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Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia

Testo vigente

Art. 25

1. Nell'anno finanziario 1983 e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il limite di impegno di lire 15 miliardi per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 della legge 6 marzo 1976, n. 50, al fine di consentire alle universita' ed alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'accensione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per il completamento delle opere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26

1. E' prorogato fino al 31 dicembre 1982 il termine di perenzione di finanziamenti statali comunque concessi per costruzioni ospedaliere o strutture a favore di enti locali o ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980.

Art. 28

1. Al punto 2) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e' aggiunto il seguente periodo: "In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro".

Art. 29

1. A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' accordare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio.

2. Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilito come segue:

  1. a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988: 45 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

  2. b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del citato regolamento CEE n. 2052/88: 55 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a);

  3. c) per le rimanenti zone: 65 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a).

3. Le misure del tasso di interesse agevolato di cui al precedente comma si applicano sui finanziamenti da ammettere al contributo interessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementato della somma di lire 1.350 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1982.

2. All'articolo 35, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "e) l'Istituto di credito delle casse rurali e artigiane".

3. All'articolo 43, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"sei dal Ministro per il tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dalla Federazione italiana delle casse rurali e artigiane; uno indicato dagli istituti partecipanti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418".

Art. 31

1. E' autorizzata per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per il primo avviamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, istituita dalla legge 23 maggio 1980, n. 242, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario.

Art. 32

1. Le garanzie statali previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, sono estese a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea degli investimenti ai sensi dell'articolo 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici, nonche' di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.

Art. 33

1. L'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi recata dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, per il finanziamento del 3° censimento generale della agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 60 censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, e' elevata a lire 160 miliardi.

2. La conseguente maggiore spesa di lire 20 miliardi e' iscritta nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1982 e ad essa si fa fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. L'Istituto centrale di statistica fornira', con le modalita' di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1981, n. 542, alle province che ne facciano richiesta, i dati di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse locale con la osservanza delle norme di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 34

1. Per consentire il completamento degli interventi per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, di cui ai piani triennali previsti dalla legge 28 maggio 1981, n. 296, e' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 15 miliardi per il 1982 e di lire 15 miliardi per il 1983.

2. Al relativo onere si fa fronte a carico delle disponibilita' del conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del trattato di Roma".

Titolo III. Disposizioni diverse

Art. 37

1. Per l'anno 1982, i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.

2. Per l'anno 1982, anche le contabilita' speciali fruttifere aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni sono infruttifere.

Art. 38

1. L'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, non si applica agli enti previdenziali autonomi di categoria e alle aziende pubbliche degli enti locali che non ricevono trasferimenti a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni o degli enti locali.

2. Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non sono computabili le somme costituenti entrate della regione Sicilia a norma dell'articolo 36 dello statuto della regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'articolo 38 di detto statuto, nonche' quelle costituenti entrate proprie della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Alle somme anzidette non si applicano le disposizioni recate dagli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Art. 39

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessita' delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982".

Art. 40

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1982, sono trasferite nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese iscritte in conto competenza nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e n. 37 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, nonche' i rispettivi residui passivi risultanti alla chiusura dello stesso anno finanziario 1981.

2. Nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo concernente la disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il controllo amministrativo-contabile sugli atti della Presidenza stessa continua ad essere esercitato dalla ragioneria centrale per i servizi del tesoro.

3. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' altresi' istituita una ulteriore rubrica intestata "Alto commissario per il coordinamento dei servizi di protezione civile".

Art. 41

1. L'esenzione di cui all'articolo 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' estesa ai libretti di risparmio di previdenza istituiti con decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Per i libretti di risparmio vincolati, istituiti con il medesimo decreto, l'esenzione di cui al primo comma e' limitata al 50 per cento degli interessi maturati.

Art. 42

1. L'importo complessivo di lire 1.700 miliardi iscritto nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), rispettivamente nell'anno finanziario 1979 per lire 900 miliardi e nell'anno finanziario 1980 per lire 800 miliardi, quale netto ricavo previsto per i mutui autorizzati dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' ridotto, in sede di rendiconto per l'anno 1981, di lire 1.615 miliardi in relazione alla quota dei mutui non stipulati.

2. Di pari importo sono complessivamente ridotte le disponibilita' in conto residui ed in conto competenza esistenti sul corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda.

3. Correlativamente, le somministrazioni del Ministero del tesoro in applicazione del primo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano determinate in lire 900 miliardi per l'anno 1982, lire 600 miliardi per l'anno 1983 e lire 515 miliardi per l'anno 1984, cosi' come indicato nella tabella A allegata alla legge 26 aprile 1982, n. 181.

Art. 43

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, oltre che nelle forme previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nella forma di buoni del Tesoro poliennali, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84;

2. detti buoni poliennali del Tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza nell'anno finanziario o il 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo.

3. La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' cosi' modificata:
"C) Titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, di durata fino a dieci anni, nonche' titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi di emissione, i tassi di interesse e ogni altra condizione e modalita' relative alla emissione e al collocamento di tali titoli".

Art. 44

1. Gli enti, di cui all'articolo 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, escluso l'ENEL, che debbano effettuare pagamenti a favore di altri enti di cui allo stesso articolo, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilita' speciali presso le tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Sugli stessi conti o contabilita' speciali sono altresi' disposti i versamenti a favore dello Stato.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalita' di attuazione delle norme di cui al presente articolo.