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Sez. 5, Sentenza n. 5100 del 11/12/2012 Ud. (dep. 31/01/2013) Rv. 254655 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsa attestazione in ordine alla votazione conseguita in sede di diploma scolastico preordinata ad ottenere l'inserimento in graduatoria a fini lavorativi - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen.
Stato
decisa il 2012-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254655-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il rato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che, nella domanda presentata ad un istituto professionale preordinata ad ottenere l'inserimento in graduatoria a fini lavorativi, attesti di avere ottenuto, in sede di diploma scolastico, una votazione diversa da quella effettivamente conseguita, trattandosi di procedura amministrativa in cui non solo il titolo di studio ma anche l'esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, con la conseguenza che all'attestazione del privato nella dichiarazione sostitutiva deve riconoscersi valenza probatoria anche con riguardo al giudizio riportato nel predetto diploma.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)