imprese comuni è promuovere le capacità economiche dell’Unione e in particolare la sua leadership scientifica e tecnologica. Inoltre, la ripresa in seguito del COVID-19 mette in evidenza la necessità di investire in tecnologie chiave quali il 5G, l’intelligenza artificiale (IA), il cloud, la cibersicurezza e le tecnologie verdi e di valorizzare tali tecnologie nell’Unione. Le imprese comuni dovrebbero contribuire a promuovere la scienza aperta conformemente agli articoli 14 e 39 del regolamento Orizzonte Europa. I risultati generati da tutti i partecipanti svolgeranno un ruolo importante a tale riguardo e tutti i partecipanti beneficeranno dei finanziamenti dell’Unione grazie ai risultati generati nell’ambito del progetto e dei relativi diritti di accesso, anche i partecipanti che non hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione. Di conseguenza, al fine di tutelare gli interessi dell’Unione, il diritto delle imprese comuni di opporsi ai trasferimenti di proprietà dei risultati o alle concessioni di una licenza esclusiva sui risultati dovrebbe applicarsi anche ai partecipanti che non hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione. Nell’esercitare tale diritto di opposizione e in conformità del principio di proporzionalità, l’impresa comune dovrebbe mirare a un giusto equilibrio tra gli interessi dell’Unione e la protezione dei diritti fondamentali concernenti i risultati dei partecipanti che non abbiano ricevuto finanziamenti dell’Unione conformemente al principio di proporzionalità, tenendo conto del fatto che tali partecipanti non hanno ricevuto alcun finanziamento dell’Unione per l’attività che ha generato tali risultati.

Il contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

A fini di semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e documentazione e relazioni sproporzionate. Gli audit sui beneficiari di fondi dell’Unione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero essere effettuati a norma del regolamento Orizzonte Europa e di altri programmi di finanziamento dell’Unione pertinenti.

È opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione e degli altri membri delle imprese comuni siano tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l’individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, versati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e pecuniarie conformi al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Data la natura specifica delle azioni attuate da alcune imprese comuni che impone il loro scaglionamento nel corso di più anni, dovrebbe essere possibile ripartire in frazioni annue gli impegni di bilancio pluriennali da parte della Commissione e dell’impresa comune pertinente. A tale riguardo gli impegni di bilancio dell’impresa comune «Aviazione pulita», dell’impresa comune «Ferrovie europee» e dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» possono essere ripartiti su frazioni annue. Fino al 31 dicembre 2024 l’importo cumulativo di tali impegni di bilancio non dovrebbe superare il 50 % del rispettivo contributo massimo dell’Unione. Dal 1o gennaio 2025 almeno il 20 % del bilancio cumulativo degli anni residui non dovrebbe essere coperto da frazioni annue.

In considerazione della natura specifica e dello status attuale delle imprese comuni, queste ultime dovrebbero continuare a essere oggetto di una procedura di discarico separata. È opportuno che la revisione contabile e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti sia effettuata dalla Corte dei conti.

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento Orizzonte Europa, le imprese comuni dovrebbero avere un chiaro approccio basato sul ciclo di vita. Al fine di tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell’Unione, è opportuno che le imprese comuni siano istituite per un periodo che termina il 31 dicembre 2031 in modo da consentire loro di esercitare le loro competenze per quanto concerne l’attuazione delle sovvenzioni fino al completamento delle ultime azioni indirette. Le imprese comuni dovrebbero essere finanziate dai programmi dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 («QFP 2021-2027») e dovrebbero essere in grado di pubblicare inviti a presentare proposte entro il 31 dicembre 2028, in casi debitamente giustificati connessi alla disponibilità di bilancio residuo derivante dal QFP 2021-2027.

Nel contesto della priorità della Commissione relativa a un «Green Deal europeo» sostenuta dalle comunicazioni della Commissione dell’11 ottobre 2018 «Una bioeconomia sostenibile per l’Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente»; del 28 novembre 2018 «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra»; dell’11 marzo 2020 «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare — Per un’Europa più pulita e più competitiva»; del 20 maggio 2020 «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita sulla strategia della biodiversità per il 2030»; del 20 maggio 2020 «“Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», del 17 ottobre 2020 «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche», il settore europeo della produzione biologica, comprese le PMI, le regioni e i produttori primari, dovrebbe diventare climaticamente neutro, più circolare e più sostenibile pur rimanendo competitivo su scala globale. Un ecosistema di bioinnovazione forte, efficiente in termini di risorse e competitivo, può ridurre la dipendenza dalle materie prime fossili non rinnovabili e dalle risorse minerarie, nonché accelerarne la sostituzione. Tale ecosistema è in grado di sviluppare prodotti, materiali, processi e nutrienti con base biologica e rinnovabili a partire da rifiuti e biomasse grazie alla sostenibilità e all’innovazione trainata dalla circolarità. Tale ecosistema può altresì creare valore utilizzando materie prime locali, tra le quali rifiuti, residui e flussi secondari, per garantire posti di lavoro, crescita economica e sviluppo in tutta l’Unione, non soltanto nelle zone urbane ma anche nei territori rurali e costieri nei quali viene prodotta la biomassa e che sono spesso regioni periferiche che raramente beneficiano dello sviluppo industriale.

L’impresa comune «Bioindustrie» costituita nel quadro di Orizzonte 2020 si è incentrata sull’uso di risorse sostenibili, in particolare in settori ad alta intensità di risorse e ad alto impatto, quali l’agricoltura, la fabbricazione di prodotti tessili e l’edilizia, rivolgendosi in particolare a operatori locali, fabbricanti, impianti e stabilimenti. La sua valutazione intermedia pubblicata nell’ottobre del 2017 include un solido insieme di 34 raccomandazioni che si riflettono nella progettazione dell’impresa comune «Europa biocircolare» costituita dal presente regolamento. L’impresa comune «Europa biocircolare» non costituisce una prosecuzione diretta dell’impresa comune «Bioindustrie» quanto piuttosto un programma che si fonda sui risultati dell’iniziativa precedente e ne affronta le carenze. In linea con le raccomandazioni, l’impresa comune «Europa biocircolare» dovrebbe coinvolgere una gamma più ampia di portatori di interessi, compreso il settore primario (segnatamente agricoltura, acquacoltura, pesca e silvicoltura), nonché fornitori di rifiuti, residui e flussi secondari, autorità e investitori regionali al fine di prevenire i fallimenti del mercato e i bioprocessi non sostenibili. Al fine di conseguire i suoi obiettivi, questa impresa comune dovrebbe finanziare soltanto progetti che rispettano i principi di circolarità e sostenibilità nonché i limiti del pianeta.

L’impresa comune «Europa biocircolare» dovrebbe istituire gruppi di diffusione che dovrebbero fungere da organi consultivi e partecipare attivamente alle discussioni strategiche destinate a definire l’agenda per il partenariato. È fondamentale includere tali organi consultivi nella struttura di governance in modo da garantire una partecipazione più ampia e investimenti privati più elevati nel settore biocircolare. In particolare i gruppi di diffusione dovrebbero fornire sostegno alle riunioni strategiche del consiglio di direzione in occasione delle quali i leader industriali e i rappresentanti dei portatori di interessi, unitamente a rappresentanti di alto livello della Commissione, si uniscono al consiglio di direzione permanente per discutere e definire gli indirizzi strategici del partenariato.

L’impresa comune «Aviazione pulita» dovrebbe mirare principalmente a contribuire a ridurre l’impronta ecologica del trasporto aereo accelerando lo sviluppo di tecnologie di trasporto aereo climaticamente neutre da diffondere il più rapidamente possibile, contribuendo quindi in modo significativo agli ambiziosi obiettivi di attenuazione dell’impatto ambientale del Green Deal europeo e al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio14 («normativa europea sul clima»), ossia una riduzione delle emissioni del 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 in linea con l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici15. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto attraverso l’accelerazione e l’ottimizzazione dei processi di ricerca e innovazione nel settore dell’aviazione nonché migliorando la competitività globale del settore dell’aviazione dell’Unione. L’impresa comune «Aviazione pulita» dovrebbe inoltre garantire che l’aviazione più rispettosa dell’ambiente rimanga sicura ed efficiente per il trasporto di passeggeri e merci per via aerea.

L’impresa comune «Aviazione pulita» si fonda sull’esperienza acquisita dalle imprese comuni «Clean Sky» e «Clean Sky 2». Il nuovo partenariato europeo dovrebbe essere più ambizioso concentrandosi sullo sviluppo di dimostratori innovativi. In linea con le risultanze della valutazione intermedia dell’impresa comune «Clean Sky 2», una nuova iniziativa dovrebbe garantire che ciascun dimostratore sia sul percorso critico per lo sviluppo dei prossimi programmi di sviluppo di aeromobili affinché vengano sviluppate tecnologie che possano servire realmente la priorità chiave di diffondere il più rapidamente possibile. La nuova impresa comune dovrebbe pertanto incentrarsi su un aumento della visibilità dei propri obiettivi individuali di sfruttamento nonché sul rafforzamento delle capacità di monitoraggio, gestione e rendicontazione dell’impresa comune, in maniera da riflettere la complessità dello sforzo di ricerca e innovazione richiesto affinché il partenariato europeo consegua i suoi obiettivi.

L’impresa comune «Aviazione pulita» dovrebbe basarsi su una leadership forte del settore europeo dell’aviazione e sull’adesione di membri diversificati, riunendo un ampio spettro di portatori di interessi e di idee in tutta Europa. Con l’obiettivo di individuare gli approcci più promettenti e i soggetti in grado di perseguirli, la Commissione ha pubblicato un invito a manifestare idee/proporre membri potenziali. Il consiglio di direzione dovrebbe essere autorizzato a selezionare i membri associati sulla base dei risultati di tale invito e di inviti futuri in modo da consentire una rapida espansione del gruppo di membri.

Al fine di massimizzare e accelerare l’impatto delle attività di ricerca e innovazione intraprese dalle imprese comuni «Aviazione pulita» e «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» in merito a una riduzione delle emissioni e una digitalizzazione del settore dell’aviazione efficaci, tali imprese comuni dovrebbero mirare a stabilire una stretta collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) nelle attività del partenariato europeo, garantendo lo scambio tempestivo di conoscenze in merito alle nuove tecnologie sviluppate. Tale collaborazione sarà essenziale per accelerare la diffusione di mercato, facilitando il processo di certificazione dei prodotti e dei servizi risultanti come richiesto dal regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio16.

Al fine di massimizzare le sinergie tra i programmi a livello di Unione, nazionale e regionale, i membri del gruppo di rappresentanti degli Stati dell’impresa comune «Aviazione pulita» dovrebbero esaminare le possibilità di fornire un sostegno finanziario a livello nazionale a proposte eccellenti che non sono state selezionate per il finanziamento da parte di tale impresa comune in ragione dell’eccesso di candidature.

L’Europa affronta la sfida di dover svolgere un ruolo di primo piano nell’accelerare la trasformazione ambientale della prossima generazione di aeromobili e nell’internalizzare i costi sociali delle emissioni di gas a effetto serra nel modello di business del trasporto aereo pur continuando a garantire parità di condizioni per i prodotti europei nel mercato globale. Di conseguenza, l’impresa comune «Aviazione pulita» dovrebbe sostenere i rappresentanti europei nel contesto della standardizzazione internazionale e degli sforzi legislativi internazionali.

L’interesse nei confronti dell’idrogeno è cresciuto enormemente negli ultimi cinque anni e infatti tutti gli Stati membri hanno firmato e ratificato la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi») alla 21a Conferenza delle parti (COP21). Il Green Deal europeo mira a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 al più tardi non genererà emissioni nette di gas a effetto serra. Tra i settori prioritari figurano l’idrogeno pulito, le celle a combustibile, altri combustibili alternativi e lo stoccaggio dell’energia. L’idrogeno occupa un posizione di rilievo nelle comunicazioni della Commissione dell’8 luglio 2020 concernenti «Una strategia per l’idrogeno per un’Europa climaticamente neutra» e una «Energia per un’economia climaticamente neutra: strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico» nonché per l’avvio dell’Alleanza europea per l’idrogeno pulito che riunisce tutti i portatori di interessi con l’obiettivo di individuare le esigenze tecnologiche, le opportunità di investimento e gli ostacoli normativi alla costruzione di un ecosistema a idrogeno pulito nell’Unione che contribuisca a ridurre l’attuale dipendenza dai combustibili fossili e le emissioni di gas a effetto serra nei settori pertinenti. L’impresa comune «Idrogeno pulito» può consentire l’adozione dei risultati della ricerca e innovazione (R&I) da parte dei quadri di investimento, quali l’Alleanza europea per l’idrogeno pulito e importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) sull’idrogeno.

Le attività dedicate di ricerca e innovazione relative ad applicazioni dell’idrogeno sono state sostenute sin dal 2008, principalmente attraverso le imprese comuni «Celle a combustibile e idrogeno» e («Celle a combustibile e idrogeno 2») nell’ambito del Settimo programma quadro istituito con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17, e di Orizzonte 2020, nonché mediante progetti collaborativi tradizionali, che coprono tutte le fasi e tutti i settori della catena di valore dell’idrogeno. L’impresa comune «Idrogeno pulito» dovrebbe rafforzare e integrare la capacità scientifica dell’Unione di accelerare lo sviluppo e il miglioramento delle applicazioni avanzate dell’idrogeno pulito pronte per il mercato, per tutti gli usi finali nei settori dell’energia, dei trasporti, dell’edilizia e dell’industria. Ciò sarà possibile soltanto se accompagnato dal rafforzamento della competitività della catena di valore dell’idrogeno pulito dell’Unione e in particolare delle PMI.

Per conseguire gli obiettivi scientifici dell’impresa comune «Idrogeno pulito», tutti i settori interessati dall’economia dell’idrogeno dovrebbero beneficiare della possibilità di partecipare alla preparazione e all’attuazione della sua agenda strategica di ricerca e innovazione. Le azioni intraprese dall’impresa comune «Idrogeno pulito» dovrebbero tenere conto delle traiettorie tecnologiche dirompenti alternative alle tecnologie tradizionali. Il settore pubblico dovrebbe essere coinvolto, in particolare le autorità regionali e nazionali (queste ultime in quanto responsabili della definizione delle politiche climatiche e delle misure relative ai meccanismi di mercato) per colmare i divari tra lo sviluppo di tecnologie pronte per la commercializzazione e la diffusione su larga scala.

L’impresa comune «Idrogeno pulito» include la comunità scientifica tra i membri dell’associazione Hydrogen Europe Research, pertanto non dovrebbe essere istituito un organo che fornisca consulenze scientifiche.

Dato che l’idrogeno può essere utilizzato come combustibile, o come vettore e accumulatore di energia, è essenziale che il partenariato per l’idrogeno pulito stabilisca una collaborazione strutturata con numerosi altri partenariati europei, in particolare in relazione all’uso finale. Il partenariato europeo per l’idrogeno pulito dovrebbe interagire in particolare con i partenariati europei per i trasporti su strada e per via navigabile a emissioni zero, le ferrovie europee, l’aviazione pulita, i processi per il pianeta e la produzione pulita di acciaio. A tal fine, dovrebbe essere istituita una struttura che riferisca al consiglio di direzione al fine di garantire la cooperazione e sinergie tra questi partenariati nel settore dell’idrogeno. L’impresa comune «Idrogeno pulito» sarebbe l’unico partenariato incentrato sulle tecnologie per la produzione dell’idrogeno. La collaborazione con i partenariati per gli usi finali dovrebbe concentrarsi in particolare sulla dimostrazione della tecnologia e sulla co-definizione delle specifiche.

Le ferrovie contribuiscono allo spazio unico europeo dei trasporti e rappresentano un elemento fondamentale della politica della strategia di sviluppo sostenibile a lungo termine dell’Unione. In termini di dimensione economica, il valore aggiunto lordo diretto del settore ferroviario europeo è di 69 miliardi di EUR, mentre il valore indiretto è pari a 80 miliardi di EUR. 1,3 milioni sono le persone impiegate direttamente nel settore ferroviario, mentre più di un milione sono quelle impiegate indirettamente.

La comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su una nuova strategia industriale per l’Europa sottolinea che le industrie della mobilità sostenibile e intelligente, come l’industria ferroviaria, dispongono tanto della competenza quanto del potenziale per guidare le transizioni digitale e verde, sostenere la competitività industriale dell’Europa e migliorare la connettività. Di conseguenza il trasporto stradale, ferroviario, aereo e per vie navigabili dovrebbe contribuire in ogni sua forma a una riduzione del 90 % delle emissioni dei trasporti entro il 2050. Una priorità consiste nel trasferimento di una parte sostanziale del 75 % dei trasporti interni di merci, che oggi avviene su strada, alle ferrovie e alle vie navigabili interne.

L’impresa comune «Shift2Rail» è stata istituita nel 2014 con l’obiettivo di gestire le attività di ricerca, sviluppo e convalida dell’iniziativa precedente Shift2Rail, mettendo in comune i finanziamenti del settore pubblico e privato erogati dai suoi membri e utilizzando risorse tecniche interne ed esterne. Essa ha creato nuove forme di collaborazione, nel rispetto della normativa in materia di concorrenza, tra portatori di interessi dell’intera catena di valore ferroviario ed esterni al tradizionale settore ferroviario, avvalendosi dell’esperienza e delle competenze dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza e all’interoperabilità.

L’impresa comune «Ferrovie europee» dovrebbe mirare a mettere a disposizione una rete ferroviaria europea integrata ad alta capacità eliminando gli ostacoli all’interoperabilità e fornendo soluzioni per la piena integrazione, in relazione alla gestione del traffico, ai veicoli, alle infrastrutture e ai servizi, mirando a conseguire una più rapida adozione e diffusione di progetti e innovazioni. Tale impresa comune dovrebbe sfruttare l’enorme potenziale di digitalizzazione e automazione per ridurre i costi delle ferrovie, aumentarne la sua capacità e migliorarne la flessibilità e l’affidabilità; dovrebbe inoltre essere basata su una solida architettura del sistema funzionale di riferimento condivisa dal settore, in coordinamento con l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.

L’impresa comune «Ferrovie europee» dovrebbe definire nel proprio piano generale le proprie attività prioritarie di ricerca e innovazione, l’architettura generale di sistema e l’approccio operativo armonizzato, compresi attività dimostrative su larga scala e settori faro, necessari per accelerare la penetrazione delle innovazioni tecnologiche integrate, interoperabili e standardizzate al fine di sostenere lo spazio ferroviario europeo unico.

Le ferrovie sono un sistema complesso, con interazioni molto strette tra gestori dell’infrastruttura, imprese ferroviarie (operatori ferroviari) e le rispettive attrezzature (infrastruttura e materiale rotabile). È impossibile fornire innovazione in assenza di specifiche e strategie comuni in tutto il sistema ferroviario. Di conseguenza il pilastro Sistema dell’impresa comune «Ferrovie europee», che raccoglierà i contributi dei pertinenti portatori di interessi sia all’interno che al di fuori dell’impresa comune, dovrebbe consentire al settore di convergere su un concetto operativo e un’architettura di sistema unici, compresa la definizione dei servizi, dei blocchi funzionali e delle interfacce, che costituiscono la base delle operazioni del sistema ferroviario. Dovrebbe fornire il quadro generale per garantire che la ricerca si concentri sulle necessità dei clienti e sulle esigenze operative che sono concordate e condivise. I risultati del pilastro Sistema dovrebbero sostenere l’interoperabilità per l’intera rete ferroviaria, compresa la rete centrale e globale TEN-T e le linee principali e regionali non incluse nella TEN-T. Il modello di governance e il processo decisionale dell’impresa comune «Ferrovie europee» dovrebbero riflettere il ruolo di primo piano della Commissione nell’unificare e integrare il sistema ferroviario europeo, in particolare nel fornire rapidamente ed efficacemente risultati in merito al concetto operativo unico e all’architettura di sistema, coinvolgendo i partner privati in ruoli di consulenza e assistenza tecnica.

Al fine di garantire che i risultati della ricerca a bassi livelli di maturità tecnologica siano efficacemente utilizzati a livelli superiori di maturità tecnologica, in particolare dall’impresa comune «Ferrovie europee», l’ufficio di programma di quest’ultima dovrebbe attuare tali attività.

Ove necessario, al fine di garantire una rapida transizione e l’ampliamento del numero dei membri, il consiglio di direzione dell’impresa comune «Ferrovie europee» dovrebbe essere autorizzato a selezionare i membri associati sulla base dei risultati di un invito a manifestare interesse organizzato dalla Commissione.

Nel contesto delle priorità della Commissione in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 3 e la comunicazione congiunta della Commissione, del 9 marzo 2020, intitolata «Verso una strategia globale per l’Africa», l’Unione si impegna a contribuire a garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti, a costruire un partenariato ancora più forte tra i due continenti e a sostenere lo sviluppo delle capacità di ricerca e innovazione in Africa. L’impresa comune «Salute globale EDCTP3» dovrebbe affrontare la mancanza di diagnosi, trattamenti e vaccini adeguati, tra le altre cosiddette tecnologie per l’assistenza sanitaria, per affrontare le malattie infettive, quali l’HIV, la malaria e la tubercolosi, ma anche altre malattie infettive legate alla povertà e trascurate, che sono prevalenti in Africa, soprattutto nell’Africa subsahariana. La pandemia di COVID-19 ha mostrato che in ragione della maggiore connettività di regioni diverse del mondo, attraverso il commercio mondiale e il turismo, le malattie infettive possono diffondersi rapidamente in tutto il mondo. Lo sviluppo di tecnologie per l’assistenza sanitaria è pertanto fondamentale per limitare la diffusione di malattie infettive, nonché per contrastarle dopo che si sono diffuse, al fine di tutelare la salute dei cittadini nei paesi interessati e nell’Unione. Al fine di ottenere una leadership globale più forte in questo contesto rispetto all’iniziativa precedente EDCTP2, sarebbe opportuno estendere l’ambito di applicazione del partenariato al fine di includere una risposta alle minacce emergenti di malattie infettive, ai problemi crescenti di resistenza antimicrobica e alle comorbilità delle malattie non trasmissibili.

Affrontare le malattie infettive che colpiscono l’Africa subsahariana con strumenti tecnologici moderni richiede il coinvolgimento di un’ampia gamma di operatori e impegni a lungo termine. L’impresa comune «Salute globale EDCTP3» dovrebbe fungere da intermediario nella creazione di reti e cooperazione produttive e sostenibili nord-sud e sud-sud, instaurando relazioni con molteplici organizzazioni del settore pubblico e privato al fine di rafforzare progetti e collaborazioni istituzionali. Il programma dovrebbe inoltre contribuire a stabilire nuove collaborazioni nord-sud e sud-sud per condurre studi plurinazionali e multi-sito nell’Africa subsahariana. Inoltre, una conferenza internazionale periodica, il forum del partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP), dovrebbe mettere a disposizione una piattaforma per scienziati e reti pertinenti provenienti da Europa, Africa e da altrove al fine di condividere risultati e idee e stabilire rapporti di collaborazione.

L’impresa comune «Salute globale EDCTP3» dovrebbe basarsi sull’esperienza acquisita durante i programmi EDCTP e EDCTP2, realizzando, grazie agli investimenti dell’Unione, degli Stati membri, dei paesi associati e dei paesi africani, risultati che non avrebbero potuto essere conseguiti dai singoli paesi o dal solo programma quadro di ricerca dell’Unione. L’Associazione EDCTP, che rappresenta gli Stati partecipanti al programma, dovrebbe contribuire con attività aggiuntive e può contribuire finanziariamente al programma EDCTP3 e alla sua attuazione. Dovrebbe garantire una partecipazione e un coinvolgimento significativi dei paesi subsahariani nel processo decisionale, una circostanza questa essenziale per affrontare l’onere che le malattie costituiscono nei paesi subsahariani. L’impresa comune dovrebbe comprendere altri finanziatori internazionali della ricerca, quali organizzazioni filantropiche, il settore farmaceutico e altri paesi terzi, che dovrebbero contribuire al partenariato in veste di partner contributori su base ad hoc. Inoltre, al fine di aumentare l’impatto del programma, l’impresa comune «Salute globale EDCTP3» dovrebbe poter individuare, tramite inviti specifici, soggetti giuridici che potrebbero partecipare ad azioni indirette. Nel programma di lavoro dovrebbe essere possibile prevedere che tali soggetti giuridici non siano ammissibili a beneficiare di finanziamenti da parte dell’impresa comune.

L’impresa comune Salute globale EDCTP3 include Stati membri e paesi associati tra i membri dell’Associazione EDCTP, pertanto non dovrebbe essere istituito un gruppo di rappresentanti degli Stati.

È indispensabile che le attività di ricerca finanziate dall’impresa comune «Salute globale EDCTP3» o altrimenti rientranti nel suo programma di lavoro siano pienamente conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e relativi protocolli aggiuntivi, ai principi etici integrati nella Dichiarazione di Helsinki dell’Associazione medica mondiale del 2008, alle norme in materia di buona pratica clinica adottate dalla Conferenza internazionale sull’armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano, alla pertinente normativa dell’Unione e ai principi etici dei paesi in cui vengono effettuate le attività di ricerca. L’impresa comune «Salute globale EDCTP3» dovrebbe inoltre imporre che le innovazioni e gli interventi sviluppati sulla base dei risultati delle azioni indirette sostenute dal programma siano accessibili, anche dal punto di vista economico, alle popolazioni vulnerabili.

Affinché l’impresa comune «Salute globale EDCTP3» abbia successo e incentivi la partecipazione al partenariato, i suoi finanziamenti dovrebbero essere limitati ai soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o in paesi associati o stabiliti negli Stati costituenti dell’EDCTP, in conformità del regolamento Orizzonte Europa. I soggetti stabiliti nell’Africa subsahariana o in altri paesi terzi dovrebbero comunque poter partecipare agli inviti senza ricevere finanziamenti. Inoltre anche soggetti stabiliti in paesi diversi dai membri dell’Associazione EDCTP3 dovrebbero essere ammissibili a beneficiare di finanziamenti in relazione a temi specifici degli inviti o nel caso di un invito che riguardi un’emergenza di sanità pubblica, ove previsto nel programma di lavoro. L’impresa comune «Salute globale EDCTP3» dovrebbe adottare tutte le misure adeguate, incluse quelle contrattuali, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Dovrebbe cercare di concludere accordi in materia di scienza e tecnologia con paesi terzi. Prima della conclusione di tali accordi, qualora soggetti stabiliti in un paese terzo che non disponga di un tale accordo partecipino con finanziamenti a un’azione indiretta, l’impresa comune Salute globale EDCTP3 dovrebbe applicare misure alternative per tutelare gli interessi dell’Unione, ossia il coordinatore finanziario dell’azione dovrebbe essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato e l’importo del prefinanziamento così come le disposizioni in materia di responsabilità della convenzione di sovvenzione dovrebbero essere adattate in maniera da tenere adeguatamente conto dei rischi finanziari.

Nel contesto delle priorità della Commissione concernenti «Un’economia che lavora per le persone» e «Un’Europa pronta per l’era digitale», l’industria europea, comprese le PMI, dovrebbe diventare più verde, più circolare e più digitale pur rimanendo competitiva su scala globale. La Commissione ha sottolineato il ruolo dei dispositivi medici e delle tecnologie digitali nell’affrontare le sfide emergenti e l’uso dei servizi di sanità elettronica per fornire un’assistenza sanitaria di alta qualità, unitamente all’invito a garantire la fornitura di medicinali a prezzi abbordabili per soddisfare le esigenze dell’Unione, sostenendo nel contempo un’industria farmaceutica europea innovativa e leader a livello mondiale. L’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» mira a contribuire a rafforzare la competitività del settore sanitario dell’Unione, un elemento portante dell’economia dell’Unione fondata sulla conoscenza, a conseguire una maggiore attività economica nello sviluppo di tecnologie per l’assistenza sanitaria, in particolare di soluzioni sanitarie integrate e a fungere quindi da mezzo per aumentare la leadership tecnologica e promuovere la trasformazione digitale delle nostre società. Tali priorità politiche possono essere conseguite associando gli operatori fondamentali, come il mondo accademico, imprese di varie dimensioni e utenti finali delle innovazioni sanitarie, sotto l’egida di un partenariato pubblico-privato nella ricerca e nell’innovazione nel settore della salute. L’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del «Piano europeo di lotta contro il cancro» e del «Piano d’azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica». L’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» dovrebbe essere allineata con le comunicazioni della Commissione del 10 marzo 2020 su «Una nuova strategia industriale per l’Europa», del 10 marzo 2020 su «Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale» e del 25 novembre 2020 su una «Strategia farmaceutica per l’Europa».

L’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» si basa sull’esperienza acquisita dall’impresa comune «Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2» (impresa comune IMI2), nonché sul lavoro svolto da tale iniziativa precedente nel contrastare la pandemia di COVID-19. In linea con le raccomandazioni della valutazione intermedia dell’impresa comune IMI2, un’iniziativa che le succeda deve consentire l’impegno attivo di altri settori industriali con l’industria farmaceutica per capitalizzare le loro competenze in termini di sviluppo di nuovi interventi di assistenza sanitaria. I settori industriali devono pertanto coprire i settori della biofarmacia, della biotecnologia e della tecnologia medica, ivi comprese le imprese attive nel settore digitale. L’ambito di applicazione dell’impresa comune dovrebbe comprendere la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e la gestione delle malattie e deve essere stabilito tenendo debitamente conto dell’elevato onere per i pazienti o la società o entrambi dovuto alla gravità della malattia o al numero di persone colpite, nonché dell’elevato impatto economico della malattia per i pazienti e per i sistemi sanitari. Le azioni finanziate devono rispondere alle esigenze di sanità pubblica dell’Unione, sostenendo lo sviluppo di future innovazioni sanitarie che siano sicure, incentrate sulle persone, efficaci, anche in termini di costi, ed accessibili economicamente per i pazienti e per i sistemi di assistenza sanitaria.

Al fine di garantire la migliore opportunità per generare nuove idee scientifiche e attività di ricerca e innovazione di successo, gli operatori chiave nell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» dovrebbero essere ricercatori provenienti da varie tipologie di organismi, pubblici e privati. Allo stesso tempo, gli utenti finali quali i cittadini dell’Unione, gli operatori sanitari e i fornitori di assistenza sanitaria dovrebbero fornire un contributo alla progettazione strategica e alle attività dell’impresa comune, assicurando che soddisfi le loro esigenze. Inoltre anche le autorità di regolamentazione a livello di Unione e nazionali, gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie e i pagatori dell’assistenza sanitaria dovrebbero fornire un contributo tempestivo alle attività del partenariato, garantendo nel contempo l’assenza di conflitti di interesse, al fine di aumentare la probabilità che i risultati delle azioni finanziate soddisfino i requisiti necessari per l’adozione e conseguano così gli impatti attesi. Tutti tali elementi dovrebbero contribuire a indirizzare meglio gli sforzi di ricerca verso settori nei quali esistono esigenze non soddisfatte.

Le sfide e le minacce attuali per la salute sono globali. Di conseguenza l’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» dovrebbe essere aperta alla partecipazione di soggetti accademici, industriali e di regolamentazione internazionali, al fine di beneficiare di un più ampio accesso ai dati e alle competenze, per rispondere alle minacce sanitarie emergenti e per conseguire il necessario impatto sulla società, in particolare risultati sanitari migliori per i cittadini dell’Unione. Allo stesso tempo, la maggior parte delle attività del partenariato dovrebbe essere condotta negli Stati membri e nei paesi associati di Orizzonte Europa.

Gli obiettivi del partenariato dovrebbero incentrarsi sul settore precompetitivo, creando così uno spazio sicuro per una collaborazione efficiente tra imprese attive in diverse tecnologie dell’assistenza sanitaria. Al fine di riflettere la natura integrativa dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute», contribuire ad abbattere le barriere tra settori dell’industria sanitaria e rafforzare le collaborazioni tra industria e mondo accademico, la maggior parte dei progetti finanziati dall’impresa comune dovrebbe avere natura intersettoriale.

Il concetto di «tecnologie digitali fondamentali» si riferisce a componenti e sistemi elettronici che sono alla base di tutti i principali settori economici. La Commissione ha sottolineato la necessità di padroneggiare tali tecnologie in Europa, in particolare nel contesto della realizzazione delle priorità politiche europee quali la leadership digitale. L’importanza del settore e le sfide che devono affrontare i portatori di interessi nell’Unione richiedono interventi urgenti per non lasciare alcun anello debole nelle catene di valore e di innovazione in Europa. Di conseguenza, a livello di Unione, si dovrebbe istituire un meccanismo di sostegno combinato e mirato alla ricerca e all’innovazione nel campo dei componenti e dei sistemi elettronici da parte degli Stati membri, dell’Unione e del settore privato.

L’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire alle industrie europee in generale di progettare, fabbricare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di componenti e sistemi elettronici. È necessario un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a mantenere i loro attuali punti di forza all’avanguardia in un contesto internazionale altamente competitivo nonché a colmare il divario nelle tecnologie che sono fondamentali per una trasformazione digitale in Europa che rifletta i valori fondamentali dell’Unione, tra cui la tutela della vita privata, la fiducia, la protezione e la sicurezza. Ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie e della rapida diffusione di mercato dell’innovazione è fondamentale la collaborazione tra i portatori di interessi dell’ecosistema, che rappresentano tutti i segmenti delle catene di valore. Altresì fondamentali sono l’apertura e la flessibilità per integrare i portatori di interessi pertinenti, comprese in particolare le PMI, nei settori tecnologici emergenti o in settori adiacenti o in entrambi.

L’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbe combinare i mezzi finanziari e tecnici che sono essenziali per controllare l’innovazione, che cresce a un ritmo esponenziale in questo settore, generare cospicui effetti di ricaduta sulla società, nonché condividere l’assunzione dei rischi orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo. I membri dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbero pertanto essere l’Unione, gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte Europa su base volontaria, nonché le associazioni in qualità di membri privati che rappresentano le loro entità costitutive. La partecipazione degli Stati membri faciliterà inoltre l’allineamento coerente con i programmi e le strategie nazionali, riducendo la sovrapposizione e la frammentazione degli sforzi e garantendo nel contempo sinergie tra i portatori di interessi e le attività.

Nell’attuare i contributi degli Stati partecipanti ai loro partecipanti nazionali alle azioni indirette, l’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbe tenere conto del fatto che gli Stati partecipanti devono rispettare rigorose norme di bilancio nazionali. A tale proposito gli Stati partecipanti dovrebbero assumere impegni finanziari indicativi prima dell’adozione del rispettivo programma di lavoro annuale e concludere con l’impresa comune accordi giuridicamente vincolanti che impegnino gli Stati partecipanti a rispettare le modalità di pagamento del loro contributo alle azioni indirette per tutta la durata dell’iniziativa. Tali accordi dovrebbero essere conclusi nel contesto della programmazione e della procedura di bilancio annuali dell’impresa comune. Il consiglio di direzione dovrebbe adottare il programma di lavoro annuale tenendo debitamente conto di tali impegni indicativi. Il comitato delle autorità pubbliche dovrebbe selezionare le proposte. Solo dopo tali passi, e nel rispetto delle regole finanziarie dell’impresa comune, l’ordinatore dovrebbe assumere gli impegni di bilancio e giuridici per tali azioni indirette.

A titolo di continuazione della pratica stabilita nell’impresa comune «ECSEL», è necessaria una deroga all’articolo 34 del regolamento Orizzonte Europa per consentire tassi di finanziamento diversi a seconda del tipo di partecipante, in particolare le PMI e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nonché del tipo di azione, da applicare in modo uguale a tutti i beneficiari di tutti gli Stati partecipanti. Ciò dovrebbe garantire il giusto equilibrio di partecipazione dei portatori di interessi alle azioni finanziate dall’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» e promuovere un maggiore livello di coinvolgimento delle PMI, come raccomandato nella valutazione intermedia dell’impresa comune «ECSEL».

L’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» include Stati membri e paesi associati tra i membri del comitato delle autorità pubbliche, pertanto non dovrebbe essere istituito un gruppo di rappresentanti degli Stati.

Il quadro giuridico per il cielo unico europeo dell’Unione, istituito dal regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio18, mira a riformare la gestione del traffico aereo (ATM) europeo mediante azioni istituzionali, operative, tecnologiche e di regolamentazione con l’obiettivo di migliorarne le prestazioni in termini di capacità, sicurezza, efficienza e impatto ambientale.

Il progetto di ricerca e sviluppo sul cielo unico europeo (il «progetto SESAR») istituito dal regolamento del Consiglio (CE) n. 219/200719 mira a modernizzare la gestione del traffico aereo e ad associare l’innovazione tecnologica e operativa a sostegno del cielo unico europeo. Tale progetto mira a fornire le soluzioni tecnologiche per una gestione del traffico aereo ad alte prestazioni entro il 2035 al fine di consentire un funzionamento non congestionato, ancora più sicuro e più rispettoso dell’ambiente e del clima, del settore del trasporto aereo, in linea con il Green Deal europeo e la normativa europea sul clima. Il progetto SESAR prevede tre processi collaborativi interconnessi, continui e in evoluzione che definiscono, sviluppano e diffondono procedure operative e sistemi tecnologici innovativi alla base del cielo europeo digitale definito nel piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo di cui alla decisione 2009/320/CE del Consiglio20.

Il piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo è lo strumento di pianificazione per la modernizzazione della gestione del traffico aereo in tutta Europa, che collega le attività di ricerca e innovazione ATM con gli scenari delle attività di diffusione al fine di conseguire gli obiettivi in termini di prestazioni del cielo unico europeo.

L’impresa comune «SESAR» è stata costituita con l’obiettivo di gestire le fasi di definizione e di sviluppo del progetto SESAR, associando i fondi pubblici e privati erogati dai suoi membri e utilizzando risorse tecniche interne ed esterne, nonché di eseguire e aggiornare, se necessario, il piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo. Ha stabilito una forma nuova ed efficiente di collaborazione tra i portatori di interessi in un settore nel quale il progresso è possibile soltanto quando tutti i portatori di interessi attuano soluzioni nuove in maniera sincronizzata. Dato il successo della costituzione del marchio SESAR, la nuova impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe continuare a utilizzarlo.

L’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe basarsi sull’esperienza dell’impresa comune «SESAR» e continuare il suo ruolo di coordinamento per la ricerca in merito alla gestione del traffico aereo nell’Unione. I principali obiettivi dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbero essere rafforzati e integrare ulteriormente la capacità di ricerca e innovazione in Europa, contribuendo ad accelerare la digitalizzazione del settore e rendendolo più resiliente e scalabile in funzione delle fluttuazioni del traffico. Dovrebbe rafforzare, attraverso l’innovazione, la competitività del trasporto aereo con e senza equipaggio e dei servizi di gestione del traffico aereo, al fine di sostenere la crescita e la ripresa economica. Dovrebbe sviluppare e accelerare la diffusione di mercato di soluzioni innovative in maniera da istituire lo spazio aereo del cielo unico europeo come il cielo più efficiente e rispettoso dell’ambiente al mondo nel quale volare.

La nuova impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe poter sviluppare e convalidare il contributo tecnico, assistendo la Commissione nelle attività di regolamentazione in materia di gestione del traffico aereo, ad esempio preparando tutta la documentazione tecnica per i progetti comuni istituiti dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione del cielo unico europeo, conducendo studi tecnici o sostenendo attività di standardizzazione. Dovrebbe inoltre garantire la gestione del piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo approvato dalla decisione 2009/320/CE, nonché il monitoraggio, la comunicazione e l’aggiornamento in merito allo stesso. Inoltre, la Commissione dovrebbe disporre di voti in numero proporzionale al contributo dell’Unione al bilancio e quanto meno pari al 25 % dei voti. Tale configurazione garantisce che la Commissione mantenga una forte capacità di guidare, in una prospettiva strategica, il lavoro svolto dall’impresa comune in relazione a tali compiti attraverso i meccanismi di controllo rafforzati istituiti per tali organismi.

La partecipazione all’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe essere aperta alla gamma e alla rappresentanza più ampie possibili dei portatori di interessi di tutti gli Stati membri e paesi associati a Orizzonte Europa, comprese le PMI, attraverso forme diverse di partecipazione. La partecipazione dovrebbe garantire in particolare un giusto equilibrio tra i fabbricanti di apparecchiature per l’aviazione con e senza equipaggio, utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea, aeroporti e associazioni di personale militare e professionale, nonché offrire opportunità alle PMI, al mondo accademico e alle organizzazioni di ricerca. Con l’obiettivo di individuare gli approcci più promettenti e i soggetti in grado di perseguirli, la Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto a membri potenziali. Il consiglio di direzione dovrebbe essere autorizzato a selezionare i membri associati sulla base dei risultati di tale invito in modo da consentire una rapida espansione del gruppo di membri.

Le tariffe di rotta sono interamente a carico degli utenti dello spazio aereo, che contribuiscono indirettamente alle attività di ricerca e sviluppo finanziate dai principali portatori di interessi in materia di gestione del traffico aereo come i fornitori di servizi di navigazione aerea o l’industria manifatturiera che costruisce ed equipaggia gli aeromobili utilizzati dagli utenti dello spazio aereo. Gli utenti dello spazio aereo dovrebbero pertanto godere di un’adeguata rappresentanza in seno al consiglio di direzione dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3».

Al fine di garantire che i risultati della ricerca esplorativa in materia di gestione del traffico aereo (livelli bassi di maturità tecnologica) siano utilizzati efficacemente a livelli superiori di maturità tecnologica, e in particolare dall’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3», queste attività dovrebbero essere gestite dall’ufficio di programma di quest’ultima impresa.

L’agenzia dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) possiede un’infrastruttura adeguata nonché i necessari servizi amministrativi, informatici, di comunicazione e di sostegno logistico. L’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe beneficiare di tali infrastrutture e servizi di Eurocontrol. In tale contesto sono poche le potenziali sinergie che potrebbero essere conseguite mettendo in comune le risorse amministrative con altre imprese comuni attraverso un back office comune. Per questo motivo, l’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe rinunciare al sistema di back office istituito dal presente regolamento.

Al fine di creare un’ampia base di portatori di interessi per garantire il conseguimento degli obiettivi del partenariato «Reti e servizi intelligenti», è stata istituita l’Associazione dell’industria delle reti e dei servizi intelligenti 6G (6G-IA) basandosi sull’associazione che l’ha preceduta. Sebbene si preveda che, nei primi anni successivi alla sua costituzione, abbia soltanto un numero limitato di entità costitutive e affiliate, la nuova associazione di categoria mira a includere nuovi membri provenienti da gruppi di portatori di interessi attivi nella catena di valore delle reti e dei servizi intelligenti. In considerazione delle sue previste dimensioni modeste e dell’impatto sulle sue entità costitutive rappresentate da PMI, non è sostenibile per l’associazione contribuire al 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» nel corso della sua durata, in particolare nei primi anni successivi alla sua costituzione. Inoltre, la crisi provocata dalla pandemia di COVID-19 e dal suo impatto sull’economia ha posto delle sfide per gli operatori economici europei, anche nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Di conseguenza, è opportuno garantire che i partner privati dell’impresa comune siano in grado di adempiere i propri impegni, pur mantenendo condizioni di adesione all’associazione interessanti e attrattive per i nuovi partner. La percentuale minima del contributo finanziario annuo ai costi amministrativi da parte di membri diversi dall’Unione dovrebbe pertanto essere pari al 20 % dei costi amministrativi annuali totali. In particolare le entità costitutive che sono PMI dovrebbero poter contribuire meno delle imprese di più ampie dimensioni. I membri dell’impresa comune diversi dall’Unione dovrebbero sforzarsi di aumentare il numero di entità costitutive o affiliate al fine di aumentare il loro contributo raggiungendo il 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune nel corso della sua durata.

Nel contesto delle priorità della Commissione europea per il 2019-2024 «Un’Europa pronta per l’era digitale», «Un’economia al servizio delle persone» e degli obiettivi strategici definiti nel contesto della sua comunicazione «Plasmare il futuro digitale dell’Europa», l’Europa deve sviluppare le infrastrutture digitali critiche basate su reti 5G e costruire le proprie capacità tecnologiche verso il 6G con un orizzonte temporale al 2030. In tale contesto la Commissione ha sottolineato l’importanza strategica di un partenariato europeo per reti e servizi intelligenti al fine di fornire servizi sicuri basati sulla connettività a consumatori e imprese. Queste priorità possono essere realizzate riunendo gli operatori chiave, ossia l’industria, il mondo accademico e le autorità pubbliche, sotto l’egida di un partenariato europeo che si fonda sui risultati conseguiti dall’iniziativa precedente del partenariato pubblico-privato 5G, che ha sviluppato con successo la tecnologia e gli standard 5G.

L’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» è concepita per affrontare le questioni politiche nel settore delle infrastrutture digitali, sostenere la diffusione dell’infrastruttura 5G nell’ambito di applicazione del programma del meccanismo per collegare l’Europa 2 (CEF2) — settore digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio21 nonché per estendere la portata tecnologica della ricerca e dell’innovazione per le reti 6G. Grazie allo stretto coinvolgimento degli Stati membri, tale impresa comune dovrebbe rafforzare la risposta alle esigenze sociali e politiche dell’Unione in materia di efficienza energetica delle reti, cibersicurezza, leadership tecnologica, tutela della vita privata ed etica ed dovrebbe estende l’ambito della ricerca e dell’innovazione dalle reti alla fornitura di servizi basati su cloud, nonché ai componenti e dispositivi che abilitano servizi per i cittadini e a un’ampia gamma di settori economici quali l’assistenza sanitaria, i trasporti, la fabbricazione e i media.

Gli obiettivi di politica pubblica concernenti le reti e i servizi intelligenti non possono essere affrontati esclusivamente dall’industria e dalla Commissione. Affrontarli da una prospettiva olistica e coordinata richiede in particolare il coinvolgimento strategico degli Stati membri nel contesto della struttura di governance. Per questo motivo il consiglio di direzione dovrebbe tenere nella massima considerazione i pareri del gruppo di rappresentanti degli Stati, in particolare per quanto concerne gli orientamenti strategici riguardanti i programmi di lavoro e le decisioni di finanziamento.

Le infrastrutture 5G avanzate costituiranno le fondamenta per lo sviluppo degli ecosistemi per le transizioni digitale e verde e, nella fase successiva, per la posizione dell’Europa nell’adozione della tecnologia 6G. Il programma CEF2 — settore digitale, nonché i programmi Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio22e InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio23 offrono opportunità per lo sviluppo di ecosistemi digitali basati sul 5G e successivamente sul 6G. Tenendo conto dell’ampia gamma di portatori di interessi pubblici e privati coinvolti in questi progetti di diffusione, è essenziale coordinare la definizione di un’agenda strategica, il contributo alla programmazione e le informazioni e l’impegno dei portatori di interessi in relazione a tali programmi. Come base strategica per questi compiti, l’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» dovrebbe coordinare lo sviluppo di agende strategiche di diffusione per i settori pertinenti di diffusione, quali i sistemi 5G lungo le reti stradali e ferroviarie. Queste agende dovrebbero tra l’altro sostenere la definizione di tabelle di marcia per la diffusione, delle opzioni principali per i modelli di cooperazione e di altre questioni strategiche.

L’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento Orizzonte Europa stabilisce che, ove opportuno, la Commissione o l’organismo di finanziamento deve svolgere un’analisi della sicurezza delle proposte che sollevano questioni di sicurezza.

Conformemente alle conclusioni del Consiglio del 3 dicembre 2019 e alla raccomandazione del 26 marzo 2019 sulla cibersicurezza delle reti 5G per un’azione coordinata a livello di Unione, il gruppo di cooperazione degli Stati membri sulla sicurezza delle reti e dell’informazione ha pubblicato, nel gennaio 2020, un pacchetto di strumenti dell’UE per la cibersicurezza del 5G («pacchetto di strumenti»). Il pacchetto di strumenti comprende una serie di misure strategiche e tecniche nonché azioni di sostegno destinate ad attenuare i principali rischi connessi alla cibersicurezza delle reti 5G, individuati nella relazione di valutazione dei rischi coordinata a livello di Unione, nonché a fornire orientamenti per la selezione di misure cui attribuire priorità nei piani di attenuazione a livello nazionale e di Unione. La comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2020 sull’attuazione del pacchetto di strumenti dell’UE approva tutte le misure e gli orientamenti indicati nel pacchetto di strumenti e sottolinea la necessità di restrizioni, comprese le esclusioni necessarie, per i fornitori ritenuti ad alto rischio sulla base dei fattori specificati nella valutazione dei rischi coordinata a livello dell’Unione nonché misure per evitare la dipendenza da tali fornitori. Individua inoltre una serie di azioni specifiche per la Commissione, in particolare destinate a garantire che la partecipazione ai programmi di finanziamento dell’Unione nei pertinenti settori tecnologici sia subordinata al rispetto dei requisiti di sicurezza, facendo pieno ricorso alle condizioni di sicurezza e ampliandone l’attuazione. Di conseguenza è opportuno che l’attuazione del presente regolamento introduca disposizioni adeguate che rispecchino le misure di sicurezza mediante azioni finanziate dall’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» e, sulla base delle sue raccomandazioni, da altri organismi di finanziamento che attuano altri programmi dell’Unione nel settore delle reti e dei servizi intelligenti.

Le imprese comuni nel quadro di Orizzonte 2020 sono state costituite per un periodo che va fino al 31 dicembre 2024. Le imprese comuni dovrebbero fornire un sostegno continuo ai rispettivi programmi di ricerca attuando le restanti azioni avviate o proseguite ai sensi dei regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/201424, (UE) n. 558/201425, (UE) n. 559/201426, (UE) n. 560/201427, (UE) n. 561/201428 e (UE) n. 642/201429 del Consiglio e conformemente a tali regolamenti fino al loro scioglimento. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è pertanto opportuno abrogare tali regolamenti.

L’Unione dovrebbe agire soltanto laddove vi sia il comprovato vantaggio che l’azione a livello di Unione è più efficace dell’azione adottata a livello nazionale, regionale o locale. Le imprese comuni si concentrano in settori in cui l’azione a livello di Unione costituisce un comprovato valore aggiunto in ragione della dimensione, della velocità e della portata degli sforzi necessari affinché l’Unione realizzi i suoi obiettivi a lungo termine a titolo del TFUE e consegua risultati in relazione alle sue priorità e ai suoi impegni strategici. Inoltre le imprese comuni proposte dovrebbero essere considerate complementari rispetto alle attività nazionali e subnazionali nel medesimo settore e dovrebbero rafforzare queste ultime.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di evitare inutili sovrapposizioni, di mantenere una massa critica e di garantire l’utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’Ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Per assicurare continuità nella fornitura di sostegno nei pertinenti settori di intervento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Parte prima. Disposizioni comuni

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce nove imprese comuni ai sensi dell’articolo 187 TFUE per l’attuazione di partenariati europei istituzionalizzati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Orizzonte Europa. Ne stabilisce gli obiettivi e i compiti, i membri, l’organizzazione e altre regole operative.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1. «membro diverso dall’Unione»: qualsiasi Stato, membro privato od organizzazione internazionale partecipante che è membro di un’impresa comune;

  2. 2. «membro fondatore»: qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, associato al programma Europa digitale, oppure un’organizzazione internazionale identificata come membro di un’impresa comune nel presente regolamento o in uno dei suoi allegati;

  3. 3. «membro associato»: qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, associato al programma Europa digitale, oppure un’organizzazione internazionale che aderisce a un’impresa comune firmando una lettera di impegno ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, previa approvazione conformemente all’articolo 7;

  4. 4. «Stato partecipante»: qualsiasi Stato membro o paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, associato al programma Europa digitale, previa notifica della sua partecipazione alle attività dell’impresa comune pertinente mediante una lettera di impegno;

  5. 5. «membro privato»: qualsiasi soggetto giuridico di diritto pubblico o privato membro di un’impresa comune e diverso dall’Unione, dagli Stati partecipanti o da organizzazioni internazionali;

  6. 6. «entità costitutive»: entità che costituiscono un membro privato di un’impresa comune, qualora il membro privato sia un’associazione conformemente allo statuto di tale membro;

  7. 7. «partner contributore»: qualsiasi paese, organizzazione internazionale o soggetto giuridico diverso da un membro di un’impresa comune o da un’entità costitutiva di un membro o da un’entità affiliata di uno di questi ultimi, che sostiene gli obiettivi di un’impresa comune nel suo settore specifico di ricerca e la cui domanda è stata approvata a norma dell’articolo 9;

  8. 8. «contributi in natura alle attività operative»: i contributi di membri privati, delle entità costitutive o delle entità affiliate di uno di essi, di organizzazioni internazionali e di partner contributori, che consistono nei costi ammissibili sostenuti da tali soggetti per l’attuazione di azioni indirette, al netto del contributo a tali costi da parte dell’impresa comune in questione e degli Stati partecipanti dell’impresa comune in questione;

  9. 9. «attività aggiuntiva»: un’attività, inclusa nel piano annuale delle attività aggiuntive allegato alla parte principale del programma di lavoro, che non riceve sostegno finanziario dall’impresa comune ma contribuisce ai suoi obiettivi ed è direttamente collegata all’adozione dei risultati derivanti dai progetti nel contesto di tale impresa comune o dalle sue iniziative precedenti o ha un significativo valore aggiunto per l’Unione;

  10. 10. «contributi in natura ad attività aggiuntive»: contributi di membri privati, di entità costitutive o di entità affiliate di uno di essi e di organizzazioni internazionali, che consistono nei costi sostenuti da tali soggetti per l’attuazione di attività aggiuntive, al netto di eventuali contributi a tali costi erogati dall’Unione e dagli Stati partecipanti dell’impresa comune in questione;

  11. 11. «iniziativa precedente»: qualsiasi partenariato in uno dei settori trattati da un’impresa comune che ha ricevuto sostegno finanziario da uno dei programmi quadro di ricerca dell’Unione precedenti;

  12. 12. «agenda strategica di ricerca e innovazione»: il documento relativo alla durata di Orizzonte Europa che individua le priorità chiave e le tecnologie e innovazioni essenziali necessarie per conseguire gli obiettivi di un’impresa comune;

  13. 13. «programma di lavoro»: il documento di cui all’articolo 2, punto 25, del regolamento Orizzonte Europa;

  14. 14. «conflitto d’interessi»: una situazione che coinvolge un agente finanziario o un’altra persona di cui all’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

  15. 15. «nuovo entrante»: un soggetto che è, per la prima volta, beneficiario di una sovvenzione attribuita da una singola impresa comune o dalla sua iniziativa precedente e che non è un membro fondatore dell’impresa comune o della sua iniziativa precedente.

Art. 3 Costituzione

1. Le seguenti imprese comuni sono costituite come organismi dell’Unione per un periodo che si conclude il 31 dicembre 2031 e sono finanziate nell’ambito del QFP 2021-2027:

  1. a) l’impresa comune «Europa biocircolare»;

  2. b) l’impresa comune «Aviazione pulita»;

  3. c) l’impresa comune «Idrogeno pulito»;

  4. d) l’impresa comune «Ferrovie europee»;

  5. e) l’impresa comune «Salute globale EDCTP3»;

  6. f) l’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute»;

  7. g) l’impresa comune «Chip»;

  8. h) l’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3»;

  9. i) l’impresa comune «Reti e servizi intelligenti».

2. Gli organismi dell’Unione di cui al paragrafo 1 sono collettivamente denominati «imprese comuni».

3. Per tenere conto della durata del programma Orizzonte Europa e, se del caso, del programma Europa digitale, gli inviti a presentare proposte nel quadro delle imprese comuni sono pubblicati entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2028, al più tardi.

4. Le imprese comuni hanno personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esse godono della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione dello Stato membro in questione. In particolare esse possono acquistare o alienare beni mobili e immobili e possono stare in giudizio.

5. Le imprese comuni hanno sede a Bruxelles, Belgio.

6. Salvo diversa indicazione, le disposizioni di cui alla parte prima e alla parte terza si applicano a tutte le imprese comuni. Le disposizioni di cui alla parte seconda si applicano alle singole imprese comuni, se del caso.

7. Ai fini della parte prima e della parte terza e salvo diversa indicazione, un riferimento a una singola impresa comune o a un singolo organo equivale a un riferimento a ciascuna impresa comune o a ciascun organo equivalente delle singole imprese comuni e alle sue competenze in relazione ad altri organi della medesima impresa comune.

Titolo II. Funzionamento delle imprese comuni

Capo 1. Obiettivi e compiti

Art. 4 Obiettivi e principi

1.

Le imprese comuni di cui all’articolo 3 del presente regolamento contribuiscono agli obiettivi generali e specifici del regolamento Orizzonte Europa di cui all’articolo 3 di quest’ultimo.

L’impresa comune «Chip» contribuisce altresì all’obiettivo generale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e agli obiettivi operativi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1781 («obiettivi operativi da 1 a 4»), come anche agli obiettivi generali del programma Europa digitale, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/694.

2. Attraverso il coinvolgimento e l’impegno dei partner nella progettazione e nell’attuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione con valore aggiunto europeo, le imprese comuni conseguono collettivamente i seguenti obiettivi generali:

  1. a) rafforzare e integrare le capacità scientifiche, tecnologiche e di innovazione e agevolare i rapporti di collaborazione in tutta l’Unione al fine di sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze e competenze di elevata qualità, in particolare con l’obiettivo di rispondere alle sfide globali, garantire e potenziare la competitività dell’Unione, il valore aggiunto europeo, la resilienza e la sostenibilità e contribuire a uno Spazio europeo della ricerca (SER) rafforzato;

  2. b) garantire la leadership globale, improntata alla sostenibilità, e la resilienza delle catene del valore dell’Unione nelle tecnologie e nelle industrie chiave, in linea con la strategia industriale per l’Europa e la strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, il Green Deal europeo, il piano per la ripresa europea e le altre politiche pertinenti dell’Unione;

  3. c) sviluppare e accelerare l’adozione di soluzioni innovative in tutta l’Unione al fine di affrontare le sfide nei settori del clima, dell’ambiente, della salute e del digitale nonché altre sfide globali, contribuendo alle priorità strategiche dell’Unione, accelerando la crescita economica dell’Unione e promuovendo l’ecosistema di innovazione, perseguendo nel contempo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e conseguendo la neutralità climatica nell’Unione al più tardi entro il 2050, in linea con l’accordo di Parigi, migliorando così la qualità della vita dei cittadini europei.

3. Le imprese comuni conseguono risultati in merito ai seguenti obiettivi specifici:

  1. a) potenziare la massa critica nonché le capacità e le competenze scientifiche e tecnologiche nella ricerca e nell’innovazione collaborative, intersettoriali, transfrontaliere, interdisciplinari e trasversali alle politiche in tutta l’Unione e facilitarne l’integrazione negli ecosistemi europei;

  2. b) accelerare le transizioni verde e digitale nonché le trasformazioni a livello economico e sociale in contesti e settori di importanza strategica per le priorità dell’Unione, in particolare al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, conformemente agli obiettivi fissati in materia di clima ed energia in linea con il Green Deal europeo e la normativa europea sul clima;

  3. c) migliorare le capacità di ricerca e innovazione e le prestazioni delle catene del valore economico europee e degli ecosistemi di innovazione europei esistenti e nuovi, anche nelle start-up e PMI;

  4. d) accelerare l’utilizzo, l’adozione e la diffusione di soluzioni, tecnologie, servizi e competenze innovativi in ecosistemi di ricerca e innovazione e ecosistemi industriali europei rafforzati, anche attraverso un impegno ampio e precoce nonché la co-creazione con gli utenti finali, comprese le PMI e le start-up, i cittadini e gli organismi di regolamentazione e standardizzazione;

  5. e) conseguire miglioramenti sul piano ambientale, energetico, del risparmio di risorse, sociale, della circolarità e della produttività in termini di prodotti, tecnologie, applicazioni e servizi nuovi sfruttando le capacità e le risorse dell’Unione.

4. Le imprese comuni perseguono inoltre gli obiettivi aggiuntivi di cui alla parte seconda.

5. Nell’attuazione del regolamento Orizzonte Europa, le imprese comuni rispettano i principi di cui all’articolo 7 di tale regolamento.

6. Le imprese comuni rispettano le condizioni e i criteri per i partenariati europei di cui all’articolo 10 e all’allegato III del regolamento Orizzonte Europa.

Art. 5 Obiettivi operativi e compiti

1. Le imprese comuni perseguono i seguenti obiettivi operativi conformemente ai criteri di cui all’allegato III del regolamento Orizzonte Europa e contribuiscono agli obiettivi operativi di Orizzonte Europa fissati nel suo corrispondente programma specifico di attuazione:

  1. a) rafforzare e diffondere l’eccellenza, anche favorendo una più ampia partecipazione e promuovendo rapporti di collaborazione in tutta l’Unione;

  2. b) rafforzare l’eccellenza scientifica, tenendo anche conto, se del caso, dei risultati della ricerca di frontiera e di base d’avanguardia nello svolgimento delle loro attività;

  3. c) stimolare le attività di ricerca e innovazione nelle PMI e contribuire alla creazione e all’espansione di imprese innovative, in particolare le start-up, le PMI e in casi eccezionali le piccole imprese a media capitalizzazione;

  4. d) rafforzare il legame tra la ricerca, l’innovazione e, se del caso, l’istruzione, la formazione e le altre politiche, incluse le complementarità con le politiche e le attività di ricerca e innovazione a livello nazionale, regionale e dell’Unione;

  5. e) rafforzare l’integrazione della dimensione di genere, anche nei contenuti della ricerca e dell’innovazione;

  6. f) accrescere i legami di collaborazione nella ricerca e innovazione europee attraverso i settori e le discipline, incluse le scienze sociali e umane;

  7. g) rafforzare la cooperazione internazionale a sostegno degli obiettivi strategici e degli impegni internazionali dell’Unione;

  8. h) aumentare la consapevolezza e l’accettazione, la risposta alla domanda e incoraggiare la diffusione e l’adozione di nuove soluzioni da parte del pubblico, se del caso coinvolgendo i cittadini e gli utenti finali nei processi di co-progettazione e co-creazione;

  9. i) incoraggiare lo sfruttamento dei risultati della ricerca e dell’innovazione e diffondere attivamente e sfruttare i risultati, in particolare per l’effetto leva sugli investimenti privati e lo sviluppo di politiche;

  10. j) accelerare la trasformazione industriale e la resilienza lungo le catene del valore, anche mediante il miglioramento delle competenze per l’innovazione e progressi nelle tecnologie digitali;

  11. k) sostenere l’attuazione basata su dati scientifici concreti delle relative politiche dell’Unione, nonché attività di regolamentazione, standardizzazione e investimento sostenibile a livello nazionale, europeo e mondiale.

2. Le imprese comuni svolgono i seguenti compiti adottando un approccio sistemico al conseguimento degli obiettivi:

  1. a) fornire sostegno finanziario, principalmente sotto forma di sovvenzioni, ad azioni indirette di ricerca e innovazione, selezionate a seguito di inviti aperti, trasparenti e competitivi, salvo in casi debitamente giustificati specificati nel loro programma di lavoro, al fine di fissare condizioni aggiuntive che richiedono la partecipazione di membri dell’impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate;

  2. b) sviluppare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento con altri partenariati europei, anche dedicando, se del caso, una parte del bilancio dell’impresa comune a inviti congiunti;

  3. c) ricercare e massimizzare le sinergie con attività e programmi pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare con quelli che sostengono la diffusione e l’adozione di soluzioni innovative, la formazione, l’istruzione e lo sviluppo regionale, come i fondi della politica di coesione o i piani nazionali per la ripresa e la resilienza e, ove opportuno, le possibilità di ulteriori finanziamenti provenienti da tali attività e programmi;

  4. d) assicurare che le loro operazioni contribuiscano alla pianificazione strategica pluriennale, alla rendicontazione, alla sorveglianza e alla valutazione e ad altri requisiti di Orizzonte Europa di cui agli articoli 50 e 52 del regolamento relativo a tale programma, quale l’attuazione del quadro comune per il feedback sulle politiche;

  5. e) promuovere il coinvolgimento delle PMI e delle start-up nelle loro attività e assicurare che ricevano informazioni tempestive, in linea con gli obiettivi di Orizzonte Europa;

  6. f) elaborare un approccio mirato nell’ambito delle rispettive agende strategiche di ricerca e innovazione al fine di attuare misure per attirare nuovi entranti, in particolare le PMI, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni di ricerca, e per ampliare le reti di collaborazione;

  7. g) mobilitare i fondi dei settori pubblici e privati necessari per conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento;

  8. h) monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, nonché conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 50 e agli allegati III e V del regolamento Orizzonte Europa;

  9. i) definire e attuare il proprio programma di lavoro;

  10. j) mantenere i contatti con la più ampia gamma di portatori di interessi, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, agenzie decentrate, organizzazioni di ricerca e istituti di istruzione superiore, utenti finali e autorità pubbliche, in particolare allo scopo di definire le priorità e le attività di ciascuna impresa comune nonché di garantire la trasparenza, l’apertura e l’inclusività così come i benefici per la società;

  11. k) condurre attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento mediante l’attuazione, mutatis mutandis, dell’articolo 51 del regolamento Orizzonte Europa, anche rendendo tempestivamente disponibili e accessibili tramite una banca dati elettronica Orizzonte Europa comune le informazioni dettagliate e coerenti sui risultati delle attività di ricerca e innovazione finanziate;

  12. l) fornire alla Commissione il supporto tecnico, scientifico e amministrativo necessario per svolgere i suoi compiti al fine di garantire il corretto funzionamento e sviluppo nell’Unione dei settori specifici trattati dalla rispettiva impresa comune;

  13. m) contribuire a sviluppare un’interfaccia scienza-politica più efficace, a promuovere la scienza aperta garantendo un utilizzo migliore dei risultati e rispondendo alle esigenze politiche, nonché a promuovere uno sfruttamento, una diffusione e un’adozione più rapidi dei risultati conformemente agli articoli 14 e 39 del regolamento Orizzonte Europa;

  14. n) individuare e riferire, in linea con il quadro comune per il feedback sulle politiche e con le strategie e le azioni a sostegno degli obiettivi del Green Deal europeo, le conoscenze pertinenti acquisite tramite la gestione di progetti di ricerca e innovazione così come i loro risultati alla Commissione, affinché fungano da contributo per il monitoraggio, la valutazione e la rettifica, ove necessario, delle misure politiche esistenti o per dare forma a iniziative e decisioni politiche nuove;

  15. o) sostenere la Commissione nello sviluppo e nell’attuazione di solidi criteri di vaglio tecnico, basati su dati scientifici, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 relativo agli investimenti sostenibili, monitorandone e valutandone l’attuazione nel settore economico in cui essi operano, al fine di fornire un riscontro ad hoc alla definizione di politiche, quando necessario;

  16. p) considerare il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 per le attività delle imprese comuni che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento e tenere conto delle disposizioni di tale regolamento per migliorare l’accesso alla finanza sostenibile, se del caso;

  17. q) svolgere qualsiasi altro compito necessario al conseguimento degli obiettivi enunciati nel presente regolamento.

3. Oltre ai compiti di cui al presente articolo e alla parte seconda, alle imprese comuni può essere affidata l’attuazione di compiti aggiuntivi che richiedono finanziamenti cumulativi, complementari o combinati tra programmi dell’Unione.

Capo 2. Membri, partner contributori e contributi

Art. 6 Membri

1. I membri delle imprese comuni di cui all’articolo 3 sono l’Unione, rappresentata dalla Commissione, e almeno uno tra i seguenti soggetti, come specificato nella parte seconda:

  1. a) Stati partecipanti;

  2. b) membri fondatori;

  3. c) membri associati.

2. L’adesione all’impresa comune può essere trasferita a terzi soltanto previo assenso del consiglio di direzione di cui al presente titolo, capo 3, sezione 1.

3. Viene firmata una lettera di impegno dai membri fondatori e dai membri associati, che specifica in dettaglio la portata dell’adesione in termini di contenuto, attività e relativa durata, come pure i contributi dei membri fondatori e dei membri associati all’impresa comune e contiene un’indicazione delle attività aggiuntive previste di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Art. 7 Selezione dei membri associati

1. Le imprese comuni possono pubblicare inviti aperti e trasparenti a manifestare interesse in vista della selezione dei membri associati in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi delle imprese comuni. Detti inviti sono pubblicati dalle imprese comuni i cui membri fondatori sono elencati negli allegati I, II e III. L’invito a manifestare interesse definisce le capacità fondamentali necessarie per conseguire gli obiettivi dell’impresa comune e può chiedere ai richiedenti di fornire un’indicazione dei loro potenziali contributi. Tutti gli inviti sono pubblicati sul sito web dell’impresa comune e comunicati attraverso tutti i canali adeguati, anche, se del caso, tramite il gruppo di rappresentanti degli Stati, al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile nell’interesse del conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune.

2. Il direttore esecutivo valuta le domande di adesione con l’assistenza di esperti indipendenti e, se del caso, degli organi pertinenti dell’impresa comune, sulla base delle conoscenze documentate, dell’esperienza e del valore aggiunto del richiedente in relazione al conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune, della solidità finanziaria del richiedente e del suo impegno a lungo termine a erogare contributi finanziari e in natura all’impresa comune, così come tenendo conto di potenziali conflitti di interesse.

3. Il consiglio di direzione valuta e approva o respinge le domande di adesione.

Art. 8 Modifiche o cessazione dell’adesione

1. Ciascun membro di un’impresa comune può porre fine alla propria adesione a tale impresa comune. Tale cessazione diventa efficace e irrevocabile sei mesi dopo la notifica al direttore esecutivo dell’impresa comune, che ne informa gli altri membri. Allo scadere di tale termine il membro in questione è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall’impresa comune prima della cessazione dell’adesione, fatto salvo quanto concordato reciprocamente.

2. Ciascun membro privato informa tempestivamente l’impresa comune in merito a qualsiasi fusione o acquisizione tra membri che possa incidere sull’impresa comune oppure in merito a qualsiasi acquisizione di un membro da parte di un’entità che non è membro dell’impresa comune.

3. Il consiglio di direzione decide se porre fine all’adesione di qualsiasi membro di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la continuità aziendale e proteggere gli interessi dell’Unione o dell’impresa comune. La cessazione diventa efficace e irrevocabile entro non oltre sei mesi dalla decisione del consiglio di direzione o alla data specificata in tale decisione, se anteriore. Il membro o i membri interessati non partecipano al voto del consiglio di direzione.

4. Ciascun membro privato informa tempestivamente l’impresa comune in merito a qualsiasi altro cambiamento significativo concernente la propria proprietà, il proprio controllo o la propria composizione. Qualora ritenga che tali modifiche possano incidere sugli interessi dell’Unione o dell’impresa comune per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, la Commissione può proporre al consiglio di direzione di porre fine all’adesione del membro privato interessato. Il consiglio di direzione decide in merito alla cessazione dell’adesione del membro privato interessato. Il membro privato interessato non partecipa al voto del consiglio di direzione.

5. La cessazione dell’adesione diventa efficace e irrevocabile entro non oltre sei mesi dalla decisione del consiglio di direzione o alla data specificata in tale decisione, se anteriore.

6. Il consiglio di direzione può porre fine all’adesione di qualsiasi membro che non adempia i propri obblighi ai sensi del presente regolamento. La procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 6, si applica mutatis mutandis.

7. Se del caso, la Commissione può chiedere ai membri privati di adottare misure adeguate per fare in modo che siano salvaguardati gli interessi dell’Unione e dell’impresa comune per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

8. In caso di modifica dell’adesione o di sua cessazione, l’impresa comune pubblica immediatamente sul proprio sito web un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data in cui tale modifica acquisirà efficacia.

9. Se del caso e fatto salvo l’articolo 16, paragrafo3, il consiglio di direzione decide in merito a una ridistribuzione dei diritti di voto in seno al consiglio di direzione a seguito della modifica o della cessazione dell’adesione.

Art. 9 Partner contributori

1. Qualsiasi partner contributore candidato come definito nell’articolo 2, punto 7, presenta una lettera di approvazione al consiglio di direzione. Tale lettera di approvazione specifica l’ambito di applicazione del partenariato in termini di oggetto, attività e relativa durata nonché il contributo del richiedente all’impresa comune.

2. Il consiglio di direzione valuta la lettera di approvazione e approva o respinge la domanda.

3. I partner contributori non hanno diritto di voto in seno al consiglio di direzione di un’impresa comune.