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Sez. 5, Sentenza n. 42665 del 12/10/2010 Ud. (dep. 01/12/2010) Rv. 249142 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Presupposti - Norma giuridica attributiva della funzione probatoria su quanto attestato dal privato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249142-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico la dichiarazione relativa al conseguimento di un diploma scolastico contenente la falsa indicazione del giudizio finale, in quanto il giudizio, al pari del voto, costituisce una specificazione del conseguimento di un determinato titolo di studio. (Nella specie, la Corte ha disatteso l'eccezione difensiva fondata sull'art. 46, comma primo, lett. m.) del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede come fatti soggetti ad autocertificazione il titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non anche il giudizio o il voto riportato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Decreto Legisl. 28/12/2000 num. 445 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)