diritto.io

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

Testo vigente

Art. 4

1. Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi, occorrenti per l'agibilita' e la funzionalita' dei ricoveri provvisori nonche' per la rimozione degli stessi ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.

2. La spesa di cui al comma precedente sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1980-83.

3. La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 1 miliardo e ad essa si fara' fronte con corrispondente riduzione del capitolo 9175 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno 1980.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. Il termine del 31 dicembre 1980, indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' prorogato al 31 dicembre 1983.

2. Per provvedere al maggior onere relativo alla fornitura di energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, fino a tutto l'anno 1981, e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno 1981.

3. Per gli anni 1982 e 1983 la relativa spesa verra' autorizzata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

4. A richiesta dei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di quelli di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, l'E.N.E.L. dovra' assumere la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Le spese relative rimangono a carico dei predetti comuni.

Art. 6

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 26 GENNAIO 1987, N.8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MARZO 1987, N.1205a

Art. 8

1. L'anticipazione prevista dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' elevata al 50 per cento ed e' disposta anche a favore dei proprietari aventi titolo al contributo per la riparazione della prima unita' immobiliare e al contributo per la ricostruzione o riparazione delle unita' immobiliari abitative diverse dalla prima o destinate ad altri usi, ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.

Art. 12

1. L'articolo 4-quater del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' sostituito dal seguente:
"Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unita' immobiliari e' concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:
a) per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato;
b) quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;
c) per la demolizione del fabbricato da ricostruire;
d) per opere necessarie alla funzionalita' del lotto e dell'immobile.
Il contributo suppletivo e' concesso, insieme al contributo principale, sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178".

Art. 13

1. Il secondo comma dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di trasferimento totale o parziale della proprieta' dell'immobile sinistrato per atto tra vivi, il contributo di cui agli articoli precedenti e' concesso all'acquirente, purche' residente nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante".

Art. 14

1. Sono fatti salvi le istruttorie, i pareri e le autorizzazioni emessi dagli uffici competenti per i progetti presentati prima dell'emanazione del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.

2. Per tutti i progetti restituiti ai comuni dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dalle sezioni autonome del genio civile, la commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, si limitera' alla rideterminazione del contributo da assegnare sulla base del preventivo di spesa eventualmente aggiornato.

3. La commissione di cui al precedente comma delibera anche in ordine alla assegnazione di aree e di immobili della zona di trasferimento aventi destinazione diversa dalle residenze.

Art. 15

1. L'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza della applicazione del precedente articolo 4 passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.
Passano altresi' a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di proprieta' degli enti ammessi al beneficio del trasferimento.
Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla data del collaudo e una volta accertata la piena agibilita' delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.
Sino alla data di tale passaggio, l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvedera' alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.
La spesa relativa alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate e' a carico dello Stato".

Art. 16

1. Per gli interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianti di apparecchiature tecniche sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico e' autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di lire 1.500 milioni nei comuni indicati nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178. La predetta spesa sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

2. La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 1.000 milioni.

3. Il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto dei fondi tra i comuni interessati, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Art. 17

1. Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' ulteriormente prorogato fino a quando non sara' provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

2. Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato generale e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.

3. Ad integrazione di quanto disposto con il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il capo dell'Ispettorato generale potra' emettere anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.23678

Art. 18

1. La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono eseguite in concessione dai comuni interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta giorni dalla richiesta.

2. L'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' abrogato.

3. Il compenso ai comuni concessionari per spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilita' e collaudo dei lavori sara' determinato nella misura massima del 10 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 1 miliardo, dell'8 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 2 miliardi e del 7 per cento per opere di importo superiore.

4. Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sara' nominato dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sara' scelto tra i funzionari dello Stato.

Art. 19

1. Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle disposizioni vigenti, e' autorizzato ad assumere personale a contratto privato, con trattamento economico da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

2. L'assunzione puo' essere disposta per un periodo massimo di tre anni e deve riguardare quindici cittadini in possesso della laurea in ingegneria civile o architettura, che siano iscritti nei rispettivi albi professionali, quindici cittadini laureati in giurisprudenza, otto cittadini diplomati in ragioneria e sette cittadini in possesso di diploma di scuola media di secondo grado.

3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo dovra' prestare la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 per partecipare alle commissioni di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e dovra' preferibilmente risiedere nei comuni nei quali operano le commissioni.

4. Il personale tecnico in forza agli uffici dell'Ispettorato generale, in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione, puo' essere chiamato a far parte delle commissioni di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ancorche' non inquadrato nella carriera direttiva.

5. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, e' autorizzata la spesa di lire 540 milioni per l'anno 1981 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.2

Art. 20

1. In caso di retrocessione allo stesso proprietario od ai suoi eredi di aree o di immobili gia' espropriati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, il prezzo da corrispondersi sara' pari all'indennita' di espropriazione a suo tempo corrisposta.

2. La retrocessione avviene previo parere favorevole del consiglio comunale del comune ove ricade l'area o l'immobile da restituire.

3. Non e' dovuto canone di concessione o di locazione per l'area o immobile a carico dei vecchi proprietari o loro eredi, a decorrere dalla data di esproprio.

Art. 21

1. Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:
"Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa attestazione da parte del sindaco dell'avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.
Il certificato di collaudo puo' essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato dal sindaco, quando ne ricorrano i presupposti di valore stabiliti dall'articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1".

Art. 22

1. Il secondo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' cosi' modificato:
"Al personale predetto ed a quello gia' assunto per la costituzione dell'ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo e' valutato per meta' ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio purche' il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Il servizio medesimo cosi' valutato e' utile ai fini del compimento dell'anzianita' richiesta per l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica superiore".

Art. 23

1. Le somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono ripartite tra i comuni interessati dal Ministro dei lavori pubblici secondo lo stato e le necessita' della ricostruzione, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.