Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2469 della Commissione del 31 ottobre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione4 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In particolare, in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona infetta da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Inoltre, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne da malattia, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'inserimento di tale area come zona infetta nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, di tale regolamento di esecuzione.
Inoltre, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'inserimento di tale area come zona soggetta a restrizioni II nell'elenco di cui all'allegato I, parte II.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (Stati membri interessati). L'allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai della malattia. Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione.
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2421 della Commissione5 a seguito di cambiamenti nella situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Croazia, Italia e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.
Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana negli Stati membri interessati, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione6. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri7 dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2421, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la situazione epidemiologica generale della peste suina africana in Croazia non è migliorata, in quanto si sono verificati ulteriori focolai in una zona già colpita da peste suina africana, nonostante le misure di controllo delle malattie applicate da tale Stato membro conformemente alla legislazione dell'Unione.
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Il 13 luglio 2023 la Croazia aveva informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana sul suo territorio all'epoca, a seguito della conferma di un focolaio di tale malattia in un suino selvatico nella regione di Karlovac in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la Croazia ha istituito una zona infetta, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1554 della Commissione8 è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dalla Croazia in merito a tale focolaio in un suino selvatico in una zona precedentemente indenne da malattia nella regione di Karlovac di tale Stato membro. La zona infetta istituita dall'autorità competente della Croazia nella regione di Karlovac è stata inserita nell'elenco dell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1590 della Commissione9 e la decisione di esecuzione (UE) 2023/1554 è stata abrogata. Il termine di applicazione della suddetta zona soggetta a restrizioni è scaduto il 26 ottobre 2023. Dal primo focolaio del luglio 2023 si sono tuttavia verificati ulteriori focolai nella regione di Karlovac.
In considerazione della situazione epidemiologica generale della peste suina africana in Croazia e dell'epidemiologia di tale malattia, nonché tenendo conto delle norme internazionali, quali il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH, quest'area della Croazia interessata da tali focolai di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I, parti I e II, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 ed essere soppressa dall'elenco dell'allegato II, parte A, di tale regolamento di esecuzione.
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Croazia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Poiché nell'Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen