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Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi

Testo vigente

Art. 11 Oneri per riscatti e ricongiunzioni

1. Nei casi di domande di riscatto o di ricongiunzione presentate dagli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, il corrispondente onere viene determinato sulla base della retribuzione annua contributiva.

2. Le tabelle dei coefficienti attuariali concernenti il calcolo di valori capitali di quote di pensione a carico di enti nonche' la determinazione dei contributi di riscatto e di ricongiunzione per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza previste dalla vigente normativa possono essere modificate, per adeguarle all'andamento dei fenomeni demografico-finanziari, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.

Art. 12 Comitato tecnico per le pensioni privilegiate

1. Per le domande di pensione privilegiata, il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza delibera sentito il parere di un comitato tecnico istituito con apposita deliberazione del consiglio stesso, resa esecutiva con provvedimento del direttore generale degli istituti di previdenza.

2. Il comitato tecnico e' costituito dal direttore generale degli istituti di previdenza o, per sua delega, da un dirigente superiore, con funzione di presidente; da due dirigenti degli istituti stessi; da tre sanitari del profilo professionale medici, con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile ospedaliero, designati dal Ministro della sanita', e da un rappresentante del consiglio di amministrazione di cui al comma 1. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario degli istituti di previdenza appartenente ad un livello non inferiore all'ottavo.

3. I compensi dovuti ai componenti ed al segretario del comitato sono stabiliti con la deliberazione del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, e corrisposti a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Art. 13 Trattamento per inabilita'

1. Le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilita' non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unita' sanitarie locali, che attesti, a compendio dell'esame obbiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilita', assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro.

2. Il collegio medico chiamato ad esprimere il proprio giudizio e' integrato da un medico in rappresentanza della Cassa pensioni cui il lavoratore risulta iscritto, nonche' da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo richieda assumendone l'onere a proprio carico.

Art. 14 Trattamenti privilegiati

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilita' deve essere presentata alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, direttamente agli sportelli delle Casse medesime che ne rilasciano ricevuta, nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della spedizione. La stessa disposizione si applica anche alle domande di trattamento privilegiato che risultino presentate alla data sopraindicata e per le quali la seconda sezione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sostituita ai sensi dell'articolo 29 dal consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, non abbia ancora deliberato.1

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 13 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.

3. Il trattamento speciale previsto dal comma 2 spetta anche agli orfani maggiorenni, purche' sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni. Se la domanda e' presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione ed e' corrisposto non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.

4. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi 2 e 3, decorre la pensione privilegiata di riversibilita'.

5. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', sono parificati, a tutti gli effetti, al coniuge superstite e agli orfani di caduto per servizio.

6. In favore del coniuge supersiste e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di formale provvedimento, dalla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta.

7. Il trattamento spciale e la pensione privilegiata, di cui al comma 6, sono liquidati, a domanda, a favore degli orfani maggiorenni dalla competente Direzione provinciale del tesoro con l'adozione di formale provvedimento.

8. Ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono estesi gli assegni accessori al trattamento stesso, con le modalita', misure e decorrenze previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13.

9. Ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensioni privilegiate a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, sono estese le provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19.

Art. 15 Trattamento provvisorio di pensione

1. Il trattamento provvisorio di pensione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; dall'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153; e dall'articolo 30 del decreto- legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' attribuito nella misura del cento per cento della pensione spettante.

2. I periodi assicurativi, per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono valutati ai fini della misura della pensione provvisoria al settanta per cento di quelli ricongiungibili.

Art. 16 Indennita' integrativa speciale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, che prevedono la misura dell'indennita' integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile a pensione, devono intendersi non applicabili nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facolta' prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di eta' e che successivamente chiedono il collocamento a riposo prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.

Art. 17 Orfani

1. Hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' gli orfani minorenni del dipendente iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza o del pensionato, nonche' gli orfani maggiorenni assolutamente e permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

2. Ai fini del trattamento previsto dal presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'.

3. Sono equiparati ai figli legittimi i figli naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi o legittimati aventi diritto al trattamento di quiescenza, ed i figli adottivi, sempreche' la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di eta'.

Art. 18 Pensioni indirette o di riversibilita'

1. Le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o di riversibilita' debbono sussistere alla morte del dipendente o del pensionato e debbono permanere.

2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche richieste per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita', si applicano le norme del primo comma dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

3. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente Direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuizione della pensione o dell'assegno alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporta variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.

4. La inabilita' fisica richiesta per il diritto a pensione a favore dei fratelli e sorelle superstiti dell'iscritto o del pensionato e' presunta se gli interessati hanno un'eta' superiore a sessanta anni.

5. La pensione spettante al genitore del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore del genitore supersiste. Il consolidamento si attua anche in caso di morte del genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, in favore dei fratelli e delle sorelle del dante causa, purche' le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilita' in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte dell'altro genitore.

Art. 19 Indennita' una tantum e cumulo dei servizi

1. Gli articoli 25 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni; 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379; e 7 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, che disciplinano l'istituto della indennita' una tantum in luogo di pensione, sono abrogati. Rimane ferma l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, con riferimento a tutti i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni. Le disposizioni contenute nei predetti articoli restano operanti per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

2. E' abrogato, altresi', l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e successive integrazioni e modificazioni, in tema di cumulo dei servizi precedenti all'obbligo assicurativo della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. La predetta normativa resta salva per i casi di avvenuta cessazione dal servizio o di ricongiunzione gia' definita a termini della legge 7 febbraio 1979, n. 29, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20 Ricorsi amministrativi

1. Gli enti o gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza hanno facolta' di inoltrare ricorso al consiglio di amministrazione degli istituti medesimi per questioni concernenti l'iscrizione e la retribuzione annua contributiva.

2. Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi e deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla notifica dell'estratto dell'elenco generale dei contributi o dalla data di ricezione della lettera raccomandata relativa alla comunicazione di merito della Direzione generale.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione e' provvedimento definitivo.

4. Sono abrogati gli articoli 19 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, approvato con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295; 28 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; 20 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; nonche' 23 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Art. 21 Contratti di locazione

1. I contratti attivi di locazione di immobili urbani di proprieta' delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono sottoposti al preventivo parere del Consiglio di Stato qualora l'importo complessivo del canone, riferito alla durata contrattuale, sia di valore non inferiore a lire seicento milioni.

2. Tale limite di somma si adeguera' al 1 gennaio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, e accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 22 Articolazione del lavoro per progetti

1. L'attivita' della Direzione generale degli istituti di previdenza, anche in relazione a particolari esigenze organizzative sia ai fini dell'erogazione delle prestazioni che per la riscossione dei contributi, oltre che per il ripristino ed il mantenimento della situazione di correntezza in rapporto ai compiti di istituto, puo' essere organizzata per progetti a termine.

2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione di compensi incentivanti la produttivita' al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

3. Il personale comunque addetto ai servizi della citata Direzione generale e' autorizzato in deroga alle disposizioni vigenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sulla base di criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale degli istituti di previdenza, previo accordo con le organizzazioni sindacali, che tengano conto dei progetti specifici in relazione al settore di attivita'.

4. La spesa relativa alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 e' posta a carico dei bilanci delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Art. 23 Convenzioni

1. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza e l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) possono stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di competenza delle Casse stesse al fine di accelerare il disbrigo delle pratiche di pensione.

2. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

Art. 24 Riordinamento strutturale e funzionale degli istituti di previdenza

1. Entro il 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono istituti appositi uffici periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza.

2. Gli uffici periferici di cui al comma 1 svolgono attivita' concernenti i compiti istituzionali della Direzione generale, ivi compresi quelli gia' demandati ad altri uffici statali centrali e periferici da disposizioni di legge o di regolamento rimanendo escluse le attivita' connesse al pagamento dei trattamenti di quiescenza provvisori e definitivi. Con decreti del Ministro del tesoro, previa delibera del consiglio di amministrazione degli istitui di previdenza, sono disciplinati i procedimenti per il trasferimento delle funzioni, eventualmente di concerto con i Ministri preposti ai dicasteri interessati.

3. Agli uffici di cui al comma 1 e' assegnato:

  1. a) personale delle direzioni provinciali del tesoro gia' addetto ai servizi degli istituti di previdenza;

  2. b) personale assegnato alla Direzione generale degli istituti di previdenza comunque in servizio presso uffici provinciali;

  3. c) personale che si avvalga delle procedure di mobilita' secondo le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325;

  4. d) personale della scuola, docente e non docente, in soprannumero, iscritto in elenchi provinciali appositamente istituiti con decreto interministeriale dei Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

  5. e) personale del ruolo centrale che, con provvedimento del Ministro del tesoro, transiti nei ruoli provinciali entro il limite massimo delle unita' assegnate ai servizi degli istituti di previdenza ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

4. Agli uffici periferici di cui al comma 1 viene preposto un funzionario di livello non inferiore al nono.

5. Le autorizzazioni previste dai commi primo e terzo dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono estese alle esigenze del sistema informativo nonche' alle attivita' concernenti l'acquisizione, la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare delle Casse pensioni degli istituti di previdenza. Il contingente numerico massimo del personale di cui al presente comma e' stabilito dal consiglio di amministrazione.

6. Agli addetti al sistema informativo degli istituti di previdenza si applica la normativa vigente in materia per la Ragioneria generale dello Stato e per la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

7. La Direzione generale degli istituti di previdenza e' autorizzata a gestire forme di previdenza integrative nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.

8. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29, puo', con proprie delibere, modificare la disciplina vigente nelle materie previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, con esclusione delle questioni che incidono su diritti soggettivi e delle materie di trattamento giuridico ed economico del personale statale dipendente e di organizzazione dei servizi. Le delibere, assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

9. E' elevato a settecento milioni di lire l'importo dei lavori, provviste e servizi che possono essere eseguiti per cottimi fiduciari previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433. Si applica il comma 2 dell'articolo 21.

10. Il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433, si applica alle spese generali di amministrazione, all'acquisizione di prodotti hardware e software nonche' dei servizi per la realizzazione di software applicativo.

11. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale degli istituti di previdenza, limitatamente agli investimenti e disinvestimenti immobiliari, una commissione con funzioni analoghe a quella prevista dal quarto comma dell'articolo 61 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. La commissione e' composta da cinque membri, uno dei quali con funzioni di presidente, scelti tra professionisti di chiara fama. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Con lo stesso decreto del Ministro del tesoro sono determinati i compensi spettanti ai membri della commissione. Qualora si proceda alla stima degli immobili, gli oneri sono a carico delle societa' offerenti.

12. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 29 delibera, ai fini della gestione e della manutenzione degli immobili di proprieta' delle Casse pensioni, la partecipazione a societa' azionarie ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, ovvero l'affidamento a ditte o societa' specializzate, con le modalita' previste dal comma 9 del presente articolo, ferma restando la vigilanza degli istituti di previdenza.

13. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29 puo' deliberare, nell'interesse delle Casse proprietarie, la alienazione degli immobili anche con pagamento in forma rateale con il saggio di interesse previsto per i mutui ipotecari all'articolo 26.

14. Dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' istituito presso la Direzione generale degli istituti di previdenza il servizio legale, costituito da avvocati appositamente comandati dall'Avvocatura generale dello Stato per la rappresentanza della Direzione stessa innanzi alle giurisdizioni ordinaria e amministrativa. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono estese a tutte le materie di competenza della Direzione generale degli istituti di previdenza.

15. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Art. 25 Ruolo periferico, servizio ispettivo e servizio statistico-attuariale

1. Al fine di adeguare le strutture e l'organizzazione ad un rapido ed efficiente espletamento dei compiti attribuiti alla Direzione generale degli istituti di previdenza, e' istituito il ruolo degli uffici periferici degli istituti di previdenza di cui al comma 1 dell'articolo 24.

2. L'organico di tali uffici provinciali e' costituito da milleseicento unita', delle quali venti con qualifica dirigenziale, che vanno ad incrementare le dotazioni organiche cumulative del personale e dei dirigenti dei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro.

3. Gli uffici periferici degli istituti di previdenza situati nelle citta' sedi delle direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, sono organizzati in divisioni alle quali sono preposti primi dirigenti.

4. Nell'ambito della Direzione generale degli istituti di previdenza vengono altresi' istituiti, alle dirette dipendenze del direttore generale, il servizio ispettivo ed il servizio statistico-attuariale, ai quali sono conferiti gli attuali posti di qualifica dirigenziale con funzioni, rispettivamente ispettive e di attuario della Direzione generale medesima.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono stabiliti:

  1. a) il numero, i compiti e l'articolazione organizzativa degli uffici centrali e periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza, provvedendo alle conseguenti modifiche dell'ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro;

  2. b) le attribuzioni del servizio ispettivo e del servizio statistico- attuariale e le relative modolita' di esercizio;

  3. c) i criteri e le modalita' per l'indizione di concorsi pubblici, anche su base regionale e interregionale, per la copertura dei posti disponibili dopo l'assegnazione del personale ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 con esclusione, comunque, dei posti di qualifica dirigenziale;

  4. d) i contingenti di personale, ripartiti per qualifiche funzionali e relativi profili professionali, da assegnare ai diversi uffici centrali e periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza, compresi il servizio ispettivo e il servizio statistico- attuariale;

  5. e) l'autorizzazione ad istituire sedi distaccate al fine di articolare la presenza sul territorio nazionale in relazione alle esigenze dell'utenza.

5. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo rimangono a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Art. 26 Sovvenzioni ed altri interventi a favore degli iscritti

1. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, su proposta del direttore generale, varia il saggio di interesse delle sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio di cui alla legge 19 ottobre 1956, n. 1224, con le modalita' previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 442, e successive modificazioni, nonche' le modalita' di riscossione della quota mensile ceduta dal mutuatario.

2. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono autorizzate ad erogare a favore dei propri iscritti:

  1. a) piccoli prestiti d'importo corrispondente al doppio della retribuzione cotributiva mensile;

  2. b) mutui ipotecari a tassi agevolati;

  3. c) mutui e prestiti a tassi agevolati per finalita' di interesse sociale.

3. Modalita', condizioni, saggi d'interesse ed importi massimi da destinare alle suddette operazioni sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.

Art. 27 Impieghi dei fondi patrimoniali

1. Alle forme di impiego consentite per i fondi patrimoniali degli istituti di previdenza sono aggiunte le seguenti:

  1. a) obbligazioni in lire o in valuta estera emesse da organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

  2. b) obbligazioni convertibili in azioni ed obbligazioni con allegato "buono facolta' di acquisto azioni" (warrant) emesse dagli enti di cui all'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, e dall'ENEL;

  3. c) quote di partecipazione al capitale degli Istituti di credito di diritto pubblico, nonche' eventuali buoni del tesoro con allegato warrant per l'acquisto di azioni dei medesimi istituti di credito;

  4. d) mutui ad enti di diritto pubblico, il cui personale risulti iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, purche' assistiti da garanzia regionale o da altra adeguata garanzia da sottoporsi all'approvata del Ministero del tesoro.

2. I mutui di cui al punto 8 del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, come sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, possono essere assistiti anche da contributo regionale.

3. Il sesto comma dell'articolo 14 della legge 13 giugno 1962, n. 855, e' cosi' sostituito:
"Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante, ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al saggio di interesse determinato con il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887".

4. Il nono comma dell'articolo 14 legge 13 giugno 1962, n. 855, e' cosi' sostituito:
"Sulle somministrazioni relative ai mutui di cui al precedente comma, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data di inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al tasso di concessione del mutuo, diminuito di un punto per concorso alle spese generali e di amministrazione, ed il loro ammontare diminuito dello sconto, calcolato allo stesso saggio e nel modo indicato al precedente comma settimo, e' corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento".

Art. 28 Anticipazioni fra le Casse

1. Fra le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono consentite anticipazioni di somme al saggio annuo pari a quello medio lordo di rendimento dei capitali investiti dagli istituti di previdenza risultante dagli ultimi rendiconti per i quali sia intervenuto giudizio di regolarita' della Corte dei Conti.

Art. 29 Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza

1. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza e' presieduto dal Ministro del tesoro o da un suo delegato ed e' composto nel seguente modo:

  1. a) dal direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

  2. b) dal vice direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

  3. c) dal Ragioniere generale dello Stato;

  4. d) dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

  5. e) dal direttore generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione;

  6. f) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia;

  7. g) da sei consiglieri in rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Unione province d'Italia, dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani, delle Regioni e delle aziende municipalizzate. I rappresentanti delle Regioni sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  8. h) da dodici consiglieri scelti tra nominativi di lavoratori in attivita' di servizio e di pensionati iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a carattere nazionale;

  9. i) da due esperti in materia degli ordinamenti degli istituti di previdenza non dipendenti dagli istituti stessi.

2. Le funzioni di segretario capo e di segretario sono esercitate da due funzionari della direzione generale degli istituti di previdenza, aventi qualifica dirigenziale.

3. I consiglieri di cui alle lettere da c) a f) del comma 1 possono farsi rappresentare, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario della rispettiva amministrazione con qualifica dirigenziale.

4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

5. I consiglieri di cui alle lettere g), h) e i) del comma 1 sono nominati ogni quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale, il segretario capo ed il segretario. Stabilisce, inoltre, a carico del bilancio degli istituti di previdenza, le spese di qualsiasi spe- cie necessarie per il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi comprese quelle relative ai compensi spettanti ai consiglieri di cui alle lettere g), h), i) del comma 1 ed ai segretari.

Art. 30 Comitato esecutivo

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito un comitato esecutivo del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.

2. Il comitato esecutivo e' presieduto dal Ministro del tesoro e coordinato dal direttore generale degli istituti di previdenza, ed e' composto, oltre che dal Ministro e dal direttore generale, dal vice direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, dal Ragioniere generale dello Stato, nonche' dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

  1. a) da un consigliere scelto tra i rappresentanti delle associazioni degli enti locali presenti nel consiglio di amministrazione;

  2. b) da quattro consiglieri in rappresentanza degli iscritti e dei pensionati.

3. Per la determinazione dei compensi per i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si provvede con le modalita' stabilite per i componenti del consiglio di amministrazione.

4. Le funzioni di segreteria sono esercitate dai segretari del consiglio di amministrazione.

5. Il comitato esecutivo delibera:

  1. a) sulla concessione di mutui per importi inferiori a un miliardo, che potranno essere periodicamente elevati con delibera del consiglio di amministrazione;

  2. b) sulla concessione di pensioni ad onere ripartito con lo Stato;

  3. c) sui provvedimenti formali di rigetto per pensioni e riscatti.

6. Il comitato esecutivo ratifica le spese ordinarie e straordinarie per la manutenzione degli immobili delle Casse pensioni e le spese di funzionamento degli uffici della Direzione generale effettuate entro i limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

7. Il comitato esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal consiglio di amministrazione.

Art. 31 Patronato sindacale

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parita', la loro attivita' di tutela all'interno degli uffici della Direzione generale degli istituti di previdenza, secondo le modalita' da stabilirsi con accordi sindacali.

2. Ai rappresentanti degli istituti di patronato di cui al comma 1 devono essere assicurati locali per lo svolgimento delle attivita' di tutela, le informazioni necessarie e la tempestivita' delle risposte, anche destinando a tali compiti unita' di personale qualificato dipendente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addi' 8 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI