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Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 164 e 173, l'articolo 175, terzo comma, gli articoli 176, 177 e 178, l'articolo 182, paragrafo 1, e l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Il rafforzamento della competitività e della resilienza dell'economia europea attraverso la duplice trasformazione verde e digitale è stato la bussola dell'Unione negli ultimi anni. Le transizioni verde e digitale fondate sul Green Deal europeo, istituito dalla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, dal titolo “Il Green Deal europeo”, e fondate sul programma strategico per il decennio digitale 2030 stabilito dalla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio4, stimolano la crescita e l'ammodernamento dell'economia dell'Unione, offrendo nuove opportunità commerciali e contribuendo affinché l’Unione ottenga un vantaggio competitivo nei mercati globali. Il Green Deal europeo stabilisce la tabella di marcia per rendere l'economia dell'Unione climaticamente neutra e sostenibile in modo equo e inclusivo, affrontando le sfide legate al clima e all'ambiente. Il programma strategico per il decennio digitale 2030 stabilisce una direzione chiara per la trasformazione digitale dell'Unione e per il conseguimento degli obiettivi digitali a livello di Unione entro il 2030, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, le infrastrutture digitali, la trasformazione digitale delle imprese e la digitalizzazione dei servizi pubblici.

L'industria dell'Unione ha dimostrato di essere intrinsecamente resiliente, ma occorre altresì garantirne la competitività in futuro. L'elevata inflazione, la carenza di manodopera, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, l'aumento dei tassi di interesse, l’aumento dei costi dell'energia e dei prezzi dei fattori produttivi incidono sulla competitività dell'industria dell'Unione e hanno messo in evidenza l'importanza, per l'Unione, di garantire la propria autonomia strategica e ridurre la propria dipendenza strategica dai paesi terzi in diversi settori. Tali pressioni sull'industria dell’Unione sono associate a una concorrenza forte, ma non sempre leale, in un mercato globale frammentato. L'Unione ha già presentato diverse iniziative a sostegno della sua industria, quali il piano industriale del Green Deal, delineato nella comunicazione della Commissione del 1 febbraio 2023 dal titolo «Un piano industriale del Green Deal per l’era a zero emissioni nette», un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (il «regolamento sulle materie prime critiche») , un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (il «regolamento sull'industria a zero emissioni nette») , il nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato stabilito nella comunicazione della Commissione del 17 marzo 2023 dal titolo «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» , lo strumento dell’Unione europea per la ripresa stabilito del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio5 e il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Sebbene queste soluzioni forniscano un sostegno rapido, mirato e, in alcuni casi, temporaneo, l'Unione ha bisogno di una risposta più strutturale alle esigenze di investimento delle sue industrie, per salvaguardare la coesione, creare posti di lavoro di qualità e la parità di condizioni nel mercato interno e agevolare al contempo l'accesso ai finanziamenti. L'Unione dovrebbe adoperarsi per prevenire la delocalizzazione, ritrasferire gli impianti di produzione di tecnologie critiche dai paesi terzi e attrarre nuovi impianti al fine di evitare dipendenze strategiche.

Il mercato interno ha portato notevoli vantaggi economici, sociali e politici all'intera Unione, compresi i suoi cittadini e le sue imprese. Sebbene tali vantaggi siano ampiamente riconosciuti, è imperativo continuare a trovare soluzioni per sfruttarne ulteriormente le potenzialità sociali inutilizzate. Il mercato interno deve rimanere adattabile dinanzi all'evoluzione delle dinamiche geopolitiche, ai progressi tecnologici e alle transizioni verde e digitale, promuovendo nel contempo la resilienza del sistema sanitario all'invecchiamento della popolazione e contribuendo a migliorare la competitività e la produttività a lungo termine dell'Unione.

La diffusione e l'espansione nell'Unione delle tecnologie digitali e delle innovazioni delle tecnologie deep tech, delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e delle biotecnologie saranno essenziali per ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, cogliere le opportunità e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, garantendo così la sovranità e l'autonomia strategica dell'Unione, nonché promuovendo la competitività e la sostenibilità dell'industria dell’Unione. È pertanto necessaria un'azione immediata per sostenere lo sviluppo e la fabbricazione nell'Unione di tecnologie critiche, che costituiscono le principali carenze strategiche dell'Unione. Lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche si basano sulle catene del valore composte da attori economici interconnessi, che operano a livello intersettoriale, transfrontaliero e nell'ambito di imprese di diverse dimensioni, comprese le piccole e medie imprese (PMI). Pertanto, l'Unione dovrebbe anche salvaguardare e rafforzare le catene del valore di tali tecnologie critiche e dei relativi servizi essenziali e specifici per le attività di sviluppo o fabbricazione di tali tecnologie critiche, in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e preservando l'integrità del mercato interno, e dovrebbe affrontare le attuali carenze di manodopera e di competenze in tali settori, grazie a progetti di apprendimento permanente, istruzione, formazione e apprendistati e alla creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti.

Per essere considerate critiche, è necessario che le tecnologie conferiscano al mercato interno un elemento innovativo con un potenziale significativo oppure contribuiscano a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione. Nel valutare il potenziale economico delle tecnologie critiche per il mercato interno, si dovrebbe tenere conto del fatto che le misure attuate in uno Stato membro possono avere effetti di ricaduta in altri Stati membri. Nel valutare se una tecnologia contribuisca a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione, è opportuno tenere conto dell'analisi effettuata a livello dell'Unione per individuare i rischi che possono avere effetti potenziali sull'intera Unione. La Commissione dovrebbe emanare orientamenti sui criteri in base ai quali le tecnologie nei tre settori rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere considerate critiche, nonché sulle condizioni sulla base delle quali tali tecnologie possono essere considerate tecnologie critiche, al fine di promuovere un'interpretazione comune dei progetti, delle imprese e dei settori da sostenere nell'ambito dei programmi pertinenti alla luce degli obiettivi strategici comuni dei programmi pertinenti e del presente regolamento. Inoltre, in tali orientamenti la Commissione dovrebbe chiarire il concetto di catena del valore e relativi servizi che sono critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali. Tali orientamenti non dovrebbero pregiudicare altri orientamenti relativi a programmi specifici.

È necessario sostenere le tecnologie critiche nei seguenti settori: tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie. Con innovazioni delle tecnologie deep tech si dovrebbe intendere le innovazioni che hanno il potenziale di offrire soluzioni trasformative, radicate nella scienza, nella tecnologia e nell'ingegneria d'avanguardia, comprese le innovazioni che uniscono i progressi nella sfera della fisica, della biologia e del digitale. Le tecnologie digitali dovrebbero includere, in particolare, quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, nonché i progetti multinazionali quali definiti nella decisione (UE) 2022/2481. Le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse dovrebbero includere, in particolare, le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette. Le biotecnologie dovrebbero essere intese come l'applicazione della scienza e della tecnologia agli organismi viventi, nonché a loro parti, prodotti e modelli, al fine di alterare materiali viventi o non viventi per produrre conoscenze, beni e servizi, comprese le tecnologie di cui alla definizione statistica di biotecnologia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e l'elenco dell'Unione dei medicinali critici di cui alla comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2023 dal titolo «Addressing medicine shortages in the EU» (Affrontare la carenza di medicinali nell’Unione europea) e dei loro componenti. I progetti riconosciuti strategici conformemente al regolamento sull'industria a zero emissioni nette, qualora tali progetti soddisfino i criteri di resilienza e competitività definiti nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e nel regolamento sulle materie prime critiche dovrebbero essere automaticamente considerati atti a contribuire agli obiettivi del presente regolamento. Le tecnologie digitali e l’innovazione delle tecnologie deep tech, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie che sono oggetto di un importante progetto di comune interesse europeo (important project of common European interest - IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), dovrebbero essere considerate critiche e i singoli progetti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale IPCEI dovrebbero essere ammissibili al finanziamento, conformemente alle norme del programma pertinente, nella misura in cui il deficit di finanziamento individuato e i costi ammissibili non siano stati ancora completamente coperti.

Non sarà possibile rafforzare la capacità di sviluppo e di fabbricazione di tecnologie nell'Unione senza un'ampia forza lavoro altamente qualificata. Le carenze di manodopera e di competenze, che si sono tuttavia acutizzate in tutti i settori, compresi quelli considerati fondamentali per le transizioni verde e digitale, dovrebbero aumentare ulteriormente alla luce dei cambiamenti demografici e compromettere la diffusione delle tecnologie nei pertinenti settori individuati a norma del presente regolamento. È pertanto necessario promuovere la partecipazione nel mercato del lavoro di un maggior numero di persone per i settori pertinenti, in particolare attraverso investimenti nella formazione e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, il miglioramento delle competenze pertinenti, e la creazione di posti di lavoro di qualità e di apprendistati per i giovani e le persone svantaggiate che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo. Tale sostegno andrà a integrare una serie di altre azioni che mirano a soddisfare il fabbisogno di competenze che deriva dalle transizioni verde e digitale, descritte nell'agenda per le competenze dell'UE stabilita nella comunicazione della Commissione dell’1 luglio 2020 dal titolo “Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza” Tali azioni svolgono un ruolo importante nel promuovere ulteriormente una mentalità basata sul miglioramento delle competenze e sulla riqualificazione, nel promuovere la competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI, e nel contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità al fine di realizzare appieno il potenziale delle transizioni verde e digitale in modo socialmente equo, inclusivo e giusto.

L'entità degli investimenti necessari per le transizioni verde e digitale richiede la piena mobilitazione dei finanziamenti disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione esistenti, compresi quelli che prevedono una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento e di investimento e l'attuazione di strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto. Tali finanziamenti dovrebbero essere impiegati in modo più flessibile, al fine di fornire un sostegno tempestivo e mirato alle tecnologie critiche nei settori strategici. Una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) dovrebbe pertanto essere istituita al fine di aiutare a fornire una risposta alle esigenze di investimento dell'Unione, contribuendo a convogliare meglio gli attuali fondi dell'Unione verso investimenti critici, anche in progetti a livello dell'intera Unione e transfrontalieri, che mirano a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in settori strategici, preservando nel contempo condizioni di parità nel mercato interno, salvaguardando la coesione e che mirano a raggiungere una distribuzione geograficamente equilibrata dei progetti finanziati nell'ambito di STEP conformemente ai rispettivi mandati di programma.

Nell'attuare i programmi e le attività di cui al presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere e dare la priorità ai progetti nei distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette, come definiti dal regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e ai progetti nei territori inclusi nei piani territoriali per una transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo dal 2015 al 2017.

La STEP dovrebbe mobilitare le risorse nell'ambito dei programmi dell'Unione esistenti, tra cui InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio8, Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio9, il Fondo europeo per la difesa, istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio10, e il Fondo per l'innovazione, istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione, istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio12, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio13, il Fondo per una transizione giusta (JTF), istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio14, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio15, il programma UE per la salute (EU4Health), istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio16, e il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio17. Le risorse mobilitate nell’ambito di tali programmi dell’Unione dovrebbero essere accompagnate da finanziamenti supplementari di 1,5 miliardi di EUR per il Fondo europeo per la difesa, da destinare a progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP.

Dovrebbe essere assegnato un marchio di sovranità ai progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e sia conforme ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e assegnazione, previsti da inviti a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa, del Fondo europeo per la difesa del Fondo per l'innovazione, del programma UE per la salute (EU4Health) o del programma Europa digitale, indipendentemente dal fatto che il progetto abbia ricevuto finanziamenti nell'ambito di uno di tali strumenti. Tali requisiti minimi di qualità sono stabiliti nell'ottica di individuare i progetti di qualità elevata. Il marchio di sovranità dovrebbe essere assegnato in linea con gli specifici criteri di ammissibilità definiti negli inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi interessati, che possono includere limitazioni geografiche, se del caso e se previsto nei rispettivi atti legislativi che disciplinano tali programmi. Nel preparare l'ambito di applicazione degli inviti a presentare proposte cui potrebbe essere assegnato un marchio di sovranità, la Commissione dovrebbe prevedere, se del caso, l'obbligo di indicare in che modo si prevede che le proposte di progetti contribuiscano al rafforzamento e alla strutturazione delle reti locali di attori industriali e alla creazione di posti di lavoro. Ove possibile e opportuno, tali inviti a presentare proposte dovrebbero essere costantemente aperti. Il marchio di sovranità dovrebbe essere utilizzato come marchio di qualità per aiutare i progetti ad attrarre investimenti pubblici e privati certificandone il contributo agli obiettivi STEP. Il marchio di sovranità dovrebbe promuovere inoltre un migliore accesso ai finanziamenti dell'Unione, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione. Occorre inoltre incoraggiare gli Stati membri a tenere conto del marchio di sovranità nel momento in cui concedono un sostegno finanziario mediante i loro programmi.

A tal fine dovrebbe essere possibile basarsi sulle valutazioni effettuate per altri programmi dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio18, così da ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari dei fondi dell'Unione e incoraggiare gli investimenti in tecnologie prioritarie. A condizione che si conformino alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di includere progetti cui è stato assegnato il marchio di sovranità nel rivedere i loro piani per la ripresa e la resilienza e dovrebbero essere in grado di considerare la possibilità di includere progetti nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo della loro quota del Fondo per la modernizzazione stabilito dalla direttiva 2003/87/CE. Il marchio di sovranità dovrebbe inoltre essere preso in considerazione dalla Commissione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al Trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE (“statuto della BEI”) e della verifica della conformità di cui al regolamento (UE) 2021/523. I partner esecutivi dovrebbero inoltre esaminare i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità ove rientrino nel loro ambito geografico e di attività, conformemente a tale regolamento. Le autorità responsabili dei programmi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di sostenere progetti strategici riconosciuti in conformità del regolamento sull'industria a zero emissioni nette e del regolamento sulle materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e per i quali potrebbero applicarsi norme sul finanziamento cumulativo.

La STEP dovrebbe essere attuata in modo effettivo, efficiente, equo e trasparente. In tale ottica, la Commissione dovrebbe essere responsabile dell'assegnazione e della promozione del marchio di sovranità, della gestione di un nuovo sito web accessibile al pubblico (“portale sulla sovranità”) e dell'interazione con le autorità competenti e i portatori di interessi pertinenti per il conseguimento degli obiettivi STEP. La Commissione dovrebbe inoltre promuovere l'uniformità, la coerenza, la sinergia e la complementarità tra i programmi dell'Unione per sostenere i progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP.

Il portale della sovranità dovrebbe essere creato dalla Commissione per fornire informazioni sul sostegno disponibile per i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi STEP. Per rispondere alle esigenze di imprese e promotori di progetti alla ricerca di fondi per progetti STEP nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'Unione, il portale della sovranità dovrebbe mostrare, in modo accessibile e facilmente consultabile, le opportunità di finanziamento per gli investimenti STEP disponibili a titolo del bilancio dell'Unione. Dovrebbe includere informazioni sui programmi a gestione diretta dell'Unione, quali Orizzonte Europa, , il Fondo europeo per la difesa, il Fondo per l'innovazione, il programma UE per la salute (EU4Health), il programma Europa digitale e altre fonti di finanziamento dell'Unione, quali InvestEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il FESR il Fondo di coesione, il FSE+ e il JTF. Il portale della sovranità dovrebbe inoltre contribuire ad aumentare la visibilità degli investimenti STEP presso gli investitori indicando i progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità. Il portale della sovranità dovrebbe altresì fornire un elenco di autorità nazionali competenti che fungono da punti di contatto per l'attuazione di STEP a livello nazionale. La Commissione dovrebbe garantire che il portale della sovranità sia complementare a piattaforme analoghe ed evitare un eccesso di regolamentazione e oneri amministrativi.

La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione degli obiettivi STEP per seguire i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione. Tale monitoraggio dovrebbe essere effettuato in modo tale da essere mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito della STEP onde evitare un eccesso di regolamentazione e oneri amministrativi, in particolare per i beneficiari dei finanziamenti. Al fine di assicurare l'assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini dell'Unione, la Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi STEP nell'ambito dei programmi, alla spesa complessiva di STEP disaggregata per programma, e alla performance di STEP sulla base degli indicatori di prestazione di cui a tali programmi. Se disponibili, dovrebbero essere fornite informazioni sul contributo qualitativo e quantitativo della piattaforma ai progetti transfrontalieri e ai progetti realizzati da ciascuno Stato membro.

Sebbene si fondi sulla riprogrammazione e sul rafforzamento dei programmi esistenti per sostenere investimenti strategici e per ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, la STEP costituisce anche un importante elemento per verificare la fattibilità e la preparazione di eventuali nuovi interventi al fine di sostenere la sovranità e la competitività in settori strategici e di rafforzare la politica industriale dell'Unione. La STEP dovrebbe in particolare servire da base per considerare eventuali azioni simili, come un Fondo per la sovranità europea.

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia del presente regolamento, in cui dovrebbe esaminare la pertinenza delle azioni intraprese a norma del presente regolamento al fine di ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e di rafforzare la sua autonomia. Nella valutazione intermedia si dovrebbe inoltre valutare la fattibilità di un ampliamento del portale della sovranità inteso a riunire in un unico portale tutti i siti web esistenti disponibili al pubblico e a fornire informazioni sui programmi dell'Unione in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta come pure la fattibilità di creare un simulatore rapido per fornire ai promotori di progetti orientamenti sui programmi e sui fondi dell'Unione per i quali il loro progetto specifico potrebbe essere ammissibile.

Il Fondo per l'innovazione sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Il Fondo per l’innovazione sarà pertanto essenziale per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tecnologie pulite critiche ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Nell'elaborazione e nell'attuazione di inviti a presentare proposte o di procedure competitive nel quadro del Fondo per l'innovazione, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione i progetti riconosciuti come strategici in conformità del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, che sono considerati idonei a contribuire agli obiettivi STEP.

Al fine di ampliare le possibilità di sostegno per gli investimenti volti a rafforzare lo sviluppo industriale e le catene del valore nei settori strategici, è opportuno estendere l'ambito di intervento del FESR prevedendo al suo interno nuovi obiettivi specifici, fatte salve le norme in materia di ammissibilità delle spese e di spesa per il clima di cui al regolamento (UE) 2021/1058 e al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio19. Nei settori strategici dovrebbe inoltre essere possibile sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione alle PMI, che possano coadiuvare in modo sostanziale lo sviluppo delle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché di quelle più sviluppate degli Stati membri con PIL pro capite inferiore alla media UE-27. Le autorità di gestione sono incoraggiate a promuovere la collaborazione tra le grandi imprese e le PMI locali, le catene di approvvigionamento e gli ecosistemi tecnologici e di innovazione. Ciò consentirebbe di accrescere la capacità complessiva dell'Europa di rafforzare la propria posizione in questi settori fornendo accesso a tutti gli Stati membri a tali investimenti, contrastando così il rischio di un aumento delle disparità. Le risorse programmate per questi nuovi obiettivi specifici dovrebbero limitarsi a un massimo del 20 % della dotazione nazionale iniziale del FESR, conformemente al regolamento (UE) 2021/1060.

Al fine di mantenere un elevato livello di ambizione per il conseguimento degli obiettivi climatici nella politica di coesione, consentendo al contempo la flessibilità tra il Fondo di coesione e il FESR, l'importo del contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima che supera il 37 % della sua dotazione totale dovrebbe poter essere preso in considerazione nel calcolo del contributo del FESR all'azione per il clima da un lato e l'importo del contributo del FESR all'azione per il clima che supera il 30 % della sua dotazione totale dovrebbe poter essere preso in considerazione nel calcolo del contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima dall’altro lato.

L'ambito di intervento del JTF dovrebbe essere esteso anche agli investimenti nelle tecnologie contemplate dal presente regolamento e all’affrontare le carenze di manodopera e di competenze che sono necessarie a realizzare tali investimenti, che contribuiscono agli obiettivi STEP effettuati dalle grandi imprese, pur mantenendo una particolare attenzione alle PMI, a condizione che tali investimenti siano compatibili con il contributo previsto alla transizione verso la neutralità climatica stabilito nei piani territoriali per una transizione giusta conformemente al regolamento (UE) 2021/1056. Per fornire sostegno a tali investimenti non dovrebbe essere necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario atta a giustificare l'investimento dal punto di vista della creazione di posti di lavoro. Nell'ambito del sostegno alle imprese diverse dalle PMI, è opportuno prendere in considerazione anche gli investimenti che contribuiscono alla creazione di apprendistati e posti di lavoro o all'offerta di istruzione o formazione per l'acquisizione di nuove competenze.

Il FSE+, che è il principale fondo dell'Unione per gli investimenti nelle persone, fornisce un contributo fondamentale per promuovere lo sviluppo di competenze. Al fine di agevolare l'impiego del FSE+ per gli obiettivi STEP, dovrebbe essere possibile utilizzare il FSE+ per coprire investimenti volti a conseguire una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro.

Al fine di contribuire ad accelerare gli investimenti e fornire liquidità immediata per gli investimenti a sostegno degli obiettivi STEP nell'ambito del FESR, del FSE+ e del JTF, dovrebbe essere messo a disposizione un importo supplementare di prefinanziamento eccezionale sotto forma di pagamento una tantum in relazione alle priorità dedicate a tali investimenti. Il prefinanziamento supplementare dovrebbe applicarsi all'intera dotazione del JTF, data la necessità di accelerarne l'attuazione e la forte pertinenza del JTF nel fornire sostegno agli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi STEP. Le norme applicabili a tali importi di prefinanziamento eccezionale dovrebbero essere coerenti con le norme applicabili al prefinanziamento stabilite dal regolamento (UE) 2021/1060. Inoltre, onde incentivare ulteriormente la diffusione di tali investimenti e garantirne un'attuazione più rapida, dovrebbe essere prevista la possibilità di portare il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione al 100 % per le priorità STEP. Nell'attuazione degli obiettivi STEP, le autorità di gestione dovrebbero essere incoraggiate ad applicare determinati criteri sociali e a promuovere risultati sociali positivi, come la creazione di apprendistati e di posti di lavoro di qualità per i giovani svantaggiati, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo, l'impiego dei criteri di aggiudicazione sociali di cui alle direttive 2014/23/UE20, 2014/24/UE21 e 2014/25/UE22 del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora un progetto sia attuato da un organismo soggetto a tali direttive e ad applicare il pagamento dei salari applicabili stabiliti mediante contrattazione collettiva.

Il regolamento (UE) 2021/1060 dovrebbe essere modificato affinché i progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità possano beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti dell'Unione, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione. A tal fine, le autorità di gestione dovrebbero poter concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente per le operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e per garantire uno sviluppo tempestivo di STEP, dovrebbe essere possibile, in deroga alle norme applicabili, escludere dalla revisione intermedia del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF di cui al regolamento (UE) 2021/1060 le priorità che sono state incluse in relazione agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP. Tali modifiche del programma dovrebbero poter comportare l'assegnazione definitiva della totalità o di parte dell'importo di flessibilità per gli anni 2026 e 2027. La Commissione dovrebbe approvare le modifiche del programma riguardanti esclusivamente l'introduzione di priorità che contribuiscono agli obiettivi STEP e che sono presentate entro il 31 agosto 2024, entro due mesi dalla loro presentazione da parte di uno Stato membro. Inoltre, dovrebbe essere possibile anche introdurre eventuali modifiche corrispondenti negli accordi di partenariato di cui al regolamento (UE) 2021/1060 e ottenere la loro approvazione da parte della Commissione in tempi rapidi.

Negli ultimi anni il quadro normativo per l'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 è stato adattato per offrire agli Stati membri e alle regioni maggiore flessibilità in termini di norme di attuazione e maggiore liquidità per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tali misure, introdotte alla fine del periodo di programmazione, richiedono tempo e risorse amministrative sufficienti per essere pienamente sfruttate e attuate, in particolare nel momento in cui gli Stati membri concentrano risorse sulla revisione dei programmi operativi 2021-2027 collegati agli obiettivi STEP. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità del programma e di evitare eventuali perdite di fondi al momento della chiusura per motivi puramente amministrativi, i termini per la chiusura amministrativa dei programmi del periodo 2014 - 2020 nei regolamenti (UE) n. 1303/201323 e (UE) n. 223/201424 dovrebbero essere prorogati. Più specificamente, il termine per la presentazione della domanda finale di pagamento dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Inoltre, anche il termine per la presentazione dei documenti di chiusura dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Nel contesto di questa modifica, è opportuno chiarire che la distribuzione di prodotti alimentari e materiali acquistati fino al termine del periodo di ammissibilità (fine del 2023) dovrebbe poter continuare dopo tale data. Al fine di garantire una corretta esecuzione del bilancio dell'Unione e il rispetto dei massimali di pagamento, i pagamenti da effettuare nel 2025 dovrebbero essere limitati per ciascun programma all'1 % delle dotazioni finanziarie provenienti dalle risorse del quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027, stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio25. Gli importi dovuti che superano il massimale dell'1 % degli stanziamenti del programma per ciascun fondo per il 2025 non dovrebbero essere versati nel 2025 né negli anni successivi, ma sarebbero utilizzati esclusivamente per la liquidazione dei prefinanziamenti. Gli importi non utilizzati dovrebbero essere disimpegnati conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 al momento della chiusura. Al fine di garantire che le regioni ultraperiferiche possano beneficiare appieno del sostegno a titolo dei fondi di cui al presente regolamento, occorre chiarire che, ai fini della flessibilità prevista dal regolamento (UE) n. 1303/2013, le dotazioni speciali supplementari per le regioni ultraperiferiche dovrebbero essere considerate parte della dotazione del FESR per la stessa categoria di regioni a cui appartiene la regione ultraperiferica interessata. Nonostante le diverse regole di ammissibilità applicabili alla dotazione speciale supplementare, dovrebbe anche essere possibile applicare tale flessibilità tra la dotazione speciale supplementare e altre dotazioni del FESR per la stessa categoria di regioni nell'ambito di un programma.

Le flessibilità previste per il periodo di programmazione 2014 - 2020 hanno aiutato gli Stati membri a rispondere alla crisi e a operare per la ripresa e a far fronte all'ulteriore pressione sui bilanci pubblici causata dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Al fine di consentire agli Stati membri di far fronte a una pressione costante sui bilanci, in linea con la possibilità prevista dal regolamento (UE) n. 1303/2013, la proroga della possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento dell'Unione del 100 % ai programmi di coesione dovrebbe essere prevista retroattivamente per il periodo contabile finale dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, qualora uno Stato membro notifichi alla Commissione prima della trasmissione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale, in conformità degli stanziamenti di bilancio e in subordine ai fondi disponibili.

InvestEU è il programma faro dell'Unione volto a stimolare gli investimenti, in particolare a favore della transizione verde e digitale, fornendo finanziamenti guidati dalla domanda, anche attraverso meccanismi di finanziamento misto, e assistenza tecnica. Tale approccio contribuisce ad attrarre ulteriori capitali pubblici e privati negli attuali ambiti di intervento. Onde garantire il pieno assorbimento dei fondi disponibili, e a condizione che i partner esecutivi non dispongano di capacità sufficienti per assorbire il 25 % della garanzia dell'UE prevista dal regolamento (UE) 2021/523 ad essi destinata, la Commissione dovrebbe poter concedere al gruppo BEI più del 75 % della garanzia dell'UE. In tale contesto, la Commissione dovrebbe incoraggiare e assistere i partner esecutivi diversi dal gruppo BEI ad assorbire integralmente i finanziamenti a loro disposizione. Gli Stati membri sono invitati a contribuire al comparto degli Stati membri di InvestEU onde sostenere prodotti finanziari in linea con gli obiettivi STEP negli attuali ambiti di intervento, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri dovrebbero poter includere, quale misura nei loro piani per la ripresa e la resilienza, un contributo in contanti per il comparto degli Stati membri di InvestEU a sostegno degli obiettivi STEP negli attuali ambiti di intervento. Tale contributo supplementare a sostegno degli obiettivi STEP potrebbe arrivare fino al 6 % della dotazione finanziaria totale dei loro piani per la ripresa e la resilienza destinata al comparto degli Stati membri di InvestEU. È inoltre opportuno introdurre una maggiore flessibilità e chiarimenti per perseguire meglio gli obiettivi STEP. Per i progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP, occorre compiere i massimi sforzi per garantire che, alla fine del periodo di investimento, sia coperta una vasta gamma di settori e regioni e sia evitata un’eccessiva concentrazione settoriale o geografica.

Orizzonte Europa è il principale programma di finanziamento dell'Unione per la ricerca e l'innovazione e il suo Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) fornisce sostegno in particolare alle innovazioni in grado di essere pionieristiche e dirompenti con potenziale di espansione che potrebbero essere troppo rischiose per gli investitori privati. È opportuno prevedere una maggiore flessibilità nell'ambito di Orizzonte Europa, in modo che l'Acceleratore del CEI possa fornire sostegno sotto forma di solo capitale proprio alle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, come pure alle piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, intente a realizzare innovazioni, in particolare a quelle che lavorano alle tecnologie sostenute dalla STEP, a prescindere dall'eventualità che abbiano precedentemente ricevuto altri tipi di sostegno dall'Acceleratore del CEI. L'attuazione dello strumento finanziario che, nell’ambito dell’Acceleratore del CEI, mette a disposizione investimenti sotto forma di capitale o altra forma rimborsabile (“Fondo CEI”) è attualmente limitata a un importo di investimento massimo di 15 milioni di EUR, tranne in casi eccezionali, e non permette cicli di finanziamento successivi o importi di investimento più elevati. La fornitura di sostegno sotto forma di solo capitale proprio per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario consentirebbe di colmare l'attuale carenza del mercato, in particolare per un fabbisogno di investimenti compreso tra 15 e 50 milioni di EUR. Inoltre, l'esperienza ha dimostrato che gli importi impegnati per il progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio26, non sono pienamente utilizzati. Il regolamento (UE) 2021/695 dovrebbe essere modificato anche per tenere conto dell'aumento della dotazione per il Fondo europeo per la difesa.

Il CEI svolge un ruolo fondamentale nell'offrire finanziamenti iniziali alle start-up e alle piccole imprese a media capitalizzazione in rapida crescita. Grazie alle sue conoscenze specialistiche, il CEI si trova in una posizione ideale per migliorare le opportunità di finanziamento per le imprese alla ricerca di capitali al fine di espandersi al di là della fase iniziale di innovazione. Alla luce del ruolo centrale svolto dal Fondo CEI per il successo di STEP, è opportuno chiarire le disposizioni legislative relative al funzionamento del CEI.

Il Fondo europeo per la difesa è il principale programma volto a migliorare la competitività, l'innovazione, l'efficienza e l'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione, contribuendo in tal modo all'autonomia strategica aperta dell'Unione. Lo sviluppo di capacità di difesa è cruciale in quanto sostiene la capacità e l'autonomia dell'industria dell’Unione in termini di sviluppo di prodotti per la difesa, nonché l'indipendenza degli Stati membri in quanto utilizzatori finali di tali prodotti. È pertanto opportuno che una dotazione supplementare sia messa a disposizione per il sostegno di progetti che contribuiscono allo sviluppo di applicazioni nel settore della difesa rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la sovranità e la sicurezza dell’Unione, accelerare le transizioni verde e digitale dell'Unione, migliorarne la competitività e ridurre le sue dipendenze strategiche, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1. Step

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Strategic Technologies for Europe Platform - «STEP») a sostegno delle tecnologie strategiche critiche ed emergenti e delle rispettive catene di approvvigionamento in settori pertinenti.

2. Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi STEP, l'importo del sostegno finanziario disponibile nell'ambito di STEP e le norme per l'attuazione del marchio di sovranità e del portale della sovranità come pure per la rendicontazione rispetto agli obiettivi STEP.

Art. 2 Obiettivi STEP

1. Al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dell'Unione, ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione in settori strategici, potenziare la competitività dell'Unione rafforzando la sua resilienza e produttività attraverso la mobilitazione di finanziamenti, favorire condizioni di parità nel mercato interno, promuovere la partecipazione transfrontaliera, anche delle PMI, rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e le regioni, nonché promuovere un accesso inclusivo a posti di lavoro attraenti e di qualità investendo nelle competenze del futuro e adattando la sua base economica, industriale e tecnologica alle transizioni verde e digitale, la STEP persegue gli obiettivi seguenti:

  1. a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'Unione, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore di cui al paragrafo 3, nei settori seguenti:

    1. i) le tecnologie digitali, incluse quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, i progetti multinazionali, quali definiti all'articolo 2, punto 2), della decisione (UE) 2022/2481, e l'innovazione delle tecnologie deep tech;

    2. ii) le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;

    3. iii) le biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici, e i loro componenti;

    4. iv) le tecnologie di difesa;

  2. b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno dell'obiettivo di cui alla lettera a), in particolare attraverso progetti di apprendimento permanente, di istruzione e formazione, comprese le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette istituite a norma delle disposizioni pertinenti del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e in stretta cooperazione con le parti sociali e le iniziative di istruzione e formazione già esistenti.

2. Le tecnologie di cui al paragrafo 1, lettera a), sono considerate critiche se soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

  1. a) apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico;

  2. b) contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze e le vulnerabilità strategiche dell’Unione.

3.

La catena del valore per lo sviluppo e la fabbricazione delle tecnologie critiche di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, fa riferimento ai prodotti finali, nonché ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti e alle materie prime critiche di cui ad un allegato l del regolamento (UE sulle materie prime critiche, nonché ai relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, la catena del valore per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'industria a zero emissioni nette e le tecnologie di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente articolo si riferisce ai prodotti finali, nonché ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti finali, quali definiti nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette, nonché ai relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali.

4. I progetti strategici riconosciuti in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e conformi ai criteri relativi a resilienza o competitività, sono considerati progetti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii).

5. I progetti strategici riconosciuti in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento sulle materie prime critiche, sono considerati progetti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui al paragrafo 1, lettera a).

6. Qualora un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE riguardi uno dei settori tecnologici di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, le tecnologie pertinenti sono considerate critiche.

7. Entro il 2 maggio 2024, la Commissione emana orientamenti sulle modalità con cui le tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo possono essere considerate critiche e su come possono essere soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 2 del presente articolo. Inoltre, in tali orientamenti la Commissione chiarisce il concetto di catena del valore e relativi servizi essenziali e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione dei prodotti finali di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Entro il 24 febbraio 2026, la Commissione aggiorna gli orientamenti in modo da includere il settore di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv). Se del caso, gli orientamenti sono riesaminati alla luce della relazione di valutazione intermedia di cui all’articolo 8.

Art. 3 Sostegno finanziario

1. Il sostegno finanziario per l'attuazione della STEP è fornito dai programmi esistenti dell'Unione.

2. Al fine di rafforzare la capacità di conseguire gli obiettivi STEP, l'attuazione della STEP è sostenuta mediante un importo di 1500000000 EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/697. Tale importo è eseguito conformemente a tale regolamento ed è utilizzato allo scopo di conseguire gli obiettivi STEP.

Art. 4 Marchio di sovranità e finanziamento combinato e cumulativo

1. La Commissione assegna un marchio di sovranità a qualsiasi progetto che contribuisca a uno degli obiettivi STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e sia conforme ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e assegnazione, previsti da un invito a presentare proposte a norma dei regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione27.

2. Un invito a presentare proposte di cui al paragrafo 1 può includere limitazioni geografiche e, se del caso, conformemente alla pertinente legislazione settoriale dell’Unione, include obblighi in materia di rispetto delle condizioni di lavoro e di impiego ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dei contratti collettivi applicabili.

3. Il marchio di sovranità è utilizzato come marchio di qualità, in particolare al fine di:

  1. a) beneficiare del sostegno per il progetto nell'ambito di un altro programma dell'Unione, conformemente alle norme applicabili a tale programma; o

  2. b) finanziare il progetto mediante un finanziamento cumulativo o combinato con un altro strumento dell'Unione, in conformità delle norme applicabili a tali strumenti.

4. In sede di revisione dei loro piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, considerano prioritari i quei progetti ai quali sia stato assegnato il marchio di sovranità a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo delle rispettive quote del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono considerare prioritari quei progetti relativi a tecnologie critiche pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse ai quali sia stato assegnato il marchio di sovranità conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Inoltre gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno nazionale ai progetti a cui sia stato assegnato il marchio di sovranità che contribuiscano all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento.

6. Conformemente al regolamento (UE) 2021/523, il marchio di sovranità è tenuto in considerazione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI e della verifica della conformità di cui all'articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento. Inoltre, i partner esecutivi esaminano tempestivamente i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/523.

7. I progetti strategici riconosciuti conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento sull'industria a zero emissioni nette] e al regolamento sulle materie prime critiche, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 e che beneficiano di un contributo a titolo dei programmi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, possono anche ricevere un contributo da qualsiasi altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, a condizione che i contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito al progetto strategico si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili del progetto strategico. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

8. L’assegnazione di un marchio di sovranità e l'erogazione del finanziamento cumulativo non pregiudicano le norme applicabili in materia di aiuti di Stato né gli obblighi internazionali dell'Unione.

9. Il marchio di sovranità è valido per il periodo di attuazione del progetto a cui è stato assegnato e cessa di essere valido se tale progetto non ha avuto inizio entro cinque anni dall'assegnazione o se il progetto è stato trasferito al di fuori dell'Unione.

Art. 5 Attuazione di STEP

Ai fini dell'attuazione di STEP, la Commissione, in particolare:

  1. a) promuove il marchio di sovranità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, segnatamente per migliorare la visibilità dei progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità e dei progetti che hanno ricevuto finanziamenti nell’ambito di FESR, Fondo di coesione, FSE+ o JTF;

  2. b) istituisce e gestisce il portale della sovranità di cui all'articolo 6, in particolare avvicinando tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione ai potenziali beneficiari e migliorando la trasparenza nei confronti dei cittadini dell'Unione;

  3. c) mantiene i contatti con le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, e con altri portatori di interessi pertinenti, al fine di coordinare e scambiare informazioni sulle esigenze finanziarie, sulle strozzature esistenti e sulle migliori pratiche in materia di accesso ai finanziamenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

  4. d) promuove contatti tra i settori delle tecnologie di cui all'articolo 2, facendo particolare ricorso alle alleanze, alle reti e alle strutture industriali esistenti, come la piattaforma europea per l'industria a zero emissioni nette istituita dal regolamento sull'industria a zero emissioni nette e il comitato europeo per le materie prime critiche istituito dal regolamento sulle materie prime critiche;

  5. e) promuove l'uniformità, la coerenza, la sinergia e la complementarità tra i programmi dell'Unione per sostenere gli obiettivi STEP.

Art. 6 Portale della sovranità

1. La Commissione crea un apposito sito web accessibile al pubblico («portale della sovranità»), che fornisce informazioni sulle opportunità di finanziamento per i progetti connessi a STEP e che migliora la visibilità di tali progetti, in particolare visualizzando le informazioni seguenti:

  1. a) le informazioni sui programmi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento e sui bandi di gara e inviti a presentare proposte in corso e futuri collegati agli obiettivi STEP nell'ambito di tali rispettivi programmi;

  2. b) i dettagli dei progetti che hanno assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4;

  3. c) i dettagli dei progetti che sono stati riconosciuti come strategici ai sensi del regolamento sull'industria a zero emissioni nette e del regolamento sulle materie prime critiche, nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente regolamento;

  4. d) i dettagli dei progetti che sostengono gli obiettivi STEP e che sono stati selezionati per ricevere sostegno a norma dl FESR, Fondo di coesione, FSE+ o JTF, nella misura in cui sono stati comunicati alla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

  5. e) i contatti delle autorità nazionali competenti designate a norma del paragrafo 5.

2. Sul portale della sovranità figurano anche informazioni sull'attuazione di STEP e informazioni sulle spese di bilancio dell'Unione di cui all'articolo 7, come pure informazioni sugli indicatori di prestazione definiti nell'ambito dei rispettivi programmi.

3. Il portale della sovranità è avviato il 1o marzo 2024 ed è aggiornato periodicamente dalla Commissione.

4. Entro il 2o juuni 2024, ogni Stato membro designa un'autorità nazionale competente che funge da suo principale punto di contatto per l'attuazione di STEP.

5. Se disponibili, le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo comunicano alla Commissione i dettagli dei progetti che sostengono gli obiettivi STEP e che sono stati selezionati per ricevere sostegno a norma di FESR, Fondo di coesione, FSE+ e JTF della Commissione affinché figurino sul portale della sovranità.

Art. 7 Monitoraggio e relazioni annuali

1. La Commissione monitora l'attuazione di STEP e misura il conseguimento degli obiettivi STEP, sulla base dei quadri di monitoraggio dei programmi dell’Unione di cui all’articolo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito di STEP.

2. La Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività svolte nell'ambito di STEP. A tal fine, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione contribuiscono ai dati per il monitoraggio sulla base degli obblighi di comunicazione esistenti, ove necessario e in modo proporzionato.

3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione di STEP e la rende disponibile al pubblico.

4. La relazione annuale contiene informazioni consolidate sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi STEP nell'ambito di ciascuno dei programmi di cui all’articolo 3, ivi incluse, ove disponibili, informazioni qualitative e quantitative sul sostegno di STEP per ciascuno Stato membro e sui progetti transfrontalieri.

5. La relazione annuale comprende inoltre le informazioni seguenti:

  1. a) la spesa complessiva di STEP disaggregata per il programma;

  2. b) la performance di STEP sulla base degli indicatori di prestazione definiti nei rispettivi programmi;

  3. c) una panoramica del contributo di STEP agli obiettivi strategici dell'Unione volti a garantire la competitività a lungo termine;

  4. d) un'analisi della distribuzione geografica e tecnologica dei progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità.

Art. 8 Valutazione di STEP

1. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia sull'attuazione di STEP allo scopo di fornire informazioni in vista dei futuri processi decisionali.

2.

La relazione di valutazione intermedia esamina in particolare in quale misura gli obiettivi STEP sono stati conseguiti, l'efficienza nell'uso delle risorse e il suo valore aggiunto europeo.

La relazione di valutazione intermedia:

  1. a) fornisce inoltre una panoramica delle regioni dell'Unione per le quali i programmi di coesione sono stati modificati conformemente al principio di partenariato;

  2. b) valuta la pertinenza degli obiettivi e delle azioni di STEP, comprese le tecnologie critiche sostenute mediante STEP;

  3. c) valuta la fattibilità di fornire informazioni sui programmi dell'Unione attraverso un portale unico dell'Unione, al fine di avvicinare tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione ai potenziali beneficiari e migliorare la trasparenza nei confronti dei cittadini dell'Unione; e

  4. d) valuta la fattibilità di istituire un simulatore per fornire ai promotori di progetti, in particolare alle PMI, orientamenti sulle opportunità di finanziamento dell'Unione nell'ambito delle quali il loro progetto specifico può essere ammissibile.

3. Ove opportuno, la relazione di valutazione intermedia è accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento al fine di ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e rafforzare la politica industriale dell'Unione, garantendo nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno, evitando distorsioni del mercato e creando condizioni di parità nell'Unione, o da proposte legislative relative ad altre iniziative che perseguono obiettivi analoghi.

4. Al termine dell'attuazione dei programmi dell'Unione che sostengono STEP a livello finanziario, ma non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull'attuazione di STEP, basandosi su tutti gli elementi inclusi nella relazione di valutazione intermedia e fornendo una sintesi degli elementi contenuti nelle relazioni annuali di cui all'articolo 7.

Capo 2. Modifiche

Art. 9 Modifiche della direttiva 2003/87/CE

All’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, dopo il quinto comma è inserito il comma seguente: «Nell'elaborazione e nell'attuazione di inviti a presentare proposte o di procedure competitive nel quadro del Fondo per l'innovazione, la Commissione prende in considerazione i progetti strategici riconosciuti conformemente al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette, che sono considerati idonei a contribuire agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio28. Gli Stati membri valutano la possibilità di fornire sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione, istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio29, e del Fondo per una transizione giusta, istituito dal regolamento (UE) 2021/1056, a progetti realizzati sul loro territorio nel contesto dei meccanismi finanziari messi a punto nell'ambito del Fondo per l'innovazione, come il regime di "vendita all'asta come servizio».

Art. 10 Modifiche del regolamento (UE) 2021/1058

Il regolamento (UE) 2021/1058 è così modificato:

  1. 1) l'articolo 3 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il punto seguente: «vi) sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio30

    2. b) al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il punto seguente: «ix) sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/795.»;

    3. c) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico e sono limitate a un massimo del 20 % della dotazione iniziale nazionale del FESR. La Commissione versa il 30 % della dotazione alle priorità di cui al primo comma del presente paragrafo come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio31. Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2025. Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale. Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale. Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono pari al 100 %.

  2. 2) l'articolo 5 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «e) se contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vi), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ix), nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, con particolare attenzione alle PMI.»;

    2. b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «La lettera e) si applica ai programmi Interreg la cui copertura geografica all'interno dell'Unione comprenda esclusivamente le categorie di regioni di cui a tale lettera.»;

    3. c) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vi), e dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito alla lettera b), punto ix), del medesimo comma, il FESR sostiene anche attività di formazione, apprendimento permanente, riqualificazione e istruzione.»

  3. 3) all'allegato I, la tabella I è così modificata:

    1. a) all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente: «vi) sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie digitali e innovazioni delle tecnologie deep tech RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite e tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie [Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04] RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv)»;

    2. b) all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente: «ix) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/795 RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii), iv) e vi) legati all'obiettivo strategico 1 RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie digitali e innovazioni delle tecnologie deep tech RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite e tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie [Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04] RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1»

  4. 4) all'allegato II, la tabella è così modificata:

    1. a) all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente: «vi) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 CCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1 CCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1".

    2. b) all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente: "ix) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii),056 del regolamento (UE) 2024/... CCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1 CCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1».

Art. 11 Modifiche del regolamento (UE) 2021/1056

Il regolamento (UE) 2021/1056 è così modificato:

  1. 1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Obiettivo specifico In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce all'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. Il JTF può anche sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio32.

  2. 2) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione alle PMI, che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795. Tale sostegno può essere fornito indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario. Gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.»;

  3. 3) all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. La Commissione versa il 30 % della dotazione del JTF, compresi gli importi trasferiti in conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/1060, a un programma, quale definito nella decisione che approva il programma, a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a decorrere dal 1o marzo 2024. Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale. Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del JTF e sono registrati nei conti del periodo contabile finale. Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono pari al 100 %.» .