Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamita' atmosferiche nel marzo-aprile 1973
Testo vigente
Art. 11 Concessione del contributo ai proprietari delle abitazioni da abbandonare
1. Il contributo previsto dall'art. 5 del presente decreto-legge e' concesso anche ai proprietari delle abitazioni da abbandonare che abbiano ottenuto l'assegnazione dell'area nella zona di trasferimento.
2. Il termine per la domanda di concessione del contributo decorre dalla data della pubblicazione del decreto di cui al primo comma dell'art. 10.
3. Il contributo di cui al primo comma e' concesso a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 10.
Titolo II
Art. 12 Interventi per l'agricoltura
1. Alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1 del presente decreto nel settore agricolo si provvede con il fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364. La dotazione del fondo e' incrementata per l'anno 1973 di lire 5.000 milioni.
2. La predetta somma di lire 5.000 milioni sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" aperto presso la Tesoreria centrale.
3. La regione Basilicata provvede alla relativa amministrazione a norma della legge esecutiva del Fondo di solidarieta' nazionale medesimo, fino a quando non abbia diversamente provveduto con proprie leggi agli eventuali adattamenti che si rendano necessari in rapporto a concrete esigenze locali.
Titolo III
Art. 13 Provvidenze per i lavoratori
1. Ai comuni di cui al precedente art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.
2. Ai fini del presente decreto:
a) la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, numero 1232, si intende riferita alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverra' con la rata di febbraio 1974;
b) l'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 novembre 1973;
c) le rendite di cui all'art. 15-ter del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate dallo Stato con il sistema della gestione per conto.
Art. 14 Indennita' sostitutiva trattamento integrazione salariale per il settore industria e artigianato
1. Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane, sospesi o lavoranti ad orario ridotto, e' corrisposta, per il periodo di effettiva sospensione o riduzione dell'attivita' in conseguenza delle calamita' e non oltre il 31 dicembre 1973, una indennita' non cumulabile con l'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato comprese tra le 0 ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.
2. Agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane e' corrisposta, per lo stesso periodo, una indennita' ragguagliabile a giornata, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non eccedente le 200.000 lire mensili.
3. Dalle provvidenze di cui al presente articolo sono esclusi i dirigenti.
4. Al pagamento dell'indennita' ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane, provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'art. 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
5. Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero entro sessanta giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.
Art. 15 Indennita' sostitutiva trattamento integrazione salariale per i settori commerciale e agricolo
1. L'indennita' di cui al secondo comma dell'articolo precedente e' corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalita' anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed agricole, sospesi dal lavoro in dipendenza delle calamita'.
2. Al pagamento dell'indennita' spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole provvede la Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, istituita con legge 8 agosto 1972, n. 457.
Art. 16 Indennita' speciale ai lavoratori agricoli disoccupati
1. Ai lavoratori disoccupati, iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, spetta una indennita' speciale in misura pari al trattamento previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per le giornate non lavorate fino a tutto il 31 dicembre 1973.
2. Il trattamento di cui al precedente comma sostituisce le prestazioni di disoccupazione eventualmente spettanti.
Art. 17 Copertura finanziaria
1. L'onere derivante dalle provvidenze di cui al presente titolo valutato in lire 2.000 milioni e' assunto a totale carico dello Stato, salvo conguaglio sulla base della documentazione esibita dalle gestioni previdenziali interessate.
2. La somma predetta sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.
Titolo IV
Art. 18 Contributi a fondo perduto alle imprese
1. Alle piccole e medie imprese industriali, nonche' alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subito danni, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc., nei comuni della regione Basilicata, e' corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300.000. Tale contributo e' altresi' corrisposto ai pescatori professionali residenti nei comuni rivieraschi, aumentato di lire 10.000 per ogni familiare a carico.
2. Il contributo di cui al comma precedente e' corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
3. Il contributo ai pescatori professionali e' corrisposto su istanza degli interessati, vistata dal delegato di spiaggia e dal compartimento marittimo provinciale.
4. Qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovra' procedere ad accertamenti di fatto.
5. Il contributo e' corrisposto dal Presidente della giunta regionale sui fondi che saranno somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilita' speciale intestata al medesimo, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad emettere, anche in deroga delle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.
6. Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 19 Finanziamento alle imprese a tasso agevolato
1. Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subito danni, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc., nei comuni della regione Basilicata sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.
2. L'accertamento delle predette condizioni e' effettuato dalla commissione di cui al successivo art. 21.
3. I benefici previsti nel primo comma saranno concessi tenendo conto del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o attrezzature danneggiati o distrutti purche' nei limiti della capacita' produttiva o economica preesistente agli eventi calamitosi verificatisi.
4. Le scadenze indicate nell'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975.
Art. 20 Contributi alle imprese in conto capitale
1. In sostituzione delle provvidenze previste dall'art. 19 a favore delle imprese ivi indicate, potra' essere concesso, con decreto del Presidente della giunta regionale, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 20 per cento dell'ammontare della spesa determinata dalla commissione di cui al successivo art. 21. La misura del contributo in conto capitale sara' determinata con lo stesso criterio indicato nel terzo comma del precedente art. 19 per i benefici in esso previsti.
2. Tale contributo sara' corrisposto dal Presidente della giunta regionale in base allo stato di avanzamento dei lavori accertato dall'ufficio tecnico erariale.
3. I fondi per il pagamento del contributo saranno somministrati al Presidente della giunta regionale con le modalita' stabilite al quinto comma dell'art. 18.
4. Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 21 Modalita' di concessione delle provvidenze
1. Le provvidenze previste dai precedenti articoli 19 e 20 sono concesse nella misura che sara' determinata dalla commissione di cui al comma seguente tenendo conto dei criteri indicati negli articoli stessi.
2. Nelle province di Matera e di Potenza e' costituita una commissione composta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo delegato, da un rappresentante della Regione, e dei comuni interessati, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'UPICA, da tre esperti nominati dal Presidente della giunta regionale, su designazione delle categorie degli industriali, dei commercianti e degli artigiani.
3. I rappresentanti dei comuni interessati partecipano solo alle deliberazioni relative alle questioni concernenti i propri comuni.
4. La commissione, nominata dal Presidente della giunta regionale e' presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, o dal suo delegato.
5. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 18, 19 e 20, le imprese devono presentare domanda in carta libera entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 22 Copertura per i finanziamenti a tasso agevolato
1. Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, di cui al precedente articolo 19, saranno utilizzati il tondo di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che e' integrato di lire 25 milioni, nonche' il fondo centrale di garanzia esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che e' integrato di lire 25 milioni.
2. Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte per lire 25 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, e per lire 25 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.
3. Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) con l'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che e' integrato di lire 50 milioni, nonche' il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che e' integrato di lire 50 milioni.
4. Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.
Titolo V
Art. 23 Contributi ed erogazioni ai comuni
1. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni che sara' iscritta al capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'anno 1973, per la erogazione di contributi e per provvidenze contingenti a favore delle amministrazioni provinciali e dei comuni delle province di Potenza e di Matera per le avversita' atmosferiche di cui al presente provvedimento.
Art. 24 Interventi assistenziali
1. E' autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1973, per provvedere ai seguenti immediati interventi:
a) interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario: 1.000 milioni;
b) assistenza in natura: 100 milioni.
Art. 25 Contributi ai capi famiglia per perdita vestiario, biancheria o suppellettili varie
1. Ai capi famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1972 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, puo' essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila.
2. Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973.
3. Il contributo e' corrisposto su domanda presentata dagli interessati entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 25 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, con l'indicazione dell'entita' e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonche' della posizione, per il periodo di imposta 1972, agli effetti dell'imposta complementare.
4. Il Presidente della giunta regionale, sentito il sindaco, determina il contributo che e' corrisposto sui fondi che saranno somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilita' speciale intestata al medesimo dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno e' autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.
Titolo VI
Art. 26 Termini tributari
1. Nei comuni della Basilicata indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 rimane efficace la sospensione del corso dei termini di prescrizione o decadenza in materia fiscale nonche' dei termini per gli adempimenti stabiliti da leggi tributarie disposta dall'art. 26 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240.
2. Si considerano altresi' non tardive a tutti gli effetti le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette per le persone fisiche e per le ditte collettive non tassabili in base a bilancio presentate entro il 30 giugno 1973.
3. Gli adempimenti ed i pagamenti previsti nell'art. 27 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, si considerano validamente eseguiti nei termini e nei modi ivi stabiliti.
Art. 27 Riscossione delle rate sospese
1. L'importo delle rate d'imposta, sovrimposte e addizionali, di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, non versato in dipendenza della sospensione disposta con la suddetta norma dai contribuenti dei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973, sara' riscosso in sei rate a partire dalla scadenza di ottobre 1973, senza l'applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.
Art. 28 Disposizioni fiscali per la provincia di Cosenza
1. Le disposizioni dei precedenti articoli 26 e 27 si applicano anche nei comuni della provincia di Cosenza indicati nell'art. 37, primo comma, del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240.
Art. 29 Sgravio delle imposte sul reddito dominicale ed agrario
1. Nei comuni della Basilicata indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973, indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 615, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede per l'anno 1973, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovrimposta nonche' dell'imposta sul reddito agrario.
Art. 30 Sgravio delle imposte sul reddito dei fabbricati
1. I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorita' locali, allo sgravio, con decorrenza 15 marzo 1973, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso nonche' delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973.
2. Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o di propria iniziativa, provvede ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.
Art. 31 Sgravio dei tributi locali diretti
1. In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale e' fatto obbligo ai comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 di rivedere, entro il 31 dicembre 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti, relativamente all'anno 1973.
2. Gli sgravi di cui al precedente comma saranno disposti con deliberazione consiliare.