Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2421 della Commissione del 24 ottobre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")1, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, in suini detenuti, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del suddetto regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono anche l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione4 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede, in particolare, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
In caso di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne da malattia, l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede anche l'inserimento di tale area nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, di tale regolamento di esecuzione, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza.
In caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona infetta da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Inoltre, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne da malattia, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'inserimento di tale area come zona infetta nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, di tale regolamento di esecuzione.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (Stati membri interessati). L'allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai della malattia. Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione.
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2213 della Commissione5 a seguito di cambiamenti nella situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Croazia, Germania, Grecia, Italia e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.
Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione6. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri7 dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2213, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Croazia e in Italia e in suini selvatici in Italia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni I e II in Italia e in Polonia e come zone soggette a restrizioni III in Lituania e Polonia nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è migliorata per quanto riguarda i suini selvatici e detenuti grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell'Unione.
A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
La Croazia ha informato la Commissione della conferma, in data 12 ottobre 2023, di diversi focolai di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Osijek-Baranja in una zona precedentemente indenne da malattia. L'autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona soggetta a restrizioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità competente della Croazia nella contea di Osijek-Baranja dovrebbe essere elencata nell'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Nel settembre 2023 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione Lombardia in Italia, in un'area attualmente elencata come zona di sorveglianza nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area dell'Italia attualmente elencata come zona di sorveglianza in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe essere ora elencata nel medesimo allegato come zona di protezione anziché come zona di sorveglianza; inoltre le attuali delimitazioni della zona di sorveglianza dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
L'Italia ha anche informato la Commissione della conferma, in data 5 ottobre 2023, di diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione Lombardia in una zona precedentemente indenne da malattia. L'autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la zona infetta istituita dall'autorità competente dell'Italia nella regione Lombardia dovrebbe essere elencata nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Nel settembre e nell'ottobre 2023 sono stati anche rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area dell'Italia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni II interessata da questi recenti focolai, dovrebbe essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nel medesimo allegato; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.
Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Italia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana, riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione Sardegna in Italia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero essere ora elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi. Tali zone soggette a restrizioni II dovrebbero essere ora elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree confinanti.
Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Italia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana, riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione Sardegna in Italia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero essere ora soppresse dagli elenchi di tale allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano nel corso degli ultimi dodici mesi.
Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Italia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana, riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione Sardegna in Italia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero essere ora soppresse dagli elenchi di tale allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano nel corso degli ultimi dodici mesi.
Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Polonia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana, riguardanti i suini detenuti in alcune zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della Regione Mazowieckie in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero essere ora elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia è ancora presente in suini selvatici. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero essere ora elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.
Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Polonia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana, riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della Pomerania, della regione di Łódz e della regione Mazowieckie in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero essere ora elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi. Tali zone soggette a restrizioni II dovrebbero essere ora elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree confinanti.
Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Polonia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana, riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della Pomerania e della regione di Łódz in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero essere ora soppresse dagli elenchi di tale allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano nel corso degli ultimi dodici mesi.
Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Lituana e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana, riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Lituania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone del comune distrettuale di Jurbarkas, del comune distrettuale di Molėtai, del comune di Marijampolė, del comune distrettuale di Šakiai, del comune di Kazlų Rūda, del comune distrettuale di Vilkaviškis, del comune distrettuale di Širvintos, del comune distrettuale di Ukmergė in Lituania, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia è ancora presente in suini selvatici. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero essere ora elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti per l'Italia, la Lituania e la Polonia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, mentre alcune parti delle zone soggette a restrizioni I e II relative all'Italia e alla Polonia dovrebbero essere soppresse dall'allegato I di tale regolamento. È inoltre opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni per la Croazia e l'Italia ed elencarle come zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e nuove zone infette dovrebbero essere delimitate per l'Italia ed elencate come zone infette nell'allegato II del suddetto regolamento. Poiché nell'Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni e queste nuove zone infette si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.
Infine tenuto conto della situazione epidemiologica generale della peste suina africana in Croazia, alcune aree della Croazia attualmente elencate nell'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero essere elencate in tale allegato fino al mese di novembre 2023.
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen