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Sez. 5, Sentenza n. 15047 del 22/02/2012 Cc. (dep. 18/04/2012) Rv. 252473 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsa attestazione in ordine al giudizio, conseguito in sede di diploma di scuola media secondaria, preordinata ad ottenere l'arruolamento nell'esercito italiano - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen.
Stato
decisa il 2012-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252473-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l'arruolamento nell'esercito italiano, renda, ex art. 46 e 76 D.Lgs. n. 45 del 2000, false dichiarazioni in ordine al giudizio conseguito in sede di diploma di scuola media secondaria, considerato che, avuto riguardo alla "ratio legis" del predetto art. 46 D.Lgs. n. 45 del 2000, si tratta di procedura amministrativa nella quale non solo il titolo di studio ma anche l'esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, con la conseguenza che all'autocertificazione del privato deve riconoscersi valenza probatoria anche con riguardo al giudizio riportato nel predetto diploma.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)