Sez. 1, Sentenza n. 24581 del 12/05/2006 Cc. (dep. 17/07/2006) Rv. 234687 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Divieti - Condannati tossicodipendenti - Istanti per sospensione pena e affidamento in prova - Applicabilità.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
I divieti di sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 656, commi 7 e 9, cod. proc. pen. hanno carattere generale e pertanto trovano applicazione anche nei confronti dei condannati tossicodipendenti, che hanno presentato istanza, ex artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, per la concessione dei benefici della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)