Sez. 2, Sentenza n. 2431 del 08/04/1986 (Rv. 445542 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - DIFETTI CHE PREGIUDICANO IN MODO GRAVE LA FUNZIONE CUI L'EDIFICIO È DESTINATO - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - DIFETTI CHE PREGIUDICANO IN MODO GRAVE LA FUNZIONE CUI L'EDIFICIO È DESTINATO - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Tra i gravi difetti di costruzione, per i quali opera a carico dell'appaltatore la garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ. (oltre che per i casi di rovina od evidente pericolo di rovina, totale o parziale dell'edificio), vanno compresi i difetti che, pur non incidendo sulla statica delle strutture dell'immobile, pregiudicano in modo grave la funzione cui questo è destinato. (nella specie, la S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto che correttamente i giudici del merito avevano considerato gravi difetti di costruzione i vizi del tetto e del terrazzo di copertura dell'edificio, tali da provocare infiltrazioni d'acqua all'interno degli appartamenti sottostanti). (V 2763/84, mass n 434806; (Conf 3482/81, mass n 414072; (Conf 4356/80, mass n 408226; (Conf 206/79, mass n 396277; (Conf 2070/78, mass n 391437; (Conf 1426/76, mass n 380139).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)