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Sez. 1, Sentenza n. 12372 del 21/03/2006 Cc. (dep. 06/04/2006) Rv. 233861 - 01

ESECUZIONE - IN GENERE | Pene detentive - Divieti di sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 656, commi settimo e nono cod. proc. pen. - Applicabilità ai condannati tossicodipendenti che abbiano presentato istanza di affidamento terapeutico ai sensi dell'art. 91, d.P.R. n. 309 del 1990 - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233861-01

ESECUZIONE - IN GENERE

AI tossicodipendenti che abbiano presentato istanza di concessione di una delle due misure alternative alla detenzione previste dal d.P.R. n. 309 del 1990 (sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ed affidamento in prova al servizio sociale) non sono applicabili i divieti di sospensione derivanti dal titolo di reato previsti dall'art. 656, comma nono, cod. proc.pen., essendo prevalente la disciplina della sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 91 del citato D.P.R..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)