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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, e l’articolo 259, paragrafo 1,

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, in suini detenuti, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del suddetto regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

Anche il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione4 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro, l’articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede, in particolare, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni da parte dell’autorità competente di tale Stato membro, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

In caso di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede anche che tale area sia inserita nell’elenco di cui all’allegato II, parte B, di tale regolamento di esecuzione, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza.

Inoltre, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in un’area di uno Stato membro, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede che tale area sia inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte III, come zona soggetta a restrizioni III.

Inoltre gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l’istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

In caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro, l’articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede altresì l’istituzione di una zona infetta da parte dell’autorità competente di tale Stato membro, conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede inoltre che tale area sia inserita nell’elenco di cui all’allegato II, parte A, di detto regolamento di esecuzione come zona infetta.

Inoltre, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in un’area di uno Stato membro, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede che tale area sia inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte II, come zona soggetta a restrizioni II.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (Stati membri interessati). L’allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai della malattia. Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione.

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2469 della Commissione5 a seguito di cambiamenti nella situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Croazia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana negli Stati membri interessati, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione6. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri7 dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2469, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Croazia e in suini selvatici in Polonia e Svezia. Inoltre l’evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana nei suini selvatici in Polonia, al confine con la Germania, ha determinato un aumento del rischio di diffusione della peste suina africana in alcune aree della Germania attualmente non elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Inoltre dall’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2469 la situazione epidemiologica in alcune zone elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zone soggette a restrizioni I, II e III in Polonia e come zone soggette a restrizioni III in Estonia è migliorata per quanto riguarda i suini selvatici e i suini detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell’Unione.

Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Nel novembre 2023 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione della Pomerania occidentale in Polonia, in un’area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze di un’area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in tale allegato, situata nelle immediate vicinanze dell’area elencata come zona soggetta a restrizioni II interessata da questi recenti focolai, dovrebbe invece essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nel medesimo allegato; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.

Nel novembre 2023 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia, nelle immediate vicinanze di un’area della Germania attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tale area della Germania attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze dell’area della Polonia interessata da questi recenti focolai, dovrebbe pertanto essere elencata nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zona soggetta a restrizioni I.

Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Polonia e tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti in alcune zone soggette a restrizioni III, elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione di Lublino in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi tre mesi, mentre la malattia continua a essere presente nei suini selvatici. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero essere ora elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Polonia e tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II, elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone delle regioni Mazowieckie e Precarpazia in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi. Di conseguenza, tali aree elencate come zone soggette a restrizioni II dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Polonia e tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione Precarpazia in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi di tale allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano nel corso degli ultimi dodici mesi.

Infine, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall’Estonia e tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti in alcune zone soggette a restrizioni III, elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Estonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone nelle contee di Põlvamaa e Võrumaa in Estonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia continua a essere presente nei suini selvatici. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero essere ora elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

Nell’agosto 2023 l’Italia ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana sul suo territorio all’epoca, a seguito della conferma, in data 18 agosto 2023, di un focolaio di tale malattia in suini detenuti nella regione Lombardia in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, l’Italia ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di prevenire l’ulteriore diffusione di tale malattia.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/1684 della Commissione8 è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dall’Italia riguardanti la comparsa di tale focolaio in suini detenuti in una zona precedentemente indenne da malattia nella regione Lombardia di tale Stato membro. La zona soggetta a restrizioni istituita dall’autorità competente dell’Italia è stata inserita nell’elenco dell’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/5949 e la decisione di esecuzione (UE) 2023/1684 è stata abrogata. Il termine di applicazione della suddetta zona soggetta a restrizioni scadrà il 28 novembre 2023. Dal primo focolaio dell’agosto 2023 sono stati tuttavia registrati altri focolai nella regione Lombardia.

In considerazione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia e dell’epidemiologia di tale malattia, nonché tenendo conto delle norme internazionali, quali il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH, quest’area dell’Italia interessata da tali focolai di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata come zone soggette a restrizioni I e III nell’allegato I, parti I e III, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 ed essere soppressa dall’elenco dell’allegato II, parte B, di tale regolamento di esecuzione.

Nel settembre 2023 la Svezia ha informato la Commissione in merito a quella che era all’epoca la situazione della peste suina africana sul suo territorio, a seguito della conferma, in data 6 settembre 2023, di un focolaio di tale malattia in un suino selvatico nel comune di Fagersta in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la Svezia ha istituito una zona infetta, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di prevenire l’ulteriore diffusione di tale malattia.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/1778 della Commissione10 è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dalla Svezia riguardo alla comparsa di tale focolaio in un suino selvatico in una zona precedentemente indenne da malattia nel comune di Fagersta di tale Stato membro. La zona infetta istituita dall’autorità competente della Svezia nel comune di Fagersta è stata inserita nell’elenco dell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e la decisione di esecuzione (UE) 2023/1778 è stata abrogata. Il termine di applicazione della zona infetta scadrà il 6 dicembre 2023. Dal primo focolaio del settembre 2023 sono stati tuttavia registrati altri focolai nei comuni di Fagersta e Norberg.

In considerazione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Svezia e dell’epidemiologia di tale malattia, nonché tenendo conto delle norme internazionali, quali il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH, quest’area della Svezia interessata da tali focolai di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata come zone soggette a restrizioni I e II nell’allegato I, parti I e II, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 ed essere soppressa dall’elenco dell’allegato II, parte A, di tale regolamento di esecuzione.

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione ed affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Estonia, Germania, Italia, Polonia e Svezia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, mentre alcune parti di zone soggette a restrizioni I relative alla Polonia dovrebbero essere soppresse dagli elenchi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Poiché nell’Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.

Inoltre tenuto conto della situazione epidemiologica generale della peste suina africana in Croazia, alcune aree della Croazia attualmente elencate nell’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero essere elencate in tale allegato fino al mese di dicembre 2023.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen