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Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Testo vigente

Art. 61

1. L'articolo 10 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.
Il canone annuo e' aumentato a lire venti per il primo biennio di proroga e a lire trenta per il secondo biennio.
Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.
In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso".

Capo III. Della coltivazione

Art. 62

1. L'articolo 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, e' concessa la coltivazione entro un'area che comprende il pozzo stesso, se la capacita' produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.
L'area di cui al comma precedente deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.
La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione a pena di decadenza entro 120 giorni dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.
Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.
La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, e' rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Con lo stesso decreto sono determinate la estensione e la configurazione dell'area della concessione, e' approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione, ne e' fissato il termine di ultimazione ed e' altresi' approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.
La concessione e' regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del permesso".

Art. 63

1. L'articolo 14 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella A e annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione gia' accordati.
I vertici dell'area di concessione sono espressi in gradi e minuti primi.
Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate piu' concessioni di coltivazione".

Art. 64

1. L'articolo 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"La durata della concessione e' di trenta anni.
Decorsi due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.
La proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi".

Art. 65

1. L'articolo 21 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione medesima.
In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso".

Art. 66

1. L'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Il titolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti.
L'aliquota non e' dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.
Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, puo' essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalita' di cui al disciplinare tipo".

Art. 67

1. L'articolo 27 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituto dal seguente:
"Il concessionario puo' chiedere l'ampliamento della concessione nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.
L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 14".

Art. 68

1. L'esenzione fiscale prevista dall'articolo 34 della presente legge si applica sulla parte non superiore al 50 per cento degli utili realizzati nell'esercizio di attivita' di coltivazione di idrocarburi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, purche' tale parte sia direttamente investita nelle operazioni di prospezione o di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, o di ambedue le fasi, sia nelle stesse zone, sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale italiana, e le operazioni siano completato entro quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e' concessa per la durata, alle condizioni e con le modalita' indicate nel citato articolo 34.345

Capo IV. Disposizioni per l'ente nazionale idrocarburi

Art. 69

1. Gli articoli 34 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dal seguente:
"L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attivita' di prospezione non esclusiva nonche' le attivita' di ricerca e di coltivazione nelle zone diverse da quelle delimitate nella Tabella A) allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, attraverso societa' controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarita' con terzi.
Le societa' di cui al comma precedente hanno facolta' di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.
I permessi di prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di coltivazione sono accordati alle societa' di cui al primo comma del presente articolo, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali.
Ai permessi di ricerca accordati all'Ente nazionale idrocarburi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge".

Capo V. Disposizioni comuni

Art. 70

1. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere accordati anche in contitolarita' fra piu' soggetti, in possesso dei prescritti requisiti. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 27 della presente legge.

Art. 71

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 39 della presente legge si applicano anche per la divulgazione dei dati e delle notizie relative all'attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione svolte nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

Art. 72

1. L'articolo 25 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sara' imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 35.
Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalita' di esecuzione dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni in applicazione della presente legge.
Il disciplinare tipo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Fino a quando non sara' stato approvato il disciplinare tipo previsto nei commi precedenti continuera' a essere applicato il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, il quale, in ogni caso, regolera', fino alle rispettive scadenze, le attivita' di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

Capo VI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 73

1. Salvo quanto disposto nei successivi articoli 74, 75, 76, le modifiche e le integrazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, contenute nella presente legge si applicano ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 74

1. Il permesso di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge puo', a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestato a piu' soggetti, ai sensi del precedente articolo 70.

2. I permessi di ricerca gia' rilasciati all'entrata in vigore della presente legge rimangono inalterati per quanto concerne la configurazione e l'orientamento dell'area, anche se non conformi alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste dall'articolo 59.

3. Il titolare di un permesso in corso puo' chiedere l'ampliamento dell'area fino alla estensione massima di 70 mila ettari, sempre che l'ampliamento non interessi aree gia' vincolate. In tal caso l'area del permesso ampliato dovra' avere le caratteristiche di cui all'articolo 59 della presente legge.

4. In caso di rinuncia parziale o di riduzione obbligatoria all'atto del conferimento delle proroghe, l'area del perimetro residuo dovra' avere le caratteristiche di cui all'articolo 59 della presente legge, salvo per i lati che eventualmente coincidano con il perimetro del permesso originario.

5. La durata dei permessi in corso, in primo periodo di vigenza, e' prolungata di un anno e sono del pari prolungati d'un anno i termini per l'inizio dei lavori all'atto del conferimento del permesso.

6. Le nuove misure dei canoni sono corrisposte a partire dalla data di inizio dell'anno di vigenza del permesso successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 75

1. La concessione di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge puo', a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestata a piu' soggetti, ai sensi del precedente articolo 70.

2. Le concessioni di coltivazione gia' rilasciate all'entrata in vigore della presente legge rimangono inalterate per quanto concerne la configurazione e l'orientamento dell'area, anche se non conformi alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste dall'articolo 63 della presente legge.

3. In caso di rinunzia parziale l'area residua della concessione dovra' del pari avere, per quanto possibile, le caratteristiche di cui all'articolo 63 della presente legge.

4. La durata delle concessioni di coltivazione in corso all'entrata in vigore della presente legge e' prolungata di dieci anni.

5. Le nuove misure dei canoni sono corrisposte a partire dalla data d'inizio dell'anno di vigenza della concessione successiva all'entrata in vigore della presente legge.

6. Le nuove misure delle aliquote da corrispondere allo Stato sono dovute a partire dall'inizio dell'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 76

1. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione rilasciati all'Ente nazionale idrocarburi e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono, su richiesta dell'Ente e degli interessati, essere intestati a piu' soggetti, ai sensi del precedente articolo 70.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 69, penultimo comma.

Art. 77

1. Le istanze di permessi di ricerca, gia' pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e in corso di esame all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono considerate valide e conservano la data di presentazione originaria.

2. Nei confronti delle medesime sono considerate concorrenti le istanze presentate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

3. Potra' essere richiesta l'estensione della titolarita' delle istanze ad altri soggetti.

4. Il richiedente deve, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimitare l'area richiesta secondo i criteri indicati nel precedente articolo 59.

5. Entro lo stesso termine puo' chiederne altresi' l'ampliamento fino all'estensione massima di 70 mila ettari. Se, peraltro, l'area di ampliamento supera il 20 per cento dell'area originaria, e' attribuita all'istanza, ai fini della concorrenza, la data della richiesta di ampliamento.

6. I richiedenti, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 57, terzo comma, potranno, entro il termine sopra citato, modificare i programmi di lavoro gia' presentati a corredo delle istanze originarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - NATALI - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO - PIE RACCINI - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE